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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/10/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1668/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1668/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ISIDORO Parte_1 P.IVA_1 FRANCESCA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARDELLA Controparte_1 P.IVA_2 ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
La ha convenuto in giudizio quale titolare dell'omonima Parte_1 Controparte_1 impresa agricola, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 9.413,68 a titolo di corrispettivo di una fornitura di prodotti per l'agricoltura, come da fatture e documenti di trasporto allegati all'atto introduttivo.
Il si è costituito in giudizio contestando genericamente il credito e chiedendo il rigetto della CP_1 domanda.
Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che lo stesso sentito in sede di CP_1 interrogatorio formale, ha confermato l'esistenza del rapporto commerciale con la controparte e la regolare esecuzione della fornitura di cui alle fatture ed ai d.d.t. allegati al fascicolo di parte attrice. Il convenuto ha poi riferito di aver pagato la fornitura in contanti, ma la circostanza è rimasta del tutto indimostrata.
I testi di parte attrice – un impiegato amministrativo ed un magazziniere dipendenti della
[...]
– hanno confermato per conoscenza diretta la regolare consegna al dei prodotti Parte_1 CP_1
pagina 1 di 2 indicati nelle fatture allegate e nei relativi documenti di trasporto.
Peraltro, i documenti di trasporto allegati risultano tutti sottoscritti dal destinatario il quale CP_1 nel presente giudizio si è limitato ad un generico disconoscimento di quei documenti, inidoneo ad infirmarne l'efficacia probatoria anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
Da quanto sin qui esposto discende l'accoglimento della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a pagare in favore della società Controparte_1 attrice la somma di euro 9.413,68, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
condanna il a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per CP_1 spese ed € 2540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore della procuratrice di parte attrice dichiaratasi antistataria.
Foggia, 1°.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1668/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ISIDORO Parte_1 P.IVA_1 FRANCESCA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARDELLA Controparte_1 P.IVA_2 ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
La ha convenuto in giudizio quale titolare dell'omonima Parte_1 Controparte_1 impresa agricola, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 9.413,68 a titolo di corrispettivo di una fornitura di prodotti per l'agricoltura, come da fatture e documenti di trasporto allegati all'atto introduttivo.
Il si è costituito in giudizio contestando genericamente il credito e chiedendo il rigetto della CP_1 domanda.
Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che lo stesso sentito in sede di CP_1 interrogatorio formale, ha confermato l'esistenza del rapporto commerciale con la controparte e la regolare esecuzione della fornitura di cui alle fatture ed ai d.d.t. allegati al fascicolo di parte attrice. Il convenuto ha poi riferito di aver pagato la fornitura in contanti, ma la circostanza è rimasta del tutto indimostrata.
I testi di parte attrice – un impiegato amministrativo ed un magazziniere dipendenti della
[...]
– hanno confermato per conoscenza diretta la regolare consegna al dei prodotti Parte_1 CP_1
pagina 1 di 2 indicati nelle fatture allegate e nei relativi documenti di trasporto.
Peraltro, i documenti di trasporto allegati risultano tutti sottoscritti dal destinatario il quale CP_1 nel presente giudizio si è limitato ad un generico disconoscimento di quei documenti, inidoneo ad infirmarne l'efficacia probatoria anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
Da quanto sin qui esposto discende l'accoglimento della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a pagare in favore della società Controparte_1 attrice la somma di euro 9.413,68, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
condanna il a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per CP_1 spese ed € 2540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore della procuratrice di parte attrice dichiaratasi antistataria.
Foggia, 1°.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2