Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le conorversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°382 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Sorgi, ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio del procuratore in Piazza G.
Amendola n. 31.
Appellante
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore.
Appellato- contumace
OGGETTO: altre controversie in materia previdenziale.
All'udienza del 17 aprile 2025 il procuratore dell'appellante ha insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n.3533/2022, resa in data 4 novembre 2022, il Tribunale G.L. di
Palermo respinse il ricorso depositato in data 26 febbraio 2020 da Parte_1 che, dopo aver premesso di avere inoltrato, il 14/12/2017, istanza amministrativa al fine di accedere al Fondo di Garanzia per i crediti da lavoro diversi dal Tfr, sì da ottenere la liquidazione delle ultime tre mensilità di ammontare pari ad € 6.367,30 e, ancora, di avere fatto pervenire all' la documentazione da questi via via CP_1 richiesta, lamentava il mancato accoglimento della domanda in questione, respinta dall' il 5/08/2019 con la seguente motivazione: “la documentazione richiesta CP_1 non è sufficiente in quanto non è stata prodotta alcuna dichiarazione di sospensione
1
Chiedeva, pertanto, di “Accertare e dichiarare che il Sig. ha Parte_1 regolarmente presentato domanda amministrativa di intervento al Fondo di Garanzia per i crediti da lavoro diversi dal TFR;
- accertare e dichiarare che l' ha fornito al ricorrente erronee CP_1 informazioni in relazione alla documentazione prodotta;
- accertare e dichiarare che l non ha rispettato i termini di lavoro imposti CP_1 dalla legge;
- accertare e dichiarare che il Sig. ha subito un danno patrimoniale pari Pt_1 ad € 6.367,30;
- conseguentemente condannare l' al pagamento, in favore del ricorrente CP_1 della somma di € 6.367,30 a titolo di risarcimento del danno”. L'istituto convenuto, pur ritualmente citato, non si costituiva. Il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente - nonostante la contumacia dell' convenuto – per poter ottenere il ristoro del danno patrimoniale CP_1 asseritamente sofferto ed ascrivibile ad una ipotetica condotta contraria a buona fede assunta dall' aveva …l'onere di dimostrare in questa sede il suo diritto ad CP_1 accedere al succitato fondo di garanzia, dimostrando, nello specifico, di avere presentato la domanda amministrativa e di avere ad essa allegato tutta la documentazione siccome richiesta dalla superiore disciplina, ossia con la circolare n.74/2008 dell' chiarificatrice delle modalità e termini di presentazione delle CP_1 domande dirette ad ottenere la liquidazione del Tfr e dei crediti diversi (ai sensi del
D.Lgs n.80/1992 artt.1 e segg.) e della indicazione della documentazione da allegare all'istanza.
Ha ritenuto che siffatta prova non fosse stata offerta, avendo il ricorrente versato in atti la sola ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda amministrativa del 14/12/2017 - dalla quale, peraltro, non è dato evincere con certezza la documentazione in origine allegata all'istanza - (cfr. all. 1), l'istanza di ammissione al passivo presentata in seno alla procedura fallimentare n. 175/2015 e la conseguente ammissione allo stato passivo, copia delle ultime tre buste paga, ed infine, apposita dichiarazione di sospensione del lavoratore (cfr. all.ti 2,4,6), difettando, per converso, il certificato di mancata opposizione allo stato passivo, strumentale ai fini dell'accesso al fondo di garanzia suddetto;
che tale certificato di mancata opposizione attesta l'esecutività dello stato passivo e, conseguentemente,
2 consente di ritenere come dovuti i crediti vantati dal ricorrente nei confronti della società datrice di lavoro e che, dunque, in carenza di detta documentazione, il diritto del ricorrente ad accedere al fondo di garanzia per i crediti di lavoro diversi dal Tfr non può ritenersi accertato, né la contumacia dell'istituto convenuto può valere a ritenere come non contestata la sussistenza di detto documento in sede di domanda amministrativa (cfr. Cass. civ., 14 gennaio 2015, n. 461; Cass. civ., 21 febbraio 2014,
n. 4161, secondo cui il principio di non contestazione non operi nel caso di contumacia del convenuto), dovendosi, per l'effetto, rigettare anche la domanda di risarcimento del danno fondata su tale presupposto.
Ha valutato, inoltre, che pur avendo il ricorrente ammesso di avere ricevuto, successivamente all'inoltro della domanda amministrativa, diverse istanze di integrazione documentale da parte dell' (cui era seguita la produzione dei CP_1 documenti suddetti), non ha dimostrato che la documentazione fosse stata ab origine tempestivamente inviata (come dedotto invece a pag. 2 del ricorso con riguardo alla copia della domanda di ammissione allo stato passivo), con la conseguenza che non risulta dimostrata l'addebitabilità all' della decadenza della domanda di CP_1 intervento nel Fondo in cui è incorso il . Pt_1
Per la riforma della decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato in data 2 maggio 2023.
Lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare adempiuto l'onere della prova di tempestiva allegazione dei documenti rilevanti per l'accoglimento della domanda di accesso al Fondo di Garanzia, evidenziando che nella ricevuta di presentazione della domanda erano indicati analiticamente tutti i documenti allegati all'istanza e che l non aveva mai richiesto né contestato la mancata CP_1 opposizione allo stato passivo.
Pur regolarmente citato l' non si è costituito in giudizio e ne va dichiarata CP_1 la contumacia.
All'udienza del 17 aprile 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
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L'appello è infondato. Prevede l'art. 47 del dpr n.639/70, come modificato da DL 384/92 convertito in L. n. 438/92.:” Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia CP_1
3 della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L'
[...]
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro Controparte_2 aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Omissis”. Orbene, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità:
1)- “La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre
1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011,
n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970. (v. Cass S.U.
n.19992/2009,Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014,
Sez. L, Sentenza n. 24730 del 04/12/2015, e n.26163/2017).
2)-“ La decadenza prevista dall'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”;- deve anche escludersi la possibilità per l'ente previdenziale di rinunziarvi ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (v.
Cass S.U. n.12718/2009, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3990 del 29/02/2016 e n.28639/2018);
4 3)- L'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dal DL su citato) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto
1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47-v. Cass. Sez.
U, Sentenza n. 12718 del 29/05/2009 e Cass lav. n.4896/2010- ; tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto. V. Cass. n. 15969 del 27/06/2017; ed in ultimo Cass. ord. del
26.08.2020, n. 17792).
Il percorso argomentativo della Suprema Corte, qui condiviso, rileva l'autonomia della disciplina della decadenza che impone l'esperimento dell'azione giudiziaria entro determinati termini - nella specie di un anno trattandosi di prestazione previdenziale di cui all'art.24 della L.n.88/89 - posti in stretto collegamento con i termini del procedimento amministrativo attivato, eventualmente, su istanza dell'interessato; così, nell'ipotesi in cui tale ricorso amministrativo manchi o sia tardivamente proposto, il dies a quo del termine annuale è ancorato alla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo – 300 giorni - computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. (v. art. 47 comma 2 su cit.- Cass. sez.lav.
1.03.2010 n.4896,
n.12718/2009, n.15969/2017).
Per la Suprema Corte, posto che la disciplina legale della decadenza sostanziale
(che determina l'estinzione del diritto e l'inammissibilità della domanda giudiziale) di cui si discute è di “ordine pubblico”, sottratta, quindi, alla disponibilità delle parti, risultano irrilevanti, rispetto al decorso dei tempi del procedimento
5 amministrativo, i comportamenti da costoro tenuti, quali gli atti interlocutori dell'Istituto previdenziale o i suoi provvedimenti capaci di assumere carattere decettivo (lettere con cui si richiedano altri documenti, o si deduca che si sta provvedendo al pagamento o all'esame della pratica amministrativa, ovvero si soprassieda al pagamento della prestazione adducendo la necessità di ulteriori accertamenti per stabilire la legittimità della sua erogazione)- v. Cass n.4896/5010 cit. - ovvero l'omissione delle indicazioni di cui all'art.47 c.5 cit- o la presentazione del ricorso tardivo;
il "dies a quo" è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti-
Cass.n.17792/2020)
In concreto non è in contestazione l'intervenuto decorso del termine di decadenza annuale, dolendosi, piuttosto, l'appellante dell'imputabilità al contegno assunto, nella gestione della procedura amministrativa dall' che tale decadenza ha prodotto e CP_1 ribadendo la domanda di risarcimento del danno patrimoniale pari all'importo della prestazione che avrebbe ottenuto dal Fondo per crediti di lavoro.
Tuttavia, a prescindere dal disatteso onere di prova in merito alla sussistenza del diritto di accedere al Fondo, non avendo provato l'istante, come ritenuto dal
Tribunale, di avere tempestivamente allegato i documenti necessari a consentire l'esame della domanda (è stata prodotta dal ricorrente la sola ricevuta di presentazione della domanda di intervento del Fondo di garanzia, dalla quale non è evincibile la natura degli atti ad essa allegati- v. doc n.1 ) da parte dell' che, CP_1 difatti, ha avanzato al diverse istanze di integrazione documentale sino al Pt_1
25.03.2019 (v. doc nn.da 2 a 6), quest'ultimo non ha adempiuto l'onere, che gli incombeva, di adire l'autorità giudiziaria nel termine di un anno e trecento giorni, decorrente dall'istanza amministrativa del 14.12.2017, avendo introdotto il ricorso di primo grado il 26.02.2020, con conseguente perfezionamento della fattispecie decadenziale, imputabile a sua esclusiva responsabilità.
Detta istanza amministrativa è stata rigettata, con nota del 5 agosto 2019, in seguito ad una richiesta dell' di integrazione di documentazione (del 6.12. 2018 e CP_1 del 25.03.2019) - che non sposta in avanti il termine di 120 giorni – riscontrate dal ricorrente il 24.05.2019 e il 17.09.2019.
La tardività del provvedimento di rigetto (così come la richiesta di integrazione documentale da parte dell' ) non determinava il prolungamento dei termini di CP_1 legge, per le ragioni sopra precisate e come già correttamente rilevato dal Tribunale, senza che, in proposito, l'appellante abbia contrapposto specifiche censure con le proprie argomentazioni difensive.
Assorbite le ulteriori questioni, la sentenza merita integrale conferma.
6 Nulla è dovuto per spese del grado dall'appellante soccombente all rimasto CP_1 contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui CP_1 dichiarata, conferma la sentenza n.3533/2022 emessa il 4 novembre 2022 dal
Tribunale G.L. di Palermo.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Così deciso in Palermo, il 17 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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