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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2468/2019 R.G., promossa
DA
, con l'avv. FADDA FABIO Parte_1
ATTORE IN APPELLO
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 [...]
con l'avv. SALARIS SALVATORE MARIO CP_2
CONVENUTA IN APPELLO
E
CP_3
CONVENUTA IN APPELLO CONTUMACE
Causa in punto di appello avverso la sentenza 267 del 2019 del Giudice di pace di
Sassari, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
DW346DJ e, per l'effetto, condannare in solido i convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali riportati dal veicolo Mercedes tg DK348SV nella misura di €
3.541,60 o quella veriore che verrà determinata causa cognita, detratto quanto già ricevuto a titolo di acconto sul maggior dovuto, oltre il fermo tecnico del mezzo da quantificarsi in via equitativa, contenendo i limiti della domanda entro i limiti di competenza del giudice adito, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
2. con vittoria di spese e competenze di legge del doppio grado di giudizio.
Per parte convenuta: A) contrariis reiectis;
B) rigettare l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado assolvendo la Pt_1 CP_4
da ogni avversa pretesa;
C) con vittoria di spese del giudizio.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata adiva il Giudice di pace di Sassari Parte_1
per ottenere dalla società e dalla persona fisica in intestazione il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal veicolo di sua proprietà (incluso il danno da fermo tecnico) nel sinistro occorso in data 06/06/2016, quando, mentre era la guida del mezzo su via Mossa nell'abitato di Sassari, era sopraggiunta da tergo e a forte velocità la
Peugeot 208 di proprietà di che, omettendo di tenere la distanza di CP_3
sicurezza, aveva colpito nella parte posteriore la Peugeot 207 condotta e di proprietà di il cui mezzo era stato proiettato in avanti ed aveva così colpito la sua CP_5
vettura che aveva riportato danni per Euro 3.541,60. Rilevava di aver accettato l'importo di Euro 1.331,00 offerto solo a titolo di acconto sul maggior dovuto.
Dei convenuti si costituiva solo la società assicuratrice che non contestava l'an della domanda dell'attore, ma la quantificazione dei danni, ritenuti contenuti nell'importo già versato di Euro 1.331,00. Deduceva come la fattura degli interventi di riparazione prodotta dalla controparte non fosse sufficiente a dimostrare il nesso causale tra i danni e il sinistro e chiedeva pertanto di essere assolta da ogni avversa domanda. La causa, istruita con produzioni documentali e prova testimoniale, era decisa con il rigetto della domanda attrice dal Giudice adito. Più in particolare, questi, ritenuta non utile ai fini della prova del quantum del danno risarcibile la perizia prodotta dall'attore e redatta dal fiduciario della compagnia assicuratrice dell'altro veicolo rimasto coinvolto nel sinistro, rilevava come il non avesse dedotto tempestivamente la Pt_1
consulenza tecnica d'ufficio diretta a determinare i danni al veicolo, che riteneva pertanto non provati per quanto eccedente l'importo già versato dalla compagnia assicuratrice.
Avverso la citata sentenza proponeva appello il che impugnava la decisione nella Pt_1
parte in cui aveva ritenuto tardivamente dedotta la consulenza tecnica d'ufficio.
Richiamava la fattura prodotta in giudizio e confermata da chi aveva eseguito le riparazioni nonché la perizia dell'incaricato dell'assicurazione dell'altro veicolo incidentato, quali elementi da valorizzare ai fini della prova del pregiudizio subito e comunque per poter procedere alla consulenza tecnica d'ufficio. Rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
All'accoglimento dell'appello resisteva parte convenuta.
La causa, istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado nella contumacia di veniva trattenuta in decisione sulle sopra indicate conclusioni con CP_3
concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello può trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà.
Dalle dichiarazioni rese in data 06/06/2016 agli agenti del Comando di Polizia
Municipale del intervenuti emerge la conferma della dinamica del Controparte_6
sinistro come descritta fin dal precedente grado di giudizio dall'odierno appellante. Più precisamente, proprietaria e conducente della Peugeot 206, ha CP_3
riconosciuto di non essersi accorta che il veicolo che la precedeva si fosse fermato, sicché, pur tentando di frenare, ella non riuscì ad evitare l'urto con quello che a sua volta fu sbalzato in avanti, andando a colpire la Mercedes del Doro che lo precedeva.
Per la chiara inosservanza della distanza di sicurezza e per aver tenuto una condotta di guida non adeguata e in particolare non idonea ad evitare la collisione con i veicoli che la precedevano, va dichiarata l'esclusiva responsabilità di per il sinistro CP_3
di causa.
Riguardo alla quantificazione dei danni, occorre rilevare come secondo la dinamica del sinistro gli stessi devono necessariamente avere interessato la parte posteriore del veicolo che è infatti quella di cui alle fotografie prodotte e alla fattura confermata dal teste escusso che ha dato riscontro delle riparazioni eseguite sul mezzo del Pt_1
descritte nel documento contabile: sono state, dunque, eseguite le lavorazioni al paraurti posteriore, al terzo stop, alla traversa con il gancio traino, al tubo di scarico per il complessivo importo di Euro 3.541,60. Oltre alla convergenza di tali interventi con le parti incidentate di cui alle fotografie prodotte e alla ricostruzione del sinistro degli agenti intervenuti (che indica come colpita proprio la parte posteriore del veicolo
C di proprietà dell'odierno attore), assume rilevanza anche la ricognizione dei danni eseguita dal perito incaricato dalla società assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro: anche per tale valutazione i danni sono stati riportati dalla parte posteriore del mezzo e sono stati anche stimati nel ben superiore importo di Euro 4.183,22. È vero che tale documento non è stato formato nel contraddittorio delle parti, ma resta comunque valutabile e valutabile in maniera favorevole all'appellante proprio perché congruente con le altre emergenze di causa. Tale rilievo conduce a ritenere i danni per cui sono state eseguite le riparazioni non solo in derivazione causale col sinistro, ma concreti ed attuali perché, incontestata la spesa sostenuta dal l'esborso sostenuto Pt_1
di Euro 3.541,60 rappresenta un'effettiva diminuzione patrimoniale che deve essere ristorata. E tanto si afferma anche in mancanza della consulenza tecnica d'ufficio di cui non si ravvisa la necessità (la stessa oltretutto inciderebbe inutilmente sui tempi e costi del giudizio), pur chiarendosi che, in quanto non mezzo di prova ma mezzo istruttorio posto nella disponibilità del Giudice, non vi sono termini di decadenza entro cui la parte interessata ne deve sollecitare l'espletamento.
Considerato che prima del giudizio in data non precisata è stata accettata la somma corrisposta a titolo di acconto sul maggior dovuto (neppure comprensiva di IVA),
e in solido tra loro dovranno essere CP_3 Controparte_1
condannate al pagamento in favore di della somma di Euro 2.210,60. Parte_1
Considerato che la data del sinistro, quella della spesa per le riparazioni e quella dell'accettazione dell'importo offerto dall'assicurazione sono assai ravvicinate, costituendo quello risarcitorio un debito di valore, detto importo dovrà essere rivalutato secondo indici Istat dalla data del sinistro all'attualità e maggiorata degli interessi compensativi, da calcolare al tasso legale sull'importo di Euro 2.210,60 via via annualmente rivalutato sempre secondo indici Istat dalla data del sinistro ad oggi.
Non può riconoscersi il danno da fermo tecnico che, lungi dal costituire danno in re ipsa, non potendo individuarsi nella mera indisponibilità totale o parziale del veicolo incidentato, avrebbe richiesto la prova della spesa affrontata per assicurarsi un mezzo sostitutivo o della perdita di ricchezza derivante dal mancato o diminuito utilizzo (per tutte Cass. 32946 del 2024).
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 267 del 2019 pronunciata dal Giudice di pace di Sassari dichiara esclusiva CP_3
responsabile del sinistro occorso in data 06/06/2016;
- condanna e in solido tra loro al CP_3 Controparte_1
pagamento in favore di della somma di Euro 2.210,60 oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, come indicato in parte motiva;
- condanna e in solido tra loro alla CP_3 Controparte_1
rifusione in favore di delle spese di lite liquidate per il precedente Parte_1
grado di giudizio in Euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, e per il presente grado in Euro 1.600,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sassari, 4/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella