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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/10/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa LA AN
IS ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1833/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO TRIFILO' e dall'avv. SEBASTIANO CAMAPANELLA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENZO MARIA
NA e dell'avv. ANDREA ALVIGINI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 10/09/2024 ha impugnato il Parte_1 licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società Controparte_1 deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna della società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione globale di fatto, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Il ricorrente, assunto con contratto a tempo indeterminato dal 20 febbraio 2023 con la qualifica di Direttore di Macchina, ha contestato la fondatezza degli addebiti disciplinari mossi dalla società, consistenti in venti episodi di presunta sottrazione di carburante dai rimorchiatori aziendali, avvenuti tra aprile e giugno 2023.
Il ricorrente ha sostenuto la propria estraneità ai fatti contestati, affermando che le borse e i contenitori trasportati da e verso i rimorchiatori contenevano esclusivamente effetti personali, dispositivi di protezione individuale, attrezzi per la manutenzione, generi alimentari e materiali aziendali utilizzati per attività lavorative. Ha inoltre evidenziato che, in occasione del presunto sequestro di gasolio da parte della Guardia di Finanza, non vi sarebbe stato alcun verbale di perquisizione né alcun provvedimento formale, e che la società avrebbe agito sulla base di mere supposizioni prive di riscontro oggettivo.
Il ricorrente ha altresì dedotto l'illegittimità del licenziamento per tardività della contestazione disciplinare, rilevando che la società era a conoscenza dei fatti sin dal luglio 2023, ma ha avviato il procedimento solo nel marzo 2024, dopo averlo lasciato in servizio per oltre sette mesi. Ha inoltre lamentato la violazione del principio di parità di trattamento, evidenziando che altri dipendenti coinvolti nel medesimo procedimento penale non sono stati licenziati, ma hanno beneficiato della sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del giudizio penale. In conclusione, ha chiesto l'annullamento del licenziamento, la reintegra nel posto di lavoro, il pagamento delle retribuzioni maturate, la regolarizzazione contributiva e previdenziale, nonché
l'ammissione delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società.
La società convenuta, si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 integralmente le domande del ricorrente, ritenendole infondate e temerarie. Ha preliminarmente eccepito l'inapplicabilità dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, sostenendo che al rapporto di lavoro del sig. si applichi il regime previsto dal d.lgs. Pt_1
23/2015. Nel merito, ha ribadito la sussistenza della giusta causa di licenziamento, evidenziando che il ricorrente è stato coinvolto in venti episodi di furto di gasolio, accertati dalla Guardia di Finanza mediante videoriprese, intercettazioni e perquisizioni,
e confermati da analisi chimiche che hanno rilevato la presenza di gasolio ad accisa agevolata nei contenitori sequestrati.
La società ha sottolineato che il comportamento del reiterato e sistematico, ha Pt_1 gravemente leso il vincolo fiduciario, aggravato dal ruolo di Direttore di Macchina, che gli consentiva accesso diretto ai serbatoi dei rimorchiatori. Ha inoltre evidenziato che il ricorrente ha abbandonato il posto di lavoro in almeno un'occasione, e che ha omesso di segnalare condotte illecite commesse da altri colleghi.
In ordine alla tempestività della contestazione, la società ha chiarito di aver avuto accesso al fascicolo del procedimento penale solo il 17 gennaio 2024, e di aver avviato il procedimento disciplinare il 14 marzo 2024, dopo aver esaminato numerosissime pagine di documentazione, ritenendo tale intervallo congruo e compatibile con la complessità della vicenda.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3- In ordine alla preliminare eccezione di intempestività della contestazione, si osserva che, in materia di licenziamento disciplinare, rappresenta principio consolidato quello secondo cui l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa) aziendale, e la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16841/2018; Cass. n. 281 del 2016, Cass. n. 20719 del 2013).
Peraltro (fr Cass. n. 109/2024; Cass. n.10688 del 2017; Cass. n. 1101 del 2007; Cass. n.
241 del 2006; Cass. n. 5308 del 2000), il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza.
Posto che il canone del rispetto dell'immediatezza della contestazione nel procedimento disciplinare assume carattere “relativo”, che impone una valutazione caso per caso, secondo un risalente insegnamento giurisprudenziale, la valutazione della tempestività della contestazione costituisce una indagine di fatto demandata al giudice di merito
(Cass. n. 29480 del 2008; Cass. n. 5546 del 2010; Cass. n.20719 del 2013; Cass. n. 1247 del 2015; Cass. n. 14324 del 2015; Cass. n. 16841 del 2018).
Si aggiunga, altresì, che ciò che rileva è l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Cass. n. 23739 del 2008; Cass.n. 21546 del 2007), né, tanto meno, è di per sé sanzionabile un eventuale ritardo nell'acquisizione di elementi che conducano ad accertare la responsabilità disciplinare. Il datore di lavoro, infatti, ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione (da ultimo Cass. n. 7467 del 2023), bensì l'onere di attivarsi sorge solo allorquando l'illecito viene percepito in termini circostanziati, sì da consentire l'avvio del procedimento (Cass. n. 28974 del 2017; Cass.
n. 10069 del 2016; Cass. n. 21546 del 2007).
4- Nella fattispecie in esame, è da ritenersi tempestiva la contestazione disciplinare del
14.03.2024, e ciò considerando che la società ha avuto accesso al fascicolo del procedimento penale n. 1125/2023 RGNR solo in data 17 gennaio 2024 (cfr autorizzazione del PM, all.3 comparsa di costituzione) ed ha avviato il procedimento disciplinare il 14 marzo 2024, a meno di due mesi di distanza.
La mole di documentazione relativa al procedimento penale (oltre 4 mila pagine) e il numero di dipendenti coinvolti (24) giustificano, a parere del Tribunale, il tempo impiegato.
Non appare rilevante, sotto tale profilo, che il legale rappresentante avesse presentato denuncia-querela contro ignoti nel mese di luglio 2023 (cfr denunzia-querela, all.8 ricorso), atteso che appare chiaro che - in quel momento- la società non avesse effettiva contezza né delle specifiche condotte successivamente contestate, né dei dipendenti coinvolti in tali dinamiche.
Il 23 settembre 2023 ha ricevuto dalla Procura di Barcellona Controparte_1
Pozzo di Gotto l'avviso di accertamenti tecnici non ripetibili relativi a liquidi sequestrati il 13 luglio 2023 (all.9 ricorso), da cui è emerso formalmente l'esistenza del procedimento penale (n. 1125/2023 RGNR) contro 24 dipendenti, tra cui anche il ricorrente.
La società ha quindi informato gli indagati, riservandosi azioni disciplinari e risarcitorie in caso di accertate gravi violazioni.
Nella lettera del 20.10.2023 (all.1 comparsa), infatti, la società comunica ai dipendenti di aver formalmente appreso della indagine penale in corso, avvertendoli che, “qualora
a seguito dello sviluppo delle indagini della Procura della Repubblica, verificheremo l'esistenza di fatti o situazioni incompatibili con il rapporto di fiducia necessariamente insito nel rapporto di lavoro o, comunque, di rilevante gravità e tale da ledere i nostri diritti, anche di immagine, fin da ora ci riserviamo di attivare nei Sui confronti il procedimento disciplinare previsto dalle vigenti norme di legge e del CCNL applicato al rapporto di lavoro e le meglio viste azioni risarcitorie”.
Il 13 dicembre 2023 il PM ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini, non notificato alla società in quanto persona offesa. Il 21 dicembre 2023 il legale della società ha richiesto copia degli atti, ottenendo autorizzazione il 17 gennaio 2024. Ciò posto, appare evidente che la compiuta conoscenza dei fatti contestati - estesa non solo ai soggetti coinvolti, ma anche agli specifici episodi contestati a ciascuno di loro- è stata acquisita dalla società solo con l'accesso al fascicolo del P.M. e con lo studio della mole (oltre 4000 pagine) degli atti estratti.
Il tempo di poco meno di due mesi, per l'avvio del procedimento disciplinare
(14.03.2024), appare quindi congruo e la contestazione tempestiva.
Del resto, come sopra precisato, la mera conoscenza o conoscibilità di possibili episodi di furti perpetrati ai danni della società da parte dei dipendenti, senza che il datore di lavoro sia al corrente delle dinamiche concrete dei singoli episodi contestati, non avrebbe nemmeno consentito l'avvio di procedimenti disciplinari, e ciò anche a tutela dei lavoratiri stessi, i quali -altrimenti- avrebbero potuto essere colpiti da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza.
5- Ritiene il Tribunale che il compendio probatorio documentale presente in atti consente di ritenere fondata la contestazione disciplinare della società nei confronti del ricorrente ed il conseguente licenziamento per giusta causa.
In merito alle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente -la cui richiesta di ammissione è stata riproposta anche nelle note conclusive- se ne evidenzia la superfluità, alla luce del consistente materiale probatorio già presente in atti, ed essendo relative a circostanze tali da non invalidare, con un giudizio di certezza, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice (cfr in questo senso Cass. n. 27415/2018).
Infatti, pur ove dimostrate positivamente, non varrebbero da sole a giustificare logicamente e razionalmente, con valutazione di certezza, le altre evidenze probatorie di cui si darà conto nel prosieguo, specie se interpretate alla luce degli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che coinvolgono e della Parte_1 perquisizione eseguita e delle analisi chimiche condotte.
6- Si precisa, innanzitutto, che sono pienamente utilizzabili gli atti delle indagini preliminari, comprese le intercettazioni ambientali e telefoniche, le videoregistrazioni e gli accertamenti tecnici sui liquidi sequestrati, anche in assenza di una sentenza penale definitiva.
Non assume, infatti, rilevanza il fatto che per i fatti contestati non sia ancora intervenuta sentenza di condanna in sede penale, ben potendo gli atti delle indagini essere posti dal datore di lavoro a base del licenziamento. Ciò non esime evidentemente il giudice dall'esame del compendio istruttorio risultante dalle indagini preliminari e dalla valutazione in ordine alla sufficienza degli elementi emersi in quella sede per provare la giusta causa del licenziamento.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale (cfr Cass.
5317/2017).
Ed ancora, Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (cfr Cass. 2168/2013).
Anche con recenti pronunciamenti la Suprema Corte, infatti, ha ribadito che “in tema di licenziamento per motivi disciplinari, le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 300 del 1970, purché legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, né il fatto che i verbali di tali intercettazioni siano stati realizzati nella forma del cd. "brogliaccio", senza trascrizione delle stesse, la cui assenza non le priva di ogni efficacia probatoria, giacché la prova è costituita dalle bobine e dai verbali, mentre la trascrizione si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico” (Cass. 16 ottobre 2024, n. 26836, Cass. 3 gennaio 2024, n. 109,
Cass. 2 marzo 2017, n. 5317).
La legittimità del licenziamento e la sussistenza della giusta causa del recesso datoriale prescindono, quindi, dall'esistenza di una conclamata responsabilità penale accertata giudizialmente in via definitiva.
Per giusta causa del licenziamento si intende, infatti, la causa che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, ex art. 2119 c.c., che si sostanzia nel grave inadempimento del dipendente ed anche nel grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, tale da far venir meno il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore.
7- Al ricorrente sono stati contestati 20 episodi di furto, verificatisi tra il 2 aprile e il 21 giugno 2023, descritti analiticamente nella lettera di contestazione disciplinare.
Il ricorrente è stato, per tali fatti, rinviato a giudizio (cfr. pagg. 24 e ss. del decreto di citazione diretta a giudizio) per il reato di cui agli artt. 81, 624, 61, n. 11 c.p. per essersi in plurime occasioni, dal 2 aprile 2023 al 21 giugno 2023, appropriato di gasolio esente da imposta di fabbricazione, asportandolo dai serbatoi dei rimorchiatori che stazionano nella parte finale del Molo Marullo del porto di Milazzo, sottraendolo alla società legittima proprietaria Controparte_1
In particolare, quale impiegato nel turno lavorativo a bordo dei rimorchiatori della società, aveva prelevato il gasolio dal natante trasportando il contenitore nel quale lo aveva versato occultato in borse, borsoni, buste, zaini, di vari colori, riponendolo, poi, o all'interno del furgone di colore bianco Opel Vivaro targato DT204RK o all'interno dell'autovettura Land Rover Defender targata ZA619WC o all'interno del bauletto laterale della motocicletta KTM Targata EY31687.
Il ricorrente è stato altresì rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 81 cpv c.p. e all'art. 40, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 504/1995 perché aveva destinato il gasolio asportato ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta esenti o ammessi ad aliquote agevolate.
Nell'annotazione di polizia giudiziaria allegata in atti (cfr. pag. 19 e ss. All.4a comparsa di costituzione) si dà atto dell'attività di registrazione mediante telecamere e vengono documentati una serie di episodi, verificatisi tra il 2 aprile 2023 ed il 21 giugno 2023, tutti con modalità sostanzialmente analoghe, in cui , una volta giunto al Parte_1 molo Marullo a bordo dei mezzi in uso- Opel Vivaro targato DT204RK o Land Rover
Defender targata ZA619WC o motociclo KTM Targato EY31687- prende dal proprio mezzo delle buste, delle borse o borsoni o degli zaini di vario colore, sale a bordo del rimorchiatore, per poi riscendere durante il turno e riporle nei mezzi a lui in uso.
In talune occasioni, ripete queste operazioni più volte nell'arco della stessa giornata.
Non possono esservi dubbi, in ordine all'identità della persona raffigurata -che peraltro non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente- dal momento che i mezzi in questione sono così intestati:
- la Land Rover Defender a , coniuge di;
CP_2 Parte_1 - il furgone Opel Vivaro targato DT204RK è intestato a (deceduto), suocero Persona_1 di;
Parte_1
- la motocicletta KTM Targata EY31687 allo stesso . Parte_1
Lo stesso ricorrente non ha sconfessando, del resto, essere lui il soggetto ritratto nei frame video o essere in proprio uso i mezzi ritratti nelle videoregistrazioni.
Ha piuttosto tentato di sostenere che le borse, buste, zaini, contenessero effetti personali, attrezzi da lavoro, biancheria, cibo, piastre per cucinare, arnesi vari, dispositivi di protezione ed altro.
La versione alternativa fornita dal ricorrente appare, invero, poco credibile, sol che si consideri che, in talune occasioni, il ha ripetuto l'operazione, con le modalità sopra Pt_1 descritte, anche più volte nel corso della stessa giornata.
Tale versione alternativa dei fatti risulta, soprattutto, priva di una razionale logica e di una coerente giustificazione, se interpretata alla luce di tutti gli altri elementi di prova emersi nel corso delle indagini.
Dai fotogrammi tratti dalle registrazioni delle videocamere si vede che in diverse occasioni il ripete più volte nell'arco della medesima giornata lavorativa la stessa Pt_1 operazione, consistente nel prendere una o più busta, borse, zaini dalla propria vettura, salire a bordo del rimorchiatore e tornare dal rimorchiatore caricando sulla macchina le buste, borse, zaini.
Ad esempio, nella registrazione del 06.04.2023, il scende dal furgone Opel Vivaro Pt_1
a lui in uso con una borsa nera di plastica alle ore 19:13 circa, sale sul rimorchiatore e riscende riponendo la già menzionata borsa a distanza di meno di 10 minuti, alle ore
19:22.
Il 10.04.2023 ripete l'operazione con modalità sostanzialmente analoghe con l'auto
Land Rover Defender per ben due volte, nell'arco di un'ora circa.
Lo stesso sostanzialmente accade il 22.04.2023, il 26.04.2023, il 10.05.2023,
l'11.05.2023, il 19.05.2023, il 05.06.2023, il 20.06.2023, il 21.06.2023, in cui ripete l'operazione più volte nell'arco della stessa giornata.
Nella giornata del 10.05.2023, poi, il dopo essere salito a bordo del rimorchiatore Pt_1 intorno alle 6 del mattino, scende verso le 10:42, si avvicina ad una macchina parcheggiata accanto alla sua dove ad attenderlo c'era un collega che gli consegna due borse di colore nero per poi risalire a bordo del rimorchiatore;
il riporrà le già Pt_1 menzionate borse nel proprio mezzo, in due momenti diversi, a distanza di poco tempo. Rispetto all' episodio del 10.05.2023, il ricorrente ha sostenuto che dopo essere rientrato dal lavoro dopo le ferie, ha preso le 2 borse nere da un collega per portarle a bordo, senza controllarne il contenuto.
Il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione logica o la ragione per quale un collega gli abbia dovuto consegnare due borse di colore nero da portare sul rimorchiatore (quale era il motivo?); né tantomeno sul fatto che egli abbia utilizzato quelle stesse borse per scendere, poi, -secondo la sua ricostruzione- materiale di bordo (serrature delle porte tagliafuoco, difettose che avrebbe riparato a casa) ed attrezzi che avrebbe usato per la predetta attività.
Significativo appare poi che il in moltissime occasioni, non lasci il molo Marullo Pt_1 subito dopo aver riposto le buste, borse, o zaini sui propri mezzi, ma vada via definitivamente a distanza di molte ore (a fine turno).
In realtà, l'intera rappresentazione fornita dal ricorrente non appare verosimile in quanto non si comprende la ragione per la quale il dipendente ritorni in macchina per posare indumenti, attrezzi, arnesi da lavoro, cibo, DPI, etc, con i quali è giunto sul posto di lavoro, ancor più se si considera che il ricorrente era solito scendere dal rimorchiatore per riporli all'interno dei mezzi in uso, durante il turno di lavoro, per poi andare via a distanza di diverso tempo.
8- Di estrema rilevanza appare, poi, l'episodio del 22 giugno 2023 (all.11 della memoria di costituzione) in cui il intorno alle 07.00 del mattino, viene fermato da agenti della Pt_1
Guardia di Finanza e condotto in caserma, apparentemente per problemi alla targa del proprio mezzo, ma in realtà allo scopo di installare una periferica d'ascolto sulla autovettura Land Rover Defender.
Durante l'installazione della periferica d'ascolto (“cimice”) sull'auto, gli agenti rilevano forte odore di gasolio e notano la presenza di due bidoni in plastica, apparentemente riempiti di carburante, contenuti all'interno di borse di plastica pesante (shopper) coperti con un telo nero di nylon.
Durante il tragitto tra il luogo in cui il ricorrente è stato fermato e gli uffici della caserma della Guardia di Finanza, il chiama il collega (RIT. 75/2023, Pt_1 Parte_2 progressivo V.552.2, all. 4 bis comparsa, pagg. 1796 ss)
Tale conversazione telefonica mostra chiaramente il tentativo del di far rimuovere Pt_1 al i bidoni dal mezzo: il chiede al se potesse passare per prendere Pt_2 Pt_1 Pt_2
“quei cosi” perché - dice più avanti- “se no sono rovinato Vito”. Il , a questo punto, dice al collega di non parcheggiare la macchina proprio davanti Pt_2 alla Finanza “che non li posso scendere quei cosi di faccia alla Finanza, capisti”.
In una successiva conversazione telefonica (progressivo V. 567.2), dopo che il Pt_1 lascia la caserma, questi dice al “ringraziando a Dio non è successo niente, ma Pt_2 telo giuro stavo morendo” e più avanti dice “Compare se mi aprivano la macchina” e risponde “eh,eh, eh, va bene, va bo, un bacio a terra dove è più lordo e siamo a Pt_2 posto..”.
Nelle ore successive il rinveniva la periferica di ascolto e la rimuoveva, rendendola Pt_1 inutilizzabile.
Poco prima ha una conversazione con il padre (progressivo Persona_2
V.597.2), in cui avverte problemi alla macchina, ed afferma “non vorrei che mi abbiano messo qualcosa in macchina per controllare qualcuno o qualcosa”.
Dai fatti accaduti il 22.06.2023, emergono in maniera palese: la preoccupazione di Pt_1 per “quei cosi” che ha in macchina, la richiesta insistente del al di Pt_1 Parte_2 rimuoverli dal mezzo per non farli rinvenire, il timore che venissero ritrovati dalla
Finanza e, infine, il sollievo quando il lascia la caserma senza che nulla sia Pt_1 successo.
Vi è legittimamente da chiedersi: cosa avrebbe dovuto temere il se in macchina vi Pt_1 fossero realmente stati -come sostenuto- effetti personali, attrezzi, arnesi vari, cibo, piastre del cibo, etc?
Il ricorrente ha sostenuto, rispetto a quanto accaduto il 22.06.2023, che non vi sarebbe stata migliore occasione di quella, per cogliere l'indagato nella sostanziale flagranza del reato, se realmente gli agenti della GF avessero rivenuto dei bidoni contenenti gasolio.
L'osservazione del ricorrente appare poco significativa, posto che lo scopo degli agenti della GF era l'installazione della periferica d'ascolto sul mezzo del al fine di Pt_1 consentire la prosecuzione delle indagini in corso, prosecuzione che sarebbe stata certamente interrotta da un eventuale sequestro, in quanto i soggetti coinvolti, con tutta evidenza, avrebbero cessato o ridotto significativamente ogni attività di sottrazione;
così come del resto è accaduto una volta che il ha scoperto, nella stessa giornata del Pt_1
22.06.2023, la “cimice” sul proprio mezzo e la notizia del ritrovamento della periferica si è diffusa tra i colleghi.
9- Infatti, non è un caso che, dopo il fermo del 22 giugno 2023 e il ritrovamento della microspia sull'auto, abbia interrotto completamente i comportamenti Parte_1 anomali oggetto di contestazione. Le videoriprese della Guardia di Finanza, attive dal 1° aprile al 14 luglio 2023, lo avevano ripreso in 20 giornate mentre trasportava borse, buste, zaini tra il rimorchiatore e l'auto. Dopo il fermo, tali movimenti non si sono più verificati.
Appare evidente, che la giustificazione di secondo cui le borse contenessero effetti Pt_1 personali, arnesi, attrezzi da lavoro, cibo e quant'altro, appare davvero poco credibile, alla luce anche dell'improvvisa cessazione delle condotte dopo l'accaduto del 22 giugno.
10- Altro episodio significativo risulta quello relativo alla perquisizione del 13 luglio 2023
(cfr pagina 122 dell'annotazione finale di indagine della Guardia di Finanza, all. 4a della memoria di costituzione) in cui è stata sequestrata a una pompa di Parte_1 aspirazione per liquidi composta da un motore elettrico collegato a un filtro ed un tubo di gomma, contenuti dentro una vasca in plastica.
Intanto, il non ha in alcun modo giustificato il possesso di tale pompa e l'utilizzo Pt_1 che ne facesse. Poi, le analisi chimiche, condotte su incarico della Procura della
Repubblica, hanno rilevato la presenza di Solvent Yellow 124, 2-Etilantrachinone
(tracciante RS), Verde alizarina G base, sostanze che sono esclusive del gasolio denaturato per uso marittimo, non reperibili nei carburanti commerciali, come accertato e dichiarato dal perito incaricato dalla Procura della Repubblica, Dott. Persona_3
(cfr all. 10 della memoria di costituzione).
In data 20.11.2023 il dott. veniva sentito, a sommarie informazioni, Persona_3 dalla Guardia di Finanza, in merito agli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti.
In tale sede precisava che “i carburanti destinati alla navigazione marittima vengono denaturati ai sensi dell'art. 2 Decreto del 15.12.2015 n. 225 del Ministero Economia e
Finanze, in particolare per il gasolio e l'olio combustibile la denaturazione viene effettuata con l'aggiunta delle seguenti sostanze: - Solvent Yellow 124; - 2-
“tracciante RS”; - Verde alizarina G base “colorante verde” , Testimone_1 aggiungendo, poi, “Posso affermare che dalle risultanze analitiche riscontrate dal
Laboratorio analisi dell di Catania si riscontra, Controparte_3 in tutti i campioni prelevati, la presenza di tutte e tre le sostanze sopracitate destinate alla denaturazione dei carburanti utilizzati per la navigazione marittima”, precisava, infine, che non è possibile riscontrare la presenza delle sostanze chimiche citate nei carburanti posti in vendita presso i distributori stradali.
Il ricorrente ha sostenuto che il liquido rinvenuto nella pompa sequestrata a casa sua fosse totalmente diverso da quello rinvenuto in altri oggetti o cose sequestrate e soprattutto fosse diverso da quello campionato presso un serbatoio di un rimorchiatore, reiterando le richieste istruttorie ed evidenziando come la circostanza che in quel liquido vi siano delle componenti chimiche riconducibili a sostanze presenti anche nel gasolio utilizzato normalmente per i rimorchiatori, non può in alcun modo portare a ritenere che si tratti di quello stesso gasolio proveniente dal rimorchiatore.
L'osservazione del ricorrente non può essere condivisa in quanto non è in grado di superare il dato, assai rilevante, circa la presenza all'interno della pompa sequestrata presso l'abitazione del ricorrente delle tre sostanze (Solvent Yellow 124, 2-
Etilantrachinone “tracciante RS” e Verde alizarina G base “colorante verde”) destinate alla denaturazione dei carburanti utilizzati per la navigazione marittima.
È dunque ragionevolmente certo ritenere che la traccia di liquido rinvenuta all'interno della pompa sequestrata al ricorrente corrisponda al gasolio presente all'interno dei serbatoi del rimorchiatore della società.
E poi, come già osservato, il ricorrente non ha fornito alcuna razionale giustificazione sul fatto di possedere in casa propria una pompa di aspirazione per liquidi o sull'utilizzo che ne facesse (a cosa gli serviva?).
Quindi si ribadisce, in questa sede, la irrilevanza delle ulteriori prove richieste, alla luce di tutti gli elementi già evidenziati e degli ulteriori di cui si dirà, e considerato che le prove articolate da parte ricorrente non paiono idonee in ogni caso a “superare” le evidenze probatorie emerse.
11- Infine, a corroborare il quadro probatorio, vi sono anche le intercettazioni effettuate tra altri lavoratori coinvolti nell'indagine nei giorni successivi al rinvenimento della periferica d'ascolto sulla macchina del Pt_1
- intercettazione ambientale del 23 giugno 2023 relativa ad una conversazione intervenuta tra e (rit. 79/2023, progressivo 62, all. Parte_3 Parte_4
4b della comparsa, pagg. 1811 ss), i quali avendo avuto notizia del ritrovamento della periferica d'ascolto sulla macchina del si confrontano apparentemente su coloro Pt_1 che abbiano potuto denunciare i fatti e, ad un certo punto, escludono che possa trattarsi di ” perché “lui se la prende, certo”, e conclude dicendo “tutti ce Parte_5 Parte_4 la siamo presa, quindi là non c'è niente di cui vergognarsi”.
- intercettazione ambientale del 26.06.2023 sull'auto in uso a in Controparte_4 cui discute con altra persona non identificata (rit. 78/23 progressivo 268 pagg. 1813 e ss all. 4 b della memoria di costituzione) di quanto accaduto al e del fermo della Pt_1
Guardia di Finanza. La persona dice “la fanno troppo lorda certuni la fanno molto sporca. Poi viaggia avanti indietro, dicono che quel giorno era entrato e uscito qualche tre volte …Uno deve parlare personalmente con lui” e - alla necessità CP_4 espressa dall'altro interlocutore di dover parlare personalmente con la persona interessata- risponde “con ”. Parte_5
più avanti dice “sono 50 anni che prendiamo nafta noi altri e nessuno ci ha CP_4 cacato il cazzo, adesso arrivano questi ragazzi qua, ma cazzo c'è un'esagerazione, io me ne accorgo pure” e poi dice, verosimilmente riferendosi a , CP_4 Parte_5
“se la vende”.
La persona che parla con dice: “io nel garage ne avevo quasi 300 litri me CP_4 la sono tolta tutta”. Poi i due si interrogano sul fatto se sia stato fermato con la Pt_1 nafta nella macchina.
- seguono nella stessa giornata e nei giorni successivi altre conversazioni tra i dipendenti e in particolare, cfr pagg. 1817 ss all. 4 b comparsa) che CP_4 Persona_4 danno riprova dell'abitudine dei lavoratori di sottrarre gasolio.
Gli esiti delle indagini penale confermano, quindi, la consapevolezza della sottrazione di gasolio, la diffusione del fenomeno tra i lavoratori, il timore di essere scoperti e la reazione dei soggetti coinvolti all'indagine.
Alla luce di quanto fin qui esposto, deve ritenersi ampiamente provata la condotta sanzionata dal datore di lavoro con il licenziamento.
12- Il ricorrente sostiene che il licenziamento subito violi il principio di parità di trattamento, poiché altri colleghi indagati per gli stessi fatti sono stati destinatari di una sospensione del procedimento disciplinare, in attesa della conclusione del processo penale.
Tuttavia, la società ha chiarito che, a fronte del coinvolgimento di 24 dipendenti, ha avviato immediatamente l'azione disciplinare solo nei confronti di otto lavoratori
( , , Persona_5 Persona_6 Persona_4 Parte_3 Per_7
, , ), ritenuti maggiormente
[...] Parte_1 Controparte_4 Parte_4 implicati sulla base di un quadro probatorio già consistente, fondato su videoriprese, intercettazioni e analisi tecniche sui liquidi sequestrati.
La documentazione agli atti conferma la legittimità della scelta aziendale di procedere con il licenziamento nei casi in cui vi fossero prove concrete e numerose dell'attività illecita, mentre ha preferito sospendere l'iter disciplinare per gli altri dipendenti, il cui coinvolgimento risultava meno chiaro e necessitava di ulteriori approfondimenti, anche in relazione agli sviluppi del procedimento penale.
Non emerge, dunque, alcuna violazione del principio di parità di trattamento, poiché la differenziazione adottata dalla società si fonda su un diverso grado di evidenza probatoria. Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, non si configura discriminazione nel licenziamento qualora l'inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, anche se un comportamento analogo da parte di un altro dipendente sia stato valutato diversamente dal datore di lavoro. In particolare, si evidenzia che “ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro;
l'identità delle situazioni riscontrate può tuttavia essere valorizzata per verificare la proporzionalità della sanzione adottata” (Cass. 7 settembre 2022, n. 26393;
Cass. 7 maggio 2013, n. 10550).
Pertanto, non può ritenersi sproporzionata la sanzione espulsiva irrogata al ricorrente solo perché altri lavoratori hanno beneficiato della sospensione del procedimento disciplinare.
La società ha motivato tale scelta prudenziale con l'assenza di elementi certi e univoci circa la reale portata delle condotte contestate agli altri dipendenti.
Come si evince dai verbali di accordo del 9 maggio 2024 (allegato n. 13 del fascicolo aziendale), la società non ha escluso la rilevanza disciplinare delle condotte contestate, ma ha deciso di attendere l'esito del giudizio penale per valutare se emergano ulteriori conferme. In particolare, si legge che “la Società, tenendo ferma la contestazione disciplinare, accogliendo una specifica richiesta del lavoratore (subordinata alla richiesta di archiviazione che la Società non accoglie, valutata la sua particolare posizione nell'ambito dell'indicato procedimento penale), sospende il procedimento disciplinare sino alla conclusione nei confronti del Lavoratore del primo grado del procedimento/giudizio penale, in qualsiasi forma essa avvenga, o sino a che nel corso dello stesso emergano ulteriori fatti confermativi delle circostanze oggetto del procedimento disciplinare, allorquando valuterà meglio ritenute decisioni a definizione del procedimento disciplinare stesso”.
In definitiva, la società ha mantenuto una posizione coerente, riservandosi di adottare le sanzioni ritenute più appropriate qualora i fatti contestati trovino conferma in sede penale, senza alcuna rinuncia preventiva alla rilevanza disciplinare delle condotte. 13- Ritiene, infine, il Tribunale che la gravità della condotta di reiterata sottrazione di carburante dai rimorchiatori sia tale da giustificare la decisione della società di ritenere irrimediabilmente leso il rapporto di fiducia.
Si tratta, infatti, di una condotta di estrema gravità, idonea a pregiudicare irrimediabilmente il rapporto di fiducia e sintomatica di una incapacità del ricorrente di garantire il corretto adempimento dei propri obblighi lavorativi.
Peraltro l'art. 6, comma 5, CCNL per l'industria armatoriale prevede espressamente che
“l'armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso, fermo restando il trattamento di fine rapporto, e di essere risarcito di tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali ed estere, e particolarmente in conseguenza di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento clandestini nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza”.
Ed ancora l'art. 7, lett. e), n. 8, CCNL prevede il licenziamento per il “furto all'interno dei mezzi navali o degli uffici di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti”, includendo tale condotta tra “quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro”.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
14- Le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente, in quanto risultato integralmente soccombente nel giudizio. La loro quantificazione deve essere effettuata tra i medi ed i massimi di tariffa, tenuto conto della pluralità e complessità delle censure sollevate dal ricorrente, della varietà e rilevanza delle questioni giuridiche affrontate, della complessità del quadro fattuale, che ha richiesto un'attenta analisi di una mole significativa di elementi probatori, e dell'esito del giudizio, che ha visto il rigetto totale delle domande proposte dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1833/2024 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese del giudizio, liquidate in € 11.000,00
(di cui euro 4.000,00 per fase studio, euro 1.500,00 per fase introduttiva, euro 2.000,00 per istruttoria ed euro 3.500,00 per fase decisionale) per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 23/10/2025
Il Giudice
LA AN IS