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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/10/2025, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 137/2025
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Nicola Caprio, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
IA RG ed IO CA, elettivamente domiciliato come in atti resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
Motivi della decisione
Con atto di ricorso depositato in data 07.01.2025 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver presentato domanda NASPI prot. n. .5105.17/04/2018.0119122 a seguito CP_1
della perdita involontaria della propria attività lavorativa;
di aver ricevuto in data
27.09.2018 l'accredito in liquidazione della prestazione richiesta della sola somma di euro 154,90 come residuato dall'avvenuta trattenuta sul primo pagamento della CP_1
somma di euro 3.413,06 a titolo di recupero di un indebito relativo alla domanda di mobilità n. 80160 del 2003; di aver adito per tale ragione il Tribunale di Napoli Nord per la tutela dei diritti il quale dichiarava la cessata materia del contendere con sentenza
1 n. 3166/2019 in virtù dell'ammissione dell'errore posto in essere dall' ; di aver CP_1
CP_ ricevuto provvedimento avente data 19.06.2024 con il quale l' convenuto richiedeva la restituzione di indebito per somme illegittimamente percepite pari ad euro
497,15 sulla prestazione NASPI n. 9440703/2018 “per avvenuta rioccupazione al di fuori dei casi previsi dalla legge”; di essere stata inoccupata sin dalla data del
13.04.2018; di aver presentato ricorso amministrativo in data 07.08.2024 rimasto senza risposta.
Tanto premesso ha adito il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro chiedendo l'accertamento negativo della pretesa restitutoria dell' , con condanna CP_1 dell'ente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto. Ha altresì chiesto la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 comma 2 e 3 c.p.c., con vittoria di spese e attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' il quale ha contestato CP_1
tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 07.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare deve rilevarsi che nel caso di specie non viene in rilievo un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso – e non comunicato - dall' ma un'azione di accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata CP_1 dall'ente previdenziale.
Non sussiste, quindi, alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' CP_1
Occorre evidenziare, in via generale, che i provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale, CP_1
non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, ma costituiscono meri atti ricognitivi, con la sola funzione di certazione o di mero accertamento dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione per cui l' svolge CP_1
2 una funzione di mero accertamento.
In definitiva, quindi, si tratta di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità.
Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non CP_1 avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo
(cfr. ad es. Cass. sez. un. 529 del 2000, 13664 del 2002 e 24862 del 2006).
Tanto premesso, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di NASPI già oggetto di sentenza emessa dal Tribunale adito, con cui si dichiarava cessata la materia del contendere.
Ricorre, quindi, nella fattispecie un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione di carattere assistenziale ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la restituzione deducendo CP_1
l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato.
Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva
3 all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto a tale onere, allegando e provando di non aver svolto attività lavorativa nel periodo coperto da AS (cfr. estratto contributivo in atti).
Parte resistente, del resto, nella memoria di costituzione invoca a fondamento dell'indebito una motivazione difforme da quella apposta al provvedimento comunicato al beneficiario della prestazione.
In particolare, è riferito che l'Ufficio Amministrativo dell'ente convenuto ha giustificato la richiesta della somma indebitamente percepita affermando che: “la ricorrente era debitrice nei confronti dell'istituto dell'importo lordo di euro 3.413,06, derivante dalla prestazione di mobilità 2003/80160. Tale indebito, sebbene prescritto, veniva trattenuto per intero sulla prestazione naspi 2018/944073 con l'elaborazione di pagamento del
16/09/2018 come deducibile anno corrente facendo si che non venisse applicata la tassazione corrente. La ricorrente chiedeva la restituzione del suddetto indebito prescritto e, pertanto, la naspi 2018/944073 veniva riliquidata, ma l'importo di euro
3413,06 veniva erogato al netto senza tassazione, generando il debito di euro 497,15 oggetto del contendere”.
Tale ragione di merito così come riportata nel corso del giudizio non è concorde a quanto motivato dal provvedimento di indebito regolarmente notificato, ove specificatamente la ragione dello stesso si rinviene nell'avvenuta corresponsione dell'indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, Sez. Lav., n. 198 del 2011) in tema di indebito previdenziale, “il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' CP_1
convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente
l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme
4 erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”.
Tali principi possono ad avviso della scrivente ritenersi applicabili anche al caso di specie, nel quale l'ente resistente non ha osservato le imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto, ponendo nel corso del giudizio una motivazione diversa a base della richiesta di restituzione, e inibendo in tal modo al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.
A ciò si aggiunga, per mero onere di completezza motivazionale, che pur volendo tener conto della motivazione successivamente addotta dall' a fondamento della CP_1
richiesta restitutoria, sussiste nella fattispecie una situazione idonea a ingenerare il legittimo affidamento del percipiente, come dedotto dalla parte ricorrente nelle note di trattazione in risposta alle eccezioni di cui alla memoria difensiva.
Come chiarito a più riprese dalla Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione n. 1446 del 2008 e, in senso conforme, n. 11921 del 2015), infatti, “nel settore della previdenza
e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)” (cfr. in senso conforme anche
Cassazione civile, sez. lav., n. 13223 del 2020 e 24133 del 2021).
Nel caso di specie, non può non valorizzarsi la circostanza che l' , nel giudizio CP_1
iscritto presso il Tribunale di Napoli Nord al n. 16191/2018 e conclusosi con sentenza n.
3166/2019, aveva eccepito unicamente di aver provveduto a riliquidare la NASPI 2018
5 ponendo in pagamento l'importo recuperato (pari ad € 3.413,08), chiedendo pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere, senza nulla eccepire circa una eventuale errata liquidazione della prestazione al netto anziché al lordo delle trattenute, invocata per la prima volta - peraltro in via del tutto vaga e generica - nella memoria difensiva del presente giudizio.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso non può che essere accolto dichiarando illegittima la richiesta di restituzione avanzata dall'ente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Va, altresì, accolta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte ricorrente.
La giurisprudenza di merito ritiene che l'art. 96, co. 3, c.p.c. introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo (cfr. Trib. Varese 23/2/2012, 6/2/2001, Trib. Piacenza
15/11/2011 n. 855/2011, 7/12/2010) per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, deflazionando il contenzioso ingiustificato, di tal che l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. deve essere riferita a tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, quali volontaria giurisdizione, cautelari ante causam, sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. (cfr. Trib. Piacenza
15/11/2011 n. 855/2011 e ord. 22/11/2010, Trib. Verona 21/3/2011). Anche la Corte di legittimità ritiene che il legislatore ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte (richiesta, invece, nelle originarie fattispecie, per giurisprudenza costante), sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. n. 17902/2010). La previsione dell'anzidetta pena
è conosciuta negli ordinamenti anglosassoni nella forma dei “punitive damages”, comminati ai soggetti che hanno agito in violazione dei canoni della lealtà processuale, dovendosi osservare che l'introduzione della sanzione pecuniaria introdotta dal legislatore non incontra alcun limite nelle norme costituzionali, che non vietano l'introduzione di una tale tipologia di sanzione e risulta funzionale all'attuazione del principio del giusto processo (cfr. art. 111 Cost.).
Ai fini dell'emissione della condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. è necessario accertare, avuto riguardo alla natura sanzionatoria della norma, che la parte abbia agito con malafede o colpa grave.
Nel caso che ci occupa, alla luce delle motivazioni sopra espresse circa il comportamento processuale dell' - il quale ha fondato la propria difesa su una CP_1
6 motivazione nuova e diversa rispetto a quella di cui al provvedimento amministrativo, nonché pur avendo in relazione al medesimo indebito chiesto in un precedente giudizio dichiararsi cessata la materia del contendere per l'intera somma chiesta in ripetizione - si ritiene sussistano gli elementi richiesti dalla norma.
In ordine alla somma equitativamente determinata prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., si ritiene di aderire al parametro indicato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, secondo cui “l'importo ex art. 96 c.p.c. terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa
e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
In conclusione, avuto riguardo al comportamento concretamente tenuto da parte ricorrente, la stessa va condannata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. al pagamento della somma di € 120,00 in favore dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile la somma di € 497,15, erogata dall' in favore di parte ricorrente sulla prestazione NASPI CP_1
944073/2018;
b) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1
liquidate in € 240,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 14.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 137/2025
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Nicola Caprio, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
IA RG ed IO CA, elettivamente domiciliato come in atti resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
Motivi della decisione
Con atto di ricorso depositato in data 07.01.2025 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver presentato domanda NASPI prot. n. .5105.17/04/2018.0119122 a seguito CP_1
della perdita involontaria della propria attività lavorativa;
di aver ricevuto in data
27.09.2018 l'accredito in liquidazione della prestazione richiesta della sola somma di euro 154,90 come residuato dall'avvenuta trattenuta sul primo pagamento della CP_1
somma di euro 3.413,06 a titolo di recupero di un indebito relativo alla domanda di mobilità n. 80160 del 2003; di aver adito per tale ragione il Tribunale di Napoli Nord per la tutela dei diritti il quale dichiarava la cessata materia del contendere con sentenza
1 n. 3166/2019 in virtù dell'ammissione dell'errore posto in essere dall' ; di aver CP_1
CP_ ricevuto provvedimento avente data 19.06.2024 con il quale l' convenuto richiedeva la restituzione di indebito per somme illegittimamente percepite pari ad euro
497,15 sulla prestazione NASPI n. 9440703/2018 “per avvenuta rioccupazione al di fuori dei casi previsi dalla legge”; di essere stata inoccupata sin dalla data del
13.04.2018; di aver presentato ricorso amministrativo in data 07.08.2024 rimasto senza risposta.
Tanto premesso ha adito il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro chiedendo l'accertamento negativo della pretesa restitutoria dell' , con condanna CP_1 dell'ente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto. Ha altresì chiesto la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 comma 2 e 3 c.p.c., con vittoria di spese e attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' il quale ha contestato CP_1
tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 07.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare deve rilevarsi che nel caso di specie non viene in rilievo un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso – e non comunicato - dall' ma un'azione di accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata CP_1 dall'ente previdenziale.
Non sussiste, quindi, alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' CP_1
Occorre evidenziare, in via generale, che i provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale, CP_1
non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, ma costituiscono meri atti ricognitivi, con la sola funzione di certazione o di mero accertamento dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione per cui l' svolge CP_1
2 una funzione di mero accertamento.
In definitiva, quindi, si tratta di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità.
Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non CP_1 avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo
(cfr. ad es. Cass. sez. un. 529 del 2000, 13664 del 2002 e 24862 del 2006).
Tanto premesso, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di NASPI già oggetto di sentenza emessa dal Tribunale adito, con cui si dichiarava cessata la materia del contendere.
Ricorre, quindi, nella fattispecie un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione di carattere assistenziale ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la restituzione deducendo CP_1
l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato.
Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva
3 all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto a tale onere, allegando e provando di non aver svolto attività lavorativa nel periodo coperto da AS (cfr. estratto contributivo in atti).
Parte resistente, del resto, nella memoria di costituzione invoca a fondamento dell'indebito una motivazione difforme da quella apposta al provvedimento comunicato al beneficiario della prestazione.
In particolare, è riferito che l'Ufficio Amministrativo dell'ente convenuto ha giustificato la richiesta della somma indebitamente percepita affermando che: “la ricorrente era debitrice nei confronti dell'istituto dell'importo lordo di euro 3.413,06, derivante dalla prestazione di mobilità 2003/80160. Tale indebito, sebbene prescritto, veniva trattenuto per intero sulla prestazione naspi 2018/944073 con l'elaborazione di pagamento del
16/09/2018 come deducibile anno corrente facendo si che non venisse applicata la tassazione corrente. La ricorrente chiedeva la restituzione del suddetto indebito prescritto e, pertanto, la naspi 2018/944073 veniva riliquidata, ma l'importo di euro
3413,06 veniva erogato al netto senza tassazione, generando il debito di euro 497,15 oggetto del contendere”.
Tale ragione di merito così come riportata nel corso del giudizio non è concorde a quanto motivato dal provvedimento di indebito regolarmente notificato, ove specificatamente la ragione dello stesso si rinviene nell'avvenuta corresponsione dell'indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, Sez. Lav., n. 198 del 2011) in tema di indebito previdenziale, “il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' CP_1
convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente
l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme
4 erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”.
Tali principi possono ad avviso della scrivente ritenersi applicabili anche al caso di specie, nel quale l'ente resistente non ha osservato le imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto, ponendo nel corso del giudizio una motivazione diversa a base della richiesta di restituzione, e inibendo in tal modo al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.
A ciò si aggiunga, per mero onere di completezza motivazionale, che pur volendo tener conto della motivazione successivamente addotta dall' a fondamento della CP_1
richiesta restitutoria, sussiste nella fattispecie una situazione idonea a ingenerare il legittimo affidamento del percipiente, come dedotto dalla parte ricorrente nelle note di trattazione in risposta alle eccezioni di cui alla memoria difensiva.
Come chiarito a più riprese dalla Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione n. 1446 del 2008 e, in senso conforme, n. 11921 del 2015), infatti, “nel settore della previdenza
e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)” (cfr. in senso conforme anche
Cassazione civile, sez. lav., n. 13223 del 2020 e 24133 del 2021).
Nel caso di specie, non può non valorizzarsi la circostanza che l' , nel giudizio CP_1
iscritto presso il Tribunale di Napoli Nord al n. 16191/2018 e conclusosi con sentenza n.
3166/2019, aveva eccepito unicamente di aver provveduto a riliquidare la NASPI 2018
5 ponendo in pagamento l'importo recuperato (pari ad € 3.413,08), chiedendo pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere, senza nulla eccepire circa una eventuale errata liquidazione della prestazione al netto anziché al lordo delle trattenute, invocata per la prima volta - peraltro in via del tutto vaga e generica - nella memoria difensiva del presente giudizio.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso non può che essere accolto dichiarando illegittima la richiesta di restituzione avanzata dall'ente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Va, altresì, accolta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte ricorrente.
La giurisprudenza di merito ritiene che l'art. 96, co. 3, c.p.c. introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo (cfr. Trib. Varese 23/2/2012, 6/2/2001, Trib. Piacenza
15/11/2011 n. 855/2011, 7/12/2010) per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, deflazionando il contenzioso ingiustificato, di tal che l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. deve essere riferita a tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, quali volontaria giurisdizione, cautelari ante causam, sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. (cfr. Trib. Piacenza
15/11/2011 n. 855/2011 e ord. 22/11/2010, Trib. Verona 21/3/2011). Anche la Corte di legittimità ritiene che il legislatore ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte (richiesta, invece, nelle originarie fattispecie, per giurisprudenza costante), sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. n. 17902/2010). La previsione dell'anzidetta pena
è conosciuta negli ordinamenti anglosassoni nella forma dei “punitive damages”, comminati ai soggetti che hanno agito in violazione dei canoni della lealtà processuale, dovendosi osservare che l'introduzione della sanzione pecuniaria introdotta dal legislatore non incontra alcun limite nelle norme costituzionali, che non vietano l'introduzione di una tale tipologia di sanzione e risulta funzionale all'attuazione del principio del giusto processo (cfr. art. 111 Cost.).
Ai fini dell'emissione della condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. è necessario accertare, avuto riguardo alla natura sanzionatoria della norma, che la parte abbia agito con malafede o colpa grave.
Nel caso che ci occupa, alla luce delle motivazioni sopra espresse circa il comportamento processuale dell' - il quale ha fondato la propria difesa su una CP_1
6 motivazione nuova e diversa rispetto a quella di cui al provvedimento amministrativo, nonché pur avendo in relazione al medesimo indebito chiesto in un precedente giudizio dichiararsi cessata la materia del contendere per l'intera somma chiesta in ripetizione - si ritiene sussistano gli elementi richiesti dalla norma.
In ordine alla somma equitativamente determinata prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., si ritiene di aderire al parametro indicato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, secondo cui “l'importo ex art. 96 c.p.c. terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa
e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
In conclusione, avuto riguardo al comportamento concretamente tenuto da parte ricorrente, la stessa va condannata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. al pagamento della somma di € 120,00 in favore dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile la somma di € 497,15, erogata dall' in favore di parte ricorrente sulla prestazione NASPI CP_1
944073/2018;
b) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1
liquidate in € 240,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 14.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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