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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in persona del G.M. dott.ssa
Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7161/2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto opposizione a cartella e vertente
T R A
(p.iva ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lorella Giannicchi (c.f. ) con studio in Fontana Liri C.F._1
(Fr) in Viale U. Mastroianni snc, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pierfrancesco Rina (c.f.
) con studio in Vico Equense via San Ciro n. 2, presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
(c.f. ), rappresentata e CP_2 Controparte_3 P.IVA_3
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Monica Cicala (c.f.
) e dall'avv. Fabrizio Benvenuto Capaldi (C.F.: C.F._3
) elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura della Città C.F._4
Metropolitana di Napoli in lla CP_3
Piazza Matteotti, 1 CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento ivi Parte_1
indicate chiedendone l'annullamento.
1.1. Si sono costituite in giudizio le convenute , e Controparte_1
Città Metropolitana di Napoli spiegando le proprie difese.
1.2. In data 08.10.2024 l'opponente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio.
2. Ciò posto, non può che dichiararsi l'estinzione del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co.1 ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
3. Quanto alle spese di giudizio, il comma 4 dell'art. 306 c.p.c. statuisce che “Il
rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra di loro”.
E' inoltre pacifico in giurisprudenza che le spese sono a carico del rinunciante, salvo diverso accordo, indipendentemente dalla fondatezza della domanda (Cass.
06/21933) e ciò vale anche quando si esclude che il convenuto abbia un interesse alla
prosecuzione della causa sufficiente a rendere necessaria l'accettazione della rinuncia
(Cass. 02/9066), ma non quando la rinuncia sia compiuta prima della costituzione in giudizio del convenuto (in tale caso, non deve infatti statuirsi alcunché sulle spese:
cfr. Cass. 11/5756).
Ove il giudice, anziché liquidare le spese, ne disponga la compensazione in presenza di contrasto tra le parti sul punto, il provvedimento è abnorme e risulta esperibile l'appello (v. Cass. 06/21707 ord., Cass. 09/26210 ord.).
Nel caso in esame, pertanto, atteso che, nonostante la richiesta di parte opponente volta alla compensazione delle spese, non si rinviene in atti alcun accordo sul punto tra le parti, le spese del giudizio vanno poste carico del rinunciante e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Monica
Marrazzo, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 7161/2023 del
R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) condanna l'opponente società al pagamento, Parte_1
in favore dell'opposta e in favore di Città Controparte_1
Metropolitana di Napoli, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 10.180,00 (cadauno) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 17.02.2025
Il GIUDICE
DOTT.SSA MONICA MARRAZZO