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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1841/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA Parte_1 C.F._1
BIANCONCINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Faenza (RA), via Naviglio n. 14
- ATTORE - contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
All'udienza dello 05.02.2025, la difesa di insisteva per l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 rassegnate nel ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 02.09.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo quanto
[...] Controparte_1 segue:
- di aver contratto a Palazzuolo sul Senio in data 29.09.1996 matrimonio concordatario con il pagina 1 di 4 convenuto, che veniva trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 6, parte 2, serie A, dell'anno 1996, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che, dall'unione matrimoniale, era nato a [...] in data [...] il figlio Persona_1 economicamente autosufficiente in quanto assunto con mansioni di fabbro alle dipendenze di Mac2 di
Riolo Terme e con lei residente;
- di aver proposto in data 23.12.2022 ricorso per separazione personale con richiesta di addebito nei confronti del sig. in ragione dei reiterati maltrattamenti da lui posti in essere a Controparte_1 suo danno durante tutta la vita matrimoniale e delle condotte persecutorie perpetrate successivamente al suo allontanamento della casa familiare;
- che, proprio a causa dei comportamenti del marito, era stata costretta a scappare di casa e a rifugiarsi in un luogo segreto e protetto, di essere stata presa in carico dal centro antiviolenza per un Parte_2 percorso di supporto, di aver quindi sporto querela nei confronti del sig. e che il CP_1 procedimento penale che ne scaturiva per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. si concludeva con l'emissione di una sentenza di patteggiamento con condanna del convenuto alla pena della reclusione di un anno e sei mesi, che veniva sospesa alla condizione che il sig. intraprendesse un CP_1 percorso di recupero per uomini maltrattanti;
- che, a seguito di trattative tra le parti nel procedimento di separazione, raggiungeva un accordo con il marito con cui precisava conclusioni congiunte, ove davano atto di essere entrambi autonomi dal punto di vista economico e che anche il figlio era economicamente autosufficiente e convenivano che la Per_1 casa familiare, di proprietà del marito nella misura del 75 % e sua per il restante 25 %, sarebbe rimasta al convenuto e che la quota di proprietà indivisa di cui era titolare sarebbe stata da lei trasferita a titolo oneroso al convenuto entro il 31.12.2023;
- che, con decreto cron n. 3673/2023 emesso in data 13.10.2023, il Tribunale di Ravenna omologava la separazione consensuale alle condizioni concordate oggetto delle conclusioni congiunte;
- che, successivamente all'omologa della separazione, il sig. frapponeva ostacoli o dinieghi CP_1 dilatori agli adempimenti necessari per giungere alla cessione della quota di proprietà dell'immobile costituente la casa familiare, richiedendo solo in data 19.12.2023 la relazione tecnica integrata, non collaborando durante i sopralluoghi del tecnico incaricato di redigere la relazione e rifiutando di compartecipare alle spese necessarie per sistemare alcune difformità dell'abitazione accertate durante i rilievi tecnici;
- di aver inviato in data 11.04.2024 tramite legale una raccomandata al convenuto invitandolo a cessare le condotte ostruzionistiche al trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile e ad addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio attivando la procedura innanzi all'Ufficiale di Stato
Civile ma che la missiva rimaneva senza riscontro;
- di aver lavorato nell'anno scolastico 2022-2023 con contratto a tempo determinato come ausiliaria scolastica e nel periodo dallo 04.10.2023 sino al giugno 2024 come insegnante presso l'istituto comprensivo G. Pascoli di Riolo Terme in forza sempre di contratto a termine e che, nel luglio 2024, avendo necessità di lavorare per provvedere al proprio sostentamento, prestava attività lavorativa per la cooperativa Zerocento;
- di vivere in un'abitazione in locazione in relazione alla quale paga mensilmente euro 400,00 a titolo di canone ed euro 150,00 a titolo di rimborso spese per le utenze, di aver estinto in data 15.02.2024 un finanziamento che rimborsava mensilmente con rate mensili di euro 115,95 e di aver richiesto Pt_3
pagina 2 di 4 ed ottenuto in data 19.06.2024 da Agos S.p.A. un finanziamento di euro 5.000,00 da restituire ratealmente con versamenti mensili di euro 127,48;
- che, alla data della separazione, il sig. prestava attività lavorativa come operaio CP_1 florovivaista alle dipendenze dell'impresa individuale Scala Roberto di Castel Bolognese.
Alla luce delle circostanze addotte, la sig.ra chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le Pt_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis,
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palazzuolo sul Senio (FI) il
29.09.1996, tra la sig.ra , C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed il sig. , C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05.07.1966, trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 6 parte 2 serie A Ufficio anno
1996, per essere trascorso il termine di protratta separazione indicato in sei mesi dall'art. 3 n. 2 lett.
B) della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e dunque escludere, per insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto, a carico della ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile (né una tantum né periodico) o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio a favore del sig.
, essendo quest'ultimo in grado di provvedere autonomamente a sé stesso ed Controparte_1 abile al lavoro e comunque disponendo di adeguati mezzi economici;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 23.09.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 05.02.2025.
In data 25.09.2024 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
In data 14.01.2025 parte attrice depositava memoria ex art. 473-bis.17, n. 1, c.p.c. dando atto che, a causa del protrarsi delle condotte ostruzionistiche del convenuto, la sig.ra non potendo Pt_1 permettersi di sostenere i costi di un ulteriore giudizio per ottenere il trasferimento coattivo della quota di comproprietà, suo malgrado decideva di rinunciare alla comproprietà dell'immobile per la quota di cui era titolare con atto a ministero del notaio in data 21.11.2024, che veniva notificata al sig. Per_2
CP_1
All'udienza dello 05.02.2025, il Giudice delegato, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia del sig. e Controparte_1 procedeva a sentire personalmente l'attrice mentre la difesa di quest'ultima si riportava agli atti ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso, chiedendo inoltre di essere autorizzata a depositare telematicamente avviso di ricevimento della raccomandata inviata al convenuto per rinunciare alla comproprietà della casa familiare e visura catastale aggiornata della predetta.
Il Giudice delegato autorizzava il deposito telematico della documentazione entro il 08.02.2025 e rimetteva la causa al Collegio per la decisione alla scadenza del detto termine.
Già in data 05.02.2025 parte attrice depositava l'avviso di ricevimento e la visura catastale aggiornata dell'immobile costituente casa familiare.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è senz'altro fondata e meritevole di accoglimento.
pagina 3 di 4 Dalla documentazione agli atti, risulta che, con decreto n. 3673/2023 emesso in data 16.10.2023, il
Tribunale di Ravenna abbia omologato la separazione consensuale dei coniugi e, come desumibile dalle allegazioni di cui al ricorso, da quanto dichiarato dall'attrice all'udienza dello 05.02.2025 ed attestato altresì dalla diversità delle residenze certificate agli atti, al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento la separazione si protraeva ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale a seguito del mutamento del rito da contenzioso a camerale, e non vi è stata alcuna riconciliazione.
Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.1970 n. 898. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione, l'insistenza dell'attrice nella domanda di divorzio e le allegazioni relative al comportamento ostruzionistico del convenuto per l'adempimento delle condizione pattuita in sede di separazione consensuale relativa al trasferimento della quota di proprietà indivisa della casa familiare di cui era titolare la sig.ra sono elementi che attestano, in modo Pt_1 univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere in alcun modo ricostituita.
Non essendosi costituito il convenuto e non avendo proposto domanda di assegno divorzile o altre domande, alcuna pronuncia accessoria deve essere assunta.
In ossequio al principio della soccombenza, le spese del procedimento, liquidate come da d.m. n.
55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. n. 147/2022, vengono poste a carico del sig.
[...]
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dalla sig.ra nei confronti del sig. così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] Parte_1 il 07.10.1967, e da nato a [...] Senio il [...], a [...] Controparte_1
Senio in data 29.09.1996 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 6, parte
II, serie A, dell'anno 1996;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palazzuolo sul Senio di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- CONDANNA a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Controparte_1 Parte_1
2.906,00 per compensi professionali, in euro 98,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 17.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1841/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA Parte_1 C.F._1
BIANCONCINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Faenza (RA), via Naviglio n. 14
- ATTORE - contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
All'udienza dello 05.02.2025, la difesa di insisteva per l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 rassegnate nel ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 02.09.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo quanto
[...] Controparte_1 segue:
- di aver contratto a Palazzuolo sul Senio in data 29.09.1996 matrimonio concordatario con il pagina 1 di 4 convenuto, che veniva trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 6, parte 2, serie A, dell'anno 1996, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che, dall'unione matrimoniale, era nato a [...] in data [...] il figlio Persona_1 economicamente autosufficiente in quanto assunto con mansioni di fabbro alle dipendenze di Mac2 di
Riolo Terme e con lei residente;
- di aver proposto in data 23.12.2022 ricorso per separazione personale con richiesta di addebito nei confronti del sig. in ragione dei reiterati maltrattamenti da lui posti in essere a Controparte_1 suo danno durante tutta la vita matrimoniale e delle condotte persecutorie perpetrate successivamente al suo allontanamento della casa familiare;
- che, proprio a causa dei comportamenti del marito, era stata costretta a scappare di casa e a rifugiarsi in un luogo segreto e protetto, di essere stata presa in carico dal centro antiviolenza per un Parte_2 percorso di supporto, di aver quindi sporto querela nei confronti del sig. e che il CP_1 procedimento penale che ne scaturiva per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. si concludeva con l'emissione di una sentenza di patteggiamento con condanna del convenuto alla pena della reclusione di un anno e sei mesi, che veniva sospesa alla condizione che il sig. intraprendesse un CP_1 percorso di recupero per uomini maltrattanti;
- che, a seguito di trattative tra le parti nel procedimento di separazione, raggiungeva un accordo con il marito con cui precisava conclusioni congiunte, ove davano atto di essere entrambi autonomi dal punto di vista economico e che anche il figlio era economicamente autosufficiente e convenivano che la Per_1 casa familiare, di proprietà del marito nella misura del 75 % e sua per il restante 25 %, sarebbe rimasta al convenuto e che la quota di proprietà indivisa di cui era titolare sarebbe stata da lei trasferita a titolo oneroso al convenuto entro il 31.12.2023;
- che, con decreto cron n. 3673/2023 emesso in data 13.10.2023, il Tribunale di Ravenna omologava la separazione consensuale alle condizioni concordate oggetto delle conclusioni congiunte;
- che, successivamente all'omologa della separazione, il sig. frapponeva ostacoli o dinieghi CP_1 dilatori agli adempimenti necessari per giungere alla cessione della quota di proprietà dell'immobile costituente la casa familiare, richiedendo solo in data 19.12.2023 la relazione tecnica integrata, non collaborando durante i sopralluoghi del tecnico incaricato di redigere la relazione e rifiutando di compartecipare alle spese necessarie per sistemare alcune difformità dell'abitazione accertate durante i rilievi tecnici;
- di aver inviato in data 11.04.2024 tramite legale una raccomandata al convenuto invitandolo a cessare le condotte ostruzionistiche al trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile e ad addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio attivando la procedura innanzi all'Ufficiale di Stato
Civile ma che la missiva rimaneva senza riscontro;
- di aver lavorato nell'anno scolastico 2022-2023 con contratto a tempo determinato come ausiliaria scolastica e nel periodo dallo 04.10.2023 sino al giugno 2024 come insegnante presso l'istituto comprensivo G. Pascoli di Riolo Terme in forza sempre di contratto a termine e che, nel luglio 2024, avendo necessità di lavorare per provvedere al proprio sostentamento, prestava attività lavorativa per la cooperativa Zerocento;
- di vivere in un'abitazione in locazione in relazione alla quale paga mensilmente euro 400,00 a titolo di canone ed euro 150,00 a titolo di rimborso spese per le utenze, di aver estinto in data 15.02.2024 un finanziamento che rimborsava mensilmente con rate mensili di euro 115,95 e di aver richiesto Pt_3
pagina 2 di 4 ed ottenuto in data 19.06.2024 da Agos S.p.A. un finanziamento di euro 5.000,00 da restituire ratealmente con versamenti mensili di euro 127,48;
- che, alla data della separazione, il sig. prestava attività lavorativa come operaio CP_1 florovivaista alle dipendenze dell'impresa individuale Scala Roberto di Castel Bolognese.
Alla luce delle circostanze addotte, la sig.ra chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le Pt_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis,
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palazzuolo sul Senio (FI) il
29.09.1996, tra la sig.ra , C.F. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed il sig. , C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05.07.1966, trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 6 parte 2 serie A Ufficio anno
1996, per essere trascorso il termine di protratta separazione indicato in sei mesi dall'art. 3 n. 2 lett.
B) della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e dunque escludere, per insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto, a carico della ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile (né una tantum né periodico) o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio a favore del sig.
, essendo quest'ultimo in grado di provvedere autonomamente a sé stesso ed Controparte_1 abile al lavoro e comunque disponendo di adeguati mezzi economici;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 23.09.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 05.02.2025.
In data 25.09.2024 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
In data 14.01.2025 parte attrice depositava memoria ex art. 473-bis.17, n. 1, c.p.c. dando atto che, a causa del protrarsi delle condotte ostruzionistiche del convenuto, la sig.ra non potendo Pt_1 permettersi di sostenere i costi di un ulteriore giudizio per ottenere il trasferimento coattivo della quota di comproprietà, suo malgrado decideva di rinunciare alla comproprietà dell'immobile per la quota di cui era titolare con atto a ministero del notaio in data 21.11.2024, che veniva notificata al sig. Per_2
CP_1
All'udienza dello 05.02.2025, il Giudice delegato, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia del sig. e Controparte_1 procedeva a sentire personalmente l'attrice mentre la difesa di quest'ultima si riportava agli atti ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso, chiedendo inoltre di essere autorizzata a depositare telematicamente avviso di ricevimento della raccomandata inviata al convenuto per rinunciare alla comproprietà della casa familiare e visura catastale aggiornata della predetta.
Il Giudice delegato autorizzava il deposito telematico della documentazione entro il 08.02.2025 e rimetteva la causa al Collegio per la decisione alla scadenza del detto termine.
Già in data 05.02.2025 parte attrice depositava l'avviso di ricevimento e la visura catastale aggiornata dell'immobile costituente casa familiare.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è senz'altro fondata e meritevole di accoglimento.
pagina 3 di 4 Dalla documentazione agli atti, risulta che, con decreto n. 3673/2023 emesso in data 16.10.2023, il
Tribunale di Ravenna abbia omologato la separazione consensuale dei coniugi e, come desumibile dalle allegazioni di cui al ricorso, da quanto dichiarato dall'attrice all'udienza dello 05.02.2025 ed attestato altresì dalla diversità delle residenze certificate agli atti, al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento la separazione si protraeva ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale a seguito del mutamento del rito da contenzioso a camerale, e non vi è stata alcuna riconciliazione.
Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.1970 n. 898. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione, l'insistenza dell'attrice nella domanda di divorzio e le allegazioni relative al comportamento ostruzionistico del convenuto per l'adempimento delle condizione pattuita in sede di separazione consensuale relativa al trasferimento della quota di proprietà indivisa della casa familiare di cui era titolare la sig.ra sono elementi che attestano, in modo Pt_1 univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere in alcun modo ricostituita.
Non essendosi costituito il convenuto e non avendo proposto domanda di assegno divorzile o altre domande, alcuna pronuncia accessoria deve essere assunta.
In ossequio al principio della soccombenza, le spese del procedimento, liquidate come da d.m. n.
55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. n. 147/2022, vengono poste a carico del sig.
[...]
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dalla sig.ra nei confronti del sig. così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] Parte_1 il 07.10.1967, e da nato a [...] Senio il [...], a [...] Controparte_1
Senio in data 29.09.1996 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 6, parte
II, serie A, dell'anno 1996;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palazzuolo sul Senio di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- CONDANNA a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Controparte_1 Parte_1
2.906,00 per compensi professionali, in euro 98,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 17.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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