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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 657/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. dott. Guido Federico Presidente est
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al ruolo 657/2023
promossa da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SABBATINI ROBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. ) in qualità di erede di Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. FERRACUTI Persona_1
FABRIZIO
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. cronol. 3662/2023 del
22/06/2023 emessa dal Tribunale di Fermo, comunicata il 26 giugno 2023 all'esito del giudizio rubricato al R.G. n. 1784/2020 introdotto dal signor con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Persona_1
1 CONCLUSIONI
Di parte appellante:
“IN VIA PRINCIPALE, … respingere completamente ed integralmente le domande e pretese tutte avanzate dalla Signora (costituitasi Controparte_1 in prime cure quale erede del Signor quest'ultimo in quella Persona_1 sede originaria parte ricorrente, deceduto nelle more del giudizio di primo grado) nel presente giudizio, in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le ragioni che si sono esposte ed enunciate dal
nel presente atto di appello ed altresì in tutti i Parte_1 propri atti difensivi svolti nel corso del giudizio di primo grado, ovvero comunque respingere e rigettare tali domande e pretese anche per quelle diverse e/o ulteriori ragioni che dovessero essere ritenute maggiormente confacenti e/o di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA, per la più denegata e non creduta delle ipotesi, in cui l'adita Corte volesse comunque ritenere meritevoli di qualche apprezzamento e/o accoglibilità le domande avanzate dal Sig. prima e poi quale erede dello stesso dalla Sig.ra Parte_2
nel presente giudizio, previo accertamento e declaratoria Controparte_1 del fatto che la consistenza ed entità dei danni effettivamente subiti dal
Signor a seguito dell'evento oggetto di causa, è Persona_1 notevolmente minore e più modesta di quanto sostenuto da controparte, previo accertamento e declaratoria che il Signor è deceduto Persona_1 in data 4 Gennaio 2023, con conseguente applicazione delle Tabelle di
Milano aggiornate alla “Edizione 2021”, in cui sono stati fissati i “criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza”, ed altresì previo accertamento e declaratoria della circostanza che il Signor ha Per_1 quantomeno concorso e/o contribuito, in misura prevalente e preponderante - e comunque in misura notevole e rilevante -, con la propria condotta gravemente colposa, imprudente, incauta e negligente, a cagionare l'accadimento oggetto di causa che l'avrebbe riguardato il 14
Aprile 2019 ed i danni dal medesimo subiti nell'occorso, con conseguente riduzione e diminuzione del risarcimento di tali danni ai sensi e per gli effetti
2 di cui agli artt. 1227, comma 1, c.c. e 2056 c.c., ridurre correlativamente
l'entità del risarcimento del danno riconosciuto e liquidato in favore della
Sig.ra dal primo Giudice, in un importo complessivo Controparte_1 nettamente e ragguardevolmente inferiore e più esiguo: con ogni provvedimento conseguente … condannare, nell'un caso e nell'altro,
l'odierna Appellata alla restituzione, in favore del , Parte_1 della somma di 32.079,28 Euro (oltre alla registrazione del provvedimento di I° grado che dovesse eventualmente essere corrisposta medio tempore) versata in forza della provvisoria esecuzione della ordinanza avente n. cronol. 3662/2023 del 22/06/2023 e repert. n. 647/2023 del 26/06/2023 emessa dal Tribunale di Fermo e da essa Signora Controparte_1 indebitamente percetta per la mancanza di titoli e/o causali che la sentenza del Giudice d'appello dovrà necessariamente dichiarare: somma che dovrà essere maggiorata dei debiti accessori dalla data della sua corresponsione
a quella dell'effettivo rimborso. Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso del doppio grado di giudizio, in via gradata, in caso di accoglimento della domanda come sopra proposta in via del tutto subordinata come sopra proposta, compensazione - integrale o quantomeno parziale - di quelli del primo grado di giudizio: fermo sempre il beneficio delle spese d'appello per il qui conchiudente. Salvis Juribus”;
Di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte … rigettata ogni contraria istanza, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello o, in subordine, rigettare l'interposto gravame avverso siccome infondato, con il rimborso delle spese legali, compensi, rimborso forfettario ed accessori di legge. Solo in via estremamente degradata e qualora non ritenute ultronee, in via istruttoria ammettere le prove orali richieste in calce al ricorso introduttivo.”
3 FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c agiva nei confronti del Persona_1
per sentirne dichiarare l'esclusiva responsabilità, Parte_1 ai sensi dell'art.2051 c.c., nella verificazione del sinistro, occorsogli in data
14 Aprile 2019, allorquando, terminata la risalita a piedi della scalinata posta in Via Passeri, aveva tentato di appoggiarsi al paletto di ferro ivi presente alla sua destra che aveva ceduto, in quanto arrugginito alla base, facendolo cadere a terra. Chiedeva pertanto la condanna dell'
[...]
al risarcimento dei danni- CP_2
Nelle more del giudizio di primo grado il ricorrente decedeva.
Si costituiva in prosecuzione in qualità di unica erede di Controparte_1
Persona_1
Il , costituitosi, negava la propria responsabilità; in Parte_1 subordine contestava l'ammontare del risarcimento, rilevando che il danneggiato era deceduto prima della fine del giudizio per cause indipendenti dall'evento da cui è scaturito il danno.
Chiedeva, inoltre di ridurre, ai sensi degli artt. 1227, comma 1, c.c. e 2056
c.c., le eventuali statuizioni di condanna al risarcimento del danno, per concorso del fatto colposo del danneggiato.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Fermo condannava il
[...]
al pagamento di € 21.589,00 oltre ad interessi legali, a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale, nonché 1.260,00 € per spese mediche, oltre alla refusione delle spese di lite.
Avverso detta ordinanza, proponeva appello il il Parte_1 quale contestava l'attribuzione di responsabilità, ed, in subordine, il quantum debeatur per la mancata applicazione dei criteri liquidativi del cd.
“danno da premorienza”.
costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 Con il primo motivo, l'appellante contesta la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di Fermo deducendo l' errata valutazione degli elementi di causa.
L'appellante sostiene che il giudice di prime cure abbia violato i principi in tema di onere probatorio, i quali impongono al danneggiato l'onere di provare l' esatta dinamica ed il nesso causale tra res in custodia e lesioni subite, deducendo l' impossibilità, nel caso di specie, di attribuire all'ente appellante alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. o 2043 c.c., nè a qualsiasi altro titolo (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2021, n. 2184).
Il motivo è infondato.
Il rapporto di intervento del “118” dimostra che il è stato prelevato Per_1 dal 118 nel luogo in cui era installato l'oggetto destinato al conferimento dei rifiuti, che, dalle foto scattate poco dopo l'evento prodotte dal ricorrente, risulta rotto alla base;
successivamente il paletto fu rimosso.
A seguito dell'intervento del “118” il è stato condotto al Pronto Per_1
Soccorso dove, nell'immediatezza del fatto, ha dichiarato di essere caduto per “rottura del palo metallico su cui si era appoggiato”. Pur in assenza di testimoni che abbiano assistito all'evento appaiono ravvisabili indizi gravi, precisi e concordanti che la dinamica dell'infortunio corrisponda a quanto dichiarato dal La stessa relazione del dott. incaricato Per_1 Per_2 dall'assicurazione del conferma la compatibilità tra le lesioni subite Pt_1
e il fatto storico rappresentato dal ricorrente.
Si osserva inoltre che, pur escludendosi ogni efficacia confessoria della proposta transattiva della – vale a dire l'assicurazione Controparte_3 del , detta proposta assume rilevanza indiziaria, Controparte_4 posto che l'offerta risulta essere stata avanzata “all'esito dell'istruttoria” esperita dalla compagnia Assicurativa.
Appare dunque assolto l'onere del danneggiato di provare il nesso causale tra res in custodia ed evento lesivo.
Con il secondo motivo l'ente appellante rileva l'erroneità della ordinanza impugnata per avere il Tribunale escluso la configurabilità del caso fortuito interruttivo del nesso eziologico ravvisabile nella condotta del danneggiato.
5 Secondo il Comune di , il primo giudice avrebbe dovuto Parte_1 considerare che l'unica funzione cui la cosa era adibita era quella della raccolta di piccola nettezza urbana e non di fungere da sostegno agli utenti della via;
ciò, avrebbe imposto al giudice di primo grado di escludere il nesso causale tra la res e il danno proprio perché il cesto dell'immondizia per la sua destinazione d'uso non poteva costituire un fattore di rischio o pericolo circa l'eventuale verificazione di un sinistro come quello occorso al Per_1 se solo egli non lo avesse utilizzato in modo imprevedibile e difforme dalla sua funzione.
Pertanto, quand'anche fosse possibile ritenere l'esistenza di un nesso eziologico tra la res e l'eventus damni, tale nesso è stato interrotto dalla condotta colposa ed imprevedibile del in considerazione della sua Per_1 esclusiva colpa nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c.
Il secondo motivo è infondato.
La condotta del consistita nell' appoggiarsi al paletto metallico su Per_1 cui era infisso un cestino per la raccolta dei rifiuti, non può rappresentare elemento interruttivo del nesso causale, posto che il suo comportamento non costituisce una condotta negligente e/o imprudente, né un comportamento del tutto anomalo o imprevedibile, avendo egli fatto affidamento sull'apparente solidità del paletto metallico, di ferro e con un diametro considerevole.
A parte la circostanza che su detto paletto fosse collocato un cestino per la raccolta dei rifiuti, lo stato di degrado del paletto rendeva l'oggetto pericoloso in sé, anche per un appoggio accidentale, come nella fattispecie in esame, ovvero per il conferimento di un rifiuto. Non si ravvisano dunque elementi idonei a configurare un concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta, in via subordinata, il quantum debeatur per l'iniqua ed ingiustificata attribuzione al ricorrente del danno da “sofferenza morale soggettiva” , in quanto non provato, nonchè per violazione e/o mancata applicazione dei criteri e valori liquidativi del cd.
6 “danno da premorienza, in considerazione del decesso del ricorrente prima della definizione del giudizio per cause indipendenti dall'evento lesivo in questione.
La censura va accolta.
Il Tribunale di Fermo, in base agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio che indica un'invalidità permanente pari al 10%, ha quantificato il danno subito dal danneggiato a titolo di danno non patrimoniale in euro 17.134,00, applicando le tabelle milanesi del 2021 - attribuendo anche l'incremento per sofferenza soggettiva del “punto base” in misura del 26% - oltre al danno per inabilità temporanea, pari a euro 4.555,00. Il tutto per complessivi euro
21.589,00.
Si osserva, in contrario, che secondo il consolidato indirizzo della S.C. in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) (solo) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico- relazionale(Cass. 7892 del 2024).
Orbene, nella fattispecie in esame non può essere riconosciuta la componente morale del danno subito sia in quanto non provata, sia in considerazione della natura della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. riconosciuta a carico del appellante, non potendo ritenersi Pt_1 accertata una condotta omissiva colposa a carico di quest'ultimo; il che esclude la risarcibilità del danno morale.
7 Va inoltre rilevato che il primo giudice non ha tenuto conto del fatto che il signor è deceduto il 4 gennaio 2023( e dunque in corso di Persona_1 causa) per motivi indipendenti dalle menomazioni del sinistro oggetto di causa (c.d. “danno da premorienza”).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il c.d. “danno da premorienza”, spettante iure successionis agli eredi della vittima che sia deceduta per cause indipendenti dalle lesioni subite dal fatto illecito oggetto di causa, non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, utilizzate dal primo giudice, in quanto non conformi al principio di equità.
Tali tabelle, infatti, sono basate sul presupposto della irrilevanza dell'età anagrafica del danneggiato e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, mentre il pregiudizio deve essere liquidato secondo un criterio di
“proporzionalità” tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e la percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio ed in ragione al numero di anni effettivamente vissuti, come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma
(Corte di Cassazione, Sez. 3 – Ordinanza n.29832 del 19/11/2024).
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie il danno va liquidato sulla base delle ultime tabelle del Tribunale di Roma, ed in particolare le tabelle “A” e
“G” relative, rispettivamente, al solo Danno biologico – senza la maggiorazione per il danno morale - ( Tab. A) ed al “Danno da morte per causa indipendente” (Tab G).
Occorre dunque partire dall'importo ottenuto applicando il risarcimento integrale in forza delle tabelle suindicate, vale a dire 15.532,17 € per invalidità permanente e 5.763,00 € per invalidità temporanea.
Ciò posto, quanto al danno relativo al decesso per causa indipendente dall'infortunio, una prima quota, relativa al danno acquisito immediatamente, determinata secondo i criteri della Tabella G del Tribunale di Roma, al 10% dell'importo complessivo, corrisponde a 1.553,00 €.
La seconda quota, relativa al danno prodotto nel tempo, va così calcolata: danno biologico residuo detratto quello di cui alla prima quota (15.532,00
8 – 1.553,00) euro 13.979,00 €; aspettativa di vita in relazione all'età al momento dell'incidente (anni 80) rapportato agli anni ancora da vivere, in media, secondo tabella (9 anni e 6 mesi) e gli anni effettivamente vissuti (3 anni e 8 mesi) 9,6/3,8 (13.979,00:9,6 = 1.456,00 x 3,8) per un ammontare di euro 5.533,00.
Vanno poi sommate le due quote per un totale di euro 7.086,00.
Concludendo, il danno da invalidità permanente, considerata la morte per causa indipendente dall'infortunio intervenuta in corso di causa, corrisponde ad euro 7.086,00, cui va aggiunto il danno da inabilità temporanea, di euro
5.763,0 , per complessivi euro 12.849,00.
Le somme così determinate sono già rivalutate in quanto il danno non patrimoniale è stato determinato sulla base di tabelle relative a valori già attualizzati. A tale importo va aggiunto il rimborso delle spese mediche sostenute, per un ammontare di 1.260,00 €, somma da maggiorare per rivalutazione monetaria, secondo gli indici istat, ed interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata, dalla data degli esborsi.
La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolazione delle spese di entrambi i gradi.
Considerato l'esito complessivo della controversia e la rilevante sproporzione tra il chiesto ed il pronunciato può disporsi la compensazione tra le parti di metà delle spese di entrambi i gradi, che vengono poste a carico del per la quota residua e si liquidano come Parte_1 da dispositivo.
Spese di Ctu a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti di in qualità di erede di Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso l'ordinanza del 22/06/2023 emessa dal Tribunale di Per_1
Fermo, così dispone:
- In riforma della sentenza impugnata, condanna il Parte_1 al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale, in favore di CP_1
9 di 12.849,00 €, oltre ad interessi al tasso legale, dalla data del Per_1 sinistro alla pubblicazione della presente sentenza, da corrispondersi sulla somma devalutata;
- Condanna il al pagamento a titolo di danno Parte_1 patrimoniale di 1.260,00 €, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici istat ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data degli esborsi al saldo;
- Dispone la compensazione di metà delle spese di entrambi i gradi, liquidate per l'intero, quanto al giudizio di primo grado in 3.809,00 €, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge e per il presente grado in 3.200,00 €, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Pone a carico di parte appellante le spese dell'espletata CTU.
Così deciso in Ancona, lì 11 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. dott. Guido Federico Presidente est
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al ruolo 657/2023
promossa da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SABBATINI ROBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. ) in qualità di erede di Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. FERRACUTI Persona_1
FABRIZIO
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. cronol. 3662/2023 del
22/06/2023 emessa dal Tribunale di Fermo, comunicata il 26 giugno 2023 all'esito del giudizio rubricato al R.G. n. 1784/2020 introdotto dal signor con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Persona_1
1 CONCLUSIONI
Di parte appellante:
“IN VIA PRINCIPALE, … respingere completamente ed integralmente le domande e pretese tutte avanzate dalla Signora (costituitasi Controparte_1 in prime cure quale erede del Signor quest'ultimo in quella Persona_1 sede originaria parte ricorrente, deceduto nelle more del giudizio di primo grado) nel presente giudizio, in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le ragioni che si sono esposte ed enunciate dal
nel presente atto di appello ed altresì in tutti i Parte_1 propri atti difensivi svolti nel corso del giudizio di primo grado, ovvero comunque respingere e rigettare tali domande e pretese anche per quelle diverse e/o ulteriori ragioni che dovessero essere ritenute maggiormente confacenti e/o di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA, per la più denegata e non creduta delle ipotesi, in cui l'adita Corte volesse comunque ritenere meritevoli di qualche apprezzamento e/o accoglibilità le domande avanzate dal Sig. prima e poi quale erede dello stesso dalla Sig.ra Parte_2
nel presente giudizio, previo accertamento e declaratoria Controparte_1 del fatto che la consistenza ed entità dei danni effettivamente subiti dal
Signor a seguito dell'evento oggetto di causa, è Persona_1 notevolmente minore e più modesta di quanto sostenuto da controparte, previo accertamento e declaratoria che il Signor è deceduto Persona_1 in data 4 Gennaio 2023, con conseguente applicazione delle Tabelle di
Milano aggiornate alla “Edizione 2021”, in cui sono stati fissati i “criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza”, ed altresì previo accertamento e declaratoria della circostanza che il Signor ha Per_1 quantomeno concorso e/o contribuito, in misura prevalente e preponderante - e comunque in misura notevole e rilevante -, con la propria condotta gravemente colposa, imprudente, incauta e negligente, a cagionare l'accadimento oggetto di causa che l'avrebbe riguardato il 14
Aprile 2019 ed i danni dal medesimo subiti nell'occorso, con conseguente riduzione e diminuzione del risarcimento di tali danni ai sensi e per gli effetti
2 di cui agli artt. 1227, comma 1, c.c. e 2056 c.c., ridurre correlativamente
l'entità del risarcimento del danno riconosciuto e liquidato in favore della
Sig.ra dal primo Giudice, in un importo complessivo Controparte_1 nettamente e ragguardevolmente inferiore e più esiguo: con ogni provvedimento conseguente … condannare, nell'un caso e nell'altro,
l'odierna Appellata alla restituzione, in favore del , Parte_1 della somma di 32.079,28 Euro (oltre alla registrazione del provvedimento di I° grado che dovesse eventualmente essere corrisposta medio tempore) versata in forza della provvisoria esecuzione della ordinanza avente n. cronol. 3662/2023 del 22/06/2023 e repert. n. 647/2023 del 26/06/2023 emessa dal Tribunale di Fermo e da essa Signora Controparte_1 indebitamente percetta per la mancanza di titoli e/o causali che la sentenza del Giudice d'appello dovrà necessariamente dichiarare: somma che dovrà essere maggiorata dei debiti accessori dalla data della sua corresponsione
a quella dell'effettivo rimborso. Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso del doppio grado di giudizio, in via gradata, in caso di accoglimento della domanda come sopra proposta in via del tutto subordinata come sopra proposta, compensazione - integrale o quantomeno parziale - di quelli del primo grado di giudizio: fermo sempre il beneficio delle spese d'appello per il qui conchiudente. Salvis Juribus”;
Di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte … rigettata ogni contraria istanza, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello o, in subordine, rigettare l'interposto gravame avverso siccome infondato, con il rimborso delle spese legali, compensi, rimborso forfettario ed accessori di legge. Solo in via estremamente degradata e qualora non ritenute ultronee, in via istruttoria ammettere le prove orali richieste in calce al ricorso introduttivo.”
3 FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c agiva nei confronti del Persona_1
per sentirne dichiarare l'esclusiva responsabilità, Parte_1 ai sensi dell'art.2051 c.c., nella verificazione del sinistro, occorsogli in data
14 Aprile 2019, allorquando, terminata la risalita a piedi della scalinata posta in Via Passeri, aveva tentato di appoggiarsi al paletto di ferro ivi presente alla sua destra che aveva ceduto, in quanto arrugginito alla base, facendolo cadere a terra. Chiedeva pertanto la condanna dell'
[...]
al risarcimento dei danni- CP_2
Nelle more del giudizio di primo grado il ricorrente decedeva.
Si costituiva in prosecuzione in qualità di unica erede di Controparte_1
Persona_1
Il , costituitosi, negava la propria responsabilità; in Parte_1 subordine contestava l'ammontare del risarcimento, rilevando che il danneggiato era deceduto prima della fine del giudizio per cause indipendenti dall'evento da cui è scaturito il danno.
Chiedeva, inoltre di ridurre, ai sensi degli artt. 1227, comma 1, c.c. e 2056
c.c., le eventuali statuizioni di condanna al risarcimento del danno, per concorso del fatto colposo del danneggiato.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Fermo condannava il
[...]
al pagamento di € 21.589,00 oltre ad interessi legali, a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale, nonché 1.260,00 € per spese mediche, oltre alla refusione delle spese di lite.
Avverso detta ordinanza, proponeva appello il il Parte_1 quale contestava l'attribuzione di responsabilità, ed, in subordine, il quantum debeatur per la mancata applicazione dei criteri liquidativi del cd.
“danno da premorienza”.
costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 Con il primo motivo, l'appellante contesta la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di Fermo deducendo l' errata valutazione degli elementi di causa.
L'appellante sostiene che il giudice di prime cure abbia violato i principi in tema di onere probatorio, i quali impongono al danneggiato l'onere di provare l' esatta dinamica ed il nesso causale tra res in custodia e lesioni subite, deducendo l' impossibilità, nel caso di specie, di attribuire all'ente appellante alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. o 2043 c.c., nè a qualsiasi altro titolo (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2021, n. 2184).
Il motivo è infondato.
Il rapporto di intervento del “118” dimostra che il è stato prelevato Per_1 dal 118 nel luogo in cui era installato l'oggetto destinato al conferimento dei rifiuti, che, dalle foto scattate poco dopo l'evento prodotte dal ricorrente, risulta rotto alla base;
successivamente il paletto fu rimosso.
A seguito dell'intervento del “118” il è stato condotto al Pronto Per_1
Soccorso dove, nell'immediatezza del fatto, ha dichiarato di essere caduto per “rottura del palo metallico su cui si era appoggiato”. Pur in assenza di testimoni che abbiano assistito all'evento appaiono ravvisabili indizi gravi, precisi e concordanti che la dinamica dell'infortunio corrisponda a quanto dichiarato dal La stessa relazione del dott. incaricato Per_1 Per_2 dall'assicurazione del conferma la compatibilità tra le lesioni subite Pt_1
e il fatto storico rappresentato dal ricorrente.
Si osserva inoltre che, pur escludendosi ogni efficacia confessoria della proposta transattiva della – vale a dire l'assicurazione Controparte_3 del , detta proposta assume rilevanza indiziaria, Controparte_4 posto che l'offerta risulta essere stata avanzata “all'esito dell'istruttoria” esperita dalla compagnia Assicurativa.
Appare dunque assolto l'onere del danneggiato di provare il nesso causale tra res in custodia ed evento lesivo.
Con il secondo motivo l'ente appellante rileva l'erroneità della ordinanza impugnata per avere il Tribunale escluso la configurabilità del caso fortuito interruttivo del nesso eziologico ravvisabile nella condotta del danneggiato.
5 Secondo il Comune di , il primo giudice avrebbe dovuto Parte_1 considerare che l'unica funzione cui la cosa era adibita era quella della raccolta di piccola nettezza urbana e non di fungere da sostegno agli utenti della via;
ciò, avrebbe imposto al giudice di primo grado di escludere il nesso causale tra la res e il danno proprio perché il cesto dell'immondizia per la sua destinazione d'uso non poteva costituire un fattore di rischio o pericolo circa l'eventuale verificazione di un sinistro come quello occorso al Per_1 se solo egli non lo avesse utilizzato in modo imprevedibile e difforme dalla sua funzione.
Pertanto, quand'anche fosse possibile ritenere l'esistenza di un nesso eziologico tra la res e l'eventus damni, tale nesso è stato interrotto dalla condotta colposa ed imprevedibile del in considerazione della sua Per_1 esclusiva colpa nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c.
Il secondo motivo è infondato.
La condotta del consistita nell' appoggiarsi al paletto metallico su Per_1 cui era infisso un cestino per la raccolta dei rifiuti, non può rappresentare elemento interruttivo del nesso causale, posto che il suo comportamento non costituisce una condotta negligente e/o imprudente, né un comportamento del tutto anomalo o imprevedibile, avendo egli fatto affidamento sull'apparente solidità del paletto metallico, di ferro e con un diametro considerevole.
A parte la circostanza che su detto paletto fosse collocato un cestino per la raccolta dei rifiuti, lo stato di degrado del paletto rendeva l'oggetto pericoloso in sé, anche per un appoggio accidentale, come nella fattispecie in esame, ovvero per il conferimento di un rifiuto. Non si ravvisano dunque elementi idonei a configurare un concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta, in via subordinata, il quantum debeatur per l'iniqua ed ingiustificata attribuzione al ricorrente del danno da “sofferenza morale soggettiva” , in quanto non provato, nonchè per violazione e/o mancata applicazione dei criteri e valori liquidativi del cd.
6 “danno da premorienza, in considerazione del decesso del ricorrente prima della definizione del giudizio per cause indipendenti dall'evento lesivo in questione.
La censura va accolta.
Il Tribunale di Fermo, in base agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio che indica un'invalidità permanente pari al 10%, ha quantificato il danno subito dal danneggiato a titolo di danno non patrimoniale in euro 17.134,00, applicando le tabelle milanesi del 2021 - attribuendo anche l'incremento per sofferenza soggettiva del “punto base” in misura del 26% - oltre al danno per inabilità temporanea, pari a euro 4.555,00. Il tutto per complessivi euro
21.589,00.
Si osserva, in contrario, che secondo il consolidato indirizzo della S.C. in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) (solo) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico- relazionale(Cass. 7892 del 2024).
Orbene, nella fattispecie in esame non può essere riconosciuta la componente morale del danno subito sia in quanto non provata, sia in considerazione della natura della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. riconosciuta a carico del appellante, non potendo ritenersi Pt_1 accertata una condotta omissiva colposa a carico di quest'ultimo; il che esclude la risarcibilità del danno morale.
7 Va inoltre rilevato che il primo giudice non ha tenuto conto del fatto che il signor è deceduto il 4 gennaio 2023( e dunque in corso di Persona_1 causa) per motivi indipendenti dalle menomazioni del sinistro oggetto di causa (c.d. “danno da premorienza”).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il c.d. “danno da premorienza”, spettante iure successionis agli eredi della vittima che sia deceduta per cause indipendenti dalle lesioni subite dal fatto illecito oggetto di causa, non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, utilizzate dal primo giudice, in quanto non conformi al principio di equità.
Tali tabelle, infatti, sono basate sul presupposto della irrilevanza dell'età anagrafica del danneggiato e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, mentre il pregiudizio deve essere liquidato secondo un criterio di
“proporzionalità” tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e la percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio ed in ragione al numero di anni effettivamente vissuti, come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma
(Corte di Cassazione, Sez. 3 – Ordinanza n.29832 del 19/11/2024).
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie il danno va liquidato sulla base delle ultime tabelle del Tribunale di Roma, ed in particolare le tabelle “A” e
“G” relative, rispettivamente, al solo Danno biologico – senza la maggiorazione per il danno morale - ( Tab. A) ed al “Danno da morte per causa indipendente” (Tab G).
Occorre dunque partire dall'importo ottenuto applicando il risarcimento integrale in forza delle tabelle suindicate, vale a dire 15.532,17 € per invalidità permanente e 5.763,00 € per invalidità temporanea.
Ciò posto, quanto al danno relativo al decesso per causa indipendente dall'infortunio, una prima quota, relativa al danno acquisito immediatamente, determinata secondo i criteri della Tabella G del Tribunale di Roma, al 10% dell'importo complessivo, corrisponde a 1.553,00 €.
La seconda quota, relativa al danno prodotto nel tempo, va così calcolata: danno biologico residuo detratto quello di cui alla prima quota (15.532,00
8 – 1.553,00) euro 13.979,00 €; aspettativa di vita in relazione all'età al momento dell'incidente (anni 80) rapportato agli anni ancora da vivere, in media, secondo tabella (9 anni e 6 mesi) e gli anni effettivamente vissuti (3 anni e 8 mesi) 9,6/3,8 (13.979,00:9,6 = 1.456,00 x 3,8) per un ammontare di euro 5.533,00.
Vanno poi sommate le due quote per un totale di euro 7.086,00.
Concludendo, il danno da invalidità permanente, considerata la morte per causa indipendente dall'infortunio intervenuta in corso di causa, corrisponde ad euro 7.086,00, cui va aggiunto il danno da inabilità temporanea, di euro
5.763,0 , per complessivi euro 12.849,00.
Le somme così determinate sono già rivalutate in quanto il danno non patrimoniale è stato determinato sulla base di tabelle relative a valori già attualizzati. A tale importo va aggiunto il rimborso delle spese mediche sostenute, per un ammontare di 1.260,00 €, somma da maggiorare per rivalutazione monetaria, secondo gli indici istat, ed interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata, dalla data degli esborsi.
La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolazione delle spese di entrambi i gradi.
Considerato l'esito complessivo della controversia e la rilevante sproporzione tra il chiesto ed il pronunciato può disporsi la compensazione tra le parti di metà delle spese di entrambi i gradi, che vengono poste a carico del per la quota residua e si liquidano come Parte_1 da dispositivo.
Spese di Ctu a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti di in qualità di erede di Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso l'ordinanza del 22/06/2023 emessa dal Tribunale di Per_1
Fermo, così dispone:
- In riforma della sentenza impugnata, condanna il Parte_1 al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale, in favore di CP_1
9 di 12.849,00 €, oltre ad interessi al tasso legale, dalla data del Per_1 sinistro alla pubblicazione della presente sentenza, da corrispondersi sulla somma devalutata;
- Condanna il al pagamento a titolo di danno Parte_1 patrimoniale di 1.260,00 €, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici istat ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data degli esborsi al saldo;
- Dispone la compensazione di metà delle spese di entrambi i gradi, liquidate per l'intero, quanto al giudizio di primo grado in 3.809,00 €, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge e per il presente grado in 3.200,00 €, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Pone a carico di parte appellante le spese dell'espletata CTU.
Così deciso in Ancona, lì 11 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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