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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/12/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7940/2022 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Andrea Savella, presso il cui studio in Barletta, alla via
A. Depretis n. 3, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Donato Ricco, presso il cui studio in Foggia, al viale Ofanto n. 329, elettivamente domicilia
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 17 novembre 2025.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 19.12.2022, ha Parte_1 agito in giudizio per il pagamento di differenze retributive nei confronti della CP_1
Più specificamente, ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della società “ presso l'Hotel del Sole di Margherita CP_1 di Savoia, dal 10 luglio 2022 al 12 settembre 2022, sebbene il contratto di lavoro sia stato formalmente fino al 31.08.2022, svolgendo mansioni di cameriere e altre attività connesse alla gestione della struttura balneare;
che ha lavorato con orario continuativo e articolato su sei giorni settimanali con un giorno di permesso, dalle 7,00 alle 22,30 con un'ora circa di pausa senza fruire di ferie o permessi;
che la retribuzione percepita è risultata inferiore ai minimi previsti dal CCNL di settore, nonché inadeguata rispetto alla quantità e qualità della prestazione resa;
che, nonostante la messa in mora della società resistente, il credito vantato non è stato soddisfatto.
In conseguenza di ciò, ha chiesto che il Tribunale accerti
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato come prospettato in ricorso con condanna della società alla regolarizzazione del rapporto e al versamento dei contributi previdenziali omessi e con condanna al pagamento della somma di € 4.851,98, oltre interessi
e rivalutazione;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito, in via CP_1 preliminare, la nullità del ricorso per genericità anche con riferimento all'indicazione dell'orario di lavoro. Nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando che il rapporto si
è svolto come contrattualmente previsto e che in ogni caso grava
2 sul lavoratore l'onere di provare lo svolgimento in maniera difforme.
In conseguenza di ciò ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o per il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese, con attribuzione.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità/nullità della domanda per genericità.
Come già statuito con ordinanza del 6.11.2020, infatti, il ricorso risulta sufficientemente specifico nell'indicazione della causa petendi e del petitum risultando indicate con sufficiente precisione le circostanze di fatto e di diritto alla base della domanda proposta. Come affermato dalla Corte di Cassazione con orientamento costante, infatti, “nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile
l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (Cass., ord. n.
19009/2018)
Pertanto, sussistono tutti i presupposti per decidere nel merito la controversia.
2.1 Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 2094 c.c.,
“è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
3 Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro,
l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità…” (cfr. in questi termini anche la più recente Cass. n. 1555/2020).
2.2 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che il ricorrente ha fornito la prova della sussistenza del rapporto di lavoro come prospettato in ricorso.
La teste , citata dal ricorrente, dopo aver premesso Testimone_1 di aver lavorato per dal 01.06.2022 al 15.09.2022 CP_1 presso l'Hotel del Sole di Margherita di Savoia con mansioni di cuoca, ha confermato, in primo luogo, la durata del rapporto di lavoro del ricorrente (“Confermo che il ricorrente ha lavorato dal
10/7/2022 al 12/9/2022 presso l'Hotel del Sole di Margherita di
Savoia”), nonché le mansioni svolte dallo stesso, precisando sul punto che “il ricorrente ha iniziato svolgendo mansioni di cameriere e dopo circa una settimana ha incrementato le stesse attività come indicato al punto 3 del ricorso”. La teste ha anche chiarito di poter confermare ciò in quanto vedeva il ricorrente svolgere le mansioni dalla propria postazione lavorativa.
4 La teste ha poi precisato che “c'era una parte di spiaggia riservata ai clienti dell'albergo, ad uso esclusivo degli ospiti dell'Hotel del Sole;
il ricorrente serviva i piatti caldi o freddi a questi ospiti;
io ricevevo una “comanda” degli ordini da servire a quegli ospiti”.
Quanto all'orario di lavoro, la teste ha dichiarato che si lavorava sette giorni su sette senza riposo settimanale, osservando l'orario di lavoro dalle 7:00 alle 22:00 con circa un'ora di pausa pranzo e che il teste non si è mai assentato nel periodo in questione per fruire di ferie o permessi.
Le dichiarazioni rese dalla teste sono particolarmente rilevanti perché puntuali e frutto di una cognizione diretta dei fatti di causa, avendo la ricorrente chiarito, come evidenziato, di lavorare come cuoca, mansioni che, evidentemente, erano strettamente connesse a quelle svolte dal ricorrente che si occupava anche del servizio a tavola.
Le dichiarazioni della teste hanno trovato in gran parte Tes_1 riscontro in quelle rese dal teste che ha riferito di Tes_2 aver lavorato da aprile 2020 ad agosto 2022 e che ha confermato, fino alla cessazione del suo rapporto di lavoro
(6.08.2022) l'orario di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente, precisando che “vedevo il ricorrente, i nostri orari di lavoro coincidevano. Il mio orario era dalle 7:30 alle 20:00 tutti i giorni, sette su sette”.
Meno rilevante perché frutto di una cognizione non diretta degli specifici profili attinenti al rapporto di pravo risultano le dichiarazioni rese dalla teste citata da parte resistente.
Più specificamente, la teste , che ha riferito di Tes_3 lavorare come impiegata amministrativa per la società resistente da giugno 2022 – quindi un ruolo che postula intrinsecamente una minore contiguità con il tipo di mansioni svolto dal ricorrente - e di essere sorella dell'attuale legale rappresentante
5 di ha confermato in sostanza che il rapporto di CP_1 lavoro ha avuto la durata contrattualmente prevista con osservanza dell'orario ivi stabilito, negando, quindi, che il ricorrente abbia lavorato con orario continuato.
La teste ha anche dichiarato che il lido era gestito in comodato da altri soggetti, contratto di comodato che è stato anche allegato alla memoria difensiva.
Tale circostanza non è però decisiva né in totale contrasto con quanto riferito dagli altri testi e in particolare dalla teste Tes_1 quest'ultima, infatti, ha precisato che vi era una parte del lido riservata agli ospiti dell'Hotel di titolarità della società resistente, circostanza che appare verosimile, considerata la prassi diffusa che strutture alberghiere poste in prossimità della spiaggia dispongano di un'area all'interno di quest'ultima riservata ai propri ospiti e che, quindi, rende plausibile quanto riferito dalla stessa teste sul fatto che il ricorrente Tes_1 svolgesse le mansioni di cameriere non solo presso il ristorante dell'Hotel ma anche presso il lido, dal che deriva, quindi,
l'impegno lavorativo per tutta la giornata.
Quanto all'interrogatorio formale, il relativo esito è da un punto di vista processuale irrilevante, avendo la legale rappresentante della società resistente negato le circostanze a sé sfavorevoli e non avendo, quindi, natura confessoria.
3.1 Ciò posto, deve ritenersi dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro nei termini prospettati in ricorso, anche in ordine all'orario di lavoro svolto, e allo svolgimento di mansioni riconducibili al livello V del CCNL Turismo Alberghi Maggiori.
Quanto all'applicabilità di quest'ultimo, com'è noto è possibile utilizzare il contratto collettivo di settore al fine di individuare i minimi della retribuzione in conformità all'art. 36 della
Costituzione. Così, tra l'altro, Corte di Cassazione, Sez. Lav., sent. 27138/13: “In tema di adeguamento della retribuzione ai
6 sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima. Ne consegue che per la determinazione del corrispettivo dell'attività lavorativa in regime di subordinazione di un medico di casa di cura privata va escluso il compenso di pronta reperibilità, in quanto voce retributiva tipicamente contrattuale”. Ne consegue, quindi, l'applicabilità del C.C.N.L. innanzi richiamato, che peraltro risulta anche richiamato nel contratto di lavoro stipulato dalle parti.
Alla luce di ciò, il credito azionato deve ritenersi provato. Sul punto, infatti, deve osservarsi che, come affermato dalla Corte di
Cassazione con la storica sentenza del 30 ottobre 2001 n.
13533, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
una volta assolto tale onere probatorio e di allegazione sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Una soluzione quest'ultima che risponde, come precisa la Suprema Corte, a palesi esigenze di ordine pratico e di rispetto del criterio della c.d. vicinanza della prova: il creditore che deduce di non essere stato pagato avrà, infatti, serie difficoltà ad individuare, come oggetto di prova, fatti positivi idonei a dimostrare tale fatto negativo;
al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente
7 agevole per il debitore, che di regola sarà in possesso di documentazione relativa al pagamento effettuato.
Si tratta, quindi, di un principio che risponde all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, e che al contempo fa applicazione del fondamentale principio di riferibilità o di vicinanza della prova, ponendo l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che, quindi, come tale, è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore e risulta, quindi, maggiormente in grado di fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
Il principio è stato confermato anche in una serie di successive pronunce della Corte di Cassazione (n. 826/15, 15659/11, n.
936/10, n. 9351/07, n. 1743/07, 17626/02).
Applicando tale principio al caso di specie, deve osservarsi che il ricorrente ha, come fin qui evidenziato, provato il titolo, ossia il rapporto lavorativo con la resistente e la sussistenza del credito azionato, e ha dedotto l'inadempimento, consistente, in particolare nel mancato pagamento delle differenze retributive stipendiali quantificate in € 4.851,98, di cui € 161,68 a titolo di
TFR, importo congruo tenuto conto delle mansioni svolte, delle giornate lavorative, del numero di ore lavorative effettuate, tutte circostanze che possono ritenersi provate sulla scorta dell'istruttoria svolta e del CCNL applicabile.
Ne consegue, quindi, che, poiché è stata fornita la prova dello svolgimento del rapporto di lavoro come indicato in ricorso, e poiché non sussistono elementi che inficino la validità del conteggio analitico elaborato dal ricorrente, gravava sul resistente l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c. della estinzione dell'obbligazione di pagamento,
8 cioè di aver corrisposto al prestatore di lavoro gli emolumenti richiesti e dovuti;
tale onere probatorio, invece, non è stato assolto dalla parte resistente, che in corso di causa ha rinunciato all'escussione dei testi indicati in memoria difensiva e nulla ha dimostrato in ordine alla diversa prospettazione dei fatti contenuta nella memoria difensiva.
Alla luce di ciò, la domanda deve essere accolta e quindi, la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 va condannata al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di € 4.851,98, di cui € 161,68 a titolo di TFR a titolo di TFR a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione del credito al saldo.
3.2 Va invece dichiarata inammissibile la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva, atteso che non vi è prova che sia stato regolarmente citato in giudizio l' , CP_2 litisconsorte necessario rispetto a questo tipo di domanda.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza della società resistente, e sono liquidate ai sensi dei D.M. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum (fino ad
€ 5.200,00), applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Andrea Savella che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7940/2022 come innanzi proposta, così provvede:
9 1. accerta e dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro tra e la nei termini Parte_1 CP_1 ricostruiti in parte motiva;
2. condanna la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo di € 4.851,98, di cui € Parte_1
161,68 a titolo di TFR, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dalla maturazione del credito al saldo;
3. dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva;
4. condanna la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle spese processuali, che liquida in € Parte_1
2.400,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Andrea Savella.
Trani, 16.12.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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