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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5975 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 300/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 07/01/2025 promossa da 1) Parte_1
Nato il 21/11/1973 a MELZO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 29, EL OM rappresentato e difeso dall'avv. DEBORAH BORDINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti Parte attrice nei confronti di 2) CP_1
Nata il 10/12/1971 a MELZO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 37, EL OM rappresentata e difesa dall'avv. ELENA BATTISTELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Parte convenuta
nata il [...], in [...] curatore speciale avv. MONICA Controparte_2
SANTONOCETO, in proprio ex art. 86 c.p.c.
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Parte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 29.1.2025 OGGETTO: MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
Conclusioni congiunte rassegnate da entrambe le parti e dal curatore speciale all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. dell'1.7.2025:
1. conferma dell'affido all'ente di;
CP_2
2. collocamento della figlia minore presso e con il papà;
3. dare atto che vive stabilmente con il papà dal mese di ottobre 2024; Per_1
4. la sig.ra rilascerà l'immobile di VIA LOMBARDIA, 37, a EL Parte_3
OM di proprietà esclusiva del sig. entro il mese di ottobre 2025; Parte_1
4. conferma degli incarichi già conferiti ai SS del Comune di Bellinzago (luogo del domicilio di fatto della minore) con specifico riferimento al supporto psicologico individuale e al supporto nella relazione madre/figlia;
5.contributo materno al mantenimento di e € 200 a figlio comprensivo di tutte le Per_1 CP_2 spese extra assegno ad eccezione delle sole spese mediche e scolastiche obbligatorie che resteranno a carico dei genitori in ragione del 50%;
6. AU universale al papà in ragione del 100%;
7. spese di lite compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio e dalla loro unione sono nati i figli: , il Per_1
12.10.2005, e il 16.12.2008, riconosciuti da entrambi. CP_2
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Milano in data 10.2.2025 (proc. n.r.g. 19469/2014), confermato dalla Corte d'Appello di Milano il 1.07.2025, il padre ha chiesto di disporre il collocamento paritetico della figlia minore a CP_2 settimane alternate (da sabato a sabato) presso ciascun genitore ovvero, in subordine, il collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione paterna e frequentazioni madre/figlia delegate ai SS dell'Ente affidatario;
la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio;
la Per_1 determinazione del contributo materno al mantenimento del figlio in una somma non inferiore Per_1
a 250,00 euro mensili;
di disporre che l'AUU venga percepito interamente dal padre. Con decreto del 24.1.2025 il Giudice delegato ha disposto che i Servizi sociali del Comune di Bellinzago Lombardo – Ente affidatario della minore - inviino al Tribunale una relazione CP_2 di aggiornamento relativa al nucleo familiare e ha nominato ex art. 473bis.8 c.p.c. in favore della minore un curatore speciale individuato nella persona dell'Avv. Monica Santonoceto. CP_2
Con memoria depositata in data 30.4.2025 si è costituita in giudizio parte resistente, chiedendo quanto segue: 1) confermare l'affidamento della figlia minore al Comune di Bellinzago Lombardo, CP_2 incaricando i Servizi Sociali di detto Comune di:
- regolamentare i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore con le modalità che risulteranno più opportune per la tutela del suo benessere e nel suo interesse esclusivo;
- mantenere uno stretto monitoraggio della situazione, assicurando la presa in carico psicologica/psicoterapeutica della minore e la prosecuzione di tale percorso fino a quando ciò risulterà necessario o anche solo opportuno;
2) disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario dei due figli
e nei tempi che questi trascorreranno con ciascuno di essi, specificando che le Per_1 CP_2 spese di abbigliamento e le ricariche telefoniche debbano essere sostenute per intero dal padre, signor Parte_1
3) disporre che il padre, signor si faccia carico integrale delle spese mediche, Parte_1 dentistiche e ortodontiche oltre che delle spese universitarie per entrambi i figli;
4) disporre che entrambi i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle altre spese extra relative ai due figli, secondo quanto previsto dalle Linee Guida sottoscritte dal Tribunale di Milano in data 14 novembre 2017, con esclusione di quelle indicate al precedente punto 3;
5) condannare il signor a versare alla signora la somma di Euro Parte_1 CP_1
1.115,50 pari alla metà di quanto egli ha percepito dall'I.N.P.S. a titolo di Assegno Unico Universale per i due figli nel periodo da marzo 2022 a settembre 2023; 6) con vittoria di spese e competenze professionali. All'udienza dell'1 luglio 2025 il Giudice delegato, sentite le parti e il curatore speciale, ha formulato la seguente proposta conciliativa:
1. conferma dell'affido all'ente di;
CP_2
2. collocamento della figlia minore presso e con il papà;
3. dare atto che vive stabilmente con il papà dal mese di ottobre 2024; Per_1
4. la sig.ra rilascerà l'immobile di VIA LOMBARDIA 37 a EL OM Parte_3 di proprietà esclusiva del sig. entro il mese di ottobre 2025; Parte_1
4. conferma degli incarichi già conferiti ai SS del Comune di Bellinzago luogo del domicilio di fatto della minore) con specifico riferimento al supporto psicologico individuale e al supporto nella relazione madre/figlia;
5.contributo materno al mantenimento di e € 200 a figlio comprensivo di tutte le Per_1 CP_2 spese extra assegno ad eccezione delle sole spese mediche e scolastiche obbligatorie che resteranno a carico dei genitori in ragione del 50%;
6. AU universale al papà in ragione del 100%;
7. spese di lite compensate. Le parti e il curatore speciale hanno aderito alla proposta. Il Giudice delegato ha invitato difensori ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, i quali, a fronte dell'adesione alla proposta conciliativa, hanno dichiarato di rinunciare alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti. Il Giudice delegato, dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori di parte attrice e di parte convenuta e il curatore speciale della minore a precisare le conclusioni. Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa. I procuratori delle parti e il curatore speciale della minore hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale si pronunci in conformità all'accordo raggiunto dalle parti – come sopra integralmente trascritto - e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
******* Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte dai genitori e dal curatore speciale della minore, debba essere confermato l'affidamento di all'Ente Comune di Bellinzago CP_2
Lombardo. Invero, i Servizi sociali del Comune di Bellinzago Lombardo, che seguono il nucleo da molti anni (dal 2015), hanno rappresentato che ancora oggi i genitori non sono in grado di collaborare nell'interesse della figlia minore. I SS hanno, in particolare, riferito che ad oggi le comunicazioni tra i genitori (aventi come oggetto la gestione dei figli, come ad esempio, l'organizzazione delle trasferte del padre, aggiornamenti sugli appuntamenti in Consultorio per e aggiornamenti sulle CP_2 visite mediche) avvengono per lo più via e mail con in copia conoscenza il Servizio e che durante il ricovero ospedaliero della minore (a novembre 2024) gli stessi a causa dell'alto grado di conflittualità non sono riusciti a comunicare per supportare la figlia in quel difficile momento e che in ospedale ogni esigenza della minore, ivi compresi i contatti con i sanitari, è stata gestita dall'assistente sociale dott.ssa che si è trovata costretta a mediare tra i due genitori e a fare da ponte tra questi Tes_1
e la struttura sanitaria (cfr. relazione dei SS del Comune di Bellinzago Lombardo depositata in data 23.6.2025) Alla luce di quanto sopra, il Tribunale concorda con quanto richiesto da genitori e curatore nel senso di dover mantenere l'attuale cornice giuridica e, dunque, limitare l'esercizio della responsabilità di entrambi genitori ex art 333 cc e 5 bis L 83/1984, ritenendo che solo la presenza di un soggetto terzo con compiti di indirizzo e decisori importanti possa essere fattore protettivo per e tutelare CP_2 la minore dal conflitto e dalle ricadute pratiche delle difficoltà dei genitori. Quanto al collocamento, tenuto conto che, come emerge dalla lettura della relazione dei SS depositata in data 23.6.2025 e dalle dichiarazioni delle parti e del curatore speciale:
- da novembre 2024 la minore, viste le costanti discussioni con la madre e la sua fatica (riportata in diverse occasioni agli operatori del SS) nella relazione con quest'ultima e a seguito di un episodio verificatosi il 30.11.2024 in cui la madre le ha impedito di entrare in casa per recuperare i propri effetti personali, arrivando a strattonarla sulle scale dell'abitazione, è andata a vivere stabilmente presso l'abitazione paterna e da allora ha manifestato la ferma volontà di rimanere a vivere con il papà;
- la minore attualmente vede la madre solo qualche volta (previi accordi presi direttamente tra di loro) per fare colazione insieme o durante gli accompagnamenti che la mamma le offre per andare nel paese vicino dal ragazzo o dagli amici;
- sebbene abbia dichiarato di desiderare un riavvicinamento con la madre ed CP_2 esprime un forte attaccamento ad entrambi i genitori, la stessa ha manifestato in modo chiaro la sua volontà di rimanere a vivere dal padre;
tenuto anche conto dell'accordo delle parti sul punto, il Collegio ritiene debba essere dato incarico ai Servizi sociali del Comune di Bellinzago Lombardo, in collaborazione con le competenti ASST di mantenere la minore collocata presso il papà. Considerato quanto sopra, in considerazione delle indicazioni dei Servizi incaricati nella relazione depositata in data 23.6.2025, tenuto, in particolare, conto che il rapporto madre/figlia sta pian piano riprendendo e che a tal fine i SS hanno attivato un percorso di supporto per madre e figlia al fine di accompagnarle in un percorso di riavvicinamento e che ha manifestato il desiderio di CP_2 intraprendere un percorso di supporto psicologico personale al fine di avere un proprio spazio di elaborazione rispetto a questioni personali che possono anche esimere dalla situazione famigliare, si ritiene che debba essere dato incarico ai Servizi sociali del Comune di Bellinzago Lombardo, in collaborazione con le competenti anche di: Pt_4 - organizzare e scandire gli incontri madre/figlia secondo le tempistiche più rispondenti all'interesse di tenuto conto dell'evoluzione degli interventi supportivi delegati e del benessere della CP_2 ragazza;
- proseguire nel percorso di supporto psicologico per la minore al fine di garantirle un CP_2 proprio spazio di elaborazione e autodeterminazione personale;
- proseguire nel percorso di supporto per e la madre per facilitare la ripresa di una CP_2 relazione positiva e, quindi, il loro riavvicinamento;
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore.
Con riferimento al mantenimento della prole. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. Come da accordo raggiunto dalle parti, l'assegno unico per la famiglia verrà percepito dal ricorrente nella misura del 100%.
Con riferimento alle spese di lite Le spese di lite, come da accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Milano in data CP_1
10.2.2025 (proc. n.r.g. 19469/2014), confermato dalla Corte d'Appello di Milano il 1.07.2025, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede:
1. Conferma ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento della figlia minore nata CP_2 il 16.12.2008, al Servizio sociale del Comune di Bellinzago Lombardo;
2. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
3. Dispone che i SS dell'Ente affidatario, in collaborazione con le competenti ASST, dovranno provvedere a:
- Mantenere la minore collocata presso il papà;
- Organizzare e scandire gli incontri madre/figlia secondo le tempistiche più rispondenti all'interesse di tenuto conto dell'evoluzione degli interventi supportivi delegati e del benessere della CP_2 ragazza. - Proseguire nel percorso di supporto psicologico per la minore al fine di garantirle un CP_2 proprio spazio di elaborazione e autodeterminazione personale;
- Proseguire nel percorso di supporto per e la madre per facilitare la ripresa di una CP_2 relazione positiva e, quindi, il loro riavvicinamento;
- Continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
4. Dà atto che , maggiorenne e non economicamente indipendente, vive stabilmente con il Per_1 papà dal mese di ottobre 2024;
5. Dà atto che la sig.ra si è impegnata a rilasciare l'immobile di VIA LOMBARDIA, Parte_3
37, a EL OM, di proprietà esclusiva del sig. entro il mese di Parte_1 ottobre 2025;
6. Pone, sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli e mediante versamento, con decorrenza dal deposito del Per_1 CP_2 ricorso e quindi dalla mensilità di dicembre 2024, entro il 5 di ogni mese, dell'importo di 400,00 euro (200,00 euro per figlio), oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione dicembre 2025;
7. Pone, sull'accordo delle parti, a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese mediche e scolastiche obbligatorie come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Dispone, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dal padre;
9.compensa integralmente le spese di lite Si comunichi anche ai SS del Comune di Bellinzago Lombardo Così deciso in Milano, il 9 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 07/01/2025 promossa da 1) Parte_1
Nato il 21/11/1973 a MELZO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 29, EL OM rappresentato e difeso dall'avv. DEBORAH BORDINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti Parte attrice nei confronti di 2) CP_1
Nata il 10/12/1971 a MELZO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 37, EL OM rappresentata e difesa dall'avv. ELENA BATTISTELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Parte convenuta
nata il [...], in [...] curatore speciale avv. MONICA Controparte_2
SANTONOCETO, in proprio ex art. 86 c.p.c.
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Parte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 29.1.2025 OGGETTO: MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
Conclusioni congiunte rassegnate da entrambe le parti e dal curatore speciale all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. dell'1.7.2025:
1. conferma dell'affido all'ente di;
CP_2
2. collocamento della figlia minore presso e con il papà;
3. dare atto che vive stabilmente con il papà dal mese di ottobre 2024; Per_1
4. la sig.ra rilascerà l'immobile di VIA LOMBARDIA, 37, a EL Parte_3
OM di proprietà esclusiva del sig. entro il mese di ottobre 2025; Parte_1
4. conferma degli incarichi già conferiti ai SS del Comune di Bellinzago (luogo del domicilio di fatto della minore) con specifico riferimento al supporto psicologico individuale e al supporto nella relazione madre/figlia;
5.contributo materno al mantenimento di e € 200 a figlio comprensivo di tutte le Per_1 CP_2 spese extra assegno ad eccezione delle sole spese mediche e scolastiche obbligatorie che resteranno a carico dei genitori in ragione del 50%;
6. AU universale al papà in ragione del 100%;
7. spese di lite compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio e dalla loro unione sono nati i figli: , il Per_1
12.10.2005, e il 16.12.2008, riconosciuti da entrambi. CP_2
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Milano in data 10.2.2025 (proc. n.r.g. 19469/2014), confermato dalla Corte d'Appello di Milano il 1.07.2025, il padre ha chiesto di disporre il collocamento paritetico della figlia minore a CP_2 settimane alternate (da sabato a sabato) presso ciascun genitore ovvero, in subordine, il collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione paterna e frequentazioni madre/figlia delegate ai SS dell'Ente affidatario;
la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio;
la Per_1 determinazione del contributo materno al mantenimento del figlio in una somma non inferiore Per_1
a 250,00 euro mensili;
di disporre che l'AUU venga percepito interamente dal padre. Con decreto del 24.1.2025 il Giudice delegato ha disposto che i Servizi sociali del Comune di Bellinzago Lombardo – Ente affidatario della minore - inviino al Tribunale una relazione CP_2 di aggiornamento relativa al nucleo familiare e ha nominato ex art. 473bis.8 c.p.c. in favore della minore un curatore speciale individuato nella persona dell'Avv. Monica Santonoceto. CP_2
Con memoria depositata in data 30.4.2025 si è costituita in giudizio parte resistente, chiedendo quanto segue: 1) confermare l'affidamento della figlia minore al Comune di Bellinzago Lombardo, CP_2 incaricando i Servizi Sociali di detto Comune di:
- regolamentare i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore con le modalità che risulteranno più opportune per la tutela del suo benessere e nel suo interesse esclusivo;
- mantenere uno stretto monitoraggio della situazione, assicurando la presa in carico psicologica/psicoterapeutica della minore e la prosecuzione di tale percorso fino a quando ciò risulterà necessario o anche solo opportuno;
2) disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario dei due figli
e nei tempi che questi trascorreranno con ciascuno di essi, specificando che le Per_1 CP_2 spese di abbigliamento e le ricariche telefoniche debbano essere sostenute per intero dal padre, signor Parte_1
3) disporre che il padre, signor si faccia carico integrale delle spese mediche, Parte_1 dentistiche e ortodontiche oltre che delle spese universitarie per entrambi i figli;
4) disporre che entrambi i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle altre spese extra relative ai due figli, secondo quanto previsto dalle Linee Guida sottoscritte dal Tribunale di Milano in data 14 novembre 2017, con esclusione di quelle indicate al precedente punto 3;
5) condannare il signor a versare alla signora la somma di Euro Parte_1 CP_1
1.115,50 pari alla metà di quanto egli ha percepito dall'I.N.P.S. a titolo di Assegno Unico Universale per i due figli nel periodo da marzo 2022 a settembre 2023; 6) con vittoria di spese e competenze professionali. All'udienza dell'1 luglio 2025 il Giudice delegato, sentite le parti e il curatore speciale, ha formulato la seguente proposta conciliativa:
1. conferma dell'affido all'ente di;
CP_2
2. collocamento della figlia minore presso e con il papà;
3. dare atto che vive stabilmente con il papà dal mese di ottobre 2024; Per_1
4. la sig.ra rilascerà l'immobile di VIA LOMBARDIA 37 a EL OM Parte_3 di proprietà esclusiva del sig. entro il mese di ottobre 2025; Parte_1
4. conferma degli incarichi già conferiti ai SS del Comune di Bellinzago luogo del domicilio di fatto della minore) con specifico riferimento al supporto psicologico individuale e al supporto nella relazione madre/figlia;
5.contributo materno al mantenimento di e € 200 a figlio comprensivo di tutte le Per_1 CP_2 spese extra assegno ad eccezione delle sole spese mediche e scolastiche obbligatorie che resteranno a carico dei genitori in ragione del 50%;
6. AU universale al papà in ragione del 100%;
7. spese di lite compensate. Le parti e il curatore speciale hanno aderito alla proposta. Il Giudice delegato ha invitato difensori ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, i quali, a fronte dell'adesione alla proposta conciliativa, hanno dichiarato di rinunciare alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti. Il Giudice delegato, dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori di parte attrice e di parte convenuta e il curatore speciale della minore a precisare le conclusioni. Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa. I procuratori delle parti e il curatore speciale della minore hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale si pronunci in conformità all'accordo raggiunto dalle parti – come sopra integralmente trascritto - e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
******* Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte dai genitori e dal curatore speciale della minore, debba essere confermato l'affidamento di all'Ente Comune di Bellinzago CP_2
Lombardo. Invero, i Servizi sociali del Comune di Bellinzago Lombardo, che seguono il nucleo da molti anni (dal 2015), hanno rappresentato che ancora oggi i genitori non sono in grado di collaborare nell'interesse della figlia minore. I SS hanno, in particolare, riferito che ad oggi le comunicazioni tra i genitori (aventi come oggetto la gestione dei figli, come ad esempio, l'organizzazione delle trasferte del padre, aggiornamenti sugli appuntamenti in Consultorio per e aggiornamenti sulle CP_2 visite mediche) avvengono per lo più via e mail con in copia conoscenza il Servizio e che durante il ricovero ospedaliero della minore (a novembre 2024) gli stessi a causa dell'alto grado di conflittualità non sono riusciti a comunicare per supportare la figlia in quel difficile momento e che in ospedale ogni esigenza della minore, ivi compresi i contatti con i sanitari, è stata gestita dall'assistente sociale dott.ssa che si è trovata costretta a mediare tra i due genitori e a fare da ponte tra questi Tes_1
e la struttura sanitaria (cfr. relazione dei SS del Comune di Bellinzago Lombardo depositata in data 23.6.2025) Alla luce di quanto sopra, il Tribunale concorda con quanto richiesto da genitori e curatore nel senso di dover mantenere l'attuale cornice giuridica e, dunque, limitare l'esercizio della responsabilità di entrambi genitori ex art 333 cc e 5 bis L 83/1984, ritenendo che solo la presenza di un soggetto terzo con compiti di indirizzo e decisori importanti possa essere fattore protettivo per e tutelare CP_2 la minore dal conflitto e dalle ricadute pratiche delle difficoltà dei genitori. Quanto al collocamento, tenuto conto che, come emerge dalla lettura della relazione dei SS depositata in data 23.6.2025 e dalle dichiarazioni delle parti e del curatore speciale:
- da novembre 2024 la minore, viste le costanti discussioni con la madre e la sua fatica (riportata in diverse occasioni agli operatori del SS) nella relazione con quest'ultima e a seguito di un episodio verificatosi il 30.11.2024 in cui la madre le ha impedito di entrare in casa per recuperare i propri effetti personali, arrivando a strattonarla sulle scale dell'abitazione, è andata a vivere stabilmente presso l'abitazione paterna e da allora ha manifestato la ferma volontà di rimanere a vivere con il papà;
- la minore attualmente vede la madre solo qualche volta (previi accordi presi direttamente tra di loro) per fare colazione insieme o durante gli accompagnamenti che la mamma le offre per andare nel paese vicino dal ragazzo o dagli amici;
- sebbene abbia dichiarato di desiderare un riavvicinamento con la madre ed CP_2 esprime un forte attaccamento ad entrambi i genitori, la stessa ha manifestato in modo chiaro la sua volontà di rimanere a vivere dal padre;
tenuto anche conto dell'accordo delle parti sul punto, il Collegio ritiene debba essere dato incarico ai Servizi sociali del Comune di Bellinzago Lombardo, in collaborazione con le competenti ASST di mantenere la minore collocata presso il papà. Considerato quanto sopra, in considerazione delle indicazioni dei Servizi incaricati nella relazione depositata in data 23.6.2025, tenuto, in particolare, conto che il rapporto madre/figlia sta pian piano riprendendo e che a tal fine i SS hanno attivato un percorso di supporto per madre e figlia al fine di accompagnarle in un percorso di riavvicinamento e che ha manifestato il desiderio di CP_2 intraprendere un percorso di supporto psicologico personale al fine di avere un proprio spazio di elaborazione rispetto a questioni personali che possono anche esimere dalla situazione famigliare, si ritiene che debba essere dato incarico ai Servizi sociali del Comune di Bellinzago Lombardo, in collaborazione con le competenti anche di: Pt_4 - organizzare e scandire gli incontri madre/figlia secondo le tempistiche più rispondenti all'interesse di tenuto conto dell'evoluzione degli interventi supportivi delegati e del benessere della CP_2 ragazza;
- proseguire nel percorso di supporto psicologico per la minore al fine di garantirle un CP_2 proprio spazio di elaborazione e autodeterminazione personale;
- proseguire nel percorso di supporto per e la madre per facilitare la ripresa di una CP_2 relazione positiva e, quindi, il loro riavvicinamento;
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore.
Con riferimento al mantenimento della prole. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. Come da accordo raggiunto dalle parti, l'assegno unico per la famiglia verrà percepito dal ricorrente nella misura del 100%.
Con riferimento alle spese di lite Le spese di lite, come da accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Milano in data CP_1
10.2.2025 (proc. n.r.g. 19469/2014), confermato dalla Corte d'Appello di Milano il 1.07.2025, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, così provvede:
1. Conferma ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento della figlia minore nata CP_2 il 16.12.2008, al Servizio sociale del Comune di Bellinzago Lombardo;
2. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
3. Dispone che i SS dell'Ente affidatario, in collaborazione con le competenti ASST, dovranno provvedere a:
- Mantenere la minore collocata presso il papà;
- Organizzare e scandire gli incontri madre/figlia secondo le tempistiche più rispondenti all'interesse di tenuto conto dell'evoluzione degli interventi supportivi delegati e del benessere della CP_2 ragazza. - Proseguire nel percorso di supporto psicologico per la minore al fine di garantirle un CP_2 proprio spazio di elaborazione e autodeterminazione personale;
- Proseguire nel percorso di supporto per e la madre per facilitare la ripresa di una CP_2 relazione positiva e, quindi, il loro riavvicinamento;
- Continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
4. Dà atto che , maggiorenne e non economicamente indipendente, vive stabilmente con il Per_1 papà dal mese di ottobre 2024;
5. Dà atto che la sig.ra si è impegnata a rilasciare l'immobile di VIA LOMBARDIA, Parte_3
37, a EL OM, di proprietà esclusiva del sig. entro il mese di Parte_1 ottobre 2025;
6. Pone, sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli e mediante versamento, con decorrenza dal deposito del Per_1 CP_2 ricorso e quindi dalla mensilità di dicembre 2024, entro il 5 di ogni mese, dell'importo di 400,00 euro (200,00 euro per figlio), oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione dicembre 2025;
7. Pone, sull'accordo delle parti, a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese mediche e scolastiche obbligatorie come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Dispone, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dal padre;
9.compensa integralmente le spese di lite Si comunichi anche ai SS del Comune di Bellinzago Lombardo Così deciso in Milano, il 9 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Maria Cosmai