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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa CL PA Presidente dott.ssa EN RO Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1821 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. e P.VA e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. e P.IVA ), Parte_2 P.IVA_2 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Simone Perazzolo e dall'avv. Daniele
Tonon ed elettivamente domiciliate presso gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2 parte riassumente contro
(C.F. e P.VA ), Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Moro ed elettivamente domiciliata in
Padova, via Dante n. 80 presso lo studio del difensore;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 19715/2024 pubblicata in data 17
pagina 1 di 13 luglio 2024
CONCLUSIONI
Per e per Parte_1 Parte_2
• Accertare e dichiarare la legittimità del rifiuto ad adempiere opposto ex art.
1460 c.c. da e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza della Parte_2 pretesa creditoria azionata da Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto;
• In conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo, condannare
[...]
a restituire a e/o a Controparte_1 Parte_2 Parte_1
in via fra loro solidale, quanto corrisposto in adempimento della
[...] provvisoria esecutorietà, il tutto maggiorato degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. ovvero degli interessi legali da ciascun pagamento al saldo;
• Con rifusione di anticipazioni e compensi legali di tutti i gradi del giudizio, oltre rimborso generale delle spese ed accessori fiscali e previdenziali.
Per Controparte_1
Ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, confermarsi il decreto ingiuntivo n.
2769/10 emesso dal Tribunale di Venezia in data 28.12.2010 e per l'effetto condannarsi la con sede legale in Parte_3
MB ES (PD), via Casteo n. 42, (C.F.: ) in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in solido con la con sede legale in Parte_2
MB ES (PD) via Casteo n. 42 (C.F. in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla la somma di € Parte_4
55.188,49 oltre agli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02, art. 5, calcolati dal giorno successivo alla scadenza indicata nelle singole fatture all'effettivo saldo, nonché alle spese della procedura monitoria liquidate in complessivi € 1.502,00 oltre al rimborso spese generali ed accessori di legge.
Con rifusione delle spese e dei compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità.
In via subordinata istruttoria: pagina 2 di 13 • Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio, ed in particolare dei capitoli di prova n. 8, 13, 18, 23, 28, 34, 39 di cui alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c., da intendersi qui ripetuti e trascritti, con i testi ivi indicati;
• Si chiede disporsi, ove ritenuto necessario, CTU tecnica al fine di accertare se Contro abbia effettuato correttamente gli interventi di assistenza e manutenzione cui era obbligata, in particolare sulla testa del macchinario, quanto alla centratura degli assi, e in merito agli altri malfunzionamenti ex adverso dedotti.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 11 marzo 2011, Parte_1
quale società incorporante opponeva il decreto
[...] Parte_2 ingiuntivo n. 2769/2010 con cui il Tribunale di Venezia le aveva ingiunto di pagare a l'importo di euro 55.188,49 a Controparte_2 titolo di forniture di merci e prestazioni tecniche di manutenzione e assistenza eseguite in suo favore. Contro Esponeva l'opponente che gli interventi di manutenzione di cui richiedeva il pagamento avevano riguardato il centro di lavorazione ad alta velocità “Brave-
FTMM60” fornito a da il quale presentava gravi Parte_2 Controparte_3 vizi e non era funzionante. Dopo vari interventi di sostituzione da parte della Contro IT, che non avevano avuto esito positivo, con missiva 30.5.2006 la aveva comunicato a che, “in relazione alla collaborazione industriale Parte_2 intrapresa tra e , Controparte_2 Controparte_3 dal 1° maggio 2006 essa avrebbe preso in carico “gli impegni di assistenza tecnica sulle macchine di della . Effettuati vari interventi da Controparte_3
Contro parte della alla richiesta di pagamento di quest'ultima del 22.5.2009, Contro rispondeva di non doverle nulla in quanto aveva assunto gli Parte_2 obblighi di garanzia e assistenza tecnica gravanti sulla IT . Controparte_3
L'opponente chiedeva dunque al Tribunale di accertare la non debenza della pagina 3 di 13 Contro somma ingiunta in quanto gli interventi di erano stati eseguiti “in garanzia” Contro e, in subordine, eccepiva ex art. 1460 c.c. l'inadempimento della in quanto gli interventi da quest'ultima effettuati non avevano risolto le problematiche dell'impianto, come peraltro avrebbe testimoniato una comunicazione della stessa Contro in cui quest'ultima aveva dichiarato che per la regolare messa in funzione dell'impianto sarebbero stati necessari ulteriori interventi per un costo pari a
96.000,00 euro.
Si costituiva in giudizio la quale, per quanto Controparte_2 di interesse in questa sede, eccepiva che il proprio subentro alla Controparte_3 aveva riguardato esclusivamente l'attività di assistenza ai macchinari e non le obbligazioni derivanti dai contratti di vendita di questi ultimi e che le prestazioni di assistenza erano state adempiute correttamente. Opponeva, inoltre, che l'eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata da fosse contraria a buona Parte_2 fede in quanto quest'ultima non aveva dato alcuna prova dell'inesatto Contro adempimento di e aveva parzialmente pagato la fattura C1 494 del Contro 30.9.2008; inoltre, la fattura C1 334 del 29.6.2007 di cui aveva intimato il pagamento con il decreto ingiuntivo non riguardava il macchinario di cui era causa ma la fornitura di un “volantino portatile selbox S2”.
1.1. Istruita la causa con la documentazione dimessa in atti e le prove orali, con sentenza n. 1401/2015 il Tribunale di Venezia accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo, per quanto di interesse in questa sede, Contro che avesse assunto gli impegni di assistenza sull'impianto difettoso originariamente gravanti sulla venditrice e che pertanto nulla le Controparte_3 fosse dovuto da per gli interventi eseguiti. Parte_2
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Venezia sostenendo l'erroneità della sentenza nella parte Parte_4
Contro in cui: 1) aveva ritenuto che fosse subentrata nell'obbligazione di garanzia gravante sulla venditrice e avesse eseguito, in favore della Controparte_3
interventi in garanzia per l'eliminazione dei vizi di costruzione del Parte_2
pagina 4 di 13 macchinario;
2) aveva valutato in modo errato le prove quanto agli asseriti difetti di costruzione dell'impianto; 3) aveva ritenuto operante l'obbligazione di garanzia;
4) aveva applicato in modo scorretto il principio di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti ex art. 2697 c.c. Nell'atto di impugnazione, Contro inoltre, ribadiva la contrarietà a buona fede dell'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dalla sulla quale il Tribunale, avendo accolto le domande di Parte_2 quest'ultima, non si era pronunciato.
2.1. Con sentenza n. 1748/2019, la Corte di appello di Venezia accoglieva Contro l'appello ritenendo che la missiva 30.5.2006 di non potesse essere interpretata quale assunzione dell'obbligazione di garanzia ma che, al contrario, costituisse assunzione del solo incarico di manutenzione del macchinario.
3. Avverso la predetta sentenza ricorreva per cassazione censurando Parte_2 la sentenza del Giudice di appello affidandosi a due motivi con i quali denunciava:
1) “violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1324, 1362, commi 1 e 2, 1366, 1367, 1370 c.c.” da parte del Giudice d'appello laddove Contro aveva ritenuto che la missiva 30.5.2006 non configurasse il subentro di nell'obbligazione di garanzia della ma solo l'assunzione Controparte_3 dell'obbligazione di manutenzione del macchinario;
2) l'omesso esame circa un fatto decisivo controverso, costituito dall'inesatto Contro adempimento di nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, che era stato eccepito dalla sin dal primo grado con eccezione reiterata in Parte_2 appello.
Con ordinanza n. 19715/2024 la Corte di cassazione rigettava il primo motivo di ricorso e accoglieva invece il secondo, evidenziando che la Corte di appello, violando l'art. 112 c.p.c., non si fosse pronunciata né in rito, né in merito sull'eccezione di inadempimento sollevata da “mentre avrebbe dovuto Parte_2 farlo perché l'eccezione in questione era stata sollevata dalla proprio Parte_2 per l'ipotesi in cui, come avvenuto, non fosse stata riconosciuta l'effettuazione degli interventi da parte della in garanzia”. Rinviava pertanto alla Corte di Pt_5
pagina 5 di 13 appello di Venezia, in diversa composizione, per provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
4. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.,
[...]
e premesso che la prima ha conferito la Parte_1 Parte_2 propria azienda nella seconda, la quale è subentrata nel rapporto processuale, hanno riassunto il giudizio avanti a questa Corte con vincolo di solidarietà, chiedendo di accertare e dichiarare la legittimità del rifiuto ad adempiere opposto Contro ex art. 1460 c.c. e per l'effetto di dichiarare infondata la pretesa creditoria di e di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, hanno chiesto la condanna di Contro alla restituzione di quanto ricevuto in adempimento del decreto ingiuntivo, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. o interessi legali da ciascun pagamento al saldo, e delle spese legali di tutti i gradi di giudizio.
4.1. Si è costituita in giudizio chiedendo la conferma del decreto Parte_4 ingiuntivo opposto e la condanna di in solido con la Parte_1 Parte_2
al pagamento di euro 55.188,49 oltre agli interessi di mora ex art. 5 d.lgs.
[...]
231/2002 e alle spese legali del procedimento monitorio e di tutti i gradi di giudizio. In via subordinata istruttoria, ha chiesto l'ammissione di alcuni capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. e l'espletamento di Contro una CTU tecnica per l'accertamento della corretta effettuazione da parte di degli interventi di assistenza tecnica di manutenzione.
4.2. All'udienza del 15 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352
c.p.c.
Motivi della decisione
5. L'ordinanza di rinvio impone di esaminare l'eccezione di inadempimento sollevata da nei giudizi di primo grado e di appello alla luce delle Parte_2 risultanze istruttorie di causa. Contro Secondo Vetromecc, sarebbe stata gravata da un'obbligazione di risultato consistente nel ripristino della funzionalità dell'impianto, obbligazione che tuttavia pagina 6 di 13 Contro sarebbe rimasta inadempiuta in quanto gli interventi di si sarebbero rivelati inefficaci e inidonei a risolvere le problematiche del macchinario.
Contro ha contestato tale eccezione sostenendo che il malfunzionamento della macchina sarebbe stato da imputarsi a suoi vizi genetici, come tali coperti dalla
Contro garanzia per i vizi cui era tenuta la venditrice . Al contrario, Controparte_3 aveva assunto unicamente un'obbligazione di assistenza che era stata
Contro correttamente adempiuta. ha, inoltre, ribadito la contrarietà a buona fede dell'eccezione di inadempimento.
5.1. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni delle parti in causa, va Contro anzitutto dato atto che è incontestato che dopo la presa in carico dell'obbligo di assistenza tecnica sul macchinario fornito da , Controparte_3 eseguì una serie di interventi e di prestazioni in favore di in relazione Parte_2 al macchinario predetto.
È altresì incontestato che tali interventi e prestazioni siano quelli di cui alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo n. 2769/2010 del Tribunale di Venezia e documentati dalla stessa che ha depositato in giudizio una serie di Parte_2 rapporti di intervento e di documenti di trasporto che li attestano.
Preso atto di ciò, l'eccezione di inadempimento va valutata alla luce delle risultanze istruttorie di causa, tenuto altresì in considerazione che è passata in giudicato la statuizione della Corte territoriale in ordine al fatto che gli interventi sul macchinario fornito a da non furono eseguiti da Parte_2 Controparte_3
Contro in forza dell'assunzione da parte di quest'ultima dell'obbligazione di garanzia originariamente gravante sulla venditrice, bensì in adempimento di un'obbligazione di manutenzione del macchinario. Tale statuizione, espressamente confermata dalla Cassazione con la citata ordinanza n.
19715/2024, importa, invero, che l'eccezione di inadempimento debba essere valutata con esclusivo riguardo all'obbligazione di manutenzione del macchinario
(e non a quella, diversa, di garanzia per i vizi, cui era tenuta la venditrice).
pagina 7 di 13 5.2. Orbene, il Collegio ritiene che l'eccezione di inadempimento sollevata da sia infondata e non meriti accoglimento. Parte_2
Contro non ha efficacemente allegato alcun inadempimento imputabile a Parte_2 in relazione agli interventi da quest'ultima posti in essere sul macchinario. Tali interventi sono ricostruibili dettagliatamente dalla documentazione presente nel fascicolo, dalla quale emerge quanto segue:
1. la fattura C1/334 del 29.6.2007 dell'importo di euro 1.440,00 si riferisce alla fornitura di un “volantino portatile selbox S2”. Si tratta -come sostenuto anche da nel primo grado di giudizio (memoria ex art. 183, VI comma n. Parte_2
Contro 1, c.p.c.)- di un pezzo di ricambio fornito da in sostituzione di quello originario, venduto da e risultato poi difettoso. Tale Controparte_3
Contro componente era stata poi restituita da alla il 5.8.2008 per Parte_2 essere sostituita nella medesima giornata (doc. 41 di e doc. 10 di Parte_2
Contro
. A tal proposito, dunque, non può porsi un problema di inadempimento Contro della essendo provata l'avvenuta fornitura di tale componente e non essendo stato allegato da alcun vizio della stessa a seguito Parte_2 dell'ultima sostituzione;
2. la fattura C4/165 del 19.12.2007 dell'importo di euro 4.845,46 si riferisce a Contro prestazioni di tecnici della attestate dai relativi rapporti di intervento (n.
8417 del 18.4.2007; n. 8497 del 24.4.2007; n. 8500 dell'11.5.2007; n. 8665 del 22.5.2007; n. 9067 del 4.12.2007). Fra questi:
• l'intervento del 18.4.2007 si riferisce a una richiesta di intervento per
“verifica conteggio riga di lettura asse X”. Nel rapporto di intervento (doc.
29 si attesta “vista bolla montante su corsa -X- su 6000 mm sia Parte_2 frontalmente che lateralmente, oscilla tra gli 0,08 mm e 0,1 mm per metro”
e si conclude per l'impossibilità di registrare il nastro e di correggerlo. Da tale documento, firmato per accettazione da risulta evidente Parte_2 che la mancata registrazione o correzione del nastro non dipende da un pagina 8 di 13 Contro fatto imputabile a ma da una impossibilità originaria causata da un difetto genetico del macchinario;
• il rapporto di intervento 8497 del 24.4.2007 (doc. 30 si Parte_2 riferisce, fra altro, alla verifica della “geometria basamento montante mobile”, dell'”errore conteggio asse -X-“ e dell'”errore conteggio assi x, y,
z”, concludendo nel senso che taluni errori permangono ma anche che
“lungo l'asse -Z- è stato ottimizzato a 0039/5900 meccanicamente”. Tale intervento, dunque, appare essere stato in parte risolutivo, in quanto ha permesso l'ottimizzazione lungo l'asse Z, e in parte non risolutivo per errori Contro tuttavia preesistenti e rispetto ai quali la è comunque intervenuta tentando una soluzione;
• con l'intervento dell'11.5.2007 (doc. 31 , richiesto da Parte_2 Parte_2 per ottenere la “compensazione rettilineità montante”, è stata invece corretta la rettilineità “dell'asse y in funzione di x”, mentre si è individuata la causa dell'impossibilità di correggere la “rettilineità di z in funzione di x” a causa di “un fuori bolla” che richiedeva la rimessione in bolla del basamento. Anche in tale intervento non pare ravvisabile alcun Contro inadempimento della atteso che essa è intervenuta in modo risolutivo laddove possibile e, laddove non possibile, ha individuato le cause di tale impossibilità e l'intervento necessario a superarla;
• il rapporto di intervento n. 8665 del 22.5.2007 (doc. 32 Parte_2 documenta l'esecuzione di un controllo di rettilineità e l'esecuzione di un'operazione di “inserimento compensazioni”, senza che venga evidenziato il permanere di alcuna criticità o malfunzionamento, né di alcuna difficoltà nell'esecuzione dell'intervento, che deve quindi ritenersi aver avuto esito positivo.
3. la fattura C1/494 del 30.9.2008 dell'importo di euro 2.277,43 -rispetto alla quale aveva versato un acconto di euro 1.138,71- si riferisce a Parte_2 interventi posti in essere il 15.9.2008 e il 16.9.2008; pagina 9 di 13 4. la fattura C4/83 del 29.5.2009 dell'importo di euro 45.016,91, si riferisce a interventi tecnici meglio specificati nella raccomandata datata 22.5.2009 inviata da avente ad oggetto “estratto conto situazione CP_4 Parte_2 contabile in corso”. Si tratta di interventi documentati dalla stessa Parte_2
e, in particolare:
• un intervento del 29.2.2008 (di cui al rapporto di intervento sub doc. 34 di Contro
, in cui aveva eseguito “prove per allarme” ed era Parte_2 intervenuta sul mandrino (“rifatto riferimento angolo elettrico mandrino.
Sostituito modulo di potenza su azionamento mandrino”) segnalandone un probabile difetto sul motore;
• interventi del 5.3.2008 di “smontaggio motore mandrino” e “revisione motore mandrino” (docc. 35, 36 e 37 Vetromecc); dopodiché, il 6.3.2008, il mandrino venne rimontato e vennero eseguite delle “prove per movimento testa” (doc. 38 ; Parte_2
Contro
• un intervento dell'8.10.2008, in cui i tecnici della verificarono il
“mancato passaggio del grasso” e liberarono il “canale in modo da portare lubrificazione”, verificarono che la rotazione della testa fosse troppo dura a causa di “problemi interni alla testa”, consigliando infine una “revisione completa” (rapporto di intervento di cui al doc. 44 di;
Parte_2
• un intervento del 15.10.2008 in cui vennero eseguite delle verifiche sul motore del mandrino, venne rifatto l'angolo elettrico dell'asse del mandrino e venne sostituito il “proximity su asse B”, ottenendo infine un
“funzionamento regolare” attestato dal rapporto di intervento sottoscritto anche da (doc. 45 di;
Parte_2 Parte_2
• un intervento del 10.11.2008 e 17.11.2008 di smontaggio, revisione e rimontaggio della testa della fresatrice (come da documenti di trasporto sub docc. 47 e 47 Vetromecc). Contro Secondo il reiterarsi degli interventi di sul macchinario Parte_2 dimostrerebbe l'inidoneità degli stessi a risolvere le problematiche dell'impianto. pagina 10 di 13 Ad avviso del Collegio, al contrario, dalla documentazione emerge il corretto Contro adempimento di all'obbligo di assistenza dalla stessa assunto. Invero, con gli Contro interventi eseguiti da alcune componenti (come il motore del mandrino e la testa della fresatrice) sono state visionate, smontate, portate presso la sede di Contro
sistemate e rimontate;
sono state risolte alcune problematiche e ottimizzate e/o sostituite alcune componenti della macchina;
sono state individuate le cause dei malfunzionamenti segnalati da e consigliati gli interventi idonei a Parte_2 porvi rimedio. Peraltro, la maggior parte di tali interventi hanno riguardato parti che -come dimostrato dalle missive di denuncia dei vizi indirizzate da a Parte_2
(cfr. docc. 3 e 4 di - erano viziate sin dall'origine, Controparte_3 Parte_2 quali l'elettromandrino e la “testa” del macchinario.
Tale conclusione non è smentita neppure dall'istruttoria orale, in particolare dalle dichiarazioni dei testi richiamate da nel presente giudizio, posto che Parte_2
Contro non pare sufficiente al fine di poter ritenere l'inadempimento di l'asserita mancata funzionalità dell'impianto all'esito degli interventi di quest'ultima, in quanto è pacifico che la macchina fosse affetta da gravi vizi strutturali che, peraltro, la stessa per due gradi di giudizio, ha sostenuto rientrassero Parte_2 nell'alveo della garanzia per i vizi della venditrice.
Proprio la sussistenza di tali gravi vizi originari, pacificamente ammessa da Contro
rende irrilevante -ai fini della valutazione dell'adempimento di Parte_2
Contro all'obbligo di assistenza- la circostanza che il 30.1.2008 avesse preventivato una spesa di 96.000,00 euro per porre rimedio alle problematiche dell'impianto
(sub doc. 16 di . Parte_2
Ciò posto, ed essendo dimostrata l'esecuzione di plurimi interventi da parte di Contro
dettagliatamente descritti e provati, non è dato ravvisare alcun inadempimento all'obbligo di manutenzione e assistenza da parte di quest'ultima. Contro D'altra parte, nelle richieste di intervento indirizzate a (docc. 12, Parte_2
13 e 15 , mai ha lamentato un inadempimento di quest'ultima Parte_2 nell'attività di assistenza, limitandosi a richiederne l'intervento per risolvere le pagina 11 di 13 varie problematiche dell'impianto. Né risulta che sia mai stato contestato neppure Contro il quantum delle fatture azionate da
In conclusione, a ben vedere, ciò che sembra lamentare con Parte_2
Contro l'eccezione di inadempimento è, più che l'inadempimento di rispetto all'obbligo di manutenzione del macchinario, un inadempimento all'obbligo di porre rimedio ai suoi vizi originari: in altre parole, un inadempimento di quell'obbligazione di garanzia che -alla luce dell'ordinanza della Cassazione- va Contro escluso che gravi su Contro 5.3. Per tali motivi, l'eccezione di inadempimento di sollevata da Parte_2 va rigettata e e Parte_1 Parte_2 vanno condannate a pagare in solido a la Controparte_1 somma di euro 55.188,49 (importo del credito monitoriamente azionato), oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
6. L'esito del presente giudizio impone una nuova determinazione delle spese di lite di tutti i gradi e, visto lo svolgersi del procedimento che ha visto decisioni contraddittorie tra loro, si ravvisano i presupposti per la compensazione parziale, per metà, di tali spese, mentre è posta a carico di
[...] in solido la residua metà, liquidata in favore di Parte_6
per tale frazione come in dispositivo Controparte_1
(scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00, secondo parametri medi, senza fase istruttoria quanto al giudizio di appello e al presente giudizio di rinvio e con incremento, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali nella comparsa conclusionale della presente fase di rinvio, del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio:
- rigetta l'eccezione di inadempimento sollevata da
[...]
Parte_6
- condanna in Parte_6
pagina 12 di 13 solido a pagare a la somma di euro Controparte_1
55.188,49 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- compensa per metà le spese di tutti i gradi di giudizio e condanna in solido e alla rifusione in Parte_1 Parte_2 favore di della residua metà, liquidata Controparte_1 per tale frazione, quanto al primo grado in euro 7.051,50, quanto al giudizio d'appello in euro 4.995,50, quanto al giudizio di cassazione in euro 3.827,50 e quanto al presente giudizio di rinvio in euro 5.495,05 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, e oneri accessori come per legge.
Venezia, camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La Presidente
CL PA
Il Consigliere estensore
EN RO
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa CL PA Presidente dott.ssa EN RO Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1821 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. e P.VA e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. e P.IVA ), Parte_2 P.IVA_2 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Simone Perazzolo e dall'avv. Daniele
Tonon ed elettivamente domiciliate presso gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2 parte riassumente contro
(C.F. e P.VA ), Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Moro ed elettivamente domiciliata in
Padova, via Dante n. 80 presso lo studio del difensore;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 19715/2024 pubblicata in data 17
pagina 1 di 13 luglio 2024
CONCLUSIONI
Per e per Parte_1 Parte_2
• Accertare e dichiarare la legittimità del rifiuto ad adempiere opposto ex art.
1460 c.c. da e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza della Parte_2 pretesa creditoria azionata da Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto;
• In conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo, condannare
[...]
a restituire a e/o a Controparte_1 Parte_2 Parte_1
in via fra loro solidale, quanto corrisposto in adempimento della
[...] provvisoria esecutorietà, il tutto maggiorato degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. ovvero degli interessi legali da ciascun pagamento al saldo;
• Con rifusione di anticipazioni e compensi legali di tutti i gradi del giudizio, oltre rimborso generale delle spese ed accessori fiscali e previdenziali.
Per Controparte_1
Ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, confermarsi il decreto ingiuntivo n.
2769/10 emesso dal Tribunale di Venezia in data 28.12.2010 e per l'effetto condannarsi la con sede legale in Parte_3
MB ES (PD), via Casteo n. 42, (C.F.: ) in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in solido con la con sede legale in Parte_2
MB ES (PD) via Casteo n. 42 (C.F. in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla la somma di € Parte_4
55.188,49 oltre agli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02, art. 5, calcolati dal giorno successivo alla scadenza indicata nelle singole fatture all'effettivo saldo, nonché alle spese della procedura monitoria liquidate in complessivi € 1.502,00 oltre al rimborso spese generali ed accessori di legge.
Con rifusione delle spese e dei compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità.
In via subordinata istruttoria: pagina 2 di 13 • Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio, ed in particolare dei capitoli di prova n. 8, 13, 18, 23, 28, 34, 39 di cui alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c., da intendersi qui ripetuti e trascritti, con i testi ivi indicati;
• Si chiede disporsi, ove ritenuto necessario, CTU tecnica al fine di accertare se Contro abbia effettuato correttamente gli interventi di assistenza e manutenzione cui era obbligata, in particolare sulla testa del macchinario, quanto alla centratura degli assi, e in merito agli altri malfunzionamenti ex adverso dedotti.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 11 marzo 2011, Parte_1
quale società incorporante opponeva il decreto
[...] Parte_2 ingiuntivo n. 2769/2010 con cui il Tribunale di Venezia le aveva ingiunto di pagare a l'importo di euro 55.188,49 a Controparte_2 titolo di forniture di merci e prestazioni tecniche di manutenzione e assistenza eseguite in suo favore. Contro Esponeva l'opponente che gli interventi di manutenzione di cui richiedeva il pagamento avevano riguardato il centro di lavorazione ad alta velocità “Brave-
FTMM60” fornito a da il quale presentava gravi Parte_2 Controparte_3 vizi e non era funzionante. Dopo vari interventi di sostituzione da parte della Contro IT, che non avevano avuto esito positivo, con missiva 30.5.2006 la aveva comunicato a che, “in relazione alla collaborazione industriale Parte_2 intrapresa tra e , Controparte_2 Controparte_3 dal 1° maggio 2006 essa avrebbe preso in carico “gli impegni di assistenza tecnica sulle macchine di della . Effettuati vari interventi da Controparte_3
Contro parte della alla richiesta di pagamento di quest'ultima del 22.5.2009, Contro rispondeva di non doverle nulla in quanto aveva assunto gli Parte_2 obblighi di garanzia e assistenza tecnica gravanti sulla IT . Controparte_3
L'opponente chiedeva dunque al Tribunale di accertare la non debenza della pagina 3 di 13 Contro somma ingiunta in quanto gli interventi di erano stati eseguiti “in garanzia” Contro e, in subordine, eccepiva ex art. 1460 c.c. l'inadempimento della in quanto gli interventi da quest'ultima effettuati non avevano risolto le problematiche dell'impianto, come peraltro avrebbe testimoniato una comunicazione della stessa Contro in cui quest'ultima aveva dichiarato che per la regolare messa in funzione dell'impianto sarebbero stati necessari ulteriori interventi per un costo pari a
96.000,00 euro.
Si costituiva in giudizio la quale, per quanto Controparte_2 di interesse in questa sede, eccepiva che il proprio subentro alla Controparte_3 aveva riguardato esclusivamente l'attività di assistenza ai macchinari e non le obbligazioni derivanti dai contratti di vendita di questi ultimi e che le prestazioni di assistenza erano state adempiute correttamente. Opponeva, inoltre, che l'eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata da fosse contraria a buona Parte_2 fede in quanto quest'ultima non aveva dato alcuna prova dell'inesatto Contro adempimento di e aveva parzialmente pagato la fattura C1 494 del Contro 30.9.2008; inoltre, la fattura C1 334 del 29.6.2007 di cui aveva intimato il pagamento con il decreto ingiuntivo non riguardava il macchinario di cui era causa ma la fornitura di un “volantino portatile selbox S2”.
1.1. Istruita la causa con la documentazione dimessa in atti e le prove orali, con sentenza n. 1401/2015 il Tribunale di Venezia accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo, per quanto di interesse in questa sede, Contro che avesse assunto gli impegni di assistenza sull'impianto difettoso originariamente gravanti sulla venditrice e che pertanto nulla le Controparte_3 fosse dovuto da per gli interventi eseguiti. Parte_2
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Venezia sostenendo l'erroneità della sentenza nella parte Parte_4
Contro in cui: 1) aveva ritenuto che fosse subentrata nell'obbligazione di garanzia gravante sulla venditrice e avesse eseguito, in favore della Controparte_3
interventi in garanzia per l'eliminazione dei vizi di costruzione del Parte_2
pagina 4 di 13 macchinario;
2) aveva valutato in modo errato le prove quanto agli asseriti difetti di costruzione dell'impianto; 3) aveva ritenuto operante l'obbligazione di garanzia;
4) aveva applicato in modo scorretto il principio di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti ex art. 2697 c.c. Nell'atto di impugnazione, Contro inoltre, ribadiva la contrarietà a buona fede dell'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dalla sulla quale il Tribunale, avendo accolto le domande di Parte_2 quest'ultima, non si era pronunciato.
2.1. Con sentenza n. 1748/2019, la Corte di appello di Venezia accoglieva Contro l'appello ritenendo che la missiva 30.5.2006 di non potesse essere interpretata quale assunzione dell'obbligazione di garanzia ma che, al contrario, costituisse assunzione del solo incarico di manutenzione del macchinario.
3. Avverso la predetta sentenza ricorreva per cassazione censurando Parte_2 la sentenza del Giudice di appello affidandosi a due motivi con i quali denunciava:
1) “violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1324, 1362, commi 1 e 2, 1366, 1367, 1370 c.c.” da parte del Giudice d'appello laddove Contro aveva ritenuto che la missiva 30.5.2006 non configurasse il subentro di nell'obbligazione di garanzia della ma solo l'assunzione Controparte_3 dell'obbligazione di manutenzione del macchinario;
2) l'omesso esame circa un fatto decisivo controverso, costituito dall'inesatto Contro adempimento di nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, che era stato eccepito dalla sin dal primo grado con eccezione reiterata in Parte_2 appello.
Con ordinanza n. 19715/2024 la Corte di cassazione rigettava il primo motivo di ricorso e accoglieva invece il secondo, evidenziando che la Corte di appello, violando l'art. 112 c.p.c., non si fosse pronunciata né in rito, né in merito sull'eccezione di inadempimento sollevata da “mentre avrebbe dovuto Parte_2 farlo perché l'eccezione in questione era stata sollevata dalla proprio Parte_2 per l'ipotesi in cui, come avvenuto, non fosse stata riconosciuta l'effettuazione degli interventi da parte della in garanzia”. Rinviava pertanto alla Corte di Pt_5
pagina 5 di 13 appello di Venezia, in diversa composizione, per provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
4. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.,
[...]
e premesso che la prima ha conferito la Parte_1 Parte_2 propria azienda nella seconda, la quale è subentrata nel rapporto processuale, hanno riassunto il giudizio avanti a questa Corte con vincolo di solidarietà, chiedendo di accertare e dichiarare la legittimità del rifiuto ad adempiere opposto Contro ex art. 1460 c.c. e per l'effetto di dichiarare infondata la pretesa creditoria di e di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, hanno chiesto la condanna di Contro alla restituzione di quanto ricevuto in adempimento del decreto ingiuntivo, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. o interessi legali da ciascun pagamento al saldo, e delle spese legali di tutti i gradi di giudizio.
4.1. Si è costituita in giudizio chiedendo la conferma del decreto Parte_4 ingiuntivo opposto e la condanna di in solido con la Parte_1 Parte_2
al pagamento di euro 55.188,49 oltre agli interessi di mora ex art. 5 d.lgs.
[...]
231/2002 e alle spese legali del procedimento monitorio e di tutti i gradi di giudizio. In via subordinata istruttoria, ha chiesto l'ammissione di alcuni capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. e l'espletamento di Contro una CTU tecnica per l'accertamento della corretta effettuazione da parte di degli interventi di assistenza tecnica di manutenzione.
4.2. All'udienza del 15 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352
c.p.c.
Motivi della decisione
5. L'ordinanza di rinvio impone di esaminare l'eccezione di inadempimento sollevata da nei giudizi di primo grado e di appello alla luce delle Parte_2 risultanze istruttorie di causa. Contro Secondo Vetromecc, sarebbe stata gravata da un'obbligazione di risultato consistente nel ripristino della funzionalità dell'impianto, obbligazione che tuttavia pagina 6 di 13 Contro sarebbe rimasta inadempiuta in quanto gli interventi di si sarebbero rivelati inefficaci e inidonei a risolvere le problematiche del macchinario.
Contro ha contestato tale eccezione sostenendo che il malfunzionamento della macchina sarebbe stato da imputarsi a suoi vizi genetici, come tali coperti dalla
Contro garanzia per i vizi cui era tenuta la venditrice . Al contrario, Controparte_3 aveva assunto unicamente un'obbligazione di assistenza che era stata
Contro correttamente adempiuta. ha, inoltre, ribadito la contrarietà a buona fede dell'eccezione di inadempimento.
5.1. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni delle parti in causa, va Contro anzitutto dato atto che è incontestato che dopo la presa in carico dell'obbligo di assistenza tecnica sul macchinario fornito da , Controparte_3 eseguì una serie di interventi e di prestazioni in favore di in relazione Parte_2 al macchinario predetto.
È altresì incontestato che tali interventi e prestazioni siano quelli di cui alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo n. 2769/2010 del Tribunale di Venezia e documentati dalla stessa che ha depositato in giudizio una serie di Parte_2 rapporti di intervento e di documenti di trasporto che li attestano.
Preso atto di ciò, l'eccezione di inadempimento va valutata alla luce delle risultanze istruttorie di causa, tenuto altresì in considerazione che è passata in giudicato la statuizione della Corte territoriale in ordine al fatto che gli interventi sul macchinario fornito a da non furono eseguiti da Parte_2 Controparte_3
Contro in forza dell'assunzione da parte di quest'ultima dell'obbligazione di garanzia originariamente gravante sulla venditrice, bensì in adempimento di un'obbligazione di manutenzione del macchinario. Tale statuizione, espressamente confermata dalla Cassazione con la citata ordinanza n.
19715/2024, importa, invero, che l'eccezione di inadempimento debba essere valutata con esclusivo riguardo all'obbligazione di manutenzione del macchinario
(e non a quella, diversa, di garanzia per i vizi, cui era tenuta la venditrice).
pagina 7 di 13 5.2. Orbene, il Collegio ritiene che l'eccezione di inadempimento sollevata da sia infondata e non meriti accoglimento. Parte_2
Contro non ha efficacemente allegato alcun inadempimento imputabile a Parte_2 in relazione agli interventi da quest'ultima posti in essere sul macchinario. Tali interventi sono ricostruibili dettagliatamente dalla documentazione presente nel fascicolo, dalla quale emerge quanto segue:
1. la fattura C1/334 del 29.6.2007 dell'importo di euro 1.440,00 si riferisce alla fornitura di un “volantino portatile selbox S2”. Si tratta -come sostenuto anche da nel primo grado di giudizio (memoria ex art. 183, VI comma n. Parte_2
Contro 1, c.p.c.)- di un pezzo di ricambio fornito da in sostituzione di quello originario, venduto da e risultato poi difettoso. Tale Controparte_3
Contro componente era stata poi restituita da alla il 5.8.2008 per Parte_2 essere sostituita nella medesima giornata (doc. 41 di e doc. 10 di Parte_2
Contro
. A tal proposito, dunque, non può porsi un problema di inadempimento Contro della essendo provata l'avvenuta fornitura di tale componente e non essendo stato allegato da alcun vizio della stessa a seguito Parte_2 dell'ultima sostituzione;
2. la fattura C4/165 del 19.12.2007 dell'importo di euro 4.845,46 si riferisce a Contro prestazioni di tecnici della attestate dai relativi rapporti di intervento (n.
8417 del 18.4.2007; n. 8497 del 24.4.2007; n. 8500 dell'11.5.2007; n. 8665 del 22.5.2007; n. 9067 del 4.12.2007). Fra questi:
• l'intervento del 18.4.2007 si riferisce a una richiesta di intervento per
“verifica conteggio riga di lettura asse X”. Nel rapporto di intervento (doc.
29 si attesta “vista bolla montante su corsa -X- su 6000 mm sia Parte_2 frontalmente che lateralmente, oscilla tra gli 0,08 mm e 0,1 mm per metro”
e si conclude per l'impossibilità di registrare il nastro e di correggerlo. Da tale documento, firmato per accettazione da risulta evidente Parte_2 che la mancata registrazione o correzione del nastro non dipende da un pagina 8 di 13 Contro fatto imputabile a ma da una impossibilità originaria causata da un difetto genetico del macchinario;
• il rapporto di intervento 8497 del 24.4.2007 (doc. 30 si Parte_2 riferisce, fra altro, alla verifica della “geometria basamento montante mobile”, dell'”errore conteggio asse -X-“ e dell'”errore conteggio assi x, y,
z”, concludendo nel senso che taluni errori permangono ma anche che
“lungo l'asse -Z- è stato ottimizzato a 0039/5900 meccanicamente”. Tale intervento, dunque, appare essere stato in parte risolutivo, in quanto ha permesso l'ottimizzazione lungo l'asse Z, e in parte non risolutivo per errori Contro tuttavia preesistenti e rispetto ai quali la è comunque intervenuta tentando una soluzione;
• con l'intervento dell'11.5.2007 (doc. 31 , richiesto da Parte_2 Parte_2 per ottenere la “compensazione rettilineità montante”, è stata invece corretta la rettilineità “dell'asse y in funzione di x”, mentre si è individuata la causa dell'impossibilità di correggere la “rettilineità di z in funzione di x” a causa di “un fuori bolla” che richiedeva la rimessione in bolla del basamento. Anche in tale intervento non pare ravvisabile alcun Contro inadempimento della atteso che essa è intervenuta in modo risolutivo laddove possibile e, laddove non possibile, ha individuato le cause di tale impossibilità e l'intervento necessario a superarla;
• il rapporto di intervento n. 8665 del 22.5.2007 (doc. 32 Parte_2 documenta l'esecuzione di un controllo di rettilineità e l'esecuzione di un'operazione di “inserimento compensazioni”, senza che venga evidenziato il permanere di alcuna criticità o malfunzionamento, né di alcuna difficoltà nell'esecuzione dell'intervento, che deve quindi ritenersi aver avuto esito positivo.
3. la fattura C1/494 del 30.9.2008 dell'importo di euro 2.277,43 -rispetto alla quale aveva versato un acconto di euro 1.138,71- si riferisce a Parte_2 interventi posti in essere il 15.9.2008 e il 16.9.2008; pagina 9 di 13 4. la fattura C4/83 del 29.5.2009 dell'importo di euro 45.016,91, si riferisce a interventi tecnici meglio specificati nella raccomandata datata 22.5.2009 inviata da avente ad oggetto “estratto conto situazione CP_4 Parte_2 contabile in corso”. Si tratta di interventi documentati dalla stessa Parte_2
e, in particolare:
• un intervento del 29.2.2008 (di cui al rapporto di intervento sub doc. 34 di Contro
, in cui aveva eseguito “prove per allarme” ed era Parte_2 intervenuta sul mandrino (“rifatto riferimento angolo elettrico mandrino.
Sostituito modulo di potenza su azionamento mandrino”) segnalandone un probabile difetto sul motore;
• interventi del 5.3.2008 di “smontaggio motore mandrino” e “revisione motore mandrino” (docc. 35, 36 e 37 Vetromecc); dopodiché, il 6.3.2008, il mandrino venne rimontato e vennero eseguite delle “prove per movimento testa” (doc. 38 ; Parte_2
Contro
• un intervento dell'8.10.2008, in cui i tecnici della verificarono il
“mancato passaggio del grasso” e liberarono il “canale in modo da portare lubrificazione”, verificarono che la rotazione della testa fosse troppo dura a causa di “problemi interni alla testa”, consigliando infine una “revisione completa” (rapporto di intervento di cui al doc. 44 di;
Parte_2
• un intervento del 15.10.2008 in cui vennero eseguite delle verifiche sul motore del mandrino, venne rifatto l'angolo elettrico dell'asse del mandrino e venne sostituito il “proximity su asse B”, ottenendo infine un
“funzionamento regolare” attestato dal rapporto di intervento sottoscritto anche da (doc. 45 di;
Parte_2 Parte_2
• un intervento del 10.11.2008 e 17.11.2008 di smontaggio, revisione e rimontaggio della testa della fresatrice (come da documenti di trasporto sub docc. 47 e 47 Vetromecc). Contro Secondo il reiterarsi degli interventi di sul macchinario Parte_2 dimostrerebbe l'inidoneità degli stessi a risolvere le problematiche dell'impianto. pagina 10 di 13 Ad avviso del Collegio, al contrario, dalla documentazione emerge il corretto Contro adempimento di all'obbligo di assistenza dalla stessa assunto. Invero, con gli Contro interventi eseguiti da alcune componenti (come il motore del mandrino e la testa della fresatrice) sono state visionate, smontate, portate presso la sede di Contro
sistemate e rimontate;
sono state risolte alcune problematiche e ottimizzate e/o sostituite alcune componenti della macchina;
sono state individuate le cause dei malfunzionamenti segnalati da e consigliati gli interventi idonei a Parte_2 porvi rimedio. Peraltro, la maggior parte di tali interventi hanno riguardato parti che -come dimostrato dalle missive di denuncia dei vizi indirizzate da a Parte_2
(cfr. docc. 3 e 4 di - erano viziate sin dall'origine, Controparte_3 Parte_2 quali l'elettromandrino e la “testa” del macchinario.
Tale conclusione non è smentita neppure dall'istruttoria orale, in particolare dalle dichiarazioni dei testi richiamate da nel presente giudizio, posto che Parte_2
Contro non pare sufficiente al fine di poter ritenere l'inadempimento di l'asserita mancata funzionalità dell'impianto all'esito degli interventi di quest'ultima, in quanto è pacifico che la macchina fosse affetta da gravi vizi strutturali che, peraltro, la stessa per due gradi di giudizio, ha sostenuto rientrassero Parte_2 nell'alveo della garanzia per i vizi della venditrice.
Proprio la sussistenza di tali gravi vizi originari, pacificamente ammessa da Contro
rende irrilevante -ai fini della valutazione dell'adempimento di Parte_2
Contro all'obbligo di assistenza- la circostanza che il 30.1.2008 avesse preventivato una spesa di 96.000,00 euro per porre rimedio alle problematiche dell'impianto
(sub doc. 16 di . Parte_2
Ciò posto, ed essendo dimostrata l'esecuzione di plurimi interventi da parte di Contro
dettagliatamente descritti e provati, non è dato ravvisare alcun inadempimento all'obbligo di manutenzione e assistenza da parte di quest'ultima. Contro D'altra parte, nelle richieste di intervento indirizzate a (docc. 12, Parte_2
13 e 15 , mai ha lamentato un inadempimento di quest'ultima Parte_2 nell'attività di assistenza, limitandosi a richiederne l'intervento per risolvere le pagina 11 di 13 varie problematiche dell'impianto. Né risulta che sia mai stato contestato neppure Contro il quantum delle fatture azionate da
In conclusione, a ben vedere, ciò che sembra lamentare con Parte_2
Contro l'eccezione di inadempimento è, più che l'inadempimento di rispetto all'obbligo di manutenzione del macchinario, un inadempimento all'obbligo di porre rimedio ai suoi vizi originari: in altre parole, un inadempimento di quell'obbligazione di garanzia che -alla luce dell'ordinanza della Cassazione- va Contro escluso che gravi su Contro 5.3. Per tali motivi, l'eccezione di inadempimento di sollevata da Parte_2 va rigettata e e Parte_1 Parte_2 vanno condannate a pagare in solido a la Controparte_1 somma di euro 55.188,49 (importo del credito monitoriamente azionato), oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
6. L'esito del presente giudizio impone una nuova determinazione delle spese di lite di tutti i gradi e, visto lo svolgersi del procedimento che ha visto decisioni contraddittorie tra loro, si ravvisano i presupposti per la compensazione parziale, per metà, di tali spese, mentre è posta a carico di
[...] in solido la residua metà, liquidata in favore di Parte_6
per tale frazione come in dispositivo Controparte_1
(scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00, secondo parametri medi, senza fase istruttoria quanto al giudizio di appello e al presente giudizio di rinvio e con incremento, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali nella comparsa conclusionale della presente fase di rinvio, del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio:
- rigetta l'eccezione di inadempimento sollevata da
[...]
Parte_6
- condanna in Parte_6
pagina 12 di 13 solido a pagare a la somma di euro Controparte_1
55.188,49 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- compensa per metà le spese di tutti i gradi di giudizio e condanna in solido e alla rifusione in Parte_1 Parte_2 favore di della residua metà, liquidata Controparte_1 per tale frazione, quanto al primo grado in euro 7.051,50, quanto al giudizio d'appello in euro 4.995,50, quanto al giudizio di cassazione in euro 3.827,50 e quanto al presente giudizio di rinvio in euro 5.495,05 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, e oneri accessori come per legge.
Venezia, camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La Presidente
CL PA
Il Consigliere estensore
EN RO
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