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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2024, n. 4979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4979 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. r.g. 13626/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13626/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. CAVALLI DEBORA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e nei confronti di
(c.f. , nella persona del Curatore speciale l'avv. LODA CP_2 C.F._3
CARLA
TERZO INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 28.11.2024 le parti hanno rassegnato le trascritte conclusioni:
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti di causa, valutati gli atti commissivi ed omissivi del sig.
, dichiararsi, per tutto quanto esposto nel ricorso ed accertato in corso di causa, alla Controparte_1 luce anche delle relazioni depositate dai Servizi Sociali che confermano la totale assenza del sig. dalla CP_1 vita del figlio, il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore CP_2
[...] pagina 1 di 4 Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento ci si rimette alla determinazione del Giudicante.
[omissis]
Per il Curatore speciale:
IN PRINCIPALITA': - che il Tribunale adito, per i motivi esposti nel presente atto, voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. - che il Tribunale di Controparte_1
Brescia dichiari inoltre che il padre, sig. è tenuto a provvedere al concorso al mantenimento Controparte_1 del figlio mediante versamento alla madre di un assegno periodico mensile nella misura che verrà ritenuta di giustizia, nonché a sostenere al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento come disciplinate nel
Protocollo sottoscritto fra il Tribunale di Brescia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in data
14.07.2016.
IN VIA SUBORDINATA: - che il Tribunale adito, per i motivi esposti nel presente atto, disponga la limitazione della responsabilità genitoriale del sig. nei confronti del figlio con attribuzione alla Controparte_1 CP_2 madre, sig.ra del potere di assumere decisioni anche con riguardo alle questioni di maggiore Parte_1 interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore.
IN VIA ISTRUTTORIA: - che, qualora il sig. si renda reperibile, venga incaricato il Controparte_1 servizio sociale territorialmente competente di svolgere valutazione circa le capacità genitoriali del padre con relazione da inviare al Tribunale entro tre mesi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 8.11.2023, domandava la regolamentazione Parte_1
giudiziale dei rapporti personali ed economici riguardanti il figlio minorenne nato il [...] CP_2
dalla cessata convivenza more uxorio con;
formulava a tal fine le trascritte Controparte_1
conclusioni.
Ritualmente citata, parte resistente non si costituiva rimanendo contumace.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e incaricati i Servizi Sociali del monitoraggio del nucleo familiare, sentita la ricorrente all'udienza del 23.4.2024 e nominato il Curatore speciale del minore nella persona dell'avv. Loda Carla, all'udienza del 28.11.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Relativamente al figlio minorenne ricorrono le condizioni per disporne l'affidamento in via esclusiva alla madre, tenuto conto che dalle dichiarazioni della ricorrente emerge che il padre cessava improvvisamente la convivenza a giugno 2023, appena due mesi dopo la nascita del figlio, per motivi legati alla condanna con sentenza irrevocabile del 9.1.2023 dal Tribunale di Brescia per traffico di stupefacenti alla pena di anni tre, mesi quattro e giorni sedici di reclusione, sottraendosi all'esecuzione pagina 2 di 4 della misura cautelare degli arresti domiciliari pronunciati, nonché della pena detentiva. Da allora e sino ad oggi, il resistente si è reso totalmente irreperibile senza mai partecipare alla cura e al mantenimento del figlio, non esercitava i diritti di visita, né mai prendeva contatti con la madre e il minore.
Tale condotta, che può ritenersi comprovata alla luce nonché dalla mancata costituzione in giudizio del resistente che, sebbene ritualmente notiziato, non ha preso posizione sulle gravi menzionate censure, denota carenze educative e genitoriali in capo al padre, diversamente per quanto concerne la madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale con il figlio che, dalla cessazione della convivenza, ha sempre con lei serenamente convissuto (cfr. relazione Servizi Sociali 11.10.2024).
Ricorrono dunque i presupposti per l'accoglimento della domanda di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale, chiesta dalla madre e dal Curatore speciale del minore, all'uopo nominato: il padre, con i propri agiti, ha implicitamente rifiutato il ruolo genitoriale: ha trascurato il proprio figlio in tenerissima età, privandolo d'ogni assistenza e rimanendo lontano da lui, e non ha svolto il ruolo paterno né sotto il profilo educativo né sotto il profilo del mantenimento;
- le condotte omissive del padre producono un grave pregiudizio per poiché gli negano non solo il diritto a CP_2
costruire una relazione affettiva con un genitore, ma anche di beneficiare di un supporto economico che gli consenta di godere non solo di un adeguato mantenimento, ma anche di opportunità di crescita, ricreative e di svago proporzionate al tenore di vita che i genitori, in relazione alle loro sostanze, sono tenuti a garantirgli;
come noto, il pregiudizio che deriva al minore - che è a fondamento dell'art. 330
c.c. - può essere sia morale sia materiale e va inteso in senso ampio, come mancanza del complesso di condizioni necessarie per il sereno svolgimento della vita;
in presenza di un persistente e totale disinteresse sia morale sia materiale di un genitore nei confronti del figlio, la giurisprudenza ammette e dispone la decadenza dalla responsabilità genitoriale (ved. Tribunale Mantova 21.03.2017; Corte
Appello Bologna 21.05.2015; Tribunale per i minorenni L'Aquila 08.06.2007; Corte Appello Bologna,
11.05.1988; Tribunale per i minorenni Bari 04.06.1987);
Quanto alle facoltà di visita del padre, fermo il collocamento prevalente della minore presso la madre, possono essere riconosciute solo previo accordo con la madre, esclusivamente in modalità protetta su richiesta del padre ai competenti Servizi Sociali, demandati a proseguire il monitoraggio in via amministrativa del nucleo familiare per almeno sei mesi, attesa la tenerissima età del figlio.
Reputa il Collegio di porre a carico del padre la somma pressoché minima di € 300,00 mensili per il mantenimento del figlio, considerato che sin dalla fine della convivenza la madre, dapprima cameriera oggi barista presso un centro sportivo, ha sostenuto sempre da sola i relativi oneri.
pagina 3 di 4 Nulla a provvedere in punto di spettanza dell'assegno unico, regolato direttamente dalle relative disposizioni di legge sulla base dell'affidamento (cfr. circ. INPS 17414 del 20.4.2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente nei confronti della madre e del Curatore speciale del minore e si liquidano per ciascuna, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in complessivi € 2.800,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.000,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva, 1.000,00 per fase istruttoria), oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul Controparte_1
figlio CP_2
2) con facoltà per il padre di incontrare il minore esclusivamente in modalità protetta su richiesta di quest'ultimo con l'intervento dei Servizi Sociali;
3) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 300,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Brescia sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
4) demanda i Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio in via amministrativa del nucleo familiare per almeno mesi sei, segnalando al PM presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
5) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente e del Curatore speciale del minore delle spese del procedimento liquidate in motivazione, per ciascuna parte, in complessivi €
2.800,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Lograto.
Brescia, camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13626/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. CAVALLI DEBORA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e nei confronti di
(c.f. , nella persona del Curatore speciale l'avv. LODA CP_2 C.F._3
CARLA
TERZO INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 28.11.2024 le parti hanno rassegnato le trascritte conclusioni:
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti di causa, valutati gli atti commissivi ed omissivi del sig.
, dichiararsi, per tutto quanto esposto nel ricorso ed accertato in corso di causa, alla Controparte_1 luce anche delle relazioni depositate dai Servizi Sociali che confermano la totale assenza del sig. dalla CP_1 vita del figlio, il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore CP_2
[...] pagina 1 di 4 Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento ci si rimette alla determinazione del Giudicante.
[omissis]
Per il Curatore speciale:
IN PRINCIPALITA': - che il Tribunale adito, per i motivi esposti nel presente atto, voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. - che il Tribunale di Controparte_1
Brescia dichiari inoltre che il padre, sig. è tenuto a provvedere al concorso al mantenimento Controparte_1 del figlio mediante versamento alla madre di un assegno periodico mensile nella misura che verrà ritenuta di giustizia, nonché a sostenere al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento come disciplinate nel
Protocollo sottoscritto fra il Tribunale di Brescia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia in data
14.07.2016.
IN VIA SUBORDINATA: - che il Tribunale adito, per i motivi esposti nel presente atto, disponga la limitazione della responsabilità genitoriale del sig. nei confronti del figlio con attribuzione alla Controparte_1 CP_2 madre, sig.ra del potere di assumere decisioni anche con riguardo alle questioni di maggiore Parte_1 interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore.
IN VIA ISTRUTTORIA: - che, qualora il sig. si renda reperibile, venga incaricato il Controparte_1 servizio sociale territorialmente competente di svolgere valutazione circa le capacità genitoriali del padre con relazione da inviare al Tribunale entro tre mesi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 8.11.2023, domandava la regolamentazione Parte_1
giudiziale dei rapporti personali ed economici riguardanti il figlio minorenne nato il [...] CP_2
dalla cessata convivenza more uxorio con;
formulava a tal fine le trascritte Controparte_1
conclusioni.
Ritualmente citata, parte resistente non si costituiva rimanendo contumace.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e incaricati i Servizi Sociali del monitoraggio del nucleo familiare, sentita la ricorrente all'udienza del 23.4.2024 e nominato il Curatore speciale del minore nella persona dell'avv. Loda Carla, all'udienza del 28.11.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Relativamente al figlio minorenne ricorrono le condizioni per disporne l'affidamento in via esclusiva alla madre, tenuto conto che dalle dichiarazioni della ricorrente emerge che il padre cessava improvvisamente la convivenza a giugno 2023, appena due mesi dopo la nascita del figlio, per motivi legati alla condanna con sentenza irrevocabile del 9.1.2023 dal Tribunale di Brescia per traffico di stupefacenti alla pena di anni tre, mesi quattro e giorni sedici di reclusione, sottraendosi all'esecuzione pagina 2 di 4 della misura cautelare degli arresti domiciliari pronunciati, nonché della pena detentiva. Da allora e sino ad oggi, il resistente si è reso totalmente irreperibile senza mai partecipare alla cura e al mantenimento del figlio, non esercitava i diritti di visita, né mai prendeva contatti con la madre e il minore.
Tale condotta, che può ritenersi comprovata alla luce nonché dalla mancata costituzione in giudizio del resistente che, sebbene ritualmente notiziato, non ha preso posizione sulle gravi menzionate censure, denota carenze educative e genitoriali in capo al padre, diversamente per quanto concerne la madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale con il figlio che, dalla cessazione della convivenza, ha sempre con lei serenamente convissuto (cfr. relazione Servizi Sociali 11.10.2024).
Ricorrono dunque i presupposti per l'accoglimento della domanda di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale, chiesta dalla madre e dal Curatore speciale del minore, all'uopo nominato: il padre, con i propri agiti, ha implicitamente rifiutato il ruolo genitoriale: ha trascurato il proprio figlio in tenerissima età, privandolo d'ogni assistenza e rimanendo lontano da lui, e non ha svolto il ruolo paterno né sotto il profilo educativo né sotto il profilo del mantenimento;
- le condotte omissive del padre producono un grave pregiudizio per poiché gli negano non solo il diritto a CP_2
costruire una relazione affettiva con un genitore, ma anche di beneficiare di un supporto economico che gli consenta di godere non solo di un adeguato mantenimento, ma anche di opportunità di crescita, ricreative e di svago proporzionate al tenore di vita che i genitori, in relazione alle loro sostanze, sono tenuti a garantirgli;
come noto, il pregiudizio che deriva al minore - che è a fondamento dell'art. 330
c.c. - può essere sia morale sia materiale e va inteso in senso ampio, come mancanza del complesso di condizioni necessarie per il sereno svolgimento della vita;
in presenza di un persistente e totale disinteresse sia morale sia materiale di un genitore nei confronti del figlio, la giurisprudenza ammette e dispone la decadenza dalla responsabilità genitoriale (ved. Tribunale Mantova 21.03.2017; Corte
Appello Bologna 21.05.2015; Tribunale per i minorenni L'Aquila 08.06.2007; Corte Appello Bologna,
11.05.1988; Tribunale per i minorenni Bari 04.06.1987);
Quanto alle facoltà di visita del padre, fermo il collocamento prevalente della minore presso la madre, possono essere riconosciute solo previo accordo con la madre, esclusivamente in modalità protetta su richiesta del padre ai competenti Servizi Sociali, demandati a proseguire il monitoraggio in via amministrativa del nucleo familiare per almeno sei mesi, attesa la tenerissima età del figlio.
Reputa il Collegio di porre a carico del padre la somma pressoché minima di € 300,00 mensili per il mantenimento del figlio, considerato che sin dalla fine della convivenza la madre, dapprima cameriera oggi barista presso un centro sportivo, ha sostenuto sempre da sola i relativi oneri.
pagina 3 di 4 Nulla a provvedere in punto di spettanza dell'assegno unico, regolato direttamente dalle relative disposizioni di legge sulla base dell'affidamento (cfr. circ. INPS 17414 del 20.4.2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente nei confronti della madre e del Curatore speciale del minore e si liquidano per ciascuna, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in complessivi € 2.800,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.000,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva, 1.000,00 per fase istruttoria), oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul Controparte_1
figlio CP_2
2) con facoltà per il padre di incontrare il minore esclusivamente in modalità protetta su richiesta di quest'ultimo con l'intervento dei Servizi Sociali;
3) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 300,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Brescia sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
4) demanda i Servizi Sociali di proseguire il monitoraggio in via amministrativa del nucleo familiare per almeno mesi sei, segnalando al PM presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
5) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente e del Curatore speciale del minore delle spese del procedimento liquidate in motivazione, per ciascuna parte, in complessivi €
2.800,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Lograto.
Brescia, camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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