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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 964/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 964 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Maini (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale dei Mille 3 C.F._1
a Piacenza, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Antonino Coppolino (c.f.
) e Armando Accongiagioco (c.f. ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via S. Marcellino 3/2A a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
CP_2
APPELLATO - contumace
CP_3
APPELLATO - contumace
IN PUNTO A:
pagina 1 di 9 appello avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 542/2020 del 13.11.2020, pubblicata il 19.11.2020.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 26.3.2024:
Appellante : Parte_1
“accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, previo accertamento che ha omesso di chiedere la condanna alle Controparte_4 spese nei confronti dell'odierna appellante, e segnatamente dichiarare:
• l'estromissione dal giudizio della (che ha Parte_1 avuto l'espressa adesione della ) Controparte_1
• e per l'effetto la cessazione della materia del contendere, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alle spese del giudizio di primo grado da intendersi integralmente compensate nei confronti della LA appellante;
• Respinte tutte le contrarie domande ed istanze di controparte.
Vinte le spese del presente grado di giudizio.
Appellata : Controparte_1
“in via preliminare dichiarare l'appello per cui è causa inammissibile ex art. 342 c.p.c.. In ogni caso respingere, in ogni sua parte, il proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 542/2020, con conseguente conferma della medesima. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La da qui banca) otteneva dal Tribunale di Piacenza il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 647/2014 provvisoriamente esecutivo nei confronti della società
[...]
in qualità di debitrice principale, nonché dei sig. e Parte_1 CP_3 [...]
, in qualità di fideiussori, per la complessiva somma di € 113.528,34 dovuta per CP_2 intercorsi rapporti bancari.
2. Avverso il provvedimento monitorio proponevano opposizione la Parte_1
ed i sig. esponendo: Pt_1
- il decreto ingiuntivo era nullo per mancata produzione degli estratti conto;
- la banca aveva applicato interessi usurari, spese e commissioni non dovute, per €
456.505,69 e quindi nessuna somma era dovuta ex art. 1815 co. 2 c.c.;
- la pretesa creditoria nei confronti dei fideiussori era infondata per nullità delle clausole sottoscritte dalla debitrice principale.
Gli opponenti concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale la condanna della banca al pagamento di € 456.505,69.
pagina 2 di 9 3. Si costituiva in giudizio la sponendo: Controparte_1
- il provvedimento monitorio non era nullo essendo stato emanato sulla base dell'estratto del conto corrente ex art. 50 TUB;
- l'eccezione di applicazione di interessi usurari era infondata;
- per la fase successiva alla Delibera CICR del 2000 in quanto la banca aveva provveduto a far sottoscrivere la lettera integrativa del contratto di conto corrente contenente le condizioni economiche pattuite;
- i calcoli compiuti da parte opponente per la verifica del superamento del c.d. tasso soglia (TSU) erano errati in quanto consideravano anche le CMS che doveva essere escluse fino alla rilevazione del quarto trimestre del 2009;
- le eccezioni sollevate dai fideiussori erano illegittime in quanto in forza del contratto autonomo di garanzia del 18.10.1991 e del 9.7.1996, rimanevano obbligati nei confronti della banca per l'intero credito ingiunto;
- la domanda riconvenzionale era pertanto infondata e comunque non provata.
La banca concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avversaria.
4. Nelle more del giudizio, il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 49/2016 del 2.11.2016, dichiarava il fallimento della società Pt_1 Parte_1
5. Con atto in riassunzione del 30.1.2017, si costituiva in giudizio la
[...]
(da qui LA) facendo proprie le domande svolte Controparte_5 dalla società in bonis ed insistendo per l'accoglimento delle Parte_1
conclusioni dalla medesima precedentemente rassegnate.
6. Dopo alcuni rinvii per trattative su proposta formulata dal giudice, la causa perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2020 nella quale la LA concludeva chiedendo l'improcedibilità della domanda azionata in monitorio in quanto il credito era stato ammesso al passivo e nel contempo rinunciava alla domanda riconvenzionale, con richiesta di declaratoria per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. La banca, da parte sua, in ragione dell'avvenuta ammissione del proprio credito al passivo fallimentare, nulla opponeva all'estromissione dal giudizio della LA e nel merito insisteva per il rigetto delle domande attrici e la condanna dei fideiussori.
7. Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 542/2020, dichiarava l'improcedibilità della domanda monitoria per intervenuto fallimento della debitrice principale, revocando il decreto pagina 3 di 9 ingiuntivo;
dichiarava la cessata materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale e rigettava l'opposizione proposta dai fideiussori, condannando la LA – in solido con i fideiussori – al pagamento delle spese di lite in favore della banca.
8. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Parte_1
ffidandosi ad un unico motivo di gravame.
[...]
9. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
10. I sig. e , sebbene ritualmente intimati, non si sono CP_3 CP_2 costituiti in giudizio ed all'udienza del 26.10.2021 è stata dichiarata la loro contumacia.
11. All'udienza del 26.03.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo la banca, l'atto di appello non avrebbe indicato le parti della sentenza impugnata e le modifiche richieste alla decisione impugnata (art. 345 n. 1 c.p.c.).
13. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum: "in questa prospettiva interpretativa, poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi
pagina 4 di 9 posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. 2320/2023)” (Cass. n. 26151/2023). Nella fattispecie,
l'atto di appello è in linea con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., come sopra inteso: nello stesso, infatti, vengono indicate le parti della sentenza impugnata che si intendono appellare nonché le relative censure, oltreché la loro rilevanza ai fini della decisione finale, esponendo in modo ragionato le singole censure e sollevando una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, tale da consentire al giudice di appello di percepire il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
14. Passando al merito, il Tribunale ha posto a carico della LA - in solido con i fideiussori - le spese legali, sia per soccombenza reale (perché nonostante l'improcedibilità della domanda monitoria per effetto del sopravvenuto fallimento della la Parte_1
LA ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione), sia per soccombenza virtuale
(perché la domanda riconvenzionale, secondo una valutazione prognostica, sarebbe stata rigettata per difetto di riscontri probatori).
15. Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non ha tenuto conto che, in sede di precisazione delle conclusioni (v. note scritte del 16.6.2020), la banca avrebbe difatti rinunciato alle domande verso la LA, avendo prestato il proprio consenso alla sua richiesta di estromissione (a seguito di ammissione del credito al passivo fallimentare), mentre la LA da parte sua aveva rinunciato alla domanda riconvenzionale. Pertanto il
Tribunale avrebbe adottato una sentenza viziata da ultrapetizione per violazione del principio dispositivo (art. 112 c.p.c.). Quindi il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare in sentenza l'estromissione della LA e la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, a seguito delle reciproche rinunce, lasciando inalterata la statuizione nei confronti dei fideiussori.
16. L'appellata replica sostenendo che, a seguito della dichiarazione di fallimento, la LA non avrebbe dovuto costituirsi nel presente giudizio neppure per coltivare la domanda riconvenzionale, considerato che la domanda proposta prima dell'apertura della procedura concorsuale diviene ex officio improcedibile ed un eventuale controcredito doveva essere fatto valere nella predetta procedura. La LA avrebbe invece coltivato la causa fino alla sua definizione, giustificando la decisione assunta giudice di prime cure.
17. La Corte ritiene che le censure dedotte dalla LA debbano essere accolte.
18. La questione si incentra sui criteri di individuazione del thema decidendum, sul momento pagina 5 di 9 della sua definizione rispetto al potere dispositivo delle parti processuali (con specifico riferimento alla possibilità di abbandono di una domanda) e del correlativo potere attribuito al giudicante.
19. È noto che, in sede di precisazione delle conclusioni, la parte può decidere di abbandonare una domanda in precedenza formulata, restringendo il thema decidendum. Come recentemente stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione (n. 3453/2024), tale principio è in stretta relazione con il principio dispositivo fissato dall'art. 112 c.p.c. (1) che consente alle parti di rinunciare alla domanda o ai suoi singoli capi in quanto si può restringere il thema decidendum mediante modifica o rinuncia alla domanda o alle eccezioni precedentemente formulate. Difatti, la rinuncia a qualche capo di domanda od eccezione in precedenza formulate, resta sempre nella disponibilità del soggetto processuale.
20. Ciò posto, assume rilievo quanto accade in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c.; quando la parte utilizza la facoltà di precisazione e modificazione delle conclusioni prevista dall'art. 183, co. 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., in ossequio al principio dispositivo ex art. 112 c.p.c., il giudice non può delimitare il thema decidendum in modo difforme rispetto alla volontà espressa dalle parti processuali, a condizione che queste abbiano modificato o rinunciato ad alcune domande e queste siano prospettate in modo specifico e chiaro.
21. Sul punto non coglie nel segno la difesa dell'appellata nel richiamare quanto statuito da
Cass. SS.UU. n. 1785/2018, come indicato dal Tribunale. Difatti la Suprema Corte ha affrontato il caso diverso nel quale la difesa, in sede di precisazione delle conclusioni, si era limitata a chiedere genericamente il "rigetto delle domande attoree", senza nulla specificare in merito alla specifica domanda di garanzia originariamente formulata, ma riprendendola negli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c. (2); la Corte ha ritenuto che l'assenza di conclusioni sulla domanda di garanzia non poteva di per sé apparire significativa di un suo abbandono.
Analoga situazione può verificarsi nel caso in cui il difensore non partecipi all'udienza di precisazione delle conclusioni;
in tal caso vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni negli atti precedenti (v. Cass. n. 11222/2018).
22. Diverso è però il caso in cui la volontà della parte non sia rimasta inespressa, ma sia stata
(1) La Cassazione ha ritenuto che le parti possono modificare o rinunciare alla domanda anche in fasi avanzate del procedimento ed in particolare rinunciando alla domanda anche dopo la precisazione delle conclusioni, in comparsa conclusionale o replica. (2) Nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni la difesa aveva semplicemente chiesto il rigetto delle domande attoree ma la domanda di manleva era stata insistita nei successivi scritti ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
pagina 6 di 9 chiaramente manifestata in sede di precisazione delle conclusioni.
23. Nell'interpretazione della domanda, il giudice deve tener conto della situazione dedotta in causa, della volontà effettiva e delle finalità che la parte intende perseguire, senza sentirsi condizionato dalle espressioni formali e testuali utilizzate dalla parte (v. Cass. n. 21087/2015;
n. 25159/2014) e quindi deve tener conto anche del contegno processuale;
purtuttavia, tale attività del giudicante - come detto - incontra sempre il limite del rispetto del principio dispositivo, il cui superamento determina il vizio di ultrapetizione della sentenza.
24. Nella fattispecie, le parti si sono avvalse della facoltà di precisare le conclusioni ex art. 189 c.p.c. in modo chiaro ed inequivocabile, definendo il thema decidendum rimesso all'esame del giudice.
25. Nelle note scritte del 22.6.2020 (ex art. 83, co. 7, lett. H del D.L. n. 18/2020), la LA ha così concluso: “Voglia il Tribunale adito ,nel rapporto tra Parte_1
e , dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata in
[...] Controparte_1
monitorio contro la rilevato che comunque il Controparte_5
credito di è già stato ammesso al passivo;
rinunciata la domanda in via Controparte_1
riconvenzionale da parte della LA nei confronti di Controparte_6
, con vittoria di spese e onorari”.
[...]
26. A sua volta la banca ha precisato le proprie conclusioni nelle note scritte del 16.6.2020:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: in via preliminare, anche a fronte del fatto che la LA del Fallimento della società ha ammesso il credito della Parte_1
nel passivo fallimentare come da domanda in via chirografaria, la Controparte_1 [...]
nulla oppone all'estromissione dal giudizio della stessa LA fallimentare CP_1 come da quest'ultima richiesto. Nel merito della presente causa, respingere, in ogni sua parte, la proposta opposizione con tutte le domande in essa formulate nei confronti della
, siccome infondata anche alla luce della eccepita prescrizione (ove Controparte_1
maturata) per ogni operazione bancaria riguardante il rapporto per cui è causa nei termini di legge, di cui all'art 2935 c.c. come interpretato dal D.L. 29.12.2010, n. 225, convertito in legge 06.02.2011, n. n.10; confermando in toto il decreto ingiuntivo oggetto di causa. In ogni caso, condannare e in qualità di garanti della al CP_3 CP_2 Parte_1 pagamento, in solido tra loro, della somma di € 113.528,34, oltre interessi dal 24.02.2014, al saldo, al tasso annuo del 2,803%, oltre spese di procedura, a favore della . Controparte_1
Sempre con vittoria di spese e compensi della fase di opposizione".
pagina 7 di 9 27. Da quanto precede è evidente che la banca, accettando l'estromissione dalla causa della
LA, ha manifestato una inequivoca volontà di rinuncia alle proprie pretese, restringendole solo nei confronti dei fideiussori. Ciò trova conferma negli scritti difensivi finali di entrambe le parti;
la banca ha svolto argomentazioni solo sulla posizione dei fideiussori, precisando con riferimento alla LA che “…rinunciando, nelle proprie conclusioni, alla domanda riconvenzionale nei confronti della la stessa Controparte_1
LA ha, sostanzialmente, rinunciato a perseguire tale pretesa invalidità” (v. pag. 8).
28. Dall'altro lato, la LA ha rinunciato alla domanda riconvenzionale verso la banca ed ai motivi di opposizione (essendo il credito ormai ammesso al passivo fallimentare). La
LA da parte sua ha in conclusionale che “ il Giudice cui precedentemente era stato affidato il presente procedimento, con propria ordinanza, ha formulato una proposta transattiva, di fatto accolta e concretizzata dalla LA, che ha ammesso, nella sede fallimentare il credito della , e che in sede di precisazione delle Controparte_1 conclusioni ha dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale”.
29. Pertanto, sia dalla espressa formulazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., sia dagli scritti conclusivi e dal contegno complessivo tenuto dalle parti, non può revocarsi in dubbio che vi sia stata una chiara definizione del thema decidendum, nei rapporti fra banca e
LA, con rinuncia alle rispettive domande e con conseguente cessazione della materia del contendere. Sotto tale profilo, quindi, la sentenza è censurabile per vizio di ultrapetizione.
30. Quanto agli effetti in punto di spese di giudizio, non può quindi condividersi la decisione di porle a carico della LA per aver “proseguito il giudizio, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione, nonostante l'improcedibilità nei confronti del ”; tale Parte_1
affermazione contrasta non solo con le conclusioni rassegnate, ma anche con il contegno processuale delle parti, visto che le conclusioni ricalcano di fatto la proposta conciliativa formulata dal giudice con l'ordinanza del 15.12.2018 (3).
31. L'estromissione pur essendo stata richiesta congiuntamente dalle parti, non può essere disposta al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Le posizioni delle parti dovevano essere considerate paritetiche, senza una maggiore soccombenza dell'una rispetto all'altra e, considerato lo svolgimento del processo nel suo complesso, sussistevano giusti motivi per una compensazione delle spese di lite (peraltro come già proposto dal giudice) e
(3) Questa la proposta conciliativa: “Nel rapporto tra e , rinuncia al Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo + rinuncia alla domanda riconvenzionale + ammissione di al passivo Controparte_1 fallimentare per l'importo ingiunto e gli interessi fino alla data del fallimento + spese compensate”.
pagina 8 di 9 implicitamente deducibile dalla volontà delle parti in base alle loro difese.
32. In conclusione, l'appello va accolto e la sentenza va parzialmente riformata essendovi i presupposti per una compensazione delle spese di lite di primo grado fra la banca e la
LA.
33. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, per le ragioni già espresse in motivazione, le spese del giudizio di primo grado vanno compensate fra le parti, mentre per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Piacenza n. 542/2020 pubblicata il 19.11.2020, compensa le spese di giudizio di primo grado fra la e la Parte_1 Controparte_1
[...]
- condanna la a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio di appello, che Parte_1 liquida in € 3.500,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di e rimasti contumaci. CP_2 CP_3
Bologna, 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 964 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Maini (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale dei Mille 3 C.F._1
a Piacenza, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Antonino Coppolino (c.f.
) e Armando Accongiagioco (c.f. ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via S. Marcellino 3/2A a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
CP_2
APPELLATO - contumace
CP_3
APPELLATO - contumace
IN PUNTO A:
pagina 1 di 9 appello avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 542/2020 del 13.11.2020, pubblicata il 19.11.2020.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 26.3.2024:
Appellante : Parte_1
“accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, previo accertamento che ha omesso di chiedere la condanna alle Controparte_4 spese nei confronti dell'odierna appellante, e segnatamente dichiarare:
• l'estromissione dal giudizio della (che ha Parte_1 avuto l'espressa adesione della ) Controparte_1
• e per l'effetto la cessazione della materia del contendere, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alle spese del giudizio di primo grado da intendersi integralmente compensate nei confronti della LA appellante;
• Respinte tutte le contrarie domande ed istanze di controparte.
Vinte le spese del presente grado di giudizio.
Appellata : Controparte_1
“in via preliminare dichiarare l'appello per cui è causa inammissibile ex art. 342 c.p.c.. In ogni caso respingere, in ogni sua parte, il proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 542/2020, con conseguente conferma della medesima. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La da qui banca) otteneva dal Tribunale di Piacenza il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 647/2014 provvisoriamente esecutivo nei confronti della società
[...]
in qualità di debitrice principale, nonché dei sig. e Parte_1 CP_3 [...]
, in qualità di fideiussori, per la complessiva somma di € 113.528,34 dovuta per CP_2 intercorsi rapporti bancari.
2. Avverso il provvedimento monitorio proponevano opposizione la Parte_1
ed i sig. esponendo: Pt_1
- il decreto ingiuntivo era nullo per mancata produzione degli estratti conto;
- la banca aveva applicato interessi usurari, spese e commissioni non dovute, per €
456.505,69 e quindi nessuna somma era dovuta ex art. 1815 co. 2 c.c.;
- la pretesa creditoria nei confronti dei fideiussori era infondata per nullità delle clausole sottoscritte dalla debitrice principale.
Gli opponenti concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale la condanna della banca al pagamento di € 456.505,69.
pagina 2 di 9 3. Si costituiva in giudizio la sponendo: Controparte_1
- il provvedimento monitorio non era nullo essendo stato emanato sulla base dell'estratto del conto corrente ex art. 50 TUB;
- l'eccezione di applicazione di interessi usurari era infondata;
- per la fase successiva alla Delibera CICR del 2000 in quanto la banca aveva provveduto a far sottoscrivere la lettera integrativa del contratto di conto corrente contenente le condizioni economiche pattuite;
- i calcoli compiuti da parte opponente per la verifica del superamento del c.d. tasso soglia (TSU) erano errati in quanto consideravano anche le CMS che doveva essere escluse fino alla rilevazione del quarto trimestre del 2009;
- le eccezioni sollevate dai fideiussori erano illegittime in quanto in forza del contratto autonomo di garanzia del 18.10.1991 e del 9.7.1996, rimanevano obbligati nei confronti della banca per l'intero credito ingiunto;
- la domanda riconvenzionale era pertanto infondata e comunque non provata.
La banca concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avversaria.
4. Nelle more del giudizio, il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 49/2016 del 2.11.2016, dichiarava il fallimento della società Pt_1 Parte_1
5. Con atto in riassunzione del 30.1.2017, si costituiva in giudizio la
[...]
(da qui LA) facendo proprie le domande svolte Controparte_5 dalla società in bonis ed insistendo per l'accoglimento delle Parte_1
conclusioni dalla medesima precedentemente rassegnate.
6. Dopo alcuni rinvii per trattative su proposta formulata dal giudice, la causa perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2020 nella quale la LA concludeva chiedendo l'improcedibilità della domanda azionata in monitorio in quanto il credito era stato ammesso al passivo e nel contempo rinunciava alla domanda riconvenzionale, con richiesta di declaratoria per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. La banca, da parte sua, in ragione dell'avvenuta ammissione del proprio credito al passivo fallimentare, nulla opponeva all'estromissione dal giudizio della LA e nel merito insisteva per il rigetto delle domande attrici e la condanna dei fideiussori.
7. Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 542/2020, dichiarava l'improcedibilità della domanda monitoria per intervenuto fallimento della debitrice principale, revocando il decreto pagina 3 di 9 ingiuntivo;
dichiarava la cessata materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale e rigettava l'opposizione proposta dai fideiussori, condannando la LA – in solido con i fideiussori – al pagamento delle spese di lite in favore della banca.
8. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Parte_1
ffidandosi ad un unico motivo di gravame.
[...]
9. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
10. I sig. e , sebbene ritualmente intimati, non si sono CP_3 CP_2 costituiti in giudizio ed all'udienza del 26.10.2021 è stata dichiarata la loro contumacia.
11. All'udienza del 26.03.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo la banca, l'atto di appello non avrebbe indicato le parti della sentenza impugnata e le modifiche richieste alla decisione impugnata (art. 345 n. 1 c.p.c.).
13. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum: "in questa prospettiva interpretativa, poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi
pagina 4 di 9 posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. 2320/2023)” (Cass. n. 26151/2023). Nella fattispecie,
l'atto di appello è in linea con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., come sopra inteso: nello stesso, infatti, vengono indicate le parti della sentenza impugnata che si intendono appellare nonché le relative censure, oltreché la loro rilevanza ai fini della decisione finale, esponendo in modo ragionato le singole censure e sollevando una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, tale da consentire al giudice di appello di percepire il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
14. Passando al merito, il Tribunale ha posto a carico della LA - in solido con i fideiussori - le spese legali, sia per soccombenza reale (perché nonostante l'improcedibilità della domanda monitoria per effetto del sopravvenuto fallimento della la Parte_1
LA ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione), sia per soccombenza virtuale
(perché la domanda riconvenzionale, secondo una valutazione prognostica, sarebbe stata rigettata per difetto di riscontri probatori).
15. Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non ha tenuto conto che, in sede di precisazione delle conclusioni (v. note scritte del 16.6.2020), la banca avrebbe difatti rinunciato alle domande verso la LA, avendo prestato il proprio consenso alla sua richiesta di estromissione (a seguito di ammissione del credito al passivo fallimentare), mentre la LA da parte sua aveva rinunciato alla domanda riconvenzionale. Pertanto il
Tribunale avrebbe adottato una sentenza viziata da ultrapetizione per violazione del principio dispositivo (art. 112 c.p.c.). Quindi il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare in sentenza l'estromissione della LA e la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, a seguito delle reciproche rinunce, lasciando inalterata la statuizione nei confronti dei fideiussori.
16. L'appellata replica sostenendo che, a seguito della dichiarazione di fallimento, la LA non avrebbe dovuto costituirsi nel presente giudizio neppure per coltivare la domanda riconvenzionale, considerato che la domanda proposta prima dell'apertura della procedura concorsuale diviene ex officio improcedibile ed un eventuale controcredito doveva essere fatto valere nella predetta procedura. La LA avrebbe invece coltivato la causa fino alla sua definizione, giustificando la decisione assunta giudice di prime cure.
17. La Corte ritiene che le censure dedotte dalla LA debbano essere accolte.
18. La questione si incentra sui criteri di individuazione del thema decidendum, sul momento pagina 5 di 9 della sua definizione rispetto al potere dispositivo delle parti processuali (con specifico riferimento alla possibilità di abbandono di una domanda) e del correlativo potere attribuito al giudicante.
19. È noto che, in sede di precisazione delle conclusioni, la parte può decidere di abbandonare una domanda in precedenza formulata, restringendo il thema decidendum. Come recentemente stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione (n. 3453/2024), tale principio è in stretta relazione con il principio dispositivo fissato dall'art. 112 c.p.c. (1) che consente alle parti di rinunciare alla domanda o ai suoi singoli capi in quanto si può restringere il thema decidendum mediante modifica o rinuncia alla domanda o alle eccezioni precedentemente formulate. Difatti, la rinuncia a qualche capo di domanda od eccezione in precedenza formulate, resta sempre nella disponibilità del soggetto processuale.
20. Ciò posto, assume rilievo quanto accade in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c.; quando la parte utilizza la facoltà di precisazione e modificazione delle conclusioni prevista dall'art. 183, co. 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., in ossequio al principio dispositivo ex art. 112 c.p.c., il giudice non può delimitare il thema decidendum in modo difforme rispetto alla volontà espressa dalle parti processuali, a condizione che queste abbiano modificato o rinunciato ad alcune domande e queste siano prospettate in modo specifico e chiaro.
21. Sul punto non coglie nel segno la difesa dell'appellata nel richiamare quanto statuito da
Cass. SS.UU. n. 1785/2018, come indicato dal Tribunale. Difatti la Suprema Corte ha affrontato il caso diverso nel quale la difesa, in sede di precisazione delle conclusioni, si era limitata a chiedere genericamente il "rigetto delle domande attoree", senza nulla specificare in merito alla specifica domanda di garanzia originariamente formulata, ma riprendendola negli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c. (2); la Corte ha ritenuto che l'assenza di conclusioni sulla domanda di garanzia non poteva di per sé apparire significativa di un suo abbandono.
Analoga situazione può verificarsi nel caso in cui il difensore non partecipi all'udienza di precisazione delle conclusioni;
in tal caso vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni negli atti precedenti (v. Cass. n. 11222/2018).
22. Diverso è però il caso in cui la volontà della parte non sia rimasta inespressa, ma sia stata
(1) La Cassazione ha ritenuto che le parti possono modificare o rinunciare alla domanda anche in fasi avanzate del procedimento ed in particolare rinunciando alla domanda anche dopo la precisazione delle conclusioni, in comparsa conclusionale o replica. (2) Nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni la difesa aveva semplicemente chiesto il rigetto delle domande attoree ma la domanda di manleva era stata insistita nei successivi scritti ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
pagina 6 di 9 chiaramente manifestata in sede di precisazione delle conclusioni.
23. Nell'interpretazione della domanda, il giudice deve tener conto della situazione dedotta in causa, della volontà effettiva e delle finalità che la parte intende perseguire, senza sentirsi condizionato dalle espressioni formali e testuali utilizzate dalla parte (v. Cass. n. 21087/2015;
n. 25159/2014) e quindi deve tener conto anche del contegno processuale;
purtuttavia, tale attività del giudicante - come detto - incontra sempre il limite del rispetto del principio dispositivo, il cui superamento determina il vizio di ultrapetizione della sentenza.
24. Nella fattispecie, le parti si sono avvalse della facoltà di precisare le conclusioni ex art. 189 c.p.c. in modo chiaro ed inequivocabile, definendo il thema decidendum rimesso all'esame del giudice.
25. Nelle note scritte del 22.6.2020 (ex art. 83, co. 7, lett. H del D.L. n. 18/2020), la LA ha così concluso: “Voglia il Tribunale adito ,nel rapporto tra Parte_1
e , dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata in
[...] Controparte_1
monitorio contro la rilevato che comunque il Controparte_5
credito di è già stato ammesso al passivo;
rinunciata la domanda in via Controparte_1
riconvenzionale da parte della LA nei confronti di Controparte_6
, con vittoria di spese e onorari”.
[...]
26. A sua volta la banca ha precisato le proprie conclusioni nelle note scritte del 16.6.2020:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: in via preliminare, anche a fronte del fatto che la LA del Fallimento della società ha ammesso il credito della Parte_1
nel passivo fallimentare come da domanda in via chirografaria, la Controparte_1 [...]
nulla oppone all'estromissione dal giudizio della stessa LA fallimentare CP_1 come da quest'ultima richiesto. Nel merito della presente causa, respingere, in ogni sua parte, la proposta opposizione con tutte le domande in essa formulate nei confronti della
, siccome infondata anche alla luce della eccepita prescrizione (ove Controparte_1
maturata) per ogni operazione bancaria riguardante il rapporto per cui è causa nei termini di legge, di cui all'art 2935 c.c. come interpretato dal D.L. 29.12.2010, n. 225, convertito in legge 06.02.2011, n. n.10; confermando in toto il decreto ingiuntivo oggetto di causa. In ogni caso, condannare e in qualità di garanti della al CP_3 CP_2 Parte_1 pagamento, in solido tra loro, della somma di € 113.528,34, oltre interessi dal 24.02.2014, al saldo, al tasso annuo del 2,803%, oltre spese di procedura, a favore della . Controparte_1
Sempre con vittoria di spese e compensi della fase di opposizione".
pagina 7 di 9 27. Da quanto precede è evidente che la banca, accettando l'estromissione dalla causa della
LA, ha manifestato una inequivoca volontà di rinuncia alle proprie pretese, restringendole solo nei confronti dei fideiussori. Ciò trova conferma negli scritti difensivi finali di entrambe le parti;
la banca ha svolto argomentazioni solo sulla posizione dei fideiussori, precisando con riferimento alla LA che “…rinunciando, nelle proprie conclusioni, alla domanda riconvenzionale nei confronti della la stessa Controparte_1
LA ha, sostanzialmente, rinunciato a perseguire tale pretesa invalidità” (v. pag. 8).
28. Dall'altro lato, la LA ha rinunciato alla domanda riconvenzionale verso la banca ed ai motivi di opposizione (essendo il credito ormai ammesso al passivo fallimentare). La
LA da parte sua ha in conclusionale che “ il Giudice cui precedentemente era stato affidato il presente procedimento, con propria ordinanza, ha formulato una proposta transattiva, di fatto accolta e concretizzata dalla LA, che ha ammesso, nella sede fallimentare il credito della , e che in sede di precisazione delle Controparte_1 conclusioni ha dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale”.
29. Pertanto, sia dalla espressa formulazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., sia dagli scritti conclusivi e dal contegno complessivo tenuto dalle parti, non può revocarsi in dubbio che vi sia stata una chiara definizione del thema decidendum, nei rapporti fra banca e
LA, con rinuncia alle rispettive domande e con conseguente cessazione della materia del contendere. Sotto tale profilo, quindi, la sentenza è censurabile per vizio di ultrapetizione.
30. Quanto agli effetti in punto di spese di giudizio, non può quindi condividersi la decisione di porle a carico della LA per aver “proseguito il giudizio, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione, nonostante l'improcedibilità nei confronti del ”; tale Parte_1
affermazione contrasta non solo con le conclusioni rassegnate, ma anche con il contegno processuale delle parti, visto che le conclusioni ricalcano di fatto la proposta conciliativa formulata dal giudice con l'ordinanza del 15.12.2018 (3).
31. L'estromissione pur essendo stata richiesta congiuntamente dalle parti, non può essere disposta al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Le posizioni delle parti dovevano essere considerate paritetiche, senza una maggiore soccombenza dell'una rispetto all'altra e, considerato lo svolgimento del processo nel suo complesso, sussistevano giusti motivi per una compensazione delle spese di lite (peraltro come già proposto dal giudice) e
(3) Questa la proposta conciliativa: “Nel rapporto tra e , rinuncia al Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo + rinuncia alla domanda riconvenzionale + ammissione di al passivo Controparte_1 fallimentare per l'importo ingiunto e gli interessi fino alla data del fallimento + spese compensate”.
pagina 8 di 9 implicitamente deducibile dalla volontà delle parti in base alle loro difese.
32. In conclusione, l'appello va accolto e la sentenza va parzialmente riformata essendovi i presupposti per una compensazione delle spese di lite di primo grado fra la banca e la
LA.
33. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, per le ragioni già espresse in motivazione, le spese del giudizio di primo grado vanno compensate fra le parti, mentre per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Piacenza n. 542/2020 pubblicata il 19.11.2020, compensa le spese di giudizio di primo grado fra la e la Parte_1 Controparte_1
[...]
- condanna la a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio di appello, che Parte_1 liquida in € 3.500,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di e rimasti contumaci. CP_2 CP_3
Bologna, 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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