Articolo 2 della Legge 26 luglio 1961, n. 721
Articolo 1Articolo 3
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25 agosto 1961
Art. 2.
L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 1 sara' disposta nella misura di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65 incluso e nella misura di lire 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965-66 al 1969-70.
Entrata in vigore il 25 agosto 1961