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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11991 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g.a.c. n. 12985/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12985/22 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare ex art.127ter c.p.c. del 23/10/2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, decorrenti a far data dalla comunicazione del
24/10/2025, e vertente
TRA
(P. IV ), in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede legale a Castel Volturno (CE) al Viale Teofilo Folengo snc, elettivamente domiciliata a Parete (CE) alla via Matteotti n. 10 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Falco che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
P. IV ), in persona del suo legale rapp.te p.t. CP_1 P.IVA_2 con sede a Napoli al Viale Augusto n. 6, elett.te dom.ta a Giugliano in
Campania (Na) alla Via Lago Patria n. 7 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Di IN che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2800/2022 (R.g. n. 8346/22) emesso dal Tribunale di Napoli il 13/04/2022.
CONCLUSIONI: per l'opponente, in accoglimento dell'opposizione, revocare ed annullare, anche parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto n. 2800/2022, accertando e dichiarando l'insussistenza, l'infondatezza (in fatto ed in diritto)
e/o la inesigibilità delle pretese creditorie azionate in sede monitoria;
in subordine ridurre gli importi ingiunti, anche in ragione della dedotta eccezione di compensazione, limitatamente a quelle somme che eventualmente saranno riconosciute di spettanza della controparte;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per l'opposta, dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2800/2022 sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'emissione; per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento, in favore della opposta, della somma ingiunta di € 10.633,26, oltre interessi e rivalutazione come concessi;
condannare, altresì, l'opposta al pagamento in favore dell'opposta, di una somma a determinarsi equamente dal Giudice adito per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria interamente espletata dal
G.U. dott.ssa V. Valletta e Gop dott.ssa M.R. Scotti, viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge
(cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del
18/06/2009.
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Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che, al comma sei della vigente formulazione, dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili d'ufficio; purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando
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analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi, con atto di citazione ritualmente notificato la società
(d'ora in avanti solo “l'opponente”) spiegava opposizione Parte_1 avverso il D.I. n. 2800/2022 emesso in data 13/04/2022, a mezzo del quale il
Tribunale di Napoli le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di €
10.633,26, oltre interessi e spese, in favore della società (d'ora in CP_1 avanti solo “l'opposta”), richiesto a titolo di penali per la parziale esecuzione del contratto di somministrazione e comodato di attrezzature.
In particolare, l'opponente eccepiva come alcun inadempimento poteva ad essa essere addebitato per la mancata esecuzione degli obblighi contrattuali assunti in quanto la durata del contratto del 26/8/2020 era di cinquanta mesi, quindi con scadenza ad ottobre 2024 e, pertanto, non ancora decorso il termine di scadenza contrattuale;
eccepiva come in virtù dell'accordo raggiunto il 21/2/2020 le parti avevano stabilito di dilazionare il pagamento
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del prezzo dei macchinari (€ 4.880,00) applicando una maggiorazione di due euro per ogni chilogrammo di caffè acquistato;
eccepiva come la venditrice al termine di ogni anno e fino alla scadenza del contratto avrebbe dovuto emettere in favore della cliente una nota di credito per un importo pari alla somma totale delle maggiorazioni registrate nell'esercizio trascorso e, infatti, in data 31.12.2020 la aveva emesso la nota di credito n.170NC, CP_1 versata in atti, di € 805,20, mentre per gli anni 2021 e 2022 non aveva inteso emettere le note di credito;
eccepiva, infine, che per le fatture n. 416/2020 e
589/2020 l'opposta si era obbligata a rimettere gli importi delle fatture in virtù del legame di fidelizzazione instauratosi nel tempo con la cliente.
Si costituiva l'opposta che rilevava come col contratto di comodato del
26/08/2020 la società opponente si era obbligata per la durata di trenta mesi ad acquistare dalla società opposta nell'arco di questo periodo Kg. 1500 di caffè “Miscela Arabica Top Selection” (art. 2 del contratto) al quantitativo minimo mensile di Kg. 50, (art. 3 del contratto: durata della somministrazione); che l'art. 4 prevedeva anche che: “in caso di inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto …, la somministrata sarà tenuta all'acquisto, con pagamento della somma risultante dal costo, dei beni dati in comodato, nonché un indennizzo per mancato utile fissato forfettariamente dalle parti a € 3,00 per ciascun kg. mancante sino al raggiungimento del minimo quantitativo previsto dal presente contratto. Salvo il risarcimento del maggior danno”; che la società opponente dopo i primi ordini mensili di almeno 50 Kg., improvvisamente non aveva più richiesto tale quantitativo e, quindi, la società opposta, stante l'inadempimento del contratto, aveva proceduto a richiedere il pagamento della penale di cui all'art. 4; eccepiva che, circa la dilazione del pagamento del prezzo dei macchinari di cui alla fattura nr. 621 del 21/02/2020 dell'importo di €
4.880,00, nessun accordo, neanche verbale, era intervenuto tra le parti.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, assegnata allo scrivente per la trattazione a
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far data dall'udienza del 23/10/2025, veniva riservata in decisione a seguito della stessa udienza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - ridotti- per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
L'opposizione è risultata infondata e va rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare dalla copia del contratto d'uso, delle fatture, DDT e della richiesta di pagamento.
Tale documentazione, ancorché in parte contestata dalla società opponente con l'instaurazione del presente giudizio, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., 27/06/2000, n. 8718;
Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., 03/03/2009, n. 5071; Cass. Civ.,
29/01/1999, n. 807).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di
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fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Fatta la necessaria premessa occorre rilevare come, nel caso di specie, risulta incontestato il rapporto commerciale di somministrazione intercorso tra le parti.
Parte ricorrente ha prodotto, in occasione della presentazione del decreto ingiuntivo, la documentazione utile a comprovare l'esistenza di un rapporto contrattuale disciplinato rigorosamente attraverso il quale, a fronte della concessione in comodato d'uso dalla dei macchinari Parte_2 necessari, la seconda si impegnava ad acquistare nel corso del rapporto contrattuale della durata previsto di 30 mesi (e non 50 come asserisce l'opponente) un quantitativo minimo mensile di 50 kg. di caffè, per un totale di kg. 1500 (artt. 2 e 3 del contratto di comodato del 26/8/2020), con la previsione di una penale pattuita per l'ipotesi di inadempimento degli obblighi assunti prevista dall'art. 4: “in caso di inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto… la Somministrata sarà tenuta all'acquisto, con pagamento della somma risultante dal costo, dei beni dati in comodato, nonché un indennizzo per mancato utile fissato forfettariamente a € 3,00 (tre) per ciascun kg. mancante sino al raggiungimento del minimo quantitativo previsto dal presente contratto. Salvo il risarcimento del maggior danno”.
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Tali previsioni risultano con chiarezza disciplinate nel contratto depositato agli atti, ove l'assunzione degli obblighi appare con chiarezza sottoscritta dalla società opponente anche attraverso la sottoscrizione specifica della clausola penale prevista in contratto.
Le contestazioni sollevate dalla parte opponente, che fa riferimento ad un contratto inesistente del 21/2/2020, e che la stessa ha chiesto di provare attraverso l'escussione dei testimoni, sono state dichiarate inammissibili in quanto in parte irrilevanti ed in parte da provarsi in via documentale ovvero incontestate, e tale valutazione di inammissibilità può dirsi derivata anche dalla genericità delle circostanze allegate.
E, invero, il contratto di comodato prevede solo la consegna in comodato gratuito della macchina da caffè espresso Sanremo 2 gr. Torino con macinadosatore e depuratore del valore di € 3.000,00, oltre IV.
D'altro canto, risultano pacifiche ed incontestate sia le fatture n. 416 del
7/2/2020 e n. 589 del 19/2/2020, aventi ad oggetto la fornitura di miscela di caffè ed accessori, che la fattura n. 621 del 21/02/2020 avente ad oggetto la fornitura di una macchina da caffè Sanremo 3gr. con macinadosatore e CP_2 depuratore.
Non risultano, infine, in alcun modo provati né l'esistenza di un accordo concernente dilazioni di pagamento ovvero di rimessione di importi portati dalle fatture in virtù di un rapporto di fidelizzazione instauratosi nel tempo, e ciò anche in quanto il primo atto tra le parti è costituito dalla fattura del
7/2/2020 mentre già in data 15/3/2022 la società opposta richiedeva alla società opponente l'adempimento degli obblighi assunti ed il pagamento di quanto dovuto a tale data.
Devono, quindi, ritenersi provati l'inadempimento della società opponente, con la conseguente applicazione della penale di cui al contratto di comodato nonché il mancato pagamento di quanto già in precedenza dovuto.
Per quanto motivato l'opposizione nel merito è infondata e va rigettata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia
(importo medio dello scaglione di valore fino ad € 26.000,00), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia
10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 (G.U. 236 dell'8/10/2022).
Va, inoltre, respinta la domanda formulata da parte opposta volta alla condanna dell'opponente al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, "l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo, c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio" (Cass. Civ. Sez. I, 17/03/1982 n. 1722). Ne consegue che
"... il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario" (Cass. Civ., Sez. I,
04/11/2005, n. 21393).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute
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ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla totale soccombenza di chi l'ha azionata, dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dall'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie i suddetti presupposti non ricorrono concretamente.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2800/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 13/04/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.077,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, IV e Cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli il 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12985/22 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare ex art.127ter c.p.c. del 23/10/2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, decorrenti a far data dalla comunicazione del
24/10/2025, e vertente
TRA
(P. IV ), in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede legale a Castel Volturno (CE) al Viale Teofilo Folengo snc, elettivamente domiciliata a Parete (CE) alla via Matteotti n. 10 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Falco che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
P. IV ), in persona del suo legale rapp.te p.t. CP_1 P.IVA_2 con sede a Napoli al Viale Augusto n. 6, elett.te dom.ta a Giugliano in
Campania (Na) alla Via Lago Patria n. 7 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Di IN che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2800/2022 (R.g. n. 8346/22) emesso dal Tribunale di Napoli il 13/04/2022.
CONCLUSIONI: per l'opponente, in accoglimento dell'opposizione, revocare ed annullare, anche parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto n. 2800/2022, accertando e dichiarando l'insussistenza, l'infondatezza (in fatto ed in diritto)
e/o la inesigibilità delle pretese creditorie azionate in sede monitoria;
in subordine ridurre gli importi ingiunti, anche in ragione della dedotta eccezione di compensazione, limitatamente a quelle somme che eventualmente saranno riconosciute di spettanza della controparte;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per l'opposta, dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2800/2022 sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'emissione; per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento, in favore della opposta, della somma ingiunta di € 10.633,26, oltre interessi e rivalutazione come concessi;
condannare, altresì, l'opposta al pagamento in favore dell'opposta, di una somma a determinarsi equamente dal Giudice adito per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria interamente espletata dal
G.U. dott.ssa V. Valletta e Gop dott.ssa M.R. Scotti, viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/06/2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge
(cioè il 04/07/2009) ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge n. 69 del
18/06/2009.
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Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come
"svolgimento del processo".
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che, al comma sei della vigente formulazione, dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili d'ufficio; purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando
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analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.
In fatto ed in sintesi, con atto di citazione ritualmente notificato la società
(d'ora in avanti solo “l'opponente”) spiegava opposizione Parte_1 avverso il D.I. n. 2800/2022 emesso in data 13/04/2022, a mezzo del quale il
Tribunale di Napoli le aveva ingiunto il pagamento dell'importo di €
10.633,26, oltre interessi e spese, in favore della società (d'ora in CP_1 avanti solo “l'opposta”), richiesto a titolo di penali per la parziale esecuzione del contratto di somministrazione e comodato di attrezzature.
In particolare, l'opponente eccepiva come alcun inadempimento poteva ad essa essere addebitato per la mancata esecuzione degli obblighi contrattuali assunti in quanto la durata del contratto del 26/8/2020 era di cinquanta mesi, quindi con scadenza ad ottobre 2024 e, pertanto, non ancora decorso il termine di scadenza contrattuale;
eccepiva come in virtù dell'accordo raggiunto il 21/2/2020 le parti avevano stabilito di dilazionare il pagamento
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del prezzo dei macchinari (€ 4.880,00) applicando una maggiorazione di due euro per ogni chilogrammo di caffè acquistato;
eccepiva come la venditrice al termine di ogni anno e fino alla scadenza del contratto avrebbe dovuto emettere in favore della cliente una nota di credito per un importo pari alla somma totale delle maggiorazioni registrate nell'esercizio trascorso e, infatti, in data 31.12.2020 la aveva emesso la nota di credito n.170NC, CP_1 versata in atti, di € 805,20, mentre per gli anni 2021 e 2022 non aveva inteso emettere le note di credito;
eccepiva, infine, che per le fatture n. 416/2020 e
589/2020 l'opposta si era obbligata a rimettere gli importi delle fatture in virtù del legame di fidelizzazione instauratosi nel tempo con la cliente.
Si costituiva l'opposta che rilevava come col contratto di comodato del
26/08/2020 la società opponente si era obbligata per la durata di trenta mesi ad acquistare dalla società opposta nell'arco di questo periodo Kg. 1500 di caffè “Miscela Arabica Top Selection” (art. 2 del contratto) al quantitativo minimo mensile di Kg. 50, (art. 3 del contratto: durata della somministrazione); che l'art. 4 prevedeva anche che: “in caso di inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto …, la somministrata sarà tenuta all'acquisto, con pagamento della somma risultante dal costo, dei beni dati in comodato, nonché un indennizzo per mancato utile fissato forfettariamente dalle parti a € 3,00 per ciascun kg. mancante sino al raggiungimento del minimo quantitativo previsto dal presente contratto. Salvo il risarcimento del maggior danno”; che la società opponente dopo i primi ordini mensili di almeno 50 Kg., improvvisamente non aveva più richiesto tale quantitativo e, quindi, la società opposta, stante l'inadempimento del contratto, aveva proceduto a richiedere il pagamento della penale di cui all'art. 4; eccepiva che, circa la dilazione del pagamento del prezzo dei macchinari di cui alla fattura nr. 621 del 21/02/2020 dell'importo di €
4.880,00, nessun accordo, neanche verbale, era intervenuto tra le parti.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, assegnata allo scrivente per la trattazione a
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far data dall'udienza del 23/10/2025, veniva riservata in decisione a seguito della stessa udienza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - ridotti- per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
L'opposizione è risultata infondata e va rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare dalla copia del contratto d'uso, delle fatture, DDT e della richiesta di pagamento.
Tale documentazione, ancorché in parte contestata dalla società opponente con l'instaurazione del presente giudizio, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., 27/06/2000, n. 8718;
Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., 03/03/2009, n. 5071; Cass. Civ.,
29/01/1999, n. 807).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di
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fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Fatta la necessaria premessa occorre rilevare come, nel caso di specie, risulta incontestato il rapporto commerciale di somministrazione intercorso tra le parti.
Parte ricorrente ha prodotto, in occasione della presentazione del decreto ingiuntivo, la documentazione utile a comprovare l'esistenza di un rapporto contrattuale disciplinato rigorosamente attraverso il quale, a fronte della concessione in comodato d'uso dalla dei macchinari Parte_2 necessari, la seconda si impegnava ad acquistare nel corso del rapporto contrattuale della durata previsto di 30 mesi (e non 50 come asserisce l'opponente) un quantitativo minimo mensile di 50 kg. di caffè, per un totale di kg. 1500 (artt. 2 e 3 del contratto di comodato del 26/8/2020), con la previsione di una penale pattuita per l'ipotesi di inadempimento degli obblighi assunti prevista dall'art. 4: “in caso di inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto… la Somministrata sarà tenuta all'acquisto, con pagamento della somma risultante dal costo, dei beni dati in comodato, nonché un indennizzo per mancato utile fissato forfettariamente a € 3,00 (tre) per ciascun kg. mancante sino al raggiungimento del minimo quantitativo previsto dal presente contratto. Salvo il risarcimento del maggior danno”.
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Tali previsioni risultano con chiarezza disciplinate nel contratto depositato agli atti, ove l'assunzione degli obblighi appare con chiarezza sottoscritta dalla società opponente anche attraverso la sottoscrizione specifica della clausola penale prevista in contratto.
Le contestazioni sollevate dalla parte opponente, che fa riferimento ad un contratto inesistente del 21/2/2020, e che la stessa ha chiesto di provare attraverso l'escussione dei testimoni, sono state dichiarate inammissibili in quanto in parte irrilevanti ed in parte da provarsi in via documentale ovvero incontestate, e tale valutazione di inammissibilità può dirsi derivata anche dalla genericità delle circostanze allegate.
E, invero, il contratto di comodato prevede solo la consegna in comodato gratuito della macchina da caffè espresso Sanremo 2 gr. Torino con macinadosatore e depuratore del valore di € 3.000,00, oltre IV.
D'altro canto, risultano pacifiche ed incontestate sia le fatture n. 416 del
7/2/2020 e n. 589 del 19/2/2020, aventi ad oggetto la fornitura di miscela di caffè ed accessori, che la fattura n. 621 del 21/02/2020 avente ad oggetto la fornitura di una macchina da caffè Sanremo 3gr. con macinadosatore e CP_2 depuratore.
Non risultano, infine, in alcun modo provati né l'esistenza di un accordo concernente dilazioni di pagamento ovvero di rimessione di importi portati dalle fatture in virtù di un rapporto di fidelizzazione instauratosi nel tempo, e ciò anche in quanto il primo atto tra le parti è costituito dalla fattura del
7/2/2020 mentre già in data 15/3/2022 la società opposta richiedeva alla società opponente l'adempimento degli obblighi assunti ed il pagamento di quanto dovuto a tale data.
Devono, quindi, ritenersi provati l'inadempimento della società opponente, con la conseguente applicazione della penale di cui al contratto di comodato nonché il mancato pagamento di quanto già in precedenza dovuto.
Per quanto motivato l'opposizione nel merito è infondata e va rigettata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia
(importo medio dello scaglione di valore fino ad € 26.000,00), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia
10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 (G.U. 236 dell'8/10/2022).
Va, inoltre, respinta la domanda formulata da parte opposta volta alla condanna dell'opponente al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, "l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo, c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio" (Cass. Civ. Sez. I, 17/03/1982 n. 1722). Ne consegue che
"... il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario" (Cass. Civ., Sez. I,
04/11/2005, n. 21393).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute
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ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla totale soccombenza di chi l'ha azionata, dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dall'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie i suddetti presupposti non ricorrono concretamente.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2800/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 13/04/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.077,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, IV e Cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli il 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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