Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOM EL POPOL0.0654/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU EMAM CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 4154/99 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere Cron. 1727 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 27/09/01 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T EN ZA sul ricorso proposto da: EL TE NA, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO BOCCEA 34, presso lo studio FERA ANNARITA, rappresentata e difesadell'avvocato dall'avvocato TASSONE FRANCESCO, giusta delega in atti;
: ricorrente
contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2001 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 3635 rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI -1- VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 181/98 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 19/11/98 R.G.N. 511/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito 1'Avvocato PICCIOTTO per delega PROSPERI VALENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e rigetto del secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19 novembre 1998 il Tribunale di Vibo Valentia, riformando la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 9 marzo 1995, rigettava la domanda proposta dalla lavoratrice agricola lennarella ER AT per ottenere dall'Inps l'indennità di maternità. Affermava il Tribunale che, pur essendo regolare l'iscrizione negli elenchi, non vi erano però le prove della prestazione di rapporto di lavoro subordinato, poiché emergeva dal verbale ispettivo, le cui risultanze hanno valore indiziante vincibili da rigorose prove testimoniali assunte in giudizio, che il presunto datore di lavoro, era il suocero dell'assicurata che l'aveva denunciata negli anni precedenti al parto, il che deporrebbe per un rapporto di collaborazione familiare del tutto incompatibile con la subordinazione. Detti elementi indizianti non erano stati in alcun modo smentiti giacché in primo grado non erano state espletate prove testimoniali, per cui non era stato assolto l'onere della prova a carico di chi richiede la prestazione. Avverso detta sentenza la NA propone ricorso affidato a due motivi. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia difetto di motivazione per evidenti incongruenze e riferimenti errati della sentenza impugnata, essendosi fatto riferimento a prove testimoniali poco conferenti e credibili che in realtà non erano state mai assunte ed all'intervento dello Scau che invece non vi era stato. Inoltre il Tribunale aveva ignorato che la ricorrente aveva chiesto in ricorso di essere ammessa a dimostrare l'esistenza del rapporto con prove testimoniali, assegnando invece valore probatorio assoluto alla documentazione prodotta per la prima volta in appello dall'Inps. 1 Il motivo non merita accoglimento. Le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 1133 del 26/10/2000 resa per dirimere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che < Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del h possesso del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice di merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione ( anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi ed alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso solo della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o addirittura dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. .>> Il Tribunale si è sostanzialmente attenuto a detti principi. 2 In primo luogo, nel modulo a stampa si è chiaramente ed inequivocabilmente aggiunto a mano che le prove testimoniali non erano state esperite. Inoltre il riferimento allo Scau che si assume erroneo, contenuto nella parte relativa allo svolgimento del processo, non inficia il decisum dei giudici di merito. Quanto alla doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale, per il principio di autosufficienza, si sarebbe dovuto indicare in ricorso il tenore dei relativi capitoli, al fine di consentire la verifica delle circostanze dedotte, ossia se si trattasse di circostanze atte a provare con ragionevole certezza l'esistenza della subordinazione e quindi tali da condurre ad una decisione di segno diverso, non potendosi procedere all'annullamento della sentenza ove l'esistenza del vizio non emerga con certezza. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 437 cod. proc. civ. perché i verbali ispettivi non sarebbero prova precostituita, ma costituita durante il processo di primo grado. Neppure questo motivo merita accoglimento. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in appello le parti possano produrre nuovi documenti, e cioè prove costituite e non costituende, giacché ciò non nuoce alla celerità del giudizio (cfr. tra le tante Cass. 1835/81). Inoltre in ricorso non si indica la data del verbale ispettivo, onde è inammissibile la deduzione che lo stesso sarebbe stato redatto solo nel corso del giudizio di primo grado. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 27 settembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE : IL PRESIDENTE : Vincenzo Miles Mama Lu 3 σ%% PRE T R O C NOT oggi, A i lo ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, I DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533