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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/09/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 578/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 578/2025 promosso da:
(C.F. ), nato l'[...] a [...]_1 C.F._1
(BELGIO), rappresentato e difeso dall'avv. MARIA LUISA PALLADINO;
e
(C.F. ), nata il [...] a [...] C.F._2
(CH), rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPINA FABRETTI.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
II. La casa coniugale sita in Vasto, alla via Parini n. 11, costituita da appartamento al piano rialzato con annesso vano soffitta al secondo piano e vano cantina al piano seminterrato , così censiti al NCEU del Comune di Vasto: Appartamento: Fog. 37. n.
1981 sub 12, via Parini piano T, Categ. A/3, cl. 2, cons. vani 5, rendita 309,87; Soffitta: fog. 37, n. 1981 sub 13, via Parini , piano
2, categ. C/2, cl. 1, cons. mq 46, rendita euro 42,76; Cantina: fog.
37, n. 1981 sub 9, Via Parini, piano 1S, Categ. C/2, cl. 1, cons. mq 20, rendita euro 18,59 resterà nella titolarità esclusiva del SI.
così come resterà nella titolarità esclusiva del Parte_1
SI. la nuda proprietà dell'altra sezione dello Parte_1 stesso fabbricato alla Via Parini n. 11, costituita da appartamento al primo piano con annesse cantina al piano seminterrato e soffitta al secondo piano, nonché con annessa corte pertinenziale in comune con come da atto notarile di donazione della Controparte_2 nuda proprietà con riserva di usufrutto in favore della SI.ra
, madre del ricorrente (Cfr. Doc. n. 3); Controparte_3
III. La SI.ra , in accordo con il SI. , CP Parte_1 sta reperendo un nuovo appartamento da locare sito in Vasto, ove provvederà a trasferirsi all'esito della sottoscrizione del presente accordo di separazione e comunque entro e non oltre il giorno 15 del mese di agosto 2025, prelevando dall'abitazione del coniuge tutti i propri effetti personali: vestiti, documenti, strumenti di lavoro e tutti gli altri oggetti di uso quotidiano;
IV. Entro il successivo mese di settembre 2025 la SI.ra CP provvederà ad effettuare il cambio di residenza, comunicandolo all'altro coniuge nei successivi 15 giorni;
V. Alcunché verrà corrisposto dalle parti per il mantenimento delle figlie in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
VI. I coniugi hanno convenuto che il SI. , che dal Parte_1
Gennaio 2025 sta già contribuendo al mantenimento della SI.ra CP
, versandole l'importo di euro 400,00 mensili, a decorrere dal
[...] giorno in cui la SI.ra provvederà a trasferirsi presso CP
l'immobile locato provvederà a versare, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 900,00
(novecentoeuro/00) omnicomprensivo anche del contributo economico per il canone di locazione relativo all'immobile di cui sopra.
VII. Gli arredi verranno suddivisi tra le parti, e la SI.ra CP
preleverà dalla casa coniugale, mobilio e suppellettili tutti
[...] così come elencati nella scrittura privata che fa parte integrante del presente ricorso.
- relativamente alle fotografie, video, filmini e ricordi di famiglia acquisiti dalla SI.ra , al SI. verrà concessa CP Parte_1 la facoltà di poterli visionare ed eventualmente procedere con la duplicazione;
- tutti gli arredi non menzionati nel presente ricorso, tranne quelli strettamente personali della SI.ra resteranno nella CP esclusiva disponibilità del SI. senza ulteriori Parte_1 pretese e/o rivendicazioni da parte della SI.ra CP
VIII. Circa la divisione dei beni ricadenti nel regime di comunione legale, i coniugi dichiarano che, alla data odierna, solo l'autoveicolo ALFA ROMEO 147 del 2007, Targa DF246BG, acquistato di seconda mano nel 2014, fa parte del regime di comunione legale dei beni e reciprocamente dichiarano che resterà in piena ed esclusiva proprietà del SI. ; Parte_1
I coniugi dichiarano reciprocamente che:
- non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
- non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 del c.c.;
- nella ripartizione e attribuzione dei beni ed al fine di definire ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, il SI.
si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo Parte_1 materiale apportato dalla SI.ra in costanza di CP matrimonio, nonché quale riconoscimento del sostegno economico ricevuto dalla sig.ra dalla famiglia di origine, al ménage CP famigliare , l' ulteriore somma di euro 5.000,00 (diconsi cinquemila euro), da versarsi al momento della sottoscrizione del presente accordo, con bonifico istantaneo;
- all'esito del detto versamento le parti danno atto, fermo il mantenimento come sovra prestabilito, di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra.
IX. Il Cagnolino razza “Spitz” rimane affidato alla SI.ra CP
a cui verrà volturato il micro chip e la stessa provvederà
[...] ad effettuarne il passaggio dell'assicurazione; inteso tra le parti che, avendo il cagnolino una displasia alle anche, sarà attivata la procedura di rimborso per le cure veterinarie. Pertanto, il passaggio dell'assicurazione alla sig.ra avverrà successivamente CP alla definizione delle cure veterinarie e chirurgiche del cagnolino.
X. Le spese legali verranno interamente compensate tra le parti.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 CP
, che si sono sposati a Vasto (CH) il 13/01/1990, hanno chiesto
[...] la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 28/7/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Vasto (CH) il CP 13/01/1990, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH) al n. 1, parte II, serie A dell'anno 1990; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 578/2025 promosso da:
(C.F. ), nato l'[...] a [...]_1 C.F._1
(BELGIO), rappresentato e difeso dall'avv. MARIA LUISA PALLADINO;
e
(C.F. ), nata il [...] a [...] C.F._2
(CH), rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPINA FABRETTI.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
II. La casa coniugale sita in Vasto, alla via Parini n. 11, costituita da appartamento al piano rialzato con annesso vano soffitta al secondo piano e vano cantina al piano seminterrato , così censiti al NCEU del Comune di Vasto: Appartamento: Fog. 37. n.
1981 sub 12, via Parini piano T, Categ. A/3, cl. 2, cons. vani 5, rendita 309,87; Soffitta: fog. 37, n. 1981 sub 13, via Parini , piano
2, categ. C/2, cl. 1, cons. mq 46, rendita euro 42,76; Cantina: fog.
37, n. 1981 sub 9, Via Parini, piano 1S, Categ. C/2, cl. 1, cons. mq 20, rendita euro 18,59 resterà nella titolarità esclusiva del SI.
così come resterà nella titolarità esclusiva del Parte_1
SI. la nuda proprietà dell'altra sezione dello Parte_1 stesso fabbricato alla Via Parini n. 11, costituita da appartamento al primo piano con annesse cantina al piano seminterrato e soffitta al secondo piano, nonché con annessa corte pertinenziale in comune con come da atto notarile di donazione della Controparte_2 nuda proprietà con riserva di usufrutto in favore della SI.ra
, madre del ricorrente (Cfr. Doc. n. 3); Controparte_3
III. La SI.ra , in accordo con il SI. , CP Parte_1 sta reperendo un nuovo appartamento da locare sito in Vasto, ove provvederà a trasferirsi all'esito della sottoscrizione del presente accordo di separazione e comunque entro e non oltre il giorno 15 del mese di agosto 2025, prelevando dall'abitazione del coniuge tutti i propri effetti personali: vestiti, documenti, strumenti di lavoro e tutti gli altri oggetti di uso quotidiano;
IV. Entro il successivo mese di settembre 2025 la SI.ra CP provvederà ad effettuare il cambio di residenza, comunicandolo all'altro coniuge nei successivi 15 giorni;
V. Alcunché verrà corrisposto dalle parti per il mantenimento delle figlie in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
VI. I coniugi hanno convenuto che il SI. , che dal Parte_1
Gennaio 2025 sta già contribuendo al mantenimento della SI.ra CP
, versandole l'importo di euro 400,00 mensili, a decorrere dal
[...] giorno in cui la SI.ra provvederà a trasferirsi presso CP
l'immobile locato provvederà a versare, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 900,00
(novecentoeuro/00) omnicomprensivo anche del contributo economico per il canone di locazione relativo all'immobile di cui sopra.
VII. Gli arredi verranno suddivisi tra le parti, e la SI.ra CP
preleverà dalla casa coniugale, mobilio e suppellettili tutti
[...] così come elencati nella scrittura privata che fa parte integrante del presente ricorso.
- relativamente alle fotografie, video, filmini e ricordi di famiglia acquisiti dalla SI.ra , al SI. verrà concessa CP Parte_1 la facoltà di poterli visionare ed eventualmente procedere con la duplicazione;
- tutti gli arredi non menzionati nel presente ricorso, tranne quelli strettamente personali della SI.ra resteranno nella CP esclusiva disponibilità del SI. senza ulteriori Parte_1 pretese e/o rivendicazioni da parte della SI.ra CP
VIII. Circa la divisione dei beni ricadenti nel regime di comunione legale, i coniugi dichiarano che, alla data odierna, solo l'autoveicolo ALFA ROMEO 147 del 2007, Targa DF246BG, acquistato di seconda mano nel 2014, fa parte del regime di comunione legale dei beni e reciprocamente dichiarano che resterà in piena ed esclusiva proprietà del SI. ; Parte_1
I coniugi dichiarano reciprocamente che:
- non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
- non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 del c.c.;
- nella ripartizione e attribuzione dei beni ed al fine di definire ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, il SI.
si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo Parte_1 materiale apportato dalla SI.ra in costanza di CP matrimonio, nonché quale riconoscimento del sostegno economico ricevuto dalla sig.ra dalla famiglia di origine, al ménage CP famigliare , l' ulteriore somma di euro 5.000,00 (diconsi cinquemila euro), da versarsi al momento della sottoscrizione del presente accordo, con bonifico istantaneo;
- all'esito del detto versamento le parti danno atto, fermo il mantenimento come sovra prestabilito, di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra.
IX. Il Cagnolino razza “Spitz” rimane affidato alla SI.ra CP
a cui verrà volturato il micro chip e la stessa provvederà
[...] ad effettuarne il passaggio dell'assicurazione; inteso tra le parti che, avendo il cagnolino una displasia alle anche, sarà attivata la procedura di rimborso per le cure veterinarie. Pertanto, il passaggio dell'assicurazione alla sig.ra avverrà successivamente CP alla definizione delle cure veterinarie e chirurgiche del cagnolino.
X. Le spese legali verranno interamente compensate tra le parti.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 CP
, che si sono sposati a Vasto (CH) il 13/01/1990, hanno chiesto
[...] la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 28/7/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Vasto (CH) il CP 13/01/1990, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH) al n. 1, parte II, serie A dell'anno 1990; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini