Sentenza 2 settembre 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/09/2004, n. 17682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17682 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2004 |
Testo completo
I E T T N I E O R I I N Z D O A I E R Z I ORIGINALE T A L S 1 R I L A G O P E I PUBBLICA ITALIANA B R R A A A D U CORTE SUPREM1 7682/04 A T IN NOME DEL PO Q E T T E E N A G I E R G S Oggetto E O E T S EQUA RIPARAZIONE A SEZIONE PRIMA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OLLA - Presidente R.G.N. 23775/02 Dott. Giovanni - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI ADAMO - Rel. Consigliere- Cron. 28544 Dott. Mario - Consigliere Rep. 4169 Dott. Luigi MACIOCE Ua.04/05/04 GIULIANI Consigliere Dott. Paolo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI LE, ON VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO 23, presso l'avvocato GIOVANNI VESPAZIANI, che li rappresenta ė difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2004
- controricorrente -
1083 avverso il decreto della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, 1 " depositato il 23/05/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2004 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato VESPAZIANI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1'Avvocato D'AVANZO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo AL IO e UL DO adivano la Corte d'appello di Campobasso per sentir liquidare, in loro favore, a titolo di equa riparazione una sonuna, da ac- certarsi in via equitativa, a causa dell'irragionevole durata di una controversia civile, nella quale avevano convenuto Di CO OM ed avente ad oggetto denun- zia di nuova opera. Esponevano i ricorrenti che in data 26.5.1988 erano stati convenuti avanti al Pretore di Castel di Sangro per denunzia di nuova opera e che il 27.7.1988 il Pre- tore adito, rigettata la richiesta di sospensione dei lavori, rimetteva le parti avanti al Tribunale di Sul- mona, competente per valore. 2 Iniziato in data 27.12.1988 il giudizio avanti al Tribunale di Sulmona era terminato il 21.01.1993 mentre il giudizio di secondo grado, introdotto con atto noti- ficato il 30.10.1993 era ancora in corso alla data di inizio del giudizio per equa riparazione, introdotto con ricorso depositato in data 18.10.2001. L'irragionevole durata del giudizio era da addebi- tarsi secondo l'assunto degli attori a disfunzioni del sistema. Costituitosi in giudizio il Ministero della Giusti- zia rilevava che il giudizio non era stato sollecita- mente definito in quanto le parti avevano richiesto molti rinvii ed inoltre perchè in secondo grado era in- sorta l'esigenza di riunire tre giudizi pendenti fra le stesse parti;
rilevava altresì che la domanda attrice peccava di genericità, principalmente in ordine alla parte attinente ai danni. La Corte d'appello di Campobasso con decreto in da- ta 23.5.2002 respingeva la domanda attrice. Per la cassazione del decreto della corte d'appello propongono ricorso, fondato su tre motivi, AL IO e UL DO. Resiste con controricorso il Ministero della Giu- stizia. Motivi della decisione 5 3 Con il primo motivo di cassazione i ricorrenti de- ducono violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del- la CEDU, ratificata con la L. n 848/1955 e dell'art.2 L. n 89/01, nonchè omessa insufficiente e contradditto- ria motivazione su punti decisivi della controversia. Osservano i ricorrenti che la Corte territoriale ha ritenuto ragionevole la durata del giudizio di primo grado, protrattosi per anni quattro e mesi otto, in quanto il giudizio di merito era stato preceduto da una fase cautelare e la sua definizione aveva richiesto l'ammissione di una consulenza tecnica. La Corte di merito non ha considerato che il caso non era complesso e che non era sufficiente a rendere difficile la definizione della lite l'ammissione l'espletamente di una c.t.u.; la Corte d'appello ha in- vece omesso di valutare i tempi abnormi impiegati dal C.T.U. per depositare la sua relazione. Illogica deve poi ritenersi la considerazione se- condo la quale lo svolgimento di una fase cautelare avesse inciso negativamente sulla definizione del giu- dizio di merito, essendo vero esattamente il contrario considerato che la sommaria valutazione del caso in se- de cautelare rendeva più agevole la definizione del me- rito. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano viola- zione e falsa applicazione dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 2 บ. 89/01 nonchè motivazione apparente in- sufficiente ed omessa in relazione a punti decisivi della controversia. Rilevano i ricorrenti che la Corte territoriale ha limitato a soli quattro anni l'irragionevole durata del giudizio di secondo grado, senza spiegare il perchè di tale limitazione. Infine con il terzo motivo di cassazione i coniugi DO censurano l'impugnata sentenza per violazione - dell'art 6 della CEDU dell'art. 2 comma 2 lett. b L. n 89/01, dell'art. 2696 c.c. nonchè per omessa insuffi- ciente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Assumono i ricorrenti che illegittimamente la Corte di merito ha respinto la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale posto che la Corte europea dei diritti dell'uomo ricollega, con costante giurispruden- za, il diritto a percepire l'equa riparazione al sem- plice accertamento della violazione del giusto proces- so;
inoltre anche alla stregua del diritto interno, in ordine alla lesione dei diritti fondamentali della per- sonalità, il concetto di danno coincide con il verifi- carsi dell'evento lesivo. Consegue che criteri quali quelli relativi allo 5 - spessore quantitativo e qualitativo degli interessi in gioco, utilizzati dalla Corte d'appello per escludere il danno non patrimoniale, potevano essere utilizzati solo al fine di determinare l'ammontare del danno risarcibi- le ma non al fine di escludere il danno stesso. Nella specie poi l'intensa partecipazione dei ri- correnti al processo esclude che gli stessi possano es- sere rimasti indifferenti alle sue vicende. La Corte territoriale ha inoltre errato nel non ri- conoscere il danno patrimoniale, richiesto nella misura delle spese sostenute per il procedimento svoltosi 7 avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va pertanto accolto nei limiti in prosieguo precisati. Invero in relazione al primo motivo si osserva che effettivamente in base all'art. 2 L. m 89/01 il giudi- ce, al fine di accertare e definire l'eventuale irra- gionevole durata del processo, deve valutare la com- plesssità della causa ed in relazione a tale complessi- tà il comportamento delle parti, del giudice e delle altre autorità interessate alla definizione del proce- dimento. Nella specie dall'impugnato decreto risulta che la Corte d'appello, in relazione al giudizio di primo gra- do, ha illogicamente ritenuto che l'espletamente della 6 sola c.t.u. sia elemento che giustifichi il protrarsi di un giudizio per quattro anni, omettendo qualsiasi valutazione in ordine alla condotta delle parti del : giudice e dello stesso C.T.U., così come richiesto dal- l'art. 2 L. n 89/2001. Il primo motivo va quindi accolto avendo il giudice di merito illogicamente valutato la complessità della causa ed eluso l'obbligo di valutare la condotta del G.I. e del C.T.U., sulla base delle circostanze dedotte e provate dagli attori, anche al solo fine di escluder- - ne l'incidenza sulla durata del giudizio. Parimenti fondato è il secondo motivo in relazione al quale si osserva che l'irragionevole durata del giu- dizio di secondo grado è stata apoditticamente determi- nata dal giudice di merito senza alcuna spiegazione della sua decisione. Infine in ordine all'ultimo motivo si osserva che le SS.UU. della Corte di cassazione con la sentenza n 26.1.2004 n 1338 hanno stabilito che " una volta accer- tata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, secondo le norme della L. n 89/2001, il giudice deve ritenere sussisten- te il danno non patrimoniale ogni qual volta non ricor- rano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia 7 T - + stato subito dal ricorrente" nella specie tale indagine non è stata effettuata dal giudice di merito il quale si è limitato ad affermare che del danno non patrimo- niale era carente la prospettazione offerta dagli atto- ri e che comunque gli interessi coinvolti nella lite non erano di spessore tale, sotto l'aspetto quantitati- vo e qualitativo, da ingenerare ansia o turbamenti. Riguardo al difetto di prospettazione deve rilevar- si che gli attori avevano chiesto l'equa riparazione da determinarsi equitativamente a causa del ritardo nella definizione del giudizio al quale erano interessati, prospettazione più che sufficiente a motivare la loro richiesta mentre il riferimento alla natura degli inte- ressi in causa rileva non ai fini dell'accertamento del diritto all'equa riparazione ma solo in relazione alla determinazione dell'ammontare della stessa. Infondata al contrario è la censura attinente al- l'omessa liquidazione del danno patrimoniale posto che le spese anticipate per il procedimento iniziato avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, devono trova- re il loro ristoro in quel giudizio. ( Cass. civ. sez. I 9.1.2004 n 123; Cass. civ. sez. I 10.9.2003 n 13211 Il terzo motivo va quindi accolto limitatamente al danno non patrimoniale, esclusa altresì la fondatezza ravvisabi-dell'assunto che il danno non patrimoniale 8 Пle nell'irragionevole durata c.d. danno in re ipsa", come del resto ritenuto dalle SS.UU. della Corte di cassazione, con la sentenza su richiamata. Pertanto in accoglimento del primo e del secondo motivo nonchè per quanto di ragione del terzo motivo 1'impugnato decreto va cassato con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso e, per q.d.r., il terzo, limitatamente al danno non pa- trimoniale, cassa 1'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 4.maggio.2004 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni olla Mario Adamo Marzio Man CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL FUNZIONARIO D I CANCELLE Prima Sezione Civile (Dr. Eliomena Perrone Depositate in Mancelleria. 2 SET. 2004 IL CANCELLIERE IL FUNZIONARIO D ANCELLERIA (Dr. Filomena Perrone)