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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2907/2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Caserta alla Parte_1
via Dorso n. 16 presso lo studio dell'avv.to Michele Marra che lo rappresenta e difende, unitamente e disgustamene all'avv.to Antonio Porcaro, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in San Felice Controparte_1
a Cancello alla via Polvica n. 159 presso l'avv.to Orlando Santaniello che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2021, in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Nola, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio la al fine di vederla condannata al pagamento in suo Controparte_1 favore del complessivo importo di € 6.821,14, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ovvero al diverso importo riconosciuto come dovuto, a titolo di retribuzioni per i mesi di novembre e dicembre 2016, della tredicesima mensilità maturata nel 2016, dei ratei maturati di retribuzione differita nell'anno 2017 e a titolo di TFR nonché a titolo di differenze retributive dovute in ragione del maggior orario di lavoro osservato.
A sostegno della propria pretesa ha dedotto di aver lavorato dal 15.7.2015 al 18.1.2017 alle dipendenze della convenuta, in virtù di contratto a tempo parziale, svolgendo mansioni di
1 conducente di automezzi per il trasporto di gasolio, inquadrato nel IV livello del CCNL commercio e di aver osservato un orario di lavoro dalle 7,00 alle 10,00 ovvero dalle 14,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la società resistente eccependo la nullità del ricorso e nel merito contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto.
Ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è definita con sentenza, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 aprile
2025.
In ordine all'eccezione di nullità del ricorso in riassunzione, va osservato che l'atto introduttivo del presente giudizio, nel suo contenuto sostanziale, è tipicamente un atto di riassunzione del medesimo giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Nola, incompetente per territorio.
Al riguardo si ritiene che, ai fini della validità dell'atto in riassunzione, non sia necessario l'integrale richiamo e/o la testuale riproduzione del ricorso depositato innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, in assenza di una prescrizione normativa in tal senso, purché, ai fini della qualificazione dell'atto come ricorso in riassunzione, i fatti costitutivi e la domanda proposta siano i medesimi e vi sia il riferimento al provvedimento su cui si fonda la riassunzione.
Sempre in via preliminare, si osserva che il ricorso introduttivo corredato dalla documentazione allegata è assolutamente conforme alle previsioni normative di cui all'art. 414 c.p.c. con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dalla resistente.
Venendo al merito, in primo luogo, va verificata la fondatezza della domanda diretta ad accertare lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto.
Va premesso che è incontestata tra le parti e documentata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part - time al 10%, per otto ore settimanali, svolto alle dipendenze della società convenuta per il periodo dedotto in ricorso dal 15.7.2015 al 18.1.2017, svolgendo mansioni di autista e con inquadramento nel IV livello del CCNL
Distribuzione e servizi (cfr. Unilav assunzione;
buste paga e comunicazione di licenziamento in atti).
Parte ricorrente ha dedotto che a fronte del formale part – time avrebbe osservato un orario di lavoro maggiore così articolato: dalle 7.00 alle 10.00 ovvero dalle 14.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì.
2 Ma all'esito dell'istruttoria orale espletata mediante l'escussione di due testi di parte ricorrente e di due testi di parte resistente deve affermarsi che non può ritenersi assolto l'onere della prova sullo stesso gravante in ordine allo svolgimento di un maggior orario di lavoro.
Il primo teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 5.10.2023, ha Testimone_1 riferito: “ADR Ho conosciuto il sul luogo di lavoro. L'ho conosciuto quando Pt_1
lavoravamo per la Cantone Petroli nel 2002.
ADR Io non ho mai lavorato per la Controparte_1
ADR Io ero autista presso la Cantone Petroli, come il ricorrente.
ADR nel 2008 circa sono passato alle dipendenze della a seguito di Controparte_2
passaggio di cantiere.
ADR Anche il ricorrente è passato alle dipendenze della . Il ricorrente è Controparte_2
stato assunto dalla sulla base di una nuova assunzione. Non è stato oggetto Controparte_2
del passaggio di cantiere. So queste circostanze in quanto lavoravamo insieme e si è instaurato anche un rapporto di amicizia.
ADR De LU ha lavorato poi alle dipendenze della dal 2015 più o meno ma Controparte_1
non so essere più preciso. Io ho continuato a lavorare per la . Controparte_2
ADR Il deposito delle aziende era lo stesso e quindi ci incontravamo. Il deposito si trovava
a Nola. ADR Facevamo delle consegne per vari clienti ed ognuno aveva la sua zona di competenza.
ADR non ricordo con precisione la zona di competenza del ricorrente. Mi pare fosse la zona del casertano e una zona di Napoli.
ADR io e il ricorrente ci incontravamo presso il deposito tutte le mattine.
ADR L'orario di lavoro era il seguente: nel periodo invernale da novembre a marzo/aprile facevamo dalle 7 del mattino alle 7 di sera, tutti i giorni della settimana, compreso il sabato.
La domenica di regola era di riposo. Nei periodi primaverili ed estivi facevamo dalle 7 di mattina alle 17 della sera nei giorni infrasettimanali ed il sabato fino alle 13.
ADR ci incontravamo presso il deposito anche la sera, al rientro dalla giornata di lavoro, in quanto svolgevamo gli stessi orari.
ADR L'automezzo che conduceva il ricorrente era un'autobotte che trasportava GPL e a volte anche gasolio per la;
mi pare che fosse una Fiat Iveco. CP_1
ADR avevamo mezz'ora di per il pranzo. Pt_2
3 ADR L'orario di lavoro a cui ho fatto riferimento prima era l'orario di lavoro che il ricorrente ha sempre osservato, anche alle dipendenze della . CP_1
ADR dal 2015 il ricorrente ha lavorato sia per la sia per la . Per Controparte_2 CP_1
la distribuiva il gasolio. CP_1
ADR Capitava che a volte ci sentivamo anche nel corso della giornata lavorativa perché talvolta ci scambiavamo i clienti. Ciò vuol dire che se ad esempio un cliente era vicino ad una zona di mia competenza, andavo io e viceversa.”
L'altro teste di parte ricorrente, , escusso alla medesima udienza, ha a sua Testimone_2 volta dichiarato: “ADR Non ho mai lavorato per la . Conosco il ricorrente per CP_1
motivi lavorativi. Ho conosciuto il ricorrente alla . Io ho lavorato alla Controparte_2
dal 2008 fino all'inizio del 2017. Controparte_2
ADR Il ricorrente ha cominciato a lavorare per la dopo di me ma non Controparte_2
ricordo con esattezza.
ADR la sede di lavoro era via Boscofangone Nola.
ADR Io facevo l'autista. Anche il ricorrente svolgeva la mia stessa attività.
ADR Noi come autisti andavamo dappertutto. Avevamo delle zone di competenza. Lui aveva la zona di Caserta e Benevento.
ADR l'orario di lavoro era dalle 7 alle 19 compreso il sabato nel periodo invernale, da ottobre a marzo. Da aprile ad ottobre dalle 7 alle 17 tutti i giorni della settimana e dalle 7 alle 13 il sabato.
ADR Io incontravo il ricorrente tutte le mattine e tutte le sere quando terminava la giornata di lavoro. Ci incontravamo a Nola.
ADR Il ricorrente ha lavorato per la . So queste circostanze in quanto lui doveva CP_1 recarsi al deposito a Nola per cambiare l'automezzo e prendere quello per il gasolio per la
. CP_1
ADR Il ricorrente lavorava sia per la sia per la . Per la Controparte_2 CP_1 CP_2
si occupava della distribuzione del GPL.
[...]
ADR mi pare che il ricorrente ha lavorato per la a partire dal 2015. CP_1
ADR a volte mi è capitato di andare a San Felice a Cancello presso la sede della . CP_1
ADR l'autobotte per la distribuzione del gasolio era un'Iveco.
ADR l'autobotte per la si trovava sempre a Nola, presso lo stesso deposito.” CP_1
4 I testi escussi, a ben guardare, non hanno confermato la prospettazione attorea, avendo entrambi fatto riferimento ad un orario di lavoro diverso, ancorché maggiore, rispetto a quello dedotto in ricorso.
Ma non può poi tralasciarsi la circostanza che gli stessi testi in questione hanno riferito che nel medesimo contesto temporale per cui è causa il ricorrente lavorava sia per la convenuta sia per la senza specificare l'orario di lavoro osservato per l'un e per CP_1 CP_2
l'altro datore di lavoro. Sicché le dichiarazioni rese dai testi appaiono generiche e, pertanto, insufficienti.
D'altra parte, i testi indotti di parte ricorrente non potevano neppure validamente riferire in ordine all'orario di lavoro concretamente osservato dal ricorrente. Infatti, pur avendo dichiarato di svolgere le medesime mansioni per la e pur avendo riferito un preciso CP_3
orario di lavoro, hanno chiarito che incontravano il ricorrente esclusivamente di mattina e di sera presso il deposito sito in Nola alla via Boscofangone.
Alla luce delle considerazioni esposte, siffatte dichiarazioni non possono essere poste a fondamento del proprio convincimento.
Né elementi probatori sufficienti possono desumersi dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente. Nulla ha saputo riferire il teste in relazione all'orario di lavoro Tes_3 osservato dal Infatti, questi, ai fini che qui rilevano, ha dichiarato: “ADR Io so Pt_1
dalle buste paga che il ricorrente faceva otto ore settimanali, come me. Non so dire in quali giorni il ricorrente prestava l'attività lavorativa. ADR Mi capitava di incontrare il ricorrente raramente, quando veniva a rifornire ed io mi trovavo a San Felice a Cancello”.
Altrettanto generica e lacunosa è la dichiarazione dell'ulteriore teste di parte resistente
, escusso all'udienza del 2.7.2024, il quale sull'orario di lavoro ha dichiarato: Testimone_4
“ADR Non ricordo l'orario di lavoro del ricorrente. ADR Io ero part- time. Facevo circa 8 ore settimanali. […] AD dell'avv. Porcaro: Lavoravo contemporaneamente part - time anche per per le restanti ore della settimana lavorativa che andava dal Controparte_2
lunedì al sabato e per tutta la giornata lavorativa che si concludeva per le 16.30/17.00. AD dell'avv. Porcaro: Nell'arco della giornata lavorativa sopra descritta incontravo il ricorrente al deposito della in via Boscofangone.”. Controparte_2
Ne consegue che non può dirsi raggiunta la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di
5 orario di fatto fossero stati effettivamente superati, per cui va rigettata la domanda di parte ricorrente.
Né può trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al pagamento degli istituti indiretti, così genericamente indicati in ricorso, anche in considerazione della totale assenza di elementi di prova in tal senso.
Deve invece trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta Controparte_4
al pagamento delle retribuzioni di novembre e dicembre 2016, della tredicesima mensilità maturata nell'anno 2016, e dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati nel
2017 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, non essendo stata data alcuna prova contraria. Va poi riconosciuto il diritto al TFR.
In ordine alle spettanze retributive in questione, come è noto, incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova dell'adempimento.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità e la quattordicesima (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto
(che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Mutuando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che parte resistente si è limitata ad allegare di aver corrisposto al lavoratore tutto quanto spettante ma non ha fornito la prova liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione retributiva con riferimento agli istituti summenzionati, non avendo versato in atti le buste paga sottoscritte per quietanza né eventuali altre prove documentali del pagamento, con la conseguenza che sono dovute le retribuzione per i mesi di novembre e dicembre 2016, la tredicesima mensilità del 2016, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati nell'anno 2017 e il TFR, in assenza di prova liberatoria.
Ne consegue, pertanto, che, in parziale accoglimento della domanda, parte resistente va condannata al pagamento delle suddette spettanze in ragione di quanto accertato nella presente sede.
6 Quanto alla quantificazione delle somme dovute, tenuto conto delle tabelle retributive del
CCNL Distribuzione e servizi applicabile al caso di specie, dell'inquadramento del lavoratore e dell'orario contrattualmente previsto, si ritiene che le somme spettanti al ricorrente possano essere determinate, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., in € 1.172,58 di cui a titolo di € 255,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del decisum, della non complessità della stessa e dello svolgimento dell'istruttoria, ai sensi del
DM 55/2014, come successivamente aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte convenuta CP_4
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di
[...] Parte_1 della somma di € 1.172,58 di cui a titolo di € 255,00 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione sino al soddisfo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 4.4.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2907/2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Caserta alla Parte_1
via Dorso n. 16 presso lo studio dell'avv.to Michele Marra che lo rappresenta e difende, unitamente e disgustamene all'avv.to Antonio Porcaro, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in San Felice Controparte_1
a Cancello alla via Polvica n. 159 presso l'avv.to Orlando Santaniello che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2021, in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Nola, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio la al fine di vederla condannata al pagamento in suo Controparte_1 favore del complessivo importo di € 6.821,14, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ovvero al diverso importo riconosciuto come dovuto, a titolo di retribuzioni per i mesi di novembre e dicembre 2016, della tredicesima mensilità maturata nel 2016, dei ratei maturati di retribuzione differita nell'anno 2017 e a titolo di TFR nonché a titolo di differenze retributive dovute in ragione del maggior orario di lavoro osservato.
A sostegno della propria pretesa ha dedotto di aver lavorato dal 15.7.2015 al 18.1.2017 alle dipendenze della convenuta, in virtù di contratto a tempo parziale, svolgendo mansioni di
1 conducente di automezzi per il trasporto di gasolio, inquadrato nel IV livello del CCNL commercio e di aver osservato un orario di lavoro dalle 7,00 alle 10,00 ovvero dalle 14,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la società resistente eccependo la nullità del ricorso e nel merito contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto.
Ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è definita con sentenza, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 aprile
2025.
In ordine all'eccezione di nullità del ricorso in riassunzione, va osservato che l'atto introduttivo del presente giudizio, nel suo contenuto sostanziale, è tipicamente un atto di riassunzione del medesimo giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Nola, incompetente per territorio.
Al riguardo si ritiene che, ai fini della validità dell'atto in riassunzione, non sia necessario l'integrale richiamo e/o la testuale riproduzione del ricorso depositato innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, in assenza di una prescrizione normativa in tal senso, purché, ai fini della qualificazione dell'atto come ricorso in riassunzione, i fatti costitutivi e la domanda proposta siano i medesimi e vi sia il riferimento al provvedimento su cui si fonda la riassunzione.
Sempre in via preliminare, si osserva che il ricorso introduttivo corredato dalla documentazione allegata è assolutamente conforme alle previsioni normative di cui all'art. 414 c.p.c. con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dalla resistente.
Venendo al merito, in primo luogo, va verificata la fondatezza della domanda diretta ad accertare lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto.
Va premesso che è incontestata tra le parti e documentata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part - time al 10%, per otto ore settimanali, svolto alle dipendenze della società convenuta per il periodo dedotto in ricorso dal 15.7.2015 al 18.1.2017, svolgendo mansioni di autista e con inquadramento nel IV livello del CCNL
Distribuzione e servizi (cfr. Unilav assunzione;
buste paga e comunicazione di licenziamento in atti).
Parte ricorrente ha dedotto che a fronte del formale part – time avrebbe osservato un orario di lavoro maggiore così articolato: dalle 7.00 alle 10.00 ovvero dalle 14.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì.
2 Ma all'esito dell'istruttoria orale espletata mediante l'escussione di due testi di parte ricorrente e di due testi di parte resistente deve affermarsi che non può ritenersi assolto l'onere della prova sullo stesso gravante in ordine allo svolgimento di un maggior orario di lavoro.
Il primo teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 5.10.2023, ha Testimone_1 riferito: “ADR Ho conosciuto il sul luogo di lavoro. L'ho conosciuto quando Pt_1
lavoravamo per la Cantone Petroli nel 2002.
ADR Io non ho mai lavorato per la Controparte_1
ADR Io ero autista presso la Cantone Petroli, come il ricorrente.
ADR nel 2008 circa sono passato alle dipendenze della a seguito di Controparte_2
passaggio di cantiere.
ADR Anche il ricorrente è passato alle dipendenze della . Il ricorrente è Controparte_2
stato assunto dalla sulla base di una nuova assunzione. Non è stato oggetto Controparte_2
del passaggio di cantiere. So queste circostanze in quanto lavoravamo insieme e si è instaurato anche un rapporto di amicizia.
ADR De LU ha lavorato poi alle dipendenze della dal 2015 più o meno ma Controparte_1
non so essere più preciso. Io ho continuato a lavorare per la . Controparte_2
ADR Il deposito delle aziende era lo stesso e quindi ci incontravamo. Il deposito si trovava
a Nola. ADR Facevamo delle consegne per vari clienti ed ognuno aveva la sua zona di competenza.
ADR non ricordo con precisione la zona di competenza del ricorrente. Mi pare fosse la zona del casertano e una zona di Napoli.
ADR io e il ricorrente ci incontravamo presso il deposito tutte le mattine.
ADR L'orario di lavoro era il seguente: nel periodo invernale da novembre a marzo/aprile facevamo dalle 7 del mattino alle 7 di sera, tutti i giorni della settimana, compreso il sabato.
La domenica di regola era di riposo. Nei periodi primaverili ed estivi facevamo dalle 7 di mattina alle 17 della sera nei giorni infrasettimanali ed il sabato fino alle 13.
ADR ci incontravamo presso il deposito anche la sera, al rientro dalla giornata di lavoro, in quanto svolgevamo gli stessi orari.
ADR L'automezzo che conduceva il ricorrente era un'autobotte che trasportava GPL e a volte anche gasolio per la;
mi pare che fosse una Fiat Iveco. CP_1
ADR avevamo mezz'ora di per il pranzo. Pt_2
3 ADR L'orario di lavoro a cui ho fatto riferimento prima era l'orario di lavoro che il ricorrente ha sempre osservato, anche alle dipendenze della . CP_1
ADR dal 2015 il ricorrente ha lavorato sia per la sia per la . Per Controparte_2 CP_1
la distribuiva il gasolio. CP_1
ADR Capitava che a volte ci sentivamo anche nel corso della giornata lavorativa perché talvolta ci scambiavamo i clienti. Ciò vuol dire che se ad esempio un cliente era vicino ad una zona di mia competenza, andavo io e viceversa.”
L'altro teste di parte ricorrente, , escusso alla medesima udienza, ha a sua Testimone_2 volta dichiarato: “ADR Non ho mai lavorato per la . Conosco il ricorrente per CP_1
motivi lavorativi. Ho conosciuto il ricorrente alla . Io ho lavorato alla Controparte_2
dal 2008 fino all'inizio del 2017. Controparte_2
ADR Il ricorrente ha cominciato a lavorare per la dopo di me ma non Controparte_2
ricordo con esattezza.
ADR la sede di lavoro era via Boscofangone Nola.
ADR Io facevo l'autista. Anche il ricorrente svolgeva la mia stessa attività.
ADR Noi come autisti andavamo dappertutto. Avevamo delle zone di competenza. Lui aveva la zona di Caserta e Benevento.
ADR l'orario di lavoro era dalle 7 alle 19 compreso il sabato nel periodo invernale, da ottobre a marzo. Da aprile ad ottobre dalle 7 alle 17 tutti i giorni della settimana e dalle 7 alle 13 il sabato.
ADR Io incontravo il ricorrente tutte le mattine e tutte le sere quando terminava la giornata di lavoro. Ci incontravamo a Nola.
ADR Il ricorrente ha lavorato per la . So queste circostanze in quanto lui doveva CP_1 recarsi al deposito a Nola per cambiare l'automezzo e prendere quello per il gasolio per la
. CP_1
ADR Il ricorrente lavorava sia per la sia per la . Per la Controparte_2 CP_1 CP_2
si occupava della distribuzione del GPL.
[...]
ADR mi pare che il ricorrente ha lavorato per la a partire dal 2015. CP_1
ADR a volte mi è capitato di andare a San Felice a Cancello presso la sede della . CP_1
ADR l'autobotte per la distribuzione del gasolio era un'Iveco.
ADR l'autobotte per la si trovava sempre a Nola, presso lo stesso deposito.” CP_1
4 I testi escussi, a ben guardare, non hanno confermato la prospettazione attorea, avendo entrambi fatto riferimento ad un orario di lavoro diverso, ancorché maggiore, rispetto a quello dedotto in ricorso.
Ma non può poi tralasciarsi la circostanza che gli stessi testi in questione hanno riferito che nel medesimo contesto temporale per cui è causa il ricorrente lavorava sia per la convenuta sia per la senza specificare l'orario di lavoro osservato per l'un e per CP_1 CP_2
l'altro datore di lavoro. Sicché le dichiarazioni rese dai testi appaiono generiche e, pertanto, insufficienti.
D'altra parte, i testi indotti di parte ricorrente non potevano neppure validamente riferire in ordine all'orario di lavoro concretamente osservato dal ricorrente. Infatti, pur avendo dichiarato di svolgere le medesime mansioni per la e pur avendo riferito un preciso CP_3
orario di lavoro, hanno chiarito che incontravano il ricorrente esclusivamente di mattina e di sera presso il deposito sito in Nola alla via Boscofangone.
Alla luce delle considerazioni esposte, siffatte dichiarazioni non possono essere poste a fondamento del proprio convincimento.
Né elementi probatori sufficienti possono desumersi dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente. Nulla ha saputo riferire il teste in relazione all'orario di lavoro Tes_3 osservato dal Infatti, questi, ai fini che qui rilevano, ha dichiarato: “ADR Io so Pt_1
dalle buste paga che il ricorrente faceva otto ore settimanali, come me. Non so dire in quali giorni il ricorrente prestava l'attività lavorativa. ADR Mi capitava di incontrare il ricorrente raramente, quando veniva a rifornire ed io mi trovavo a San Felice a Cancello”.
Altrettanto generica e lacunosa è la dichiarazione dell'ulteriore teste di parte resistente
, escusso all'udienza del 2.7.2024, il quale sull'orario di lavoro ha dichiarato: Testimone_4
“ADR Non ricordo l'orario di lavoro del ricorrente. ADR Io ero part- time. Facevo circa 8 ore settimanali. […] AD dell'avv. Porcaro: Lavoravo contemporaneamente part - time anche per per le restanti ore della settimana lavorativa che andava dal Controparte_2
lunedì al sabato e per tutta la giornata lavorativa che si concludeva per le 16.30/17.00. AD dell'avv. Porcaro: Nell'arco della giornata lavorativa sopra descritta incontravo il ricorrente al deposito della in via Boscofangone.”. Controparte_2
Ne consegue che non può dirsi raggiunta la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di
5 orario di fatto fossero stati effettivamente superati, per cui va rigettata la domanda di parte ricorrente.
Né può trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al pagamento degli istituti indiretti, così genericamente indicati in ricorso, anche in considerazione della totale assenza di elementi di prova in tal senso.
Deve invece trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta Controparte_4
al pagamento delle retribuzioni di novembre e dicembre 2016, della tredicesima mensilità maturata nell'anno 2016, e dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati nel
2017 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, non essendo stata data alcuna prova contraria. Va poi riconosciuto il diritto al TFR.
In ordine alle spettanze retributive in questione, come è noto, incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova dell'adempimento.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità e la quattordicesima (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto
(che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Mutuando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che parte resistente si è limitata ad allegare di aver corrisposto al lavoratore tutto quanto spettante ma non ha fornito la prova liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione retributiva con riferimento agli istituti summenzionati, non avendo versato in atti le buste paga sottoscritte per quietanza né eventuali altre prove documentali del pagamento, con la conseguenza che sono dovute le retribuzione per i mesi di novembre e dicembre 2016, la tredicesima mensilità del 2016, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati nell'anno 2017 e il TFR, in assenza di prova liberatoria.
Ne consegue, pertanto, che, in parziale accoglimento della domanda, parte resistente va condannata al pagamento delle suddette spettanze in ragione di quanto accertato nella presente sede.
6 Quanto alla quantificazione delle somme dovute, tenuto conto delle tabelle retributive del
CCNL Distribuzione e servizi applicabile al caso di specie, dell'inquadramento del lavoratore e dell'orario contrattualmente previsto, si ritiene che le somme spettanti al ricorrente possano essere determinate, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., in € 1.172,58 di cui a titolo di € 255,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del decisum, della non complessità della stessa e dello svolgimento dell'istruttoria, ai sensi del
DM 55/2014, come successivamente aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte convenuta CP_4
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di
[...] Parte_1 della somma di € 1.172,58 di cui a titolo di € 255,00 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione sino al soddisfo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 4.4.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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