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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa VINCENZA BARBALUCCA……………Presidente Est.
Dott.ssa FEDERICA GIRFATTI……………..……Giudice
Dott.ssa CLAUDIA UMMARINO……………..…..Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 2678 /2025
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Vertente tra
, , nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Argentina Peluso
E
, C.F , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' avv. Argentina Peluso ……………….………………………Ricorrenti
Nonché
P.M. in sede……………….…………………….………...…………….interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art 127 ter cpc scadute il 16.12.2025 , le parti si riportavano al ricorso introduttivo. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2025 i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.10.1988, che dalla loro unione nascevano tre figli, il Per_1
10.2.1987, il 19.03.1988 e il 29.11.1990, assumevano che detta unione era fallita a Per_2 Per_3 causa di gravi incompatibilità; chiedevano quindi che venisse pronunciata la separazione consensuale secondo gli accordi riportati in ricorso.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle ulteriori determinazioni accessorie, il Tribunale prende atto che il sig. si Pt_1 impegna a versare quale contributo al mantenimento della sig.ra la somma di euro 200,00 CP_1 mensili entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario o vaglia postale e che la vettura
Ford Fiesta resterà nella esclusiva disponibilità del sig. . Pt_1
Si precisa che alcuna disposizione viene emessa in relazione all'assegnazione della casa familiare ( capo A1) in quanto non sono state adottate nel caso di specie statuizioni relative a figli minori o maggiorenni non autonomi;
questa resterà nella disponibilità della sig.ra come da accordi CP_1 intercorsi tra le parti.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di NO II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e così provvede: Parte_1 Controparte_1 1) Pronunzia a tutti gli effetti di legge la separazione consensuale dei coniugi , nato Parte_1
a NO (NA) il 27/08/1964 e nata a [...] il [...] che hanno Controparte_1 contratto matrimonio il 23.10.1988 a NO (atto n. 204, parte II, serie A, volume 1, anno 1988);
2) Determina in euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento della sig.ra da porsi a CP_1 carico del sig. e da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico Pt_1 bancario o vaglia postale, somma rivalutabile annualmente in base alle variazioni ISTAT;
3) Prende atto che la vettura Ford Fiesta tg. CS397HY resterà nella disponibilità esclusiva del sig.
; Pt_1
4) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88
n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
5) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in NO, addì 16/12/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca