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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/12/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 22/2025 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dagli Avv.i Patrizio Cittadini e Carlo Cittadini, per Parte_1 procura congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Cialone, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.01.2025, ha adito questo Tribunale, chiedendo Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, ; Controparte_1 di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori in favore del padre, con collocamento presso lo stesso padre;
di regolamentare le visite materne ai figli minori prevedendole per due pomeriggi a settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, a week end alternati, dalle ore 19:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per quindici giorni durante il periodo estivo;
di porre a carico della madre un contributo per il mantenimento dei due figli ancora minorenni pari a complessivi euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di dichiarare l'indipendenza economica dei coniugi.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio in Alatri (FR), il 6.12.2008; dall'unione coniugale nascevano quattro figli, nella data del 28.08.2005, maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, nella data del 20.03.2007, maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente, e rispettivamente nelle date del 17.07.2008 e del 16.06.2009, ancora Per_3 Per_4 minorenni;
con decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron. 7321/2022, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'assegnazione della casa coniugale al marito, l'assegno di mantenimento per la moglie nella misura di euro 300,00 mensili, l'affidamento esclusivo dei figli minori delle parti in favore del padre, con collocamento presso lo stesso padre, la regolamentazione delle visite materne ai figli minori prevedendole due pomeriggi a settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, a week end alternati, dalle ore 19:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per quindici giorni durante il periodo estivo, la contribuzione materna per il mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 200,00 mensili;
i coniugi non si erano riconciliati;
dopo la separazione, la intraprendeva una relazione con un altro CP_1 uomo, da cui aspettava un bambino.
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio ex adverso promossa e Controparte_1 chiedendo di assegnare la casa coniugale al marito;
di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori in favore del padre, con collocamento presso lo stesso padre;
di regolamentare le visite materne ai figli minori prevedendole per due pomeriggi a settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, a week end alternati, dalle ore
19:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per quindici giorni durante il periodo estivo;
di non prevedere alcun mantenimento dei figli a carico della madre.
La resistente ha, perciò, rappresentato che: dopo la separazione, la stessa intraprendeva una relazione con un nuovo partner, tale e dalla detta unione nasceva una figlia, , nella data del Persona_5 Per_6
22.02.2025; evidente era la disparità economico-reddituale tra i coniugi, atteso che la non aveva CP_1 redditi propri né era titolare di beni immobili;
essa versava in una condizione di difficoltà economica, dovendo sopportare le spese per la nascita della figlia e potendo contare su entrate esigue derivanti dall'attività lavorativa svolta dal nuovo partner.
All'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato alla trattazione, i Difensori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e chiesto la decisione della causa recependo le condizioni dell'accordo, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4 c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70. Nello specifico, visto il decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron. 7321/2022, pubblicato il 21.06.2022, con cui è stata omologata la separazione (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime esposto nell'accordo, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza dell'11.11.2025.
In particolare, merita condivisione l'accordo sui profili di regolamentazione dei figli ancora minorenni delle parti, e risultando congruo e adeguato a garantirne gli interessi. Per_3 Per_4
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento esclusivo dei figli minorenni in favore del padre, con collocamento presso lo stesso padre, come già stabilito concordemente in sede di separazione;
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Alatri (FR), alla via Monte San Gregorio n. 40, al padre, collocatario dei figli;
la regolamentazione delle visite materne ai figli minorenni prevedendole due pomeriggi a settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, a week end alternati, dalle ore 19:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;
la contribuzione materna per il mantenimento dei figli ancora minorenni nella misura di complessivi euro 80,00 mensili (euro 40,00 per ciascun figlio) e la percezione da parte del padre dell'assegno unico universale in via esclusiva.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, e l'accordo delle parti sul punto, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alatri (FR), il 6.12.2008 da
, nato ad [...], il [...], e , nata ad [...], il Parte_1 Controparte_1
28.04.1984 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, N.
72, uff. 01, parte II, serie A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alatri (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza dell'11.11.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 22/2025 ed instaurata da
, rappresentato e difeso dagli Avv.i Patrizio Cittadini e Carlo Cittadini, per Parte_1 procura congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Cialone, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.01.2025, ha adito questo Tribunale, chiedendo Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, ; Controparte_1 di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori in favore del padre, con collocamento presso lo stesso padre;
di regolamentare le visite materne ai figli minori prevedendole per due pomeriggi a settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, a week end alternati, dalle ore 19:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per quindici giorni durante il periodo estivo;
di porre a carico della madre un contributo per il mantenimento dei due figli ancora minorenni pari a complessivi euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di dichiarare l'indipendenza economica dei coniugi.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio in Alatri (FR), il 6.12.2008; dall'unione coniugale nascevano quattro figli, nella data del 28.08.2005, maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, nella data del 20.03.2007, maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente, e rispettivamente nelle date del 17.07.2008 e del 16.06.2009, ancora Per_3 Per_4 minorenni;
con decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron. 7321/2022, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'assegnazione della casa coniugale al marito, l'assegno di mantenimento per la moglie nella misura di euro 300,00 mensili, l'affidamento esclusivo dei figli minori delle parti in favore del padre, con collocamento presso lo stesso padre, la regolamentazione delle visite materne ai figli minori prevedendole due pomeriggi a settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, a week end alternati, dalle ore 19:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per quindici giorni durante il periodo estivo, la contribuzione materna per il mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 200,00 mensili;
i coniugi non si erano riconciliati;
dopo la separazione, la intraprendeva una relazione con un altro CP_1 uomo, da cui aspettava un bambino.
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio ex adverso promossa e Controparte_1 chiedendo di assegnare la casa coniugale al marito;
di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori in favore del padre, con collocamento presso lo stesso padre;
di regolamentare le visite materne ai figli minori prevedendole per due pomeriggi a settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, a week end alternati, dalle ore
19:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per quindici giorni durante il periodo estivo;
di non prevedere alcun mantenimento dei figli a carico della madre.
La resistente ha, perciò, rappresentato che: dopo la separazione, la stessa intraprendeva una relazione con un nuovo partner, tale e dalla detta unione nasceva una figlia, , nella data del Persona_5 Per_6
22.02.2025; evidente era la disparità economico-reddituale tra i coniugi, atteso che la non aveva CP_1 redditi propri né era titolare di beni immobili;
essa versava in una condizione di difficoltà economica, dovendo sopportare le spese per la nascita della figlia e potendo contare su entrate esigue derivanti dall'attività lavorativa svolta dal nuovo partner.
All'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato alla trattazione, i Difensori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e chiesto la decisione della causa recependo le condizioni dell'accordo, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4 c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70. Nello specifico, visto il decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron. 7321/2022, pubblicato il 21.06.2022, con cui è stata omologata la separazione (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime esposto nell'accordo, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza dell'11.11.2025.
In particolare, merita condivisione l'accordo sui profili di regolamentazione dei figli ancora minorenni delle parti, e risultando congruo e adeguato a garantirne gli interessi. Per_3 Per_4
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento esclusivo dei figli minorenni in favore del padre, con collocamento presso lo stesso padre, come già stabilito concordemente in sede di separazione;
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Alatri (FR), alla via Monte San Gregorio n. 40, al padre, collocatario dei figli;
la regolamentazione delle visite materne ai figli minorenni prevedendole due pomeriggi a settimana, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, a week end alternati, dalle ore 19:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;
la contribuzione materna per il mantenimento dei figli ancora minorenni nella misura di complessivi euro 80,00 mensili (euro 40,00 per ciascun figlio) e la percezione da parte del padre dell'assegno unico universale in via esclusiva.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, e l'accordo delle parti sul punto, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alatri (FR), il 6.12.2008 da
, nato ad [...], il [...], e , nata ad [...], il Parte_1 Controparte_1
28.04.1984 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, N.
72, uff. 01, parte II, serie A);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alatri (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza dell'11.11.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema