Decreto cautelare 6 luglio 2021
Ordinanza cautelare 21 luglio 2021
Decreto cautelare 19 agosto 2021
Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Decreto cautelare 28 aprile 2022
Ordinanza cautelare 9 giugno 2022
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 28/04/2022, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/04/2022
N. 01013/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ZO LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Di Cuia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lizzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza del Comune di Lizzano, Ufficio Attività Produttive, n. 44 del 29 giugno 2021, notificata in pari data, con la quale è stata ordinata al ricorrente l'immediata chiusura dello Stabilimento balneare “Lido Conca del Sole”, con annessa attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno del chiosco bar con cucina, ubicato in Lizzano alla Contrada Bagnara senza n.c. (in Catasto Fabbricati al foglio 53 p.lle 15 e 1262), con sgombero di tutti gli ospiti eventualmente ospitati presso la struttura entro sette giorni dalla notifica, nonché applicata la sanzione amministrativa di € 2.582,28.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da LE ZO il 18/8/2021:
per l'annullamento, previa sospensione,
- del provvedimento dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Lizzano, Reg. nr. 0010159/2021 del 13.08.2021, notificato in pari data, con il quale è stato disposto, ex art. 19 comma 3 Legge n. 241/1990, il divieto di prosecuzione dell'attività dello Stabilimento balneare “Lido Conca del Sole” con annessa attività di somministrazione alimenti e bevande con cucina, ubicata in Lizzano alla Contrada Bagnara senza n.c., non in regola nei confronti della normativa in materia urbanistica ed edilizia e non in regola con la normativa regionale (L.R. n. 11/1999 ss.mm.ii.), con sgombero di tutti gli ospiti eventualmente ospitati presso la struttura, entro 7 giorni dalla notifica;
- della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lizzano - prot. n. 9936/2021 del 6.08.2021, con cui è stato reso il parere di competenza sulla pratica SUAP - REP_PROV_TA/TA-SUPRO 90337/03-07-2021;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che la trattazione del merito risulta fissata per l’udienza dell’8 giugno 2022 e che l’esecuzione del provvedimento impugnato è stata già sospesa nella sua efficacia ed in via interinale con ordinanza TAR Puglia Lecce Sez. III n. 507/2021;
Ritenuto necessario assicurare continuità alla tutela cautelare per i motivi già evidenziati nella predetta ordinanza al fine di non determinare irreversibile frustrazione della pretesa fatta valere;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cautela monocratica nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 giugno 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 28 aprile 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO