CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
AN LI Presidente
ND RC Consigliere rel.
Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3330/2024 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Via Trento n. 28, Pisa (PI) presso lo studio dell'Avv. Francesco Vitaliano che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE
contro
e per essa (P. IVA Controparte_1 Controparte_2
) elettivamente domiciliata in Via Alfredo Baccarini n. 52, Ravenna P.IVA_1 pag. 1 presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini che la rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLATA Nonché P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE e (P.IVA ) e per essa (P.IVA CP_4 P.IVA_3 CP_5
) P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni Parte_1
contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: pregiudizialmente, accertare e dichiarare, la violazione del combinato disposto degli artt. 102 e 111 c.p.c. e, per
l'effetto, dichiarare la nullità e/o revocare e/o dichiarare infondato, nei confronti del garante, il decreto ingiuntivo n. 5020/2020 – 48778/2019 R.G.A.C., depositato il
6.5.2020 dal Tribunale di Milano;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento del 27.9.2018 per carenza di causa in concreto e delle garanzie fideiussorie sottoscritte in data 12.9.2018 in quanto funzionalmente collegate, e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o revocare e/o dichiarare infondato, nei confronti del garante, il decreto ingiuntivo n. 5020/2020 – 48778/2019 R.G.A.C., depositato il 6.5.2020 dal Tribunale di Milano;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità delle garanzie fideiussorie sottoscritte in data 12.9.2018 nonché della garanzia fideiussoria sottoscritta in data 28.10.2015 per violazione dell'art. 2, c.2, lett. a, legge
n. 287/1990, e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o revocare e/o dichiarare infondato, pag. 2 nei confronti del garante, il decreto ingiuntivo n. 5020/2020 – 48778/2019 R.G.A.C., depositato il 6.5.2020 dal Tribunale di Milano. Con vittoria di spese, onorari, IVA e
CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Per “1) In via preliminare ed in rito: si chiede - Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria d'inammissibilità dell'intero atto di citazione in appello, per tutte le ragioni dedotte nel presente atto difensivo e anche per tutti i motivi
e per le difese esposte in tutti i precedenti scritti difensivi relativi al giudizio di primo grado che qui devono intendersi riproposti e richiamati integralmente;
2) nel merito in via principale: si chiede di rigettarsi tutti motivi di appello formulati dagli appellanti nonchè le relative domande perché infondate in fatto ed in diritto alla luce di tutte le
25 eccezioni e difese svolte in primo e secondo grado di giudizio, confermandosi, conseguentemente, la sentenza n. 9761/2024 pubblicata il 12.11.2024 all'esito della causa RG 27353/2020 Trib. Milano;
3) nel merito in via subordinata: nella denegata
e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello di Milano ritenesse comunque fondati, anche in minima parte, gli avversi motivi di appello, questa difesa si riporta e si richiama, nel merito, a quanto già dedotto, eccepito, allegato e formulato in atti difensivi ed a verbale d'udienza, nel corso del giudizio di I grado, insistendo per il loro accoglimento - sia nel merito che in via subordinata - con rigetto, per l'effetto, delle avverse eccezioni, domande e pretese come sollevate, dedotte e spiegate da controparte in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. 4) In ogni caso, con integrale rifusione di compensi professionali e spese di lite del presente grado di giudizio”.
pag. 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.07.2020, la società allora in Controparte_3 bonis, nella persona del l.r. nonché in proprio, proponevano Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5020/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 5 maggio 2020, con cui si ingiungeva agli stessi, nella rispettiva qualità di debitrice principale e fideiussore, e su ricorso di il pagamento in solido in favore di Controparte_6
– intervenuta nelle more del procedimento monitorio in qualità di cessionaria del credito CP_4 originariamente vantato da - della somma di euro € 524.165,27 Controparte_6 quanto alla società debitrice principale, e di € 496.287,82 quanto al fideiussore, di cui: Euro 7.023,68
a titolo di esposizione debitoria del c/c n. 17327; Euro 52.452,91 a titolo di esposizione debitoria del c/c n. 17945; Euro 18.264,14 a titolo di esposizione debitoria del finanziamento chirografo del
4.11.2015 ed, infine, Euro 446.424,54 a titolo di esposizione debitoria del finanziamento chirografo del 27.09.2018.
Con l'opposizione proposta, gli opponenti chiedevano al Tribunale adito di voler revocare il decreto ingiuntivo emesso sulla base di plurime contestazioni.
In particolare, anzitutto, eccepivano il difetto di legittimazione attiva in capo a quale CP_7 mandataria di in virtù dell'omessa produzione della procura Controparte_6 speciale con la quale le aveva conferito il mandato a rappresentarla. Controparte_6
Eccepivano, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del combinato disposto degli artt. 102 e 111 c.p.c., per avere il giudice del monitorio emesso il decreto ingiuntivo impugnato esclusivamente a favore di laddove, invece, avrebbe dovuto emetterlo anche a favore CP_4 della parte cedente il credito, . Controparte_6
Eccepivano poi la nullità dell'asserito “contratto di finanziamento del 27.09.2018” e delle garanzie fideiussorie ad esso collegate, argomentando che in data 27.09.2018 aveva Parte_1 sottoscritto un “atto di ricognizione di debito e proposta moratoria” attraverso il quale – sulla premessa che il contratto di c/c n. 17327.68 presentasse un saldo debitore di 421.000,00 – dichiarava di riconoscersi debitore presso la banca, del predetto importo di euro 421.000,00, di rinunciare ad ogni eccezione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottostanti, e di voler provvedere al rimborso della predetta somma.
Ebbene, rappresentavano gli opponenti che tale operazione era priva di causa, non trattandosi di un finanziamento, “bensì di una speculazione ideata dalla Banca al solo fine di estinguere pregresse
pag. 4 esposizioni e, soprattutto, sostituire crediti non garantiti con un “nuovo” credito assistito da una fideiussione sull'intero importo.” (vd. pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione).
Argomentavano, pertanto, che la banca, attraverso l'erogazione della somma di 421.000,00, non aveva fatto altro che assicurarsi l'estinzione della posizione debitoria della cliente, al tempo stesso generando un'altra posizione debitoria, e che tale contratto, caratterizzato dalla concessione di una somma di denaro al sol fine di estinguere debiti pregressi, era privo di causa in concreto, “ciò che determina (rectius, avrebbe determinato) non solo la nullità del singolo contratto di “mutuo”, ma dell'intera operazione negoziale e, quindi, anche delle fideiussioni funzionalmente collegate.” (vd. pag. 7 dell'atto di citazione in I grado).
Infine, gli opponenti eccepivano la nullità delle fideiussioni prestate per sussistenza, al loro interno, delle clausole riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, in contrasto con la normativa anticoncorrenziale.
Si costituiva nel giudizio di opposizione la successiva cessionaria del credito, dando CP_1 atto di aver sottoscritto, in data 04.08.2020, con un contratto di cessione pro soluto di CP_4 crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, che era stato pubblicato l'avviso di detta cessione sulla Gazzetta Ufficiale del 10.9.2020 e che, fra i vari crediti ceduti, rientravano anche le linee di credito azionate con il decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva demandando il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Previa interruzione del processo per intervenuto fallimento della società Controparte_3 riassumeva il giudizio interrotto nei confronti di di e della Parte_1 CP_4 CP_1
. Controparte_8
Il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e della CP_4
. Controparte_8
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 5020/2020 nei soli confronti del Fallimento della società ha rigettato l'opposizione Controparte_3 proposta da e, per l'effetto, ha confermato – nei suoi confronti - il decreto ingiuntivo Parte_1 impugnato, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
In sintesi, il giudice di primo grado ha rigettato le plurime eccezioni sollevate dall'opponente sulla base delle seguenti considerazioni:
pag. 5 a) quanto alla doglianza relativa all'asserita carenza di legittimazione attiva in capo alla , CP_7 ha rilevato che, sebbene la procura speciale non fosse stata prodotta nel giudizio monitorio, CP invero, ha provveduto al deposito della stessa in sede di costituzione nel giudizio di I grado;
b) quanto alla eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del combinato disposto degli artt. 102 e 111 c.p.c., il Tribunale ha osservato che la formale estromissione dell'originaria titolare del credito risulta superflua, trattandosi di giudizio sommario privo di formalità e che, peraltro, non è stata mai contestata da parte opponente la titolarità attiva di CP_4
c) con riguardo all'eccezione di nullità del contratto di finanziamento del 27.09.2018 e delle garanzie fideiussorie per asserita carenza di causa in concreto, ha statuito che – ferma la validità del mutuo stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario – in ogni caso, la doglianza non merita accoglimento, posto che l'atto stipulato in data 27.09.2018 costituisce un'espressa ricognizione di debito e che, nel caso di specie, non è stato erogato nuovo credito al beneficiario, né è stato estinto il debito precedente per crearne uno nuovo;
d) infine, con riferimento all'eccezione di nullità delle fideiussioni perché applicative di uno schema ritenuto anticoncorrenziale, il Tribunale ha disatteso tale eccezione. Ha osservato, nel dettaglio, che nel caso di specie, le fideiussioni oggetto di contestazioni sono specifiche;
in ogni caso, la nullità – semmai relativa e limitata alle sole clausole – sarebbe irrilevante, considerato che l'opponente non ha fatto valere i diritti che scaturirebbero dall'eventuale invalidità delle clausole limitative, o da concreti pregiudizi subìti per effetto della loro applicazione.
Avverso tale decisione ha interposto appello articolando quattro motivi d'appello. Parte_1
Costituendosi nel presente giudizio d'appello, (già ) e per essa, Controparte_1 CP_1
, ha demandato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione nonché, Controparte_2 nel merito, il rigetto della stessa.
Fissata udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previo scambio di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte osserva che risulta destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
Difatti, tale eccezione è superata dal momento che la Corte ha disposto procedersi con la trattazione. pag. 6 Del pari, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c.
La difesa dell'appellata ha sollevato tale eccezione sul rilievo per cui “l'odierna impugnazione si limita a riproporre le difese già svolte in primo grado, fornendo una generica critica in merito alla mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle difese già svolte. Tantomeno dalla lettura dell'atto in questione è dato evincere quali sarebbero le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la rilevanza delle stesse ai fini di una riforma della decisione impugnata” (vd. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”1.
La nuova formulazione dell'art. 342 cpc, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma
Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
Dalla lettura della norma si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza oggetto di impugnazione.
Ebbene, nell'atto di appello proposto sono state individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione impugnata.
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
La Corte rileva inoltre che nel presente giudizio di appello si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta, . Controparte_1 1 Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017. pag. 7 Orbene, con atto notarile del 15 dicembre 2020 la società è stata fusa per Controparte_2 incorporazione all'interno di la quale, con effetto dal 1 gennaio 2021, ha CP_1 contestualmente mutato denominazione in (vd. doc. 5 allegato alla comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta in grado di appello).
Con atto notarile del 15 dicembre 2020, , con effetto dal 1 gennaio 2021, ha Controparte_1 conferito alla neo costituita società (già il ramo d'azienda Controparte_2 CP_9 relativo alle attività di servicing e di gestione dei crediti (vd. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello).
Si legge, all'interno dell'atto notarile, che il ramo d'azienda è costituito da “(a) le attività e le
[. passività rinvenienti dalle attività di collection di " e della società incorporata " Controparte_1
e relative al l'attività di recupero su tutte le asset class, sia per " Controparte_10 CP_1
sia per i terzi;
(b) la partecipazione totalitaria detenuta in IFIS REAL ESTA TE S.P.A., con
[...] sede in Milano (MI), via Bor ghet to n. 5, C.F. e la partecipazione qualificata detenuta P.IVA_5 in "LEGAL FACTORY SOCIETA' TRA con sede in Parte_2
Ravenna (RA), C.F. ramo di azienda meglio descritto nel la relazione allegata al P.IVA_6 presente atto sotto la lettera "B" (vd. pag. 3 del documento) e che “il conferimento determina il subentro della “società conferitaria” nei crediti e nei debiti riferibili all'attività del ramo di azienda;
pertanto la “società conferitaria” riscuoterà direttamente l'importo di tali crediti e, qualora essi fossero pagati dai debitori alla “società conferente” questa si obbliga a versare quanto incassato alla “società conferitaria”…”.
Ricostruita la successione di vicende societarie che hanno interessato , si ritiene che CP_1 [...]
in qualità di conferitaria del ramo di azienda di , già Controparte_2 Controparte_1 [...]
relativo alla gestione dei crediti, sia legittimata ad agire in giudizio quale rappresentante di CP_1
, giusta procura depositata con la comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 [...]
(vd. doc. 1 allegato alla comparsa). Controparte_1
La relativa eccezione di difetto di legittimazione attiva di sollevata Controparte_2 dall'odierno appellante con la comparsa conclusionale in appello, va pertanto disattesa.
Passando al merito dell'impugnazione osserva la Corte che l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le seguenti ragioni.
Attraverso il primo motivo d'appello l'appellante contesta la mancanza di prova della titolarità del CP credito in capo alla seconda cessionaria , argomentando che, se da un lato ha prodotto in CP_1 giudizio la proposta e l'accettazione del contratto di cessione stipulato con ha tuttavia mancato CP_4 pag. 8 di produrre i relativi allegati e cioè gli elenchi dei crediti ceduti, dai quali potrebbe trarsi la prova dell'inclusione del credito in oggetto.
Il motivo è infondato.
Nel giudizio di primo grado ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta CP_1
Ufficiale (vd. all. 4, fasc. I grado, oltre al contratto di cessione del 4 agosto 2020 CP_1 intercorso fra le parti (vd. docc. 5 e 6, fasc. I grado, , i quali contengono la proposta di CP_1
CP cessione avanzata da e l'accettazione della cessionaria ), cui rinvia espressamente l'avviso CP_4 di cessione contenuto in Gazzetta (vd. pag. 4 del documento, ove si legge che “ (il Controparte_1
“Cessionario”) comunica che in data 4 agosto 2020 ha concluso due contratti di cessione pro soluto di crediti individuabili in blocco, con effetti economici dalle ore 00:01 del 30 aprile 2020 (la “Data di Efficacia Economica”), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del TUB (il “Contratto di
Cessione”), ai sensi dei quali il Cessionario ha acquistato pro soluto e in blocco da con CP_4 sede sociale in Milano, via San Prospero, 4, capitale sociale Euro 10.000,00, codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, , P.IVA_3 iscritta al numero 35495.1 nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 (la
“NT”), tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) (i “Crediti”) derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche e vantati verso debitori classificati come “in sofferenza”, di cui la NT era titolare alle ore 23:59 del 3 agosto 2020 – …”).
Ciò detto, la Corte rileva, inoltre, che una conferma dell'intervenuta cessione del credito ad oggetto va desunta dal fatto che è rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio la cedente CP_4 rappresentata da nonostante il decreto ingiuntivo impugnato sia stato emesso a favore CP_5 della stessa.
Il motivo va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza per aver respinto l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, così violando gli artt. 102 e 111 c.p.c.
Adduce, in particolare, che il decreto ingiuntivo andava emesso anche nei confronti della cedente il credito, poiché l'intervento di e la contestuale mancata Controparte_6 CP_4
pag. 9 richiesta di estromissione dell'originaria ricorrente avrebbe generato Controparte_6 un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il motivo è infondato.
La cessionaria è intervenuta ex art. 111 c.p.c. nel procedimento monitorio avviato da CP_4 [...]
, producendo l'avviso di cessione dei crediti in blocco contenuto nella Controparte_6
Gazzetta Ufficiale del 16.01.2020 ed espressamente chiedendo, con la propria comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., l'estromissione della cedente . Controparte_6
Il Collegio non può che condividere la valutazione mossa dal giudice di prime cure circa la superfluità
– in un giudizio sommario quale è il giudizio monitorio – di una formale estromissione della cedente, tanto più che l'odierno appellante non ha mai contestato il difetto di titolarità attiva in capo all'intervenuta-cessionaria CP_4
Il giudice del monitorio, pertanto, preso atto dell'intervento ex art. 111 c.p.c. della cessionaria CP_4
e visionata la documentazione attestante l'avvenuta cessione del credito, ha correttamente emesso
[...] il decreto ingiuntivo impugnato soltanto a favore della nuova titolare del credito.
La doglianza va, pertanto, rigettata.
Mediante il terzo motivo d'appello l'appellante impugna il rigetto dell'eccezione di nullità del
“contratto di finanziamento” del 27.9.2018 e delle connesse garanzie fideiussorie per carenza di causa in concreto.
Adduce che dall'estratto conto del c/c n. 17327.68, per il periodo 1.07.2018 – 30.09.2018, emergerebbe che il totale delle entrate scaturisce dall'erogazione di un finanziamento di Euro
421.000,00 avvenuta in data 27.09.2018, e tale da determinare il saldo finale pari a 0,00 e che tale dato, per quanto di natura eminentemente contabile, è incompatibile con una semplice ricognizione di debito.
Argomenta, pertanto, che tramite l'erogazione dei 421.000,00 Euro la banca non ha fatto altro che assicurarsi l'estinzione della posizione debitoria, generando un'altra posizione debitoria.
In conclusione, nel qualificare la fattispecie quale semplice ricognizione di debito, il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere, invero, la reale natura di mutuo solutorio.
L'operazione è, a dir di parte appellante, priva di causa in concreto, con conseguente nullità non soltanto del singolo contratto di mutuo, ma dell'intera operazione negoziale e, quindi, anche delle fideiussioni collegate.
pag. 10 Il motivo è infondato.
E' pur vero che, dall'analisi della documentazione versata in atti, emerge che in data 27.09.18 la banca ha provveduto ad accreditare la somma di 421.000,00 nel conto corrente n. 17327.68 intestato alla società (vd. pag. 3 dell'estratto conto con saldo iniziale al 1.07.2018 Controparte_3
e saldo finale al 30.09.2013, sub doc. 6, fasc. I grado, , che l'operazione contabile è Pt_1 denominata “erogazione di finanziamento” e che inoltre, la fideiussione specifica assunta dal Pt_1 in data 12.09.2018, sino al corrispondente importo di € 421.000,00, espressamente si riferisce al finanziamento concesso dalla banca di € 421.000,00, volto proprio al riscadenzamento ed ammortamento del debito pregresso (vd. doc. 2, fasc. I grado, . Pt_1
Ciò detto, anche volendo riconoscere la natura di mutuo solutorio all'erogazione effettuata dalla banca, è dirimente osservare come le S.U., in tema, abbiano recentemente chiarito che con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo
(logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo in quanto proprio dal primo reso possibile (Cass. S.U. 5841/2025).
Ed ancora più chiaramente, la Corte ha osservato che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che la somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivo comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art.
474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo.”
Conseguentemente, alla luce del recente insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, è del tutto valida l'operazione di accredito della somma di € 421.000,00 posta in essere dalla banca ancorché tali somme, come dedotto dall'appellante, siano state destinate a ripianare la pregressa esposizione debitoria della Controparte_3
Attraverso il quarto motivo d'appello, l'appellante impugna la sentenza per aver omesso di accertare la nullità delle fideiussioni prestate dal Pt_1
pag. 11 Secondo la prospettazione di parte appellante, difatti, il giudice avrebbe errato nel considerare che la violazione della normativa anticoncorrenziale non ha ad oggetto anche le fideiussioni specifiche.
Inoltre, a dir dell'appellante, accertata la nullità parziale delle fideiussioni per sussistenza, al loro interno, delle clausole riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità totale delle garanzie prestate ai sensi dell'art. 1419, I comma c.c., posto che è di tutta evidenza che la banca non avrebbe concluso la contrattazione senza l'apposizione delle clausole ad oggetto.
Il motivo è infondato.
Difatti, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, il Provvedimento della Banca
d'Italia del 2 maggio 2005, n. 55, che dichiara la illiceità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale elaborato dall'ABI nel 2003, per contrasto con la normativa antitrust, L. 10 ottobre 1990
n. 287, all'art. 2 comma 2, lett. a), riguarda le sole fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche, quali sono le quattro fideiussioni oggetto di contestazione (vd. docc. 3, 4, 5 ed 8, fasc. I grado, . Pt_1
Dunque, la corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle predette clausole in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata.
Ciò premesso, anche volendo estendere i principi espressi dalle S.U. n. 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori anche alle fideiussioni specifiche, si rileva che, nel caso di specie, non è stato allegato in termini sufficientemente specifici che tali clausole siano state determinanti per la conclusione dei contratti in esame. Non può pertanto ipotizzarsi la totale nullità degli stessi ai sensi dell'art. 1419, I comma c.c.
Quanto, invece, all'ipotesi di declaratoria di nullità parziale delle garanzie prestate, si osserva che la stessa risulta del tutto destituita di concreta rilevanza pratica posto che, come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado, l'odierno appellante non ha fatto valere i diritti che scaturirebbero dall'eventuale invalidità delle clausole censurate.
Conclusivamente, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore di causa applicando i parametri medi, con esclusione della fase istruttoria-trattazione, non svoltasi, nonché con accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
pag. 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e per essa avverso la sentenza n. 9761/2024 del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Milano pubblicata in data 12.11.2024 così dispone:
a) rigetta l'appello principale proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
b) condanna a rifondere in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.239.00 per compensi, Controparte_2 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 1.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ND RC AN LI
pag. 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
AN LI Presidente
ND RC Consigliere rel.
Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3330/2024 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Via Trento n. 28, Pisa (PI) presso lo studio dell'Avv. Francesco Vitaliano che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE
contro
e per essa (P. IVA Controparte_1 Controparte_2
) elettivamente domiciliata in Via Alfredo Baccarini n. 52, Ravenna P.IVA_1 pag. 1 presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini che la rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLATA Nonché P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE e (P.IVA ) e per essa (P.IVA CP_4 P.IVA_3 CP_5
) P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni Parte_1
contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: pregiudizialmente, accertare e dichiarare, la violazione del combinato disposto degli artt. 102 e 111 c.p.c. e, per
l'effetto, dichiarare la nullità e/o revocare e/o dichiarare infondato, nei confronti del garante, il decreto ingiuntivo n. 5020/2020 – 48778/2019 R.G.A.C., depositato il
6.5.2020 dal Tribunale di Milano;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento del 27.9.2018 per carenza di causa in concreto e delle garanzie fideiussorie sottoscritte in data 12.9.2018 in quanto funzionalmente collegate, e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o revocare e/o dichiarare infondato, nei confronti del garante, il decreto ingiuntivo n. 5020/2020 – 48778/2019 R.G.A.C., depositato il 6.5.2020 dal Tribunale di Milano;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità delle garanzie fideiussorie sottoscritte in data 12.9.2018 nonché della garanzia fideiussoria sottoscritta in data 28.10.2015 per violazione dell'art. 2, c.2, lett. a, legge
n. 287/1990, e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o revocare e/o dichiarare infondato, pag. 2 nei confronti del garante, il decreto ingiuntivo n. 5020/2020 – 48778/2019 R.G.A.C., depositato il 6.5.2020 dal Tribunale di Milano. Con vittoria di spese, onorari, IVA e
CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Per “1) In via preliminare ed in rito: si chiede - Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria d'inammissibilità dell'intero atto di citazione in appello, per tutte le ragioni dedotte nel presente atto difensivo e anche per tutti i motivi
e per le difese esposte in tutti i precedenti scritti difensivi relativi al giudizio di primo grado che qui devono intendersi riproposti e richiamati integralmente;
2) nel merito in via principale: si chiede di rigettarsi tutti motivi di appello formulati dagli appellanti nonchè le relative domande perché infondate in fatto ed in diritto alla luce di tutte le
25 eccezioni e difese svolte in primo e secondo grado di giudizio, confermandosi, conseguentemente, la sentenza n. 9761/2024 pubblicata il 12.11.2024 all'esito della causa RG 27353/2020 Trib. Milano;
3) nel merito in via subordinata: nella denegata
e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello di Milano ritenesse comunque fondati, anche in minima parte, gli avversi motivi di appello, questa difesa si riporta e si richiama, nel merito, a quanto già dedotto, eccepito, allegato e formulato in atti difensivi ed a verbale d'udienza, nel corso del giudizio di I grado, insistendo per il loro accoglimento - sia nel merito che in via subordinata - con rigetto, per l'effetto, delle avverse eccezioni, domande e pretese come sollevate, dedotte e spiegate da controparte in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. 4) In ogni caso, con integrale rifusione di compensi professionali e spese di lite del presente grado di giudizio”.
pag. 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.07.2020, la società allora in Controparte_3 bonis, nella persona del l.r. nonché in proprio, proponevano Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5020/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 5 maggio 2020, con cui si ingiungeva agli stessi, nella rispettiva qualità di debitrice principale e fideiussore, e su ricorso di il pagamento in solido in favore di Controparte_6
– intervenuta nelle more del procedimento monitorio in qualità di cessionaria del credito CP_4 originariamente vantato da - della somma di euro € 524.165,27 Controparte_6 quanto alla società debitrice principale, e di € 496.287,82 quanto al fideiussore, di cui: Euro 7.023,68
a titolo di esposizione debitoria del c/c n. 17327; Euro 52.452,91 a titolo di esposizione debitoria del c/c n. 17945; Euro 18.264,14 a titolo di esposizione debitoria del finanziamento chirografo del
4.11.2015 ed, infine, Euro 446.424,54 a titolo di esposizione debitoria del finanziamento chirografo del 27.09.2018.
Con l'opposizione proposta, gli opponenti chiedevano al Tribunale adito di voler revocare il decreto ingiuntivo emesso sulla base di plurime contestazioni.
In particolare, anzitutto, eccepivano il difetto di legittimazione attiva in capo a quale CP_7 mandataria di in virtù dell'omessa produzione della procura Controparte_6 speciale con la quale le aveva conferito il mandato a rappresentarla. Controparte_6
Eccepivano, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del combinato disposto degli artt. 102 e 111 c.p.c., per avere il giudice del monitorio emesso il decreto ingiuntivo impugnato esclusivamente a favore di laddove, invece, avrebbe dovuto emetterlo anche a favore CP_4 della parte cedente il credito, . Controparte_6
Eccepivano poi la nullità dell'asserito “contratto di finanziamento del 27.09.2018” e delle garanzie fideiussorie ad esso collegate, argomentando che in data 27.09.2018 aveva Parte_1 sottoscritto un “atto di ricognizione di debito e proposta moratoria” attraverso il quale – sulla premessa che il contratto di c/c n. 17327.68 presentasse un saldo debitore di 421.000,00 – dichiarava di riconoscersi debitore presso la banca, del predetto importo di euro 421.000,00, di rinunciare ad ogni eccezione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottostanti, e di voler provvedere al rimborso della predetta somma.
Ebbene, rappresentavano gli opponenti che tale operazione era priva di causa, non trattandosi di un finanziamento, “bensì di una speculazione ideata dalla Banca al solo fine di estinguere pregresse
pag. 4 esposizioni e, soprattutto, sostituire crediti non garantiti con un “nuovo” credito assistito da una fideiussione sull'intero importo.” (vd. pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione).
Argomentavano, pertanto, che la banca, attraverso l'erogazione della somma di 421.000,00, non aveva fatto altro che assicurarsi l'estinzione della posizione debitoria della cliente, al tempo stesso generando un'altra posizione debitoria, e che tale contratto, caratterizzato dalla concessione di una somma di denaro al sol fine di estinguere debiti pregressi, era privo di causa in concreto, “ciò che determina (rectius, avrebbe determinato) non solo la nullità del singolo contratto di “mutuo”, ma dell'intera operazione negoziale e, quindi, anche delle fideiussioni funzionalmente collegate.” (vd. pag. 7 dell'atto di citazione in I grado).
Infine, gli opponenti eccepivano la nullità delle fideiussioni prestate per sussistenza, al loro interno, delle clausole riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, in contrasto con la normativa anticoncorrenziale.
Si costituiva nel giudizio di opposizione la successiva cessionaria del credito, dando CP_1 atto di aver sottoscritto, in data 04.08.2020, con un contratto di cessione pro soluto di CP_4 crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, che era stato pubblicato l'avviso di detta cessione sulla Gazzetta Ufficiale del 10.9.2020 e che, fra i vari crediti ceduti, rientravano anche le linee di credito azionate con il decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva demandando il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Previa interruzione del processo per intervenuto fallimento della società Controparte_3 riassumeva il giudizio interrotto nei confronti di di e della Parte_1 CP_4 CP_1
. Controparte_8
Il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e della CP_4
. Controparte_8
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 5020/2020 nei soli confronti del Fallimento della società ha rigettato l'opposizione Controparte_3 proposta da e, per l'effetto, ha confermato – nei suoi confronti - il decreto ingiuntivo Parte_1 impugnato, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
In sintesi, il giudice di primo grado ha rigettato le plurime eccezioni sollevate dall'opponente sulla base delle seguenti considerazioni:
pag. 5 a) quanto alla doglianza relativa all'asserita carenza di legittimazione attiva in capo alla , CP_7 ha rilevato che, sebbene la procura speciale non fosse stata prodotta nel giudizio monitorio, CP invero, ha provveduto al deposito della stessa in sede di costituzione nel giudizio di I grado;
b) quanto alla eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del combinato disposto degli artt. 102 e 111 c.p.c., il Tribunale ha osservato che la formale estromissione dell'originaria titolare del credito risulta superflua, trattandosi di giudizio sommario privo di formalità e che, peraltro, non è stata mai contestata da parte opponente la titolarità attiva di CP_4
c) con riguardo all'eccezione di nullità del contratto di finanziamento del 27.09.2018 e delle garanzie fideiussorie per asserita carenza di causa in concreto, ha statuito che – ferma la validità del mutuo stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario – in ogni caso, la doglianza non merita accoglimento, posto che l'atto stipulato in data 27.09.2018 costituisce un'espressa ricognizione di debito e che, nel caso di specie, non è stato erogato nuovo credito al beneficiario, né è stato estinto il debito precedente per crearne uno nuovo;
d) infine, con riferimento all'eccezione di nullità delle fideiussioni perché applicative di uno schema ritenuto anticoncorrenziale, il Tribunale ha disatteso tale eccezione. Ha osservato, nel dettaglio, che nel caso di specie, le fideiussioni oggetto di contestazioni sono specifiche;
in ogni caso, la nullità – semmai relativa e limitata alle sole clausole – sarebbe irrilevante, considerato che l'opponente non ha fatto valere i diritti che scaturirebbero dall'eventuale invalidità delle clausole limitative, o da concreti pregiudizi subìti per effetto della loro applicazione.
Avverso tale decisione ha interposto appello articolando quattro motivi d'appello. Parte_1
Costituendosi nel presente giudizio d'appello, (già ) e per essa, Controparte_1 CP_1
, ha demandato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione nonché, Controparte_2 nel merito, il rigetto della stessa.
Fissata udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previo scambio di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte osserva che risulta destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
Difatti, tale eccezione è superata dal momento che la Corte ha disposto procedersi con la trattazione. pag. 6 Del pari, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c.
La difesa dell'appellata ha sollevato tale eccezione sul rilievo per cui “l'odierna impugnazione si limita a riproporre le difese già svolte in primo grado, fornendo una generica critica in merito alla mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle difese già svolte. Tantomeno dalla lettura dell'atto in questione è dato evincere quali sarebbero le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la rilevanza delle stesse ai fini di una riforma della decisione impugnata” (vd. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”1.
La nuova formulazione dell'art. 342 cpc, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 (c.d. “Riforma
Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
Dalla lettura della norma si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza oggetto di impugnazione.
Ebbene, nell'atto di appello proposto sono state individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione impugnata.
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
La Corte rileva inoltre che nel presente giudizio di appello si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta, . Controparte_1 1 Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017. pag. 7 Orbene, con atto notarile del 15 dicembre 2020 la società è stata fusa per Controparte_2 incorporazione all'interno di la quale, con effetto dal 1 gennaio 2021, ha CP_1 contestualmente mutato denominazione in (vd. doc. 5 allegato alla comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta in grado di appello).
Con atto notarile del 15 dicembre 2020, , con effetto dal 1 gennaio 2021, ha Controparte_1 conferito alla neo costituita società (già il ramo d'azienda Controparte_2 CP_9 relativo alle attività di servicing e di gestione dei crediti (vd. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello).
Si legge, all'interno dell'atto notarile, che il ramo d'azienda è costituito da “(a) le attività e le
[. passività rinvenienti dalle attività di collection di " e della società incorporata " Controparte_1
e relative al l'attività di recupero su tutte le asset class, sia per " Controparte_10 CP_1
sia per i terzi;
(b) la partecipazione totalitaria detenuta in IFIS REAL ESTA TE S.P.A., con
[...] sede in Milano (MI), via Bor ghet to n. 5, C.F. e la partecipazione qualificata detenuta P.IVA_5 in "LEGAL FACTORY SOCIETA' TRA con sede in Parte_2
Ravenna (RA), C.F. ramo di azienda meglio descritto nel la relazione allegata al P.IVA_6 presente atto sotto la lettera "B" (vd. pag. 3 del documento) e che “il conferimento determina il subentro della “società conferitaria” nei crediti e nei debiti riferibili all'attività del ramo di azienda;
pertanto la “società conferitaria” riscuoterà direttamente l'importo di tali crediti e, qualora essi fossero pagati dai debitori alla “società conferente” questa si obbliga a versare quanto incassato alla “società conferitaria”…”.
Ricostruita la successione di vicende societarie che hanno interessato , si ritiene che CP_1 [...]
in qualità di conferitaria del ramo di azienda di , già Controparte_2 Controparte_1 [...]
relativo alla gestione dei crediti, sia legittimata ad agire in giudizio quale rappresentante di CP_1
, giusta procura depositata con la comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1 [...]
(vd. doc. 1 allegato alla comparsa). Controparte_1
La relativa eccezione di difetto di legittimazione attiva di sollevata Controparte_2 dall'odierno appellante con la comparsa conclusionale in appello, va pertanto disattesa.
Passando al merito dell'impugnazione osserva la Corte che l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le seguenti ragioni.
Attraverso il primo motivo d'appello l'appellante contesta la mancanza di prova della titolarità del CP credito in capo alla seconda cessionaria , argomentando che, se da un lato ha prodotto in CP_1 giudizio la proposta e l'accettazione del contratto di cessione stipulato con ha tuttavia mancato CP_4 pag. 8 di produrre i relativi allegati e cioè gli elenchi dei crediti ceduti, dai quali potrebbe trarsi la prova dell'inclusione del credito in oggetto.
Il motivo è infondato.
Nel giudizio di primo grado ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta CP_1
Ufficiale (vd. all. 4, fasc. I grado, oltre al contratto di cessione del 4 agosto 2020 CP_1 intercorso fra le parti (vd. docc. 5 e 6, fasc. I grado, , i quali contengono la proposta di CP_1
CP cessione avanzata da e l'accettazione della cessionaria ), cui rinvia espressamente l'avviso CP_4 di cessione contenuto in Gazzetta (vd. pag. 4 del documento, ove si legge che “ (il Controparte_1
“Cessionario”) comunica che in data 4 agosto 2020 ha concluso due contratti di cessione pro soluto di crediti individuabili in blocco, con effetti economici dalle ore 00:01 del 30 aprile 2020 (la “Data di Efficacia Economica”), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del TUB (il “Contratto di
Cessione”), ai sensi dei quali il Cessionario ha acquistato pro soluto e in blocco da con CP_4 sede sociale in Milano, via San Prospero, 4, capitale sociale Euro 10.000,00, codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, , P.IVA_3 iscritta al numero 35495.1 nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 (la
“NT”), tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) (i “Crediti”) derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche e vantati verso debitori classificati come “in sofferenza”, di cui la NT era titolare alle ore 23:59 del 3 agosto 2020 – …”).
Ciò detto, la Corte rileva, inoltre, che una conferma dell'intervenuta cessione del credito ad oggetto va desunta dal fatto che è rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio la cedente CP_4 rappresentata da nonostante il decreto ingiuntivo impugnato sia stato emesso a favore CP_5 della stessa.
Il motivo va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza per aver respinto l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, così violando gli artt. 102 e 111 c.p.c.
Adduce, in particolare, che il decreto ingiuntivo andava emesso anche nei confronti della cedente il credito, poiché l'intervento di e la contestuale mancata Controparte_6 CP_4
pag. 9 richiesta di estromissione dell'originaria ricorrente avrebbe generato Controparte_6 un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il motivo è infondato.
La cessionaria è intervenuta ex art. 111 c.p.c. nel procedimento monitorio avviato da CP_4 [...]
, producendo l'avviso di cessione dei crediti in blocco contenuto nella Controparte_6
Gazzetta Ufficiale del 16.01.2020 ed espressamente chiedendo, con la propria comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., l'estromissione della cedente . Controparte_6
Il Collegio non può che condividere la valutazione mossa dal giudice di prime cure circa la superfluità
– in un giudizio sommario quale è il giudizio monitorio – di una formale estromissione della cedente, tanto più che l'odierno appellante non ha mai contestato il difetto di titolarità attiva in capo all'intervenuta-cessionaria CP_4
Il giudice del monitorio, pertanto, preso atto dell'intervento ex art. 111 c.p.c. della cessionaria CP_4
e visionata la documentazione attestante l'avvenuta cessione del credito, ha correttamente emesso
[...] il decreto ingiuntivo impugnato soltanto a favore della nuova titolare del credito.
La doglianza va, pertanto, rigettata.
Mediante il terzo motivo d'appello l'appellante impugna il rigetto dell'eccezione di nullità del
“contratto di finanziamento” del 27.9.2018 e delle connesse garanzie fideiussorie per carenza di causa in concreto.
Adduce che dall'estratto conto del c/c n. 17327.68, per il periodo 1.07.2018 – 30.09.2018, emergerebbe che il totale delle entrate scaturisce dall'erogazione di un finanziamento di Euro
421.000,00 avvenuta in data 27.09.2018, e tale da determinare il saldo finale pari a 0,00 e che tale dato, per quanto di natura eminentemente contabile, è incompatibile con una semplice ricognizione di debito.
Argomenta, pertanto, che tramite l'erogazione dei 421.000,00 Euro la banca non ha fatto altro che assicurarsi l'estinzione della posizione debitoria, generando un'altra posizione debitoria.
In conclusione, nel qualificare la fattispecie quale semplice ricognizione di debito, il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere, invero, la reale natura di mutuo solutorio.
L'operazione è, a dir di parte appellante, priva di causa in concreto, con conseguente nullità non soltanto del singolo contratto di mutuo, ma dell'intera operazione negoziale e, quindi, anche delle fideiussioni collegate.
pag. 10 Il motivo è infondato.
E' pur vero che, dall'analisi della documentazione versata in atti, emerge che in data 27.09.18 la banca ha provveduto ad accreditare la somma di 421.000,00 nel conto corrente n. 17327.68 intestato alla società (vd. pag. 3 dell'estratto conto con saldo iniziale al 1.07.2018 Controparte_3
e saldo finale al 30.09.2013, sub doc. 6, fasc. I grado, , che l'operazione contabile è Pt_1 denominata “erogazione di finanziamento” e che inoltre, la fideiussione specifica assunta dal Pt_1 in data 12.09.2018, sino al corrispondente importo di € 421.000,00, espressamente si riferisce al finanziamento concesso dalla banca di € 421.000,00, volto proprio al riscadenzamento ed ammortamento del debito pregresso (vd. doc. 2, fasc. I grado, . Pt_1
Ciò detto, anche volendo riconoscere la natura di mutuo solutorio all'erogazione effettuata dalla banca, è dirimente osservare come le S.U., in tema, abbiano recentemente chiarito che con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo
(logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo in quanto proprio dal primo reso possibile (Cass. S.U. 5841/2025).
Ed ancora più chiaramente, la Corte ha osservato che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che la somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivo comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art.
474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo.”
Conseguentemente, alla luce del recente insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, è del tutto valida l'operazione di accredito della somma di € 421.000,00 posta in essere dalla banca ancorché tali somme, come dedotto dall'appellante, siano state destinate a ripianare la pregressa esposizione debitoria della Controparte_3
Attraverso il quarto motivo d'appello, l'appellante impugna la sentenza per aver omesso di accertare la nullità delle fideiussioni prestate dal Pt_1
pag. 11 Secondo la prospettazione di parte appellante, difatti, il giudice avrebbe errato nel considerare che la violazione della normativa anticoncorrenziale non ha ad oggetto anche le fideiussioni specifiche.
Inoltre, a dir dell'appellante, accertata la nullità parziale delle fideiussioni per sussistenza, al loro interno, delle clausole riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità totale delle garanzie prestate ai sensi dell'art. 1419, I comma c.c., posto che è di tutta evidenza che la banca non avrebbe concluso la contrattazione senza l'apposizione delle clausole ad oggetto.
Il motivo è infondato.
Difatti, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, il Provvedimento della Banca
d'Italia del 2 maggio 2005, n. 55, che dichiara la illiceità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale elaborato dall'ABI nel 2003, per contrasto con la normativa antitrust, L. 10 ottobre 1990
n. 287, all'art. 2 comma 2, lett. a), riguarda le sole fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche, quali sono le quattro fideiussioni oggetto di contestazione (vd. docc. 3, 4, 5 ed 8, fasc. I grado, . Pt_1
Dunque, la corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle predette clausole in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata.
Ciò premesso, anche volendo estendere i principi espressi dalle S.U. n. 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori anche alle fideiussioni specifiche, si rileva che, nel caso di specie, non è stato allegato in termini sufficientemente specifici che tali clausole siano state determinanti per la conclusione dei contratti in esame. Non può pertanto ipotizzarsi la totale nullità degli stessi ai sensi dell'art. 1419, I comma c.c.
Quanto, invece, all'ipotesi di declaratoria di nullità parziale delle garanzie prestate, si osserva che la stessa risulta del tutto destituita di concreta rilevanza pratica posto che, come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado, l'odierno appellante non ha fatto valere i diritti che scaturirebbero dall'eventuale invalidità delle clausole censurate.
Conclusivamente, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore di causa applicando i parametri medi, con esclusione della fase istruttoria-trattazione, non svoltasi, nonché con accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
pag. 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e per essa avverso la sentenza n. 9761/2024 del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Milano pubblicata in data 12.11.2024 così dispone:
a) rigetta l'appello principale proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
b) condanna a rifondere in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.239.00 per compensi, Controparte_2 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 1.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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