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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 5359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5359 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _______________ _____
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________
N° __________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Reg. Gen. Lav.
persona del Giudice RA LI, nella causa iscritta al N. F.A. _______________ 639/2025 R.G.L. promossa __
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Addì Parte_1 _____________
AU Di GA.
Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
C O N T R O
_________________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. Per _________________ __
- resistente -
All'esito dell'udienza dell'1/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 16/01/2025, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento dalla data della visita di revisione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento, ritenendo che “il quadro clinico presentato dal ricorrente all'epoca della visita di revisione (agosto 2023), pur non più tale da determinare riduzione totale della capacità lavorativa, potesse effettivamente ancora consentire la concessione dell'assegno mensile di assistenza, avendo determinato riduzione della capacità lavorativa
– così come a tutt'oggi – superiore al 74 %” (cfr. relazione in atti).
Va, tuttavia, rilevato come il C.T.U. nominato, sebbene non abbia riconosciuto la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, abbia comunque ritenuto il ricorrente “invalido in misura superiore al 74%”, requisito che permette di beneficiare dell'assegno mensile di invalidità, il quale ancorché non espressamente richiesto in ricorso risulta comunque riconducibile nell'ambito dell'odierno giudizio tenuto conto del tenore della domanda amministrativa, senza però incidere sull'esito complessivo della lite.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della C.T.U. già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo, 9/12/2025
IL GIUDICE
RA LI
Sezione Lavoro N° _______________ _____
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________
N° __________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Reg. Gen. Lav.
persona del Giudice RA LI, nella causa iscritta al N. F.A. _______________ 639/2025 R.G.L. promossa __
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Addì Parte_1 _____________
AU Di GA.
Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
C O N T R O
_________________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. Per _________________ __
- resistente -
All'esito dell'udienza dell'1/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 16/01/2025, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento dalla data della visita di revisione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento, ritenendo che “il quadro clinico presentato dal ricorrente all'epoca della visita di revisione (agosto 2023), pur non più tale da determinare riduzione totale della capacità lavorativa, potesse effettivamente ancora consentire la concessione dell'assegno mensile di assistenza, avendo determinato riduzione della capacità lavorativa
– così come a tutt'oggi – superiore al 74 %” (cfr. relazione in atti).
Va, tuttavia, rilevato come il C.T.U. nominato, sebbene non abbia riconosciuto la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, abbia comunque ritenuto il ricorrente “invalido in misura superiore al 74%”, requisito che permette di beneficiare dell'assegno mensile di invalidità, il quale ancorché non espressamente richiesto in ricorso risulta comunque riconducibile nell'ambito dell'odierno giudizio tenuto conto del tenore della domanda amministrativa, senza però incidere sull'esito complessivo della lite.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della C.T.U. già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo, 9/12/2025
IL GIUDICE
RA LI