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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/11/2024, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. 3591/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3591/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MARINELLI GIULIA per procura in calce/a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
PIERSANTI MIRCO per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI: precisate congiuntamente all'udienza del 29.10.2024 [i coniugi accettano la seguente proposta conciliativa per le condizioni della separazione]:
pagina 1 di 4 “1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno e dandosene immediata comunicazione nell'interesse delle figlie minori ai sensi dell'art. 337 sexies, comma II, c.c.;
2) La casa coniugale sita ad Ancona in Via Valle Miano n. 31/h, di proprietà di entrambi i coniugi,
è assegnata alla sig.ra per ivi abitarci unitamente alle figlie;
Pt_1
3) le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna. Il padre potrà vederle e tenerle con sé, a weekend alternati dal sabato mattina (o dall'uscita di scuola) alla domenica sera, facendosi aiutare dalla propria madre negli orari in cui è ancora impegnato con il lavoro.
Le vedrà inoltre, durante la settimana, uno o due pomeriggi, dall'uscita di scuola alla sera dopo cena, in concomitanza con il turno “giorno” della madre, nonché una o due sere/notti (dalle 19 alla mattina quando le accompagnerà a scuola o all'asilo, anche in questo caso facendosi aiutare dalla propria madre) in concomitanza con i turni “notte” della sig.ra . Pt_1
La sig.ra si impegna a trasmettere al sig. il prospetto mensile dei turni fornito Pt_1 CP_1
dalla AST entro il giorno 27 di ogni mese.
Durante le vacanze natalizie i genitori alterneranno tra loro ogni anno il periodo che va dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.01.
Durante le festività pasquali, ciascun genitore trascorrerà con le figlie, alternando tra loro ogni anno, il sabato e la giornata di Pasqua con quella del Lunedì dell'Angelo, salvi diversi accordi, come un viaggio per il quale è necessario l'intero weekend fino al lunedì.
Relativamente alle vacanze estive, salvi diversi accordi tra i genitori, i genitori potranno tenere con sé le figlie per 10 giorni ciascuno, anche consecutivi, in base alle rispettive ferie lavorative. I predetti periodi verranno concordati entro il 30 maggio di ogni anno.
I genitori alterneranno tra loro, salvo diversi accordi, la giornata del compleanno delle figlie e le altre festività infrannuali.
La coppia genitoriale, in caso di viaggi e di uscite fuori Comune per più giorni, si impegna fin d'ora a comunicarsi in anticipo la destinazione ed un eventuale contatto di emergenza del posto in cui pernotteranno, nell'esclusivo interesse dei minori.
4) Tenuto conto che l'assegno unico resta diviso al 50% tra i coniugi (in considerazione dell'affidamento condiviso delle minori), il sig. verserà a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle figlie e l'importo complessivo di € 400,00 mensili (€ 200,00 a Per_1 Per_2
figlia). Tale contributo sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese nel conto corrente della sig.ra e sarà annualmente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat. Pt_1
pagina 2 di 4 5) Le spese straordinarie riferite alle figlie verranno suddivise al 50% tra i coniugi. Si precisa che per spese straordinarie (da documentare obbligatoriamente al fine del rimborso nella misura come convenuta) si intendono quelle elencate e definite dal Tribunale di Ancona nel Protocollo a tal fine sottoscritto in data 10 luglio 2024. In deroga a ciò, le parti convengono che le spese per la baby- sitter eventualmente necessaria durante il periodo “scolastico” siano da considerarsi spese ordinarie (e dunque comprese nel contributo al mantenimento versato ai sensi del punto 4), mentre quelle per la baby-sitter necessaria per i periodi di vacanze scolastiche sono ritenute spese straordinarie da suddividere tra i coniugi come sopra indicato. Le spese verranno comunicate all'altro genitore entro 20 giorni ed il rimborso avverrà entro i successivi 30 giorni.
6) Al compimento del 21° anno di età di ogni figlia, le detrazioni fiscali saranno poste al 50% tra i due genitori.
7) I coniugi dovranno prestarsi consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
8) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4.7.2024, la sig.ra ha adìto questo Tribunale e, Parte_1
premesso: - di avere contratto matrimonio concordatario in Ancona in data 15.9.2012 con il sig.
- che dall'unione sono nate le figlie , nata il [...], e nata il Controparte_1 Per_1 Per_2
14.4.2021 (oltre ad gemella di e deceduta a pochi giorni di vita); - che la Per_3 Per_2
convivenza era divenuta intollerabile, a causa di insanabili contrasti tra i coniugi (per i motivi meglio indicati nel ricorso introduttivo), chiedeva che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso, previa emissione di provvedimenti indifferibili relativi alla autorizzazione a vivere separati e alla assegnazione della casa coniugale alla stessa ricorrente affinché vi risieda con le figlie minori.
Il ricorso veniva comunicato ex art. 71 c.p.c. al P.M., il quale apponeva il “visto” in data 15.7.2024.
Si costituiva in giudizio il sig. e, non negando la crisi coniugale, non si opponeva alla CP_1
separazione, aderendo a tutte le conclusioni di controparte ad eccezione di quella relativa all'ammontare dell'assegno richiesto quale contributo del padre per il mantenimento delle figlie.
2. Dopo lo scambio di memorie previsto dall'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis.21
c.p.c. del 29.10.2024, il giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno dichiarato di accettare e di fare propria, precisandone la decorrenza (“Entrambe le parti dichiarano di accettare la proposta sopra formulata, dando atto che il contributo al mantenimento così come pagina 3 di 4 pattuito decorrerà dal presente mese di ottobre. Chiedono che la stessa sia accolta e rinunciano ai termini per ulteriori memorie.”). Esse hanno quindi concluso come sopra indicato.
3. Le condizioni pattuite possono senz'altro essere condivise, sia per quanto riguarda l'affidamento delle figlie minori (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali, tenendo conto in particolare dei turni di lavoro delle parti), sia in merito al loro mantenimento, concordato in modo coerente con le risorse economiche delle parti e con le concrete esigenze delle due minori.
4. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, come espressamente pattuito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la separazione tra e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Ancona il 15/09/2012, atto trascritto al n. 130, parte 2, serie A, anno 2012 dei registri degli atti di matrimonio del comune di Ancona,
OMOLOGA l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione, come sopra trascritto;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30/10/2024
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3591/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MARINELLI GIULIA per procura in calce/a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
PIERSANTI MIRCO per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI: precisate congiuntamente all'udienza del 29.10.2024 [i coniugi accettano la seguente proposta conciliativa per le condizioni della separazione]:
pagina 1 di 4 “1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno e dandosene immediata comunicazione nell'interesse delle figlie minori ai sensi dell'art. 337 sexies, comma II, c.c.;
2) La casa coniugale sita ad Ancona in Via Valle Miano n. 31/h, di proprietà di entrambi i coniugi,
è assegnata alla sig.ra per ivi abitarci unitamente alle figlie;
Pt_1
3) le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna. Il padre potrà vederle e tenerle con sé, a weekend alternati dal sabato mattina (o dall'uscita di scuola) alla domenica sera, facendosi aiutare dalla propria madre negli orari in cui è ancora impegnato con il lavoro.
Le vedrà inoltre, durante la settimana, uno o due pomeriggi, dall'uscita di scuola alla sera dopo cena, in concomitanza con il turno “giorno” della madre, nonché una o due sere/notti (dalle 19 alla mattina quando le accompagnerà a scuola o all'asilo, anche in questo caso facendosi aiutare dalla propria madre) in concomitanza con i turni “notte” della sig.ra . Pt_1
La sig.ra si impegna a trasmettere al sig. il prospetto mensile dei turni fornito Pt_1 CP_1
dalla AST entro il giorno 27 di ogni mese.
Durante le vacanze natalizie i genitori alterneranno tra loro ogni anno il periodo che va dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.01.
Durante le festività pasquali, ciascun genitore trascorrerà con le figlie, alternando tra loro ogni anno, il sabato e la giornata di Pasqua con quella del Lunedì dell'Angelo, salvi diversi accordi, come un viaggio per il quale è necessario l'intero weekend fino al lunedì.
Relativamente alle vacanze estive, salvi diversi accordi tra i genitori, i genitori potranno tenere con sé le figlie per 10 giorni ciascuno, anche consecutivi, in base alle rispettive ferie lavorative. I predetti periodi verranno concordati entro il 30 maggio di ogni anno.
I genitori alterneranno tra loro, salvo diversi accordi, la giornata del compleanno delle figlie e le altre festività infrannuali.
La coppia genitoriale, in caso di viaggi e di uscite fuori Comune per più giorni, si impegna fin d'ora a comunicarsi in anticipo la destinazione ed un eventuale contatto di emergenza del posto in cui pernotteranno, nell'esclusivo interesse dei minori.
4) Tenuto conto che l'assegno unico resta diviso al 50% tra i coniugi (in considerazione dell'affidamento condiviso delle minori), il sig. verserà a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle figlie e l'importo complessivo di € 400,00 mensili (€ 200,00 a Per_1 Per_2
figlia). Tale contributo sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese nel conto corrente della sig.ra e sarà annualmente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat. Pt_1
pagina 2 di 4 5) Le spese straordinarie riferite alle figlie verranno suddivise al 50% tra i coniugi. Si precisa che per spese straordinarie (da documentare obbligatoriamente al fine del rimborso nella misura come convenuta) si intendono quelle elencate e definite dal Tribunale di Ancona nel Protocollo a tal fine sottoscritto in data 10 luglio 2024. In deroga a ciò, le parti convengono che le spese per la baby- sitter eventualmente necessaria durante il periodo “scolastico” siano da considerarsi spese ordinarie (e dunque comprese nel contributo al mantenimento versato ai sensi del punto 4), mentre quelle per la baby-sitter necessaria per i periodi di vacanze scolastiche sono ritenute spese straordinarie da suddividere tra i coniugi come sopra indicato. Le spese verranno comunicate all'altro genitore entro 20 giorni ed il rimborso avverrà entro i successivi 30 giorni.
6) Al compimento del 21° anno di età di ogni figlia, le detrazioni fiscali saranno poste al 50% tra i due genitori.
7) I coniugi dovranno prestarsi consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
8) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4.7.2024, la sig.ra ha adìto questo Tribunale e, Parte_1
premesso: - di avere contratto matrimonio concordatario in Ancona in data 15.9.2012 con il sig.
- che dall'unione sono nate le figlie , nata il [...], e nata il Controparte_1 Per_1 Per_2
14.4.2021 (oltre ad gemella di e deceduta a pochi giorni di vita); - che la Per_3 Per_2
convivenza era divenuta intollerabile, a causa di insanabili contrasti tra i coniugi (per i motivi meglio indicati nel ricorso introduttivo), chiedeva che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso, previa emissione di provvedimenti indifferibili relativi alla autorizzazione a vivere separati e alla assegnazione della casa coniugale alla stessa ricorrente affinché vi risieda con le figlie minori.
Il ricorso veniva comunicato ex art. 71 c.p.c. al P.M., il quale apponeva il “visto” in data 15.7.2024.
Si costituiva in giudizio il sig. e, non negando la crisi coniugale, non si opponeva alla CP_1
separazione, aderendo a tutte le conclusioni di controparte ad eccezione di quella relativa all'ammontare dell'assegno richiesto quale contributo del padre per il mantenimento delle figlie.
2. Dopo lo scambio di memorie previsto dall'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis.21
c.p.c. del 29.10.2024, il giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno dichiarato di accettare e di fare propria, precisandone la decorrenza (“Entrambe le parti dichiarano di accettare la proposta sopra formulata, dando atto che il contributo al mantenimento così come pagina 3 di 4 pattuito decorrerà dal presente mese di ottobre. Chiedono che la stessa sia accolta e rinunciano ai termini per ulteriori memorie.”). Esse hanno quindi concluso come sopra indicato.
3. Le condizioni pattuite possono senz'altro essere condivise, sia per quanto riguarda l'affidamento delle figlie minori (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali, tenendo conto in particolare dei turni di lavoro delle parti), sia in merito al loro mantenimento, concordato in modo coerente con le risorse economiche delle parti e con le concrete esigenze delle due minori.
4. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, come espressamente pattuito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la separazione tra e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Ancona il 15/09/2012, atto trascritto al n. 130, parte 2, serie A, anno 2012 dei registri degli atti di matrimonio del comune di Ancona,
OMOLOGA l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione, come sopra trascritto;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30/10/2024
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
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