Art. 2.
L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 1 sara' disposta nella misura di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65 incluso e nella misura di lire 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965-66 al 1969-70.
L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 1 sara' disposta nella misura di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65 incluso e nella misura di lire 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965-66 al 1969-70.