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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/03/2024, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 876 del 30.01.2012
Oggetto: pensione indiretta ai superstiti;
neutralizzazione art.37 D.p.r. n.818/1957.
N. R.G. 1141/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Silvana Botrugno Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
ha pronunciat o l a present e
SENTENZ A nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a pr evi den zi al e, i n gr ado di ap pe l l o,
tra
, quali ered i di Parte_1 Per_1
, rappresentat i e difes i dagli Avv.ti Tony Luigi De Giorgi e Antoni o
[...]
Nat al e
Appell ant i- ri correnti i n ri assunzione e
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso
Appel lato- resistente in ri assunzione
, , CP_2 Controparte_3 CP_4 coeredi di , rappresent ati e di fesi dagli Avv.ti Tony Luigi De Persona_1
Giorgi e Antoni o Nat al e
Int ervent ori volont ari
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 21.01.2011 , nato il Persona_1
15.4.1940, premesso di essere coniuge superstite di (nata ad [...] il Persona_2
1 02.08.1945 e deceduta il 28.05.2000), aveva dedotto di aver presentato all' , in data CP_5
28.05.2010, l'istanza finalizzata ad ottenere la pensione indiretta con riferimento alla posizione previdenziale della coniuge e che, tuttavia, l' aveva negato tale prestazione per la ritenuta CP_5 insussistenza del requisito contributivo consistente in 780 contributi settimanali complessivi
(essendovene solo 721) e del requisito di 156 contributi settimanali nel quinquennio anteriore alla morte della congiunta (essendovene solo 3). Il ricorrente sosteneva di aver invano invocato la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale derivanti dalla malattia di lunga durata di e di aver invano evidenziato all' che il Persona_2 CP_5 requisito contributivo per la pensione sarebbe dovuto essere solo quello generico, relativo a 5 anni di contribuzione nella vita lavorativa della dante causa. Aveva dedotto che la coniuge era affetta da patologia psichiatrica cronica, diagnosticata nel 1992, che aveva portato anche a trattamenti sanitari obbligatori;
aveva affermato che ella, che aveva lavorato come operaia agricola in periodi non continuativi inclusi tra il 1959 e il 1997, poteva comunque far valere il requisito contributivo generico;
aveva richiamato a proprio favore i principi espressi nella sentenza della S.C. n.166/2009 in materia di prestazione di pensione di inabilità/assegno di invalidità ex l.n.222/1984 nel caso di versamenti contributivi non completati per sospensione del rapporto assicurativo avvenuta per ragioni non imputabili all'assicurato derivante da situazioni impeditive come la malattia di una certa durata. Tanto premesso, aveva chiesto Persona_1 che, per effetto della neutralizzazione ex art.37 d.p.r. n.818/1957, fosse accertato il possesso del requisito contributivo generico in capo alla coniuge dante causa, e che fosse quindi dichiarato il diritto del ricorrente medesimo alla pensione indiretta, con la decorrenza di legge;
con condanna dell' al pagamento delle somme spettanti a titolo di arretrati, oltre accessori. CP_5
Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui CP_5 aveva chiesto il rigetto. In particolare aveva sostenuto l'insufficienza della dedotta patologia ai fini dell'applicazione della norma richiamata, nonché l'invocabilità della norma medesima solo ad opera del titolare della pensione diretta, posto che il diritto del coniuge superstite alla pensione indiretta era acquisito jure proprio e non jure successionis.
Con sentenza n.876 del 30.01.2012 il Tribunale, premessa la decadenza dall'azione per i ratei anteriori al triennio precedente il deposito del ricorso ex art.47 d.p.r. n.639/1970 e art.38
D.l. n.98/2011, ha rigettato la domanda aderendo alla tesi sostenuta dall' circa CP_5
l'inapplicabilità della neutralizzazione ex art.37 d.p.r. n.818/1957 in favore di soggetti diversi dal titolare del rapporto assicurativo a cui afferisce il diritto alla pensione.
Il gravame proposto 14.3.2012 da , che aveva impugnato sia la Persona_1 declaratoria di decadenza parziale dall'azione, sia la pronuncia di merito sulla ritenuta inapplicabilità della neutralizzazione, era stato deciso dalla Corte di Appello di Lecce con la sentenza n.2892/2014 con motivazione riferita solo alla questione di merito, ritenuta infondata.
Adita dallo stesso , la Corte di Cassazione, con la sentenza n.26643/2021 Per_1 depositata il 29.09.2021, in accoglimento del primo motivo di ricorso relativo all'applicabilità dell'art.37 DPR n.818/1957, e con declaratoria di assorbimento del secondo motivo di ricorso attinente alla decadenza triennale applicata a domanda giudiziale proposta anteriormente all'entrata in vigore del d.l.n.98/2011, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione per un nuovo esame.
Con ricorso depositato il 09.12.2021 e , quali Parte_1 Parte_1 eredi di , deceduto il 23.7.2017, hanno riassunto il giudizio ai sensi dell'art.392 Persona_1
2 c.p.c. e, rammentati i fatti già dedotti nei precedenti gradi e fasi processuali, riproponendo le eccezioni e le domande già formulate nella primo giudizio di appello, tra cui l'eccezione di inapplicabilità dello jus superveniens (sulla decadenza), nonchè le conclusioni di merito finalizzate all'applicazione della normativa sulla neutralizzazione per la posizione assicurativa di e al riconoscimento della pensione indiretta in favore di . Persona_2 Persona_1
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, dichiarando di CP_5 ribadire le eccezioni sollevate nei precedenti gradi, include quelle relative alla decadenza e alla prescrizione.
All'esito di ordinanza di questa Corte del 18.11.2022 finalizzata alla verifica della integrità del contraddittorio, stante il litisconsorzio necessario processuale tra tutti gli eredi dell'originario ricorrente-appellante, con atto di intervento volontario depositato in data 08.05.2023 si sono costituiti in giudizio gli altri coeredi, ossia , e CP_2 Controparte_3
, i quali hanno aderito alle conclusioni rassegnate da CP_4 Parte_1
e nel ricorso in riassunzione. Parte_1
Espletata consulenza tecnica-medica d'ufficio, all'udienza del 26.1.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
0. Trattandosi di rinvio disposto ai sensi dell'art.384 c.p.c., la cognizione e la decisione di questa Corte territoriale deve esplicarsi entro i confini e secondo i principi delineati e ribaditi dalla Suprema Corte nella sentenza di rimessione n.26443/2021, nonché nei limiti delle questioni che rimangono controverse, in quanto riproposte dalle parti nella presente fase processuale.
1. Con riferimento alla questione sulla decadenza triennale ex art.47 d.p.r. n.639/19 la ha dichiarato che il relativo motivo di ricorso in sede di giudizio legittimità era Org_1 assorbito dall'accoglimento del primo motivo attinente al merito, e, nel contempo, ha rilevato che sul motivo di appello proposto da in materia di decadenza la Corte di Persona_1
Appello di Lecce, nella sentenza del 2014, aveva omesso di pronunciarsi.
Pertanto tale questione, stanti le conclusioni reiterate dagli eredi di nel Persona_1 ricorso in riassunzione e dall' nella relativa memoria, è rimessa a questo Collegio. CP_5
L'art.47, comma 2, d.p.r. n.639/1970 nel testo (sostituito dall'art. 4, d.l. 19 settembre 1992,
n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438 e) vigente all'epoca della proposizione dell'azione prevedeva che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla Pt_2 data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Nel caso di specie, considerato che il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' avverso il provvedimento di diniego della prestazione (comunicato al con CP_5 Per_1 lettera dell'11.10.2010) è stato proposto il 22.10.2010, appare evidente che al momento del
3 deposito del ricorso giudiziale, avvenuto il 21.01.2011, il triennio decadenziale non era decorso, per nessuno dei ratei pensionistici.
Va pertanto parzialmente riformata decisione del primo giudice che, sulla base di richiami alle modifiche normative intervenute con il D.L. n.
6.7.2011 n.98, ossia successive all'avvio dell'azione giudiziale in esame e prive di efficacia retroattiva (v. Corte Cost. sent. N.69/2014), ha dichiarato l'inammissibilità per decadenza dell'azione nella parte riguardante i ratei maturati oltre tre anni prima della proposizione del ricorso del 21.01.2011, con errata individuazione del meccanismo di computo della decorrenza.
2. Resta in astratto applicabile il principio, già espresso dalla Corte di Cassazione con riferimento alla normativa anteriore all'intervento del D.L. n.98 del 06.07.2011, convertito in legge n.111/2011, secondo cui la pretesa del pensionato soggiace al limite dell'ordinaria prescrizione operante sul diritto ai singoli ratei di pensione.
In concreto, tuttavia, premesso che il diritto alla pensione indiretta è configurabile, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 18 gennaio 145, n. 39, solo dal mese successivo al decesso del titolare della posizione assicurativa diretta (decesso avvenuto, per , il 28.05.2000), si Persona_2 deve rilevare che la prescrizione del diritto ai relativi ratei è stata utilmente interrotta da dapprima con l'istanza amministrativa presentata il 28.5.2010 all' Persona_1 CP_5
(v.copia prodotta nel giudizio di primo grado munita di numero di protocollo 0099183) e poi con la notifica del ricorso giudiziale di primo grado (avvenuta il 20.04.2011), trattandosi di atti intervenuti in un periodo in cui la prescrizione dei ratei non liquidati era normativamente soggetta al termine decennale, e considerando che l'interruzione determinata dalla notifica del ricorso produce effetto, a norma degli artt.2943-2945 c.c., fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Si rammenta infatti che il termine di prescrizione dei ratei, anche non liquidati, è stato stabilito in cinque anni solo successivamente, con il decreto legge n.98 del 6.7.2011 che ha introdotto l'articolo 47 bis nel D.P.R. 639/1970.
3. Passando al merito occorre rilevare che sulla questione dei requisiti per l'applicazione dell'art.37 D.P.R. n.818/1957 la Suprema Corte, nella sentenza con cui ha rinviato la causa a questa Corte territoriale, nell'accogliere il ricorso di ha chiarito quanto segue: Persona_1
“7. Se il diritto dei superstiti al trattamento pensionistico indiretto è del tutto autonomo rispetto al diritto alla pensione spettante all'assicurato, e pertanto, alla morte di quest'ultimo, non entra a far parte dell'asse ereditario, ma è acquisito dai supersiti jure proprio (così Cass.
Sez. L sentenza n. 25858 del 16.10.2018; in precedenza, altresì Cass. Sez. 2, n. 1294 del 7.5.94,
Sez. L n. 593 del 24.1.1984, n. 12034 del 6.11.1992, n. 17077 del 22.8.2005, n. 23569 del
12.9.08), è pur vero che la prestazione è richiesta sulla base della posizione assicurativa del dante causa, sicché da quest'ultima trae le condizioni di maturazione.
8. Infatti, come ricordato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del 27/04/1990 (Rv. 466859 -
01), nel vigente sistema previdenziale i tre rischi della vecchiaia, della invalidità e della morte dell'assicurato o del pensionato sono conglobati in un'unica forma assicurativa e il versamento dell'unitaria contribuzione sopperisce contemporaneamente, oltre che alla pensione di vecchiaia
e di invalidità, anche a quella per i superstiti (pensione indiretta), il cui diritto, condizionato al verificarsi del decesso dell'assicurato, matura parallelamente e insieme al diritto alle altre
4 pensioni e sotto gli stessi presupposti (vedi in questo senso Cass. 8 gennaio 1980, n. 157; Cass.
23 giugno 1971, n. 1994; Cass. 1 giugno 1965, n. 1171).
La ragione di tale disciplina unitaria dipende dal fatto che l'assicurazione obbligatoria ha la funzione di tutelare i soggetti protetti in una situazione di bisogno, che nel caso della pensione ai superstiti coincide con la morte del capofamiglia.
9. I requisiti soggettivi richiesti dalla legge per il conseguimento della pensione indiretta
(per quella di reversibilità non sorge problema alcuno, perché essa deriva dalla posizione già di pensionato del capo famiglia deceduto) sono dunque gli stessi richiesti dalla legge per
l'attribuzione del diritto alla pensione di invalidità o vecchiaia, solo che a quest'ultimi eventi si sostituisce quello della morte dell'assicurato.
10. Nella specie, la dante causa del ricorrente pacificamente era nella situazione (la malattia di lunga durata D.P.R. n. 818 del 1957, ex art. 3) in relazione alla quale poteva astrattamente operare la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale derivanti da situazioni impeditive (in tema, con specifico riferimento alla malattia di lunga durata, Cass. Sez. L, sentenza n. 26667 del 22.10.18; nonché, più in generale, Sez. L,
Sentenza n. 166 del 08/01/2009, Rv. 606190 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3826 del 16/04/1999, Rv.
525482 - 01).
11. Il motivo va quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
12. Poiché la corte d'appello non ha verificato in concreto la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione del principio di neutralizzazione e dei relativi effetti in ordine al beneficio della prestazione richiesta - come dalla sentenza espressamente dichiarato - la causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione al fine di effettuare la detta verifica, ed anche per le spese del giudizio di legittimità”.
A siffatti principi di diritto questo Collegio deve attenersi, procedendo al riscontro in concreto delle condizioni per la neutralizzazione. E' stata quindi disposta in questa fase processuale una consulenza medica d'ufficio, per verificare se le patologie dedotte e documentate dal ricorrente in primo grado rispondessero alle caratteristiche della malattia di lunga durata ai sensi dell'art.3 D.P.R. n.818/1957, ovvero se la malattia sia stata tale da impedire a la prosecuzione dell'attività lavorativa e della correlativa assicurazione Persona_2 previdenziale.
Dalla relazione del c.t.u. è emerso che la predetta , deceduta nel 2000 all'età Per_2 di 54 anni, dal 1978 era affetta da disturbi psichici per i quali si era affidata alle cure del Servizio Orga Psichiatrico della e seguiva terapia psicofarmacologica;
nel 1992 la malattia era stata qualificata come psicosi paranoidea cronica, e poi dal 1997 come schizofrenia indifferenziata cronica. Ella era stata sottoposta a ricovero coatto.
Risultando comprovata, per il periodo di interesse del presente giudizio, la compromissione dell'autonomia personale della per deficit delle competenze Per_2 affettive e relazionali e dell'abilità di adattamento sociale, il consulente tecnico d'ufficio ha affermato che si è trattato di malattia di lunga durata ai sensi dell'art. 3 DPR n.818/1957.
Ritiene questa Corte di aderire alle conclusioni del predetto consulente, le quali, sulla base della documentazione sanitaria e della valutazione medico legale che ha evidenziato una invalidità non inferiore all'80%, consentono di ravvisare la sussistenza di uno stato di grave
5 infermità prolungatosi per molti anni, non adeguatamente compensabile con terapie, che ha determinato l'involontaria sospensione dell'assicurazione previdenziale.
Tanto premesso, si rammenta che ai fini della neutralizzazione del periodo di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale non è necessario che la malattia di lunga durata intervenga mentre tale rapporto è in corso;
in presenza di una simile malattia come requisito contributivo per la pensione (diretta o indiretta) è sufficiente che vi sia un'anzianità assicurativa e una contribuzione pari a cinque anni, senza che sia indispensabile che essa maturi nell'ultimo quinquennio precedente la domanda amministrativa (cfr. Cass.n.26667/2018).
Nel caso di specie dall'estratto contributivo in atti emerge la sussistenza, in capo alla dante causa dell'originario ricorrente, del requisito contributivo generico dei cinque anni di assicurazione e contribuzione, con la conseguenza che deve riconoscersi che costui aveva diritto a percepire la pensione indiretta, a decorrere dal 01.06.2000.
Stante il decesso di sopravvenuto in corso di causa (23.07.2017), Persona_1 compete ai suoi eredi, secondo le rispettive quote ereditarie, il diritto ad ottenere il pagamento dei ratei maturati da giugno 2000 fino a tale ultima data, oltre agli interessi legali, o, se maggiore, rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del
28.5.2010 al saldo.
4. Le spese di lite dell'intero giudizio sono regolate in base al principio di soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori che, nei singoli gradi e fasi, ne hanno fatto richiesta ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, sezione lavoro, visti gli artt 392 e 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto dalla S.C. con sentenza n.26443/2021 sull'appello proposto con ricorso del 14.03.2012 da nei confronti dell' Persona_1 CP_5 avverso la sentenza del 30.01.2012 n.876 del Tribunale di Lecce, giudizio riassunto con ricorso del 09.12.2021 da E , quali eredi di Parte_1 Parte_1 Per_1
, nei confronti dell' e con l'intervento dei coeredi ,
[...] CP_5 CP_2 [...]
, così provvede: CP_3 CP_4
-dichiara che, per effetto della neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale da riconoscere ex art.37 DPR n.818/1957 in capo alla dante causa
, ha maturato il diritto alla pensione indiretta a decorrere Persona_2 Persona_1 dal 01.06.2000;
-condanna l' a corrispondere, in favore degli eredi di , a ciascuno CP_5 Persona_1 secondo la rispettiva quota ereditaria, i ratei della predetta pensione indiretta relativi al periodo dal 01.06.2000 al 23.07.2017, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria dal
121°giorno dalla domanda amministrativa del 28.5.2010 al saldo.
Condanna l al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.938,00 per il primo CP_5 grado, in € 1.984,00 per il secondo gradi, € 1.600,00 per il giudizio di Cassazione ed € 2.906,00 per il giudizio in sede di rinvio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Tony Luigi De Giorgi per le spese del primo e del secondo grado;
6 in favore dell'Avv. Antonio Natale per le spese di cassazione;
in favore degli Avvocati De
Giorgi e Natale per le spese del giudizio di rinvio.
Termine per il deposito della motivazione fissato in giorni 60.
Lecce, 26.01.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Silvana Botrugno
7
n. 876 del 30.01.2012
Oggetto: pensione indiretta ai superstiti;
neutralizzazione art.37 D.p.r. n.818/1957.
N. R.G. 1141/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Silvana Botrugno Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
ha pronunciat o l a present e
SENTENZ A nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a pr evi den zi al e, i n gr ado di ap pe l l o,
tra
, quali ered i di Parte_1 Per_1
, rappresentat i e difes i dagli Avv.ti Tony Luigi De Giorgi e Antoni o
[...]
Nat al e
Appell ant i- ri correnti i n ri assunzione e
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso
Appel lato- resistente in ri assunzione
, , CP_2 Controparte_3 CP_4 coeredi di , rappresent ati e di fesi dagli Avv.ti Tony Luigi De Persona_1
Giorgi e Antoni o Nat al e
Int ervent ori volont ari
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 21.01.2011 , nato il Persona_1
15.4.1940, premesso di essere coniuge superstite di (nata ad [...] il Persona_2
1 02.08.1945 e deceduta il 28.05.2000), aveva dedotto di aver presentato all' , in data CP_5
28.05.2010, l'istanza finalizzata ad ottenere la pensione indiretta con riferimento alla posizione previdenziale della coniuge e che, tuttavia, l' aveva negato tale prestazione per la ritenuta CP_5 insussistenza del requisito contributivo consistente in 780 contributi settimanali complessivi
(essendovene solo 721) e del requisito di 156 contributi settimanali nel quinquennio anteriore alla morte della congiunta (essendovene solo 3). Il ricorrente sosteneva di aver invano invocato la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale derivanti dalla malattia di lunga durata di e di aver invano evidenziato all' che il Persona_2 CP_5 requisito contributivo per la pensione sarebbe dovuto essere solo quello generico, relativo a 5 anni di contribuzione nella vita lavorativa della dante causa. Aveva dedotto che la coniuge era affetta da patologia psichiatrica cronica, diagnosticata nel 1992, che aveva portato anche a trattamenti sanitari obbligatori;
aveva affermato che ella, che aveva lavorato come operaia agricola in periodi non continuativi inclusi tra il 1959 e il 1997, poteva comunque far valere il requisito contributivo generico;
aveva richiamato a proprio favore i principi espressi nella sentenza della S.C. n.166/2009 in materia di prestazione di pensione di inabilità/assegno di invalidità ex l.n.222/1984 nel caso di versamenti contributivi non completati per sospensione del rapporto assicurativo avvenuta per ragioni non imputabili all'assicurato derivante da situazioni impeditive come la malattia di una certa durata. Tanto premesso, aveva chiesto Persona_1 che, per effetto della neutralizzazione ex art.37 d.p.r. n.818/1957, fosse accertato il possesso del requisito contributivo generico in capo alla coniuge dante causa, e che fosse quindi dichiarato il diritto del ricorrente medesimo alla pensione indiretta, con la decorrenza di legge;
con condanna dell' al pagamento delle somme spettanti a titolo di arretrati, oltre accessori. CP_5
Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui CP_5 aveva chiesto il rigetto. In particolare aveva sostenuto l'insufficienza della dedotta patologia ai fini dell'applicazione della norma richiamata, nonché l'invocabilità della norma medesima solo ad opera del titolare della pensione diretta, posto che il diritto del coniuge superstite alla pensione indiretta era acquisito jure proprio e non jure successionis.
Con sentenza n.876 del 30.01.2012 il Tribunale, premessa la decadenza dall'azione per i ratei anteriori al triennio precedente il deposito del ricorso ex art.47 d.p.r. n.639/1970 e art.38
D.l. n.98/2011, ha rigettato la domanda aderendo alla tesi sostenuta dall' circa CP_5
l'inapplicabilità della neutralizzazione ex art.37 d.p.r. n.818/1957 in favore di soggetti diversi dal titolare del rapporto assicurativo a cui afferisce il diritto alla pensione.
Il gravame proposto 14.3.2012 da , che aveva impugnato sia la Persona_1 declaratoria di decadenza parziale dall'azione, sia la pronuncia di merito sulla ritenuta inapplicabilità della neutralizzazione, era stato deciso dalla Corte di Appello di Lecce con la sentenza n.2892/2014 con motivazione riferita solo alla questione di merito, ritenuta infondata.
Adita dallo stesso , la Corte di Cassazione, con la sentenza n.26643/2021 Per_1 depositata il 29.09.2021, in accoglimento del primo motivo di ricorso relativo all'applicabilità dell'art.37 DPR n.818/1957, e con declaratoria di assorbimento del secondo motivo di ricorso attinente alla decadenza triennale applicata a domanda giudiziale proposta anteriormente all'entrata in vigore del d.l.n.98/2011, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione per un nuovo esame.
Con ricorso depositato il 09.12.2021 e , quali Parte_1 Parte_1 eredi di , deceduto il 23.7.2017, hanno riassunto il giudizio ai sensi dell'art.392 Persona_1
2 c.p.c. e, rammentati i fatti già dedotti nei precedenti gradi e fasi processuali, riproponendo le eccezioni e le domande già formulate nella primo giudizio di appello, tra cui l'eccezione di inapplicabilità dello jus superveniens (sulla decadenza), nonchè le conclusioni di merito finalizzate all'applicazione della normativa sulla neutralizzazione per la posizione assicurativa di e al riconoscimento della pensione indiretta in favore di . Persona_2 Persona_1
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, dichiarando di CP_5 ribadire le eccezioni sollevate nei precedenti gradi, include quelle relative alla decadenza e alla prescrizione.
All'esito di ordinanza di questa Corte del 18.11.2022 finalizzata alla verifica della integrità del contraddittorio, stante il litisconsorzio necessario processuale tra tutti gli eredi dell'originario ricorrente-appellante, con atto di intervento volontario depositato in data 08.05.2023 si sono costituiti in giudizio gli altri coeredi, ossia , e CP_2 Controparte_3
, i quali hanno aderito alle conclusioni rassegnate da CP_4 Parte_1
e nel ricorso in riassunzione. Parte_1
Espletata consulenza tecnica-medica d'ufficio, all'udienza del 26.1.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
0. Trattandosi di rinvio disposto ai sensi dell'art.384 c.p.c., la cognizione e la decisione di questa Corte territoriale deve esplicarsi entro i confini e secondo i principi delineati e ribaditi dalla Suprema Corte nella sentenza di rimessione n.26443/2021, nonché nei limiti delle questioni che rimangono controverse, in quanto riproposte dalle parti nella presente fase processuale.
1. Con riferimento alla questione sulla decadenza triennale ex art.47 d.p.r. n.639/19 la ha dichiarato che il relativo motivo di ricorso in sede di giudizio legittimità era Org_1 assorbito dall'accoglimento del primo motivo attinente al merito, e, nel contempo, ha rilevato che sul motivo di appello proposto da in materia di decadenza la Corte di Persona_1
Appello di Lecce, nella sentenza del 2014, aveva omesso di pronunciarsi.
Pertanto tale questione, stanti le conclusioni reiterate dagli eredi di nel Persona_1 ricorso in riassunzione e dall' nella relativa memoria, è rimessa a questo Collegio. CP_5
L'art.47, comma 2, d.p.r. n.639/1970 nel testo (sostituito dall'art. 4, d.l. 19 settembre 1992,
n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438 e) vigente all'epoca della proposizione dell'azione prevedeva che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla Pt_2 data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Nel caso di specie, considerato che il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' avverso il provvedimento di diniego della prestazione (comunicato al con CP_5 Per_1 lettera dell'11.10.2010) è stato proposto il 22.10.2010, appare evidente che al momento del
3 deposito del ricorso giudiziale, avvenuto il 21.01.2011, il triennio decadenziale non era decorso, per nessuno dei ratei pensionistici.
Va pertanto parzialmente riformata decisione del primo giudice che, sulla base di richiami alle modifiche normative intervenute con il D.L. n.
6.7.2011 n.98, ossia successive all'avvio dell'azione giudiziale in esame e prive di efficacia retroattiva (v. Corte Cost. sent. N.69/2014), ha dichiarato l'inammissibilità per decadenza dell'azione nella parte riguardante i ratei maturati oltre tre anni prima della proposizione del ricorso del 21.01.2011, con errata individuazione del meccanismo di computo della decorrenza.
2. Resta in astratto applicabile il principio, già espresso dalla Corte di Cassazione con riferimento alla normativa anteriore all'intervento del D.L. n.98 del 06.07.2011, convertito in legge n.111/2011, secondo cui la pretesa del pensionato soggiace al limite dell'ordinaria prescrizione operante sul diritto ai singoli ratei di pensione.
In concreto, tuttavia, premesso che il diritto alla pensione indiretta è configurabile, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 18 gennaio 145, n. 39, solo dal mese successivo al decesso del titolare della posizione assicurativa diretta (decesso avvenuto, per , il 28.05.2000), si Persona_2 deve rilevare che la prescrizione del diritto ai relativi ratei è stata utilmente interrotta da dapprima con l'istanza amministrativa presentata il 28.5.2010 all' Persona_1 CP_5
(v.copia prodotta nel giudizio di primo grado munita di numero di protocollo 0099183) e poi con la notifica del ricorso giudiziale di primo grado (avvenuta il 20.04.2011), trattandosi di atti intervenuti in un periodo in cui la prescrizione dei ratei non liquidati era normativamente soggetta al termine decennale, e considerando che l'interruzione determinata dalla notifica del ricorso produce effetto, a norma degli artt.2943-2945 c.c., fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Si rammenta infatti che il termine di prescrizione dei ratei, anche non liquidati, è stato stabilito in cinque anni solo successivamente, con il decreto legge n.98 del 6.7.2011 che ha introdotto l'articolo 47 bis nel D.P.R. 639/1970.
3. Passando al merito occorre rilevare che sulla questione dei requisiti per l'applicazione dell'art.37 D.P.R. n.818/1957 la Suprema Corte, nella sentenza con cui ha rinviato la causa a questa Corte territoriale, nell'accogliere il ricorso di ha chiarito quanto segue: Persona_1
“7. Se il diritto dei superstiti al trattamento pensionistico indiretto è del tutto autonomo rispetto al diritto alla pensione spettante all'assicurato, e pertanto, alla morte di quest'ultimo, non entra a far parte dell'asse ereditario, ma è acquisito dai supersiti jure proprio (così Cass.
Sez. L sentenza n. 25858 del 16.10.2018; in precedenza, altresì Cass. Sez. 2, n. 1294 del 7.5.94,
Sez. L n. 593 del 24.1.1984, n. 12034 del 6.11.1992, n. 17077 del 22.8.2005, n. 23569 del
12.9.08), è pur vero che la prestazione è richiesta sulla base della posizione assicurativa del dante causa, sicché da quest'ultima trae le condizioni di maturazione.
8. Infatti, come ricordato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del 27/04/1990 (Rv. 466859 -
01), nel vigente sistema previdenziale i tre rischi della vecchiaia, della invalidità e della morte dell'assicurato o del pensionato sono conglobati in un'unica forma assicurativa e il versamento dell'unitaria contribuzione sopperisce contemporaneamente, oltre che alla pensione di vecchiaia
e di invalidità, anche a quella per i superstiti (pensione indiretta), il cui diritto, condizionato al verificarsi del decesso dell'assicurato, matura parallelamente e insieme al diritto alle altre
4 pensioni e sotto gli stessi presupposti (vedi in questo senso Cass. 8 gennaio 1980, n. 157; Cass.
23 giugno 1971, n. 1994; Cass. 1 giugno 1965, n. 1171).
La ragione di tale disciplina unitaria dipende dal fatto che l'assicurazione obbligatoria ha la funzione di tutelare i soggetti protetti in una situazione di bisogno, che nel caso della pensione ai superstiti coincide con la morte del capofamiglia.
9. I requisiti soggettivi richiesti dalla legge per il conseguimento della pensione indiretta
(per quella di reversibilità non sorge problema alcuno, perché essa deriva dalla posizione già di pensionato del capo famiglia deceduto) sono dunque gli stessi richiesti dalla legge per
l'attribuzione del diritto alla pensione di invalidità o vecchiaia, solo che a quest'ultimi eventi si sostituisce quello della morte dell'assicurato.
10. Nella specie, la dante causa del ricorrente pacificamente era nella situazione (la malattia di lunga durata D.P.R. n. 818 del 1957, ex art. 3) in relazione alla quale poteva astrattamente operare la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale derivanti da situazioni impeditive (in tema, con specifico riferimento alla malattia di lunga durata, Cass. Sez. L, sentenza n. 26667 del 22.10.18; nonché, più in generale, Sez. L,
Sentenza n. 166 del 08/01/2009, Rv. 606190 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3826 del 16/04/1999, Rv.
525482 - 01).
11. Il motivo va quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
12. Poiché la corte d'appello non ha verificato in concreto la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione del principio di neutralizzazione e dei relativi effetti in ordine al beneficio della prestazione richiesta - come dalla sentenza espressamente dichiarato - la causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione al fine di effettuare la detta verifica, ed anche per le spese del giudizio di legittimità”.
A siffatti principi di diritto questo Collegio deve attenersi, procedendo al riscontro in concreto delle condizioni per la neutralizzazione. E' stata quindi disposta in questa fase processuale una consulenza medica d'ufficio, per verificare se le patologie dedotte e documentate dal ricorrente in primo grado rispondessero alle caratteristiche della malattia di lunga durata ai sensi dell'art.3 D.P.R. n.818/1957, ovvero se la malattia sia stata tale da impedire a la prosecuzione dell'attività lavorativa e della correlativa assicurazione Persona_2 previdenziale.
Dalla relazione del c.t.u. è emerso che la predetta , deceduta nel 2000 all'età Per_2 di 54 anni, dal 1978 era affetta da disturbi psichici per i quali si era affidata alle cure del Servizio Orga Psichiatrico della e seguiva terapia psicofarmacologica;
nel 1992 la malattia era stata qualificata come psicosi paranoidea cronica, e poi dal 1997 come schizofrenia indifferenziata cronica. Ella era stata sottoposta a ricovero coatto.
Risultando comprovata, per il periodo di interesse del presente giudizio, la compromissione dell'autonomia personale della per deficit delle competenze Per_2 affettive e relazionali e dell'abilità di adattamento sociale, il consulente tecnico d'ufficio ha affermato che si è trattato di malattia di lunga durata ai sensi dell'art. 3 DPR n.818/1957.
Ritiene questa Corte di aderire alle conclusioni del predetto consulente, le quali, sulla base della documentazione sanitaria e della valutazione medico legale che ha evidenziato una invalidità non inferiore all'80%, consentono di ravvisare la sussistenza di uno stato di grave
5 infermità prolungatosi per molti anni, non adeguatamente compensabile con terapie, che ha determinato l'involontaria sospensione dell'assicurazione previdenziale.
Tanto premesso, si rammenta che ai fini della neutralizzazione del periodo di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale non è necessario che la malattia di lunga durata intervenga mentre tale rapporto è in corso;
in presenza di una simile malattia come requisito contributivo per la pensione (diretta o indiretta) è sufficiente che vi sia un'anzianità assicurativa e una contribuzione pari a cinque anni, senza che sia indispensabile che essa maturi nell'ultimo quinquennio precedente la domanda amministrativa (cfr. Cass.n.26667/2018).
Nel caso di specie dall'estratto contributivo in atti emerge la sussistenza, in capo alla dante causa dell'originario ricorrente, del requisito contributivo generico dei cinque anni di assicurazione e contribuzione, con la conseguenza che deve riconoscersi che costui aveva diritto a percepire la pensione indiretta, a decorrere dal 01.06.2000.
Stante il decesso di sopravvenuto in corso di causa (23.07.2017), Persona_1 compete ai suoi eredi, secondo le rispettive quote ereditarie, il diritto ad ottenere il pagamento dei ratei maturati da giugno 2000 fino a tale ultima data, oltre agli interessi legali, o, se maggiore, rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del
28.5.2010 al saldo.
4. Le spese di lite dell'intero giudizio sono regolate in base al principio di soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori che, nei singoli gradi e fasi, ne hanno fatto richiesta ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, sezione lavoro, visti gli artt 392 e 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto dalla S.C. con sentenza n.26443/2021 sull'appello proposto con ricorso del 14.03.2012 da nei confronti dell' Persona_1 CP_5 avverso la sentenza del 30.01.2012 n.876 del Tribunale di Lecce, giudizio riassunto con ricorso del 09.12.2021 da E , quali eredi di Parte_1 Parte_1 Per_1
, nei confronti dell' e con l'intervento dei coeredi ,
[...] CP_5 CP_2 [...]
, così provvede: CP_3 CP_4
-dichiara che, per effetto della neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale da riconoscere ex art.37 DPR n.818/1957 in capo alla dante causa
, ha maturato il diritto alla pensione indiretta a decorrere Persona_2 Persona_1 dal 01.06.2000;
-condanna l' a corrispondere, in favore degli eredi di , a ciascuno CP_5 Persona_1 secondo la rispettiva quota ereditaria, i ratei della predetta pensione indiretta relativi al periodo dal 01.06.2000 al 23.07.2017, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria dal
121°giorno dalla domanda amministrativa del 28.5.2010 al saldo.
Condanna l al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.938,00 per il primo CP_5 grado, in € 1.984,00 per il secondo gradi, € 1.600,00 per il giudizio di Cassazione ed € 2.906,00 per il giudizio in sede di rinvio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Tony Luigi De Giorgi per le spese del primo e del secondo grado;
6 in favore dell'Avv. Antonio Natale per le spese di cassazione;
in favore degli Avvocati De
Giorgi e Natale per le spese del giudizio di rinvio.
Termine per il deposito della motivazione fissato in giorni 60.
Lecce, 26.01.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Silvana Botrugno
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