TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10789 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5973/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(LT) il 17/07/1950 , con il patrocinio dell'Avv.ti POSSENTI DANIELA e
BADOLATO DOMENICO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/01/1956 , con il patrocinio dell'Avv. COLONNELLO LAURA , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 13.02.2024 ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 07.04.1978 con
, precisando che dall'unione erano nate le figlie e , Controparte_1 Per_1 Per_2 ormai maggiorenni, sposate ed economicamente indipendenti, e che con decreto di omologa del
21.04.2022, il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione tra le parti, che prevedeva a carico del un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad euro 200,00 mensili. Pt_1
Il ricorrente deduceva a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie, rappresentando che nel 2017 il medesimo aveva bonificato a titolo di prestito alla resistente,
l'importo di euro 10.000,00 mai restituito nonostante ogni promessa della stessa, e pertanto chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento, in subordine di valutare detta somma a titolo di assegno divorzile, il rigetto di qualunque richiesta economica di controparte, nonché di disporre l'assegnazione della casa familiare al medesimo quale proprietario esclusivo.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti Parte_2 civili del matrimonio, sebbene contestasse quanto dedotto da controparte, chiedendo il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili oppure disporre che lo stesso versasse un assegno divorzile di importo non inferiore ad euro 30.000,00; nel caso di accoglimento delle precedenti statuizioni di stabilire l'assegnazione della casa familiare in favore del ricorrente, mentre solo in caso di revoca dell'assegno di mantenimento, domandava di disporre che la casa coniugale venisse assegnata alla resistente;
chiedeva altresì di ordinare al ricorrente la corresponsione, in favore della resistente, della somma pari alla metà del valore dell'autovettura Renault Megane, al momento dell'acquisto, ancora oggi cointestata con la medesima e nella disponibilità dello stesso.
L'odierna resistente contestava la deduzione di controparte circa l'equivalente situazione economica e reddituale delle parti, e affermava che le proprie fonti di sostentamento , infatti, erano costituite unicamente dalla pensione di invalidità dell'importo di euro 435,22, nonché dal canone di locazione percepito per l'immobile di Via Dei LT, pari ad euro 300,00; a ciò si aggiungeva la somma corrisposta mensilmente dal pari ad euro 200,00 come da accordo di separazione e Pt_1 successiva omologa del 21/04/2022. Difatti evidenziava di non riuscire da sola a far fronte alle esigenze di vita quotidiana, anche in considerazione del fatto che a seguito del suddetto allontanamento coatto dalla casa coniugale era ospite da un'amica, non avendo la possibilità di prendere in locazione o acquistare un immobile e di contribuire ovviamente alle spese derivanti da tale ospitalità; ribadiva che anche in costanza di matrimonio, nonostante la resistente non lavorasse, avevano sempre tenuto, proprio grazie alla capacità economica del solo un tenore di vita Pt_1 medio- alto. Contestava altresì la natura della somma di 10.000 euro che il ricorrente avrebbe corrisposto nell'aprile del 2017, di cui solo in questa sede ne faceva menzione, precisando che la stessa fu corrisposta alla moglie, per far fronte alle proprie esigenze personali, come donazione spontanea del coniuge, soprattutto poiché in detto periodo il aveva percepito la liquidazione Pt_1 per la cessazione dell'attività lavorativa. All'udienza del 11.09.2024 sentite personalmente le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice si riservava, con separata ordinanza confermava le condizioni della separazione e fissava ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c., la successiva udienza dinnanzi a sé al
21.05.2025.
All'esito della predetta udienza il GD, ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le rispettive conclusioni, riservava la decisione al Collegio.
2 In sede di note conclusive entrambe le parti hanno ribadito le rispettive richieste, ed in particolare il ricorrente ribadiva l'assenza di presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, mentre la resistente chiedeva disporsi il riconoscimento dello stesso.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n.
2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Quanto alle richieste successive alla pronuncia di divorzio, in merito alla domanda avanzata dal ricorrente circa l'assegnazione della casa familiare quale esclusivo proprietario, posto l'allontanamento della resistente dalla stessa dall'ottobre 2021, si specifica che in tema di assegnazione della casa coniugale occorre rilevare che, secondo costante orientamento della
Suprema Corte, detta assegnazione può essere disposta solo quando vi siano figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente (v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010). Nel caso di specie le figlie sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, e pertanto la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente deve essere rigettata.
L'immobile in questione seguirà l'ordinario regime dettato dalle norme di diritto civile, rilevandosi in particolare che le questioni inerenti alla proprietà della casa familiare esulano dalla disciplina dettata per il presente giudizio essendo regolamentati dal diritto privato e sono validamente azionabili secondo le regole del diritto civile quanto ai rapporti tra privati.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn.
11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del
1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha
3 caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017,
n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la
Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Da ultimo, con l'ordinanza del 17 ottobre 2023 n. 28770, la Corte di Cassazione ha definitivamente stabilito che la moglie ha diritto ad un assegno di mantenimento se tra i coniugi esiste una importante differenza nei redditi;
la Cassazione ribadisce così nuovamente la differenza di natura tra l'assegno riconosciuto in sede di divorzio (che ha funzione meramente perequativa e assistenziale) e quello riconosciuto in sede di separazione, che invece può ancora fondarsi sul criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, considerato appunto che il presupposto dell'assegno di mantenimento, ovvero la persistenza del vincolo coniugale, può ancora trovare applicazione nella quantificazione dello stesso il criterio del “tenore di vita”, che invece è stato superato in riferimento all'assegno divorzile. (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 27/10/2020, n. 23482).
Ciò premesso, si evidenzia che il ricorrente risulta essere pensionato e percepisce una pensione pari ad euro 1.861,00 mensili, vive nella ex casa familiare di proprietà dello stesso non più gravata da mutuo dal luglio 2024, dichiara di non avere altre fonti di reddito, risulta inoltre essere onerato da una rata mensile pari ad euro 64,84 presso Intesa san paolo con prossima scadenza al dicembre
2025, di altra rata mensile pari ad euro 216,53 con scadenza al novembre 2026, nonché un finanziamento compass pari ad euro 81,00 circa. Dalla documentazione in atti risulta depositato un solo cedolino di pensione riferito al gennaio 2023 da cui si evince un reddito pari ad euro 1.547,49, dal modello 730 del 2023 relativa ai redditi del 2022, risulta un reddito complessivo che ammonta ad euro 29.904. In sede di note conclusive il contestava le risultanze economiche della Pt_1
[... , rappresentando che la stessa aveva omesso di depositare le proprie dichiarazioni CP_2 reddituali e gli estratti conto bancari relativi all'ultimo triennio e, d'altra parte, aveva fornito dati non credibili sul contratto di locazione dell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Via dei
LT omettendo di dichiarare il reddito incamerato mensilmente per la locazione delle altre stanze dell'immobile che si compone di 5 vani per un totale di 109 mq. Quanto alle condizioni economiche e reddituali della resistente, dichiarava di non svolgere alcuna attività lavorativa e di ricevere mensilmente a titolo di pensione di invalidità la somma di euro
435,22, nonché la somma di euro 300,00 quale canone di locazione per l'immobile di Via Dei
LT 61 di cui proprietaria al 100%, nonchè, ancora la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento. (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). In sede di note conclusive rappresentava un peggioramento della propria condizione economica;
infatti, in sede di udienza ribadiva di vivere ospite da un'amica da quando si era allontanata dalla casa familiare dal 2021, di vivere lì stabilmente, da circa 4 anni e aiutare la sua amica nelle spese ed utenze domestiche, affermando nuovamente di mantenersi grazie al mantenimento erogato dal pari ad euro 200 Pt_1 mensili, con l'aggiunta del canone di locazione dell'appartamento di proprietà pari a 300 euro mensili, locato da molti anni dal 2006 (come da contratto di locazione depositato in atti).
Rappresentava altresì, di aver goduto di una pensione di invalidità fino a luglio del 2024, ma di non percepire più la stessa dall'agosto del 2024, in ragione del fatto che la soglia di reddito (mantenimento e canone di locazione) superava il tetto previsto per l'erogazione di questa pensione, pertanto di non avere altre fonti di reddito.
In sede di udienza la difesa di parte resistente evidenziava lo squilibrio economico delle parti e rilevava che risultava dagli atti depositati la richiesta pervenuta dall'Inps di restituzione di somme erogate a titolo di pensione di invalidità; mentre parte ricorrente contestava le deduzioni reddituali avversarie evidenziando che non risultava documentata in atti la revoca della pensione di invalidità.
Da quanto emerso, risulta necessario una disamina, per quanto riguarda la sfera economica del ricorrente che appare migliore di quella della resistente, considerato che i finanziamenti accesi dal medesimo risultano cessati mentre altri in procinto di estinzione. Di contro la pur non CP_1 avendo fornito adeguata prova documentale sulla revoca della pensione di invalidità, la circostanza allo stato non risulta provata in assenza di deposito in atti, ne consegue che la natura della stessa non rappresenta una fonte univoca di sostentamento ma ha comunque un valore giuridico assistenziale legato ad una misura di sostegno nei confronti dei soggetti fragili, pertanto appare che l'odierna resistente versi in una condizione maggiormente precaria rispetto al ricorrente.
Ciò posto considerata la condizione economico-patrimoniale delle parti, come risultante dall'istruttoria complessivamente svolta, il Collegio rileva che non è apprezzabile alcun rilevante mutamento delle condizioni economiche dei coniugi rispetto al momento della separazione, allorquando venne predisposto un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Orbene il Collegio ritiene di potere accogliere solo parzialmente la domanda della resistente di determinazione in suo favore di un assegno divorzile, non ricorrendone tutti i presupposti alla luce dei criteri sopramenzionati.
Nel caso in esame si ritiene sussistente la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, posto che la ricorrente non gode di un reddito pensionistico e neppure di una condizione abitativa adeguata;
perciò considerata l'età della stessa, ormai sessantanovenne, la condizione precaria della richiedente e la sperequazione dei redditi tra le parti, risulta agli atti pacifico allo stato di fatto uno squilibrio economico tra le parti, giacché parte ricorrente possiede delle risorse economiche-
5 reddituali nettamente più floride. Pertanto codesto Collegio riconosce sussistente nel caso di specie il solo presupposto assistenziale dell'assegno divorzile.
In relazione poi alla funzione perequativa-compensativa svolta dall'assegno divorzile, non emerge dall'istruttoria che la ricorrente abbia sacrificato alcuna personale aspirazione alle necessità della famiglia a seguito di una decisione concordata con il coniuge o da questi imposta (si ricorda che sotto questo profilo la giurisprudenza individua un onere probatorio particolarmente rigoroso a carico del richiedente). A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge;
l'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo.
Nel caso in esame, però la ricorrente non indica elementi tali da comportare, almeno in astratto, il riconoscimento all'assegno nella sua funzione compensativa;
non ha in atti dedotto alcunché che possa identificare, neppure sul piano della semplice allegazione, l'ipotetica consistenza di un contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. La ricorrente deduce unicamente che in costanza di matrimonio, nonostante la resistente non lavorasse, avevano sempre tenuto, proprio grazie alla capacità economica del solo un tenore di vita medio-alto. Pt_1
Il Collegio pertanto ritiene equo disporre l'obbligo del di corrispondere un assegno mensile Pt_1 alla , da considerarsi come divorzile con decorrenza dalla pubblicazione del presente CP_1 provvedimento, da determinarsi nella misura di euro 300,00. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di considerare la somma bonificata alla di euro CP_1
10.000 e non restituita, quale assegno divorzile omnicomprensivo, questa non risulta meritevole di accoglimento. Si ritiene che la somma che il ha versato nell'aprile del 2017, trattasi di Pt_1 somma elargita in favore della moglie in costanza di convivenza matrimoniale, sia stata effettuata in adempimento di una obbligazione naturale e/o spontanea, presumibilmente come dovere morale o sociale, senza alcun fondamento giuridico per il riconoscimento di natura di assegno divorzile.
Quanto alla richiesta della resistente circa la corresponsione da parte del ricorrente della somma pari alla metà del valore dell'autovettura Renault Megane, cointestata tra le parti e nella disponibilità del si intende esulante dal thema decidendum del giudizio avente ad oggetto la cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio, e pertanto non può essere esaminata.
Motivi di equità, connessi alla natura del procedimento e agli esiti di esso, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 9.04.1978 tra e;
Parte_1 Controparte_1
6 - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1978, atto n.00439, parte 2, serie
A04);
- Determina in euro 300,00 mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da
[...]
in favore di da corrispondersi presso il di lei domicilio, Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 27.06.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
7