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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 1242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Tagliapietra, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1242/2024 promossa da:
(P. IVA e C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Martucci Schisa Controparte_2
(C.F.: , elettivamente domiciliata lo studio dello stesso in Milano alla CodiceFiscale_1
Piazzetta Umberto Giordano n. 2, giusta procura in calce all'atto di appello
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Cunardo (VA), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli avv.ti Antonio
La Bella (C.F. ) ed Elena Piccinelli (C.F. ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Castello Cabiaglio (VA) alla via Al Martinello n. 1, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato
e
(C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso i cui uffici, in Via P.IVA_3
Freguglia, n. 1, domicilia ope legis (FAX 025468004, PEC Email_1
e
, in persona del Sindaco pro tempore, dichiarato Controparte_5 contumace all'odierna udienza
PARTI APPELLATE
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come da verbale d'udienza del quale il presente provvedimento costituisce parte integrante. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello datato 4.6.2024, l' impugnava la sentenza Controparte_1
del Giudice di Pace di n. 180/2024, emessa nel procedimento RG 3161/2022 e pubblicata il CP_4
21.3.2023, con la quale il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso presentato da , Controparte_3
dichiarando la nullità dell'iscrizione ipotecaria iscritta con nota n. 11081/1820 del 24.05.2022 alla
Conservatoria di RR.II di e ordinando all' la cancellazione CP_4 Controparte_6
di detta ipoteca.
Con provvedimento del 24.7.2024 veniva fissata udienza di comparizione delle parti, concedendo termine per la notifica del ricorso alle parti appellate, che avveniva in data 25.7.2024.
In data 13.9.2024 si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello proposto Controparte_3
da , in quanto infondato in fatto e in diritto. Controparte_1
In data 17.9.2024 si costituiva in giudizio Controparte_4
aderendo pienamente ed estensivamente alle deduzioni così come sollevate da
[...] dall'appellante.
Ad esito della prima udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in data 24.9.2024, veniva fissata udienza di comparizione delle parti per il 3.12.2024, a conclusione delle quale, essendo la causa documentale e matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione.
In data 21.2.2025, a seguito di discussione delle parti e dichiarata la contumacia del
[...]
, veniva letto il dispositivo n. 47/2025 e fissato in 30 giorni il termine per il deposito Controparte_5
della sentenza.
L'appello è fondato, per le ragioni di cui si dirà.
In via preliminare, per quanto attiene alle censure mosse da parte appellata nei confronti dell'appello principale, va osservato come la stessa sostiene che quest'ultimo sia inammissibile per violazione dell'art. 434 c.p.c., difettano nella specie i requisiti prescritti dalla predetta norma.
Nello specifico, parte appellata sostiene che l'appellante non ha posto in essere “alcuna censura alla sentenza quivi impugnata, egli dunque ha omesso di indicare validamente i capi o i punti di essa sottoposti a critica e le ragioni a fondamento della doglianza. Non solo, ha omesso di esplicitare quale sarebbe il nesso causale tra il preteso errore e la sorte della lite, unitamente alla proposizione di un'alternativa decisione”. Sul punto, va osservato come parte appellante, nel proprio ricorso, ha specificato, in primo luogo, i capi della sentenza impugnati: “- È sufficiente la contestazione dell'ipoteca presso un'unica autorità giudiziaria, anche per economia processuale, nonostante l'atto impugnato si riferisca a somme pretese per diversi titoli di natura tributaria, sia a somme pretese per titoli diversi dai tributi;
- È stata omessa la notifica del preavviso di ipoteca, che viceversa venne regolarmente notificato”.
Contestando poi, in relazione alla prima censura, il difetto di giurisdizione, in quanto, ad avviso della parte, il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ovvero di competenza, relativamente alla pretesa di invalidazione dell'ipoteca nella parte in cui questa garanzia si connette ai titoli, elencati a pag. 2 e seguenti del ricorso introduttivo, punto 5), lett. b), lett. f), lett.
g), lett. h), lett. m), lett. p), lett. r-s-t).
Il Giudice di pace, secondo la ricostruzione dell'appellante, si sarebbe pronunciato su questioni di competenza del giudice tributario, richiamandosi, in modo inconferente, al principio di economia processuale.
In relazione alla seconda censura, parte appellata produce prova documentale dell'avvenuta notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (doc. 1, 1.1. e 2), chiedendone l'acquisizione anche ai sensi dell'art. 437 c.p.c., attesane l'indispensabilità ai fini della decisione della causa.
All'uopo, si ritengono sufficientemente individuate le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, non verificandosi, pertanto, nel caso di specie, alcuna violazione del dispositivo di cui all'art. 434 c.p.c..
Per quanto attiene, invero, alle censure mosse da parte appellata nei confronti della posizione del
, la prima sostiene che l'appello spiegato da quest'ultimo sia tardivo ed irrituale. Controparte_4
Nello specifico, sostiene che, essendo applicabile nel caso di specie il rito del lavoro, il gravame avrebbe dovuto essere proposto con la rituale costituzione in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza del 24.09.2024 e con la notifica dell'appello alle altre parti: il , invece, non CP_4
avrebbe provveduto alla notifica e risulta essersi costituita quando il termine di legge era ormai scaduto. Inoltre, l'inammissibilità dell'appello è sostenuta anche sotto il profilo del divieto dello ius novorum, avendo il , per la prima nel secondo grado di giudizio, dedotto che il ricorso di CP_4
primo grado fosse inammissibile per la mancata vocatio in ius di Inps e Inail.
Sul punto va osservato come il risulta essersi costituito con semplice comparsa di CP_4
costituzione risposta, sostenendo la fondatezza dei rilievi difensivi contenuti nell'appello principale, aderendo sostanzialmente alla posizione dell'appellante. E' lo stesso , nelle prime righe della propria comparsa, a riferire come “in via preliminare CP_4
si rileva il diretto interesse ad aderire alla prospettazione difensiva di Controparte_7
limitatamente ai pregiudizievoli punti e statuizioni contenuti nella impugnata sentenza”.
[...]
Non può ritenersi, pertanto, un appello incidentale da effettuarsi nel rispetto della disposizione di cui all'art 436 c.p.c., in quanto il non fa valere censure differenti da quelle sollevate CP_4 nell'appello principale.
E tale non può ritenersi nemmeno la censura sulla mancata integrazione del contradditorio, anch'essa riportata incidenter tantum e senza che possa costituire autonomo motivo d'appello, ma essendo una questione sostanzialmente collegata all'eccezione di difetto di giurisdizione/competenza e, tra l'altro, già sollevata dalla medesima parte appellante.
Tanto premesso, nel merito, va affermato, in primo luogo, che le Sezioni Unite, con l'ordinanza n.
10773/2019, avallando il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, hanno chiarito che sussiste la giurisdizione del giudice tributario nelle controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca immobiliare, nell'ipotesi di natura tributaria dei crediti garantiti dall'ipoteca.
A contrario, pertanto, vale il principio secondo il quale nel caso in cui il credito garantito dall'ipoteca non abbia natura tributaria, il giudice fornito di giurisdizione sarà individuato nel giudice ordinario.
Nel caso di specie, ciò che viene contestato è il fatto che, il Giudice di prime cure, in virtù del principio di economia processuale non abbia dichiarato, invero, la propria incompetenza con riferimento ai titoli, elencati a pag. 2 e seguenti del ricorso introduttivo, punto 5), lett. b), f), g), h), m), p), r), s), t).
In particolare, per quanto attiene agli ultimi quattro a favore del Giudice del lavoro e per i primi a favore del Giudice tributario.
Nella sentenza impugnata, infatti, il Giudice ha riferito che “poiché nel caso di specie il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2 bis, DPR n. 602/1973, pertanto, dell'irregolarità della procedura esattoriale deve essere applicata quella giurisprudenza (per tutte Comm. Trib. Prov. Lombardia
Lecco, sez. III sentenza n. 53 del 13/06/2021) che è orientata a ritenere sufficiente la contestazione dell'ipoteca presso un'unica autorità giudiziaria, anche per economia processuale, nonostante l'atto impugnato si riferisca a somme pretese per diversi titoli di natura tributaria, sia a somme pretese per titoli diversi dai tributi”.
Questo Giudice ritiene, tuttavia, di aderire all'interpretazione costituzionalmente orientata offerta dalla Suprema Corte alla previsione di cui all'art. 19, comma 1, lett. e bis, d.lgs. n. 546 del 1992, così come modificato dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, in forza della quale, nonostante la predetta disposizione preveda che l'iscrizione dell'ipoteca sia inclusa tra gli atti impugnabili senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia, questa previsione non possa essere interpretata nel senso che abbia introdotto una giurisdizione esclusiva della giurisdizione a favore del giudice tributario nel caso di ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca. Ed infatti, se la disposizione venisse interpretata in questo senso, si determinerebbe una palese violazione dell'art. 102, comma 2, Cost., che vieta la istituzione di giudici speciali, perché, essendo pacifica la qualifica dei giudici tributari come giudici speciali ogni modifica alla sfera della loro giurisdizione che sia introdotta dal legislatore ordinario deve ritenersi costituzionalmente legittima unicamente se la giurisdizione del giudice tributario rimanga collegata alla natura tributaria del rapporto. Pertanto, in forza di tali considerazioni, anche dopo la citata modifica normativa che prevede la competenza del giudice tributario avverso l'opposizione alla iscrizione di ipoteca, si ritiene di dover scindere la giurisdizione in base alla natura dell'atto posto a fondamento della iscrizione ipotecaria.
Ne consegue che, in caso di iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria e l'impugnazione sia stata proposta dinanzi al giudice ordinario, questi ha giurisdizione unicamente in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione, mentre al giudice tributario spetta decidere per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria (cfr. Tribunale di Milano, n. 6624/2022).
Nel caso di specie il Giudice di prime cure nella sentenza impugnata non ha espressamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle relative a crediti tributari, non essendo all'uopo sufficiente il fatto che, nel corso del giudizio, in sede di vaglio dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'iscrizione ipotecaria, il Giudice si fosse incidentalmente espresso in punto di competenza, sospendendo, di fatto, l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente agli importi di cui alle cartelle inerente ai crediti per sanzioni amministrative conseguenti a violazione del codice della strada (secondo il disposto dell'art. 7 del d.lgs 1° settembre 2011 n. 150) e per sanzioni amministrative irrogate ai sensi della legge n. 368/1990.
Proprio in relazione al predetto provvedimento, a differenza di quanto riferito da parte appellata,
l'odierna appellante non era tenuta a formulare alcuna riserva di appello, non avendo il provvedimento in questione forma di sentenza e, come tale, non potendosi ritenere formato sull'argomento alcun giudicato interno. Il giudice ordinario avrebbe dovuto, quindi, trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e rimetterla dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a cartelle relative a crediti di natura tributaria.
Nel caso di specie, tale remissione non è avvenuta, avendo di fatto il Giudice ritenuta assorbita la questione, in applicazione del principio di economia processuale.
Ciò premesso, l'analisi delle censure poste dall'originario ricorrente avrebbe dovuto essere contenuta ai dedotti crediti per sanzioni amministrative conseguenti a violazione del codice della strada
(secondo il disposto dell'art. 7 del d.lgs 1° settembre 2011 n. 150) e per sanzioni amministrative irrogate ai sensi della legge n. 368/1990 (nn. 11720130012700869000, 11720140006825474000,
11720180006188958000, 11720180008311681000, 11720190003452014000,
11720190005542587000, 11720190006038828000, 11720190008380913000).
In virtù del principio della ragione più liquida, il Giudice di prime cure ha esaminato solamente l'eccezione di l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria relativa alle predette cartelle, in quanto al ricorrente non sarebbe stata notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria ex art.77 DPR 602/73.
In via generale, va osservato come l'obbligo di notificare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è previsto espressamente dall'art. 77, comma 2-bis, del DPR n. 602/1973 secondo cui:
“L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rappresenta, dunque, un atto preventivo e presupposto rispetto alla iscrizione di ipotecaria.
L'Amministrazione finanziaria, pertanto, prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento (Cass., ord. n. 25161/2021).
La Corte di Cassazione (Cass. nn. 9270/2015, n. 4651/2015, n. 25561/2014), infatti, ha sostenuto che
“proprio in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario l'iscrizione ipotecaria presuppone una specifica comunicazione al contribuente: il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 prescrive, infatti, che gli atti impugnabili, elencati nell'art. 19 del medesimo decreto (e tra questi, come già visto, è enumerata anche l'iscrizione ipotecaria), debbano essere impugnati entro sessanta giorni dalla relativa notificazione.
Non solo. La L. n. 241 del 1990, art. 21 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l'iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. L'art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
Tali previsioni normative impongono che l'iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente. Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente” (Cass., SS.UU., n. 19667/2014).
Nel caso di specie, l'originario ricorrente lamentava che il predetto obbligo non fosse stato assolto dall'Ente in quanto il sig. non aveva mai ricevuto la notifica del preavviso d'iscrizione CP_3
ipotecaria, dando altresì atto di come, a seguito dell'istanza di accesso agli atti dallo stesso formulata,
l'Agenzia non aveva trasmesso la documentazione comprovante l'avvenuta notifica della suindicata comunicazione preventiva ma si era limitata ad inoltrare il mero contenuto della stessa – privo di qualsivoglia ulteriore documentazione – ove peraltro nell'epigrafe si leggeva testualmente:
[...]
, Via F.lli Sapori n. 11, 21030 Marchirolo (Va), Documento n° Parte_1
11776202000000348000, Fascicolo n° 2020/91, Codice Fiscale OGGETTO: C.F._2 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”.
Il ricorrente, al riguardo, specificava, in ogni caso, l'erroneità della comunicazione preventiva nella parte in cui indicava l'indirizzo via F.lli Sapori n. 11, Marchirolo (VA), ove il sig. non aveva CP_3
né la residenza, né un domicilio, né una dimora, essendo, invero, lo stesso residente in [...], Cunardo (VA).
Nella sentenza oggi impugnata, preso atto di ciò, il Giudice di prime cure, ritenuta la notifica non perfezionata per le predette ragioni, accoglieva il ricorso, ritenendo, come anzidetto, assorbita l'analisi di ogni ulteriore questione.
Sul punto va osservato come, nel presentare l'odierno ricorso in appello, parte appellante ha prodotto documentazione asseritamente attestante l'avvenuta notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (doc. 1, 1.1. e 2), chiedendone l'acquisizione anche ai sensi dell'art. 437 c.p.c., attesane l'indispensabilità ai fini della decisione della causa.
In relazione, in primo luogo, a quest'ultimo aspetto va osservato come il giudizio di indispensabilità della prova implica una valutazione sull'idoneità del mezzo istruttorio a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi, smentendo o confermando senza lasciare margini di dubbio (Cass.,
SS.UU., n. 10790/2017; Cass., SS.UU., n. 8202/2005).
Ne consegue che, ammettere nuovi documenti indispensabili nel giudizio di impugnazione non altera la struttura del giudizio d'appello di revisio prioris instantiae trasformandolo in un novum iudicium in quanto “in nessun caso il potere del giudice d'appello di ammettere la prova indispensabile potrebbe essere esercitato riguardo a prove già in prime cure dichiarate inammissibili perché dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto
a seguito di particolati vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste – a rigori – neppure prove 'nuove'” (Cass., Sez. Un., n. 10790/2017).
Nel caso di specie, la documentazione di cui parte appellante chiede la produzione non può che ritenersi indispensabile al fine della definizione del presente giudizio, in quanto diretto ad accertare l'effettiva fondatezza della censura mossa dall'originario ricorrente e come tale acquisibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Analizzando la documentazione versata in atti, parte appellante, oltre ad aver riprodotto quanto già versato in atti dall'appellato in primo grado, ha allegato una successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sempre inerente al Fascicolo n. 2020/919 riconducibile al codice fiscale del signor indirizzata al corretto indirizzo di residenza di quest'ultimo (doc. 1.1). CP_3
Oltre a ciò, è stata depositata ulteriore comunicazione, inviata sempre al medesimo indirizzo, in cui l'appellato veniva reso edotto del deposito di nuovo documento nell'area riservata del sito internet della società Infocamere (doc. 2).
In relazione a quest'ultimo documento si ritiene inconferente quanto riferito dall'appellato in ordine alla notifica via pec all'indirizzo di posta elettronica della ditta individuale del sig. Chiaia in quanto, in primo luogo, parte appellante non ha specificato di aver inviato la pec a tale indirizzo, ma essendo stata introdotta tale circostanza autonomamente da parte dell'appellato, che tuttavia non ha fornito una specifica prova sul punto.
Inoltre, anche a voler ritenere che l'indirizzo pec, utilizzato in prima battuta dall'amministrazione, fosse quello della ditta individuale del sig. va osservato come trattandosi proprio di ditta CP_3
individuale la stessa, in ogni caso, risulta collegata al codice fiscale del contribuente;
inoltre, come si è avuto modo di approfondire precedentemente, gran parte delle cartelle emesse riguardavano tributi fiscali/previdenziali riconducibili, come emerge dagli atti, anche ad attività d'impresa.
Come anzidetto, si ritiene acquisibile, in questa sede, la documentazione allegata da parte appellata per la prima volta in questo giudizio;
analizzando il contenuto della stessa va specificato che si tratta di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, indirizzata al corretto indirizzo di residenza del sig. , ove lo si rendeva edotto in relazione all'entità del suo debito e del fatto che l'ente di CP_3
riscossione stava procedendo con atti prodromici alla riscossione coattiva.
In relazione ad entrambe le comunicazioni prodotte (doc. 1.1, 2), però, non vi è prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, non essendo stati prodotti i relativi avvisi di ricevimento.
In ogni caso, tuttavia, in ragione della natura dell'atto impugnato, tale dato non risulta rilevante al fine del decidere: come già antecedentemente riferito, infatti, il preavviso di ipoteca risulta un atto autonomamente impugnabile, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del D.
Lgs. n. 546 del 1992; l'impugnazione di tale atto rappresenta, tuttavia, una mera facoltà, e non un onere, per il destinatario, il quale può in ogni caso proporre ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca. Anzi, lo stesso è tenuto a farlo, nell'osservanza del termine decadenziale all'uopo stabilito dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo citato, se vuole impedire che essa acquisisca il carattere della definitività.
Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile (l'iscrizione di ipoteca), viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa (Cass., n. 23528/2024).
Applicando tali principi al caso di specie, va osservato come, secondo espressa dichiarazione dell'odierna parte appellata, la stessa ha dato atto di come, in data 25.08.2022, per il tramite del
[... proprio legale, aveva presentato istanza d'accesso agli atti presso l' Controparte_1
territorialmente competente al fine di verificare l'eventuale esistenza di iscrizioni CP_6
ipotecarie sugli immobili di sua proprietà (doc.2) e che predetta istanza d'accesso trovava riscontro in data 2.09.2022 (doc. 3).
Precisando, altresì, come “con detta comunicazione l' rendeva Controparte_6 edotto l'istante che sull'immobile ove il risiede sito, come detto, in via Luinese n. 5, Cunardo CP_3
(VA), era stata iscritta ipoteca per l'importo di € 21.577,01 di cui il ricorrente risultava essere debitore sulla scorta di diverse cartelle di pagamento emesse sulla base di crediti di svariata natura”. Ciò posto, sia nel ricorso introduttivo che nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, contesta, in primo luogo, la nullità dell'iscrizione ipotecaria da qua per mancanza dell'atto prodromico alla stessa.
Tuttavia, in applicazione della succitata giurisprudenza, avendo parte appellata avuto contezza – come confermato dalla stessa in entrambi i gradi di giudizio – dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto impugnare quest'ultima, essendo atto tipico.
In effetti, se l'atto tipico viene impugnato, l'unico giudizio che rileva è quello avverso quest' ultimo, mentre, se non viene impugnato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l'atto facoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l'avvenuto consolidamento degli effetti propri dell'atto tipico
(Cass. n. 30736/21).
Nel caso di specie, pertanto, l'unico giudizio che rileva (e che avrebbe dovuto rilevare già in sede di primo grado) è dunque quello avverso l'atto tipico (nella specie l'iscrizione ipotecaria), dove le relative questioni di merito vanno quindi affrontate in questa sede, se pur per la prima volta.
Al riguardo, l'originario ricorrente faceva valere in primo grado la nullità dell'iscrizione ipotecaria in quanto l'Agenzia era già da tempo decaduta dalla possibilità di procedervi, richiamando l'art. 50, comma 3, D.P.R. n. 602/1973, il quale “– nel testo applicabile ratione temporis alla vicenda per cui
è causa – prevede che l'intimazione ad adempiere propedeutica all'espropriazione forzata diviene inefficace trascorsi 180 giorni dalla notifica della stessa”.
Sul punto va osservato che la disposizione in questione prevede che “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
Nella formulazione vigente sino al 17.7.2020 all'ultimo comma era previsto il termine di 180 giorni al posto di un anno.
Indipendentemente dal termine ivi previsto, però, la predetta disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 77 D.P.R. 602/1973, il quale stabilisce che, se è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l' è altresì Controparte_8
legittimato ad iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente o dei coobbligati.
In tal caso, però, il dato normativo non richiede la notifica dell'intimazione di pagamento prevista nella predetta disposizione qualora l'iscrizione ipotecaria avvenga dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Sul tema, sono intervenute le Sezioni Unite, le quali, con sentenza n. 19667/2014 hanno affermato che “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per
l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”
Nel caso di specie, pertanto, non risultano applicabili i limiti temporali previsti dall'art. 50 D.P.R. n.
602/1973, in quanto, dall'analisi degli atti, l'espropriazione risulta iniziata successivamente all'anno e, di conseguenza, legittima è stata l'iscrizione ipotecaria effettuata senza la preventiva notificazione dell'avviso di cui alla disposizione predetta.
Ciò posto in ordine alle censure sull'iscrizione ipotecaria, va osservato come, in primo grado,
l'originario ricorrente avesse, altresì, fatto valere l'intervenuta prescrizione a relativamente a n. 3 cartelle di pagamento aventi ad oggetto sanzioni amministrative nonché la decadenza della possibilità di far valere i crediti portati dalle cartelle di pagamento, in relazione ai termini decadenziali normativamente previsti, distintamente per le varie causali.
Sul punto va osservato come tali aspetti non risultano essere stati vagliati nel giudizio di primo grado in applicazione del principio della ragione più liquida.
L'applicazione del predetto criterio, tuttavia, nell'ambito dei giudizi di appello non può contravvenire alla natura pur sempre devolutiva del sindacato ivi destinato a svolgersi.
Carattere fondamentale dell'appello, infatti, è il suo effetto devolutivo.
Tale effetto, strettamente connesso alla funzione rinnovatoria del giudizio di secondo grado in quanto revisio prioris instantiae, comporta l'automatica riemersione in detto giudizio del materiale cognitorio introdotto nel giudizio di prime cure e la devoluzione al giudice di appello degli stessi poteri di cognizione e di decisione spettanti a quello di primo grado. La mancata pronuncia di quest'ultimo integra un difetto di motivazione, sul quale può provvedere il giudice di secondo grado in forza dell'effetto devolutivo dell'appello e a condizione che dette censure siano state riproposte dall'interessato.
Parte appellata, infatti, nella propria comparsa di costituzione e risposta, risulta aver riproposto e riportato tutte le deduzioni del primo grado di giudizio, anche quelle relative alle eccezioni rimaste assorbite nella sentenza di primo grado, che dovranno essere analizzate in questa sede, in virtù dei principi predetti e non essendo state accolte le altre preliminari censure di merito.
In punto di eccezione di prescrizione, controparte non contesta di aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento, anzi nel proprio ricorso, nel sollevare tale censura, si riferisce a:
“- cartella n. 11720130012700869000, anno di riferimento del debito 2011, notificata in data
24.10.2013, per un importo di € 2.827,19, Ente creditore: 12412/ 0 / , Controparte_9
sanzioni amministrative ex L. 386/90;
- cartella n. 11720140006825474000, anno di riferimento del debito 2011, notificata in data
04.09.2014, per un importo di € 3.889,96, Ente creditore: 12412 / 0 / SS , Controparte_9
sanzioni amministrative ex L. 386/90;
- cartella n. 11720140009620128000, anno di riferimento del debito 2013, notificata il 20/03/2015, per un importo di € 99,29, Ente creditore: 07876 / F / 1 Controparte_10
sanzioni amministrative ex L. 689/81”.
[...]
La parte ha eccepito l'estinzione dei crediti recati dalle indicate cartelle di pagamento per l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28, L. 689/81, come risulta testualmente nel ricorso introduttivo.
La notificazione della cartella di pagamento, infatti, deve avvenire entro il termine di prescrizione quinquennale dalla data della violazione, secondo quanto previsto dalla disposizione predetta per cui
"il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Nel caso di specie, le cartelle censurate risultano essere state notificate – in assenza di specifica prova contraria fornita da parte dell'odierno appellato – nel termine quinquiennale predetto, essendo tutte e
3 state notificate tra il 2013 e il 2015 per violazioni effettuate nel 2011 e 2013, come emerge dalla documentazione in atti versata da parte dell'amministrazione finanziaria. Il diritto pertanto non risulta prescritto e le cartelle, non ulteriormente impugnate, risultano valide, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa al rispetto del limite previsto dall'art. 77, al comma 1bis, D.P.R. n. 602/73.
Per quanto attiene, infine, all'eccezione di decadenza si rileva, in primo luogo, come la stessa non possa essere vagliata in relazione alle imposte sul reddito nonché ai contributi o premi previdenziali, non rientrando nella competenza di questo Giudice e la stessa, pertanto, andava eventualmente fatta valere dinanzi al Giudice Tributario o al Giudice del Lavoro.
Per quanto attiene, invero, alle sanzioni amministrative, al riguardo, va osservato, come riferito dall'originario opponente, che dal 1° gennaio 2008, per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di spettanza comunale, la cartella deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, a pena di decadenza.
In applicazione di ciò, parte appellata sostiene che l'amministrazione sia incorsa nella decadenza richiamata dalla suddetta normativa in quanto dall'esame della documentazione acquisita a seguito di rituale istanza di accesso agli atti si evince che, a tutto concedere, le cartelle di pagamento sarebbero stato notificate tutte quando era ormai scaduto il termine biennale di decadenza dalla consegna del ruolo.
Si ritiene che tale contestazione sia generica in quanto non supportata da specifica allegazione.
Sia in quanto la parte non specifica a quali cartelle si riferisce, sia perché dall'analisi della documentazione versata in atti dall'appellata emergono solamente i dati riferibili alla data di notifica e all'anno di riferimento del debito, senza alcuna indicazione sulla data di consegna del ruolo.
Anche tale motivo, pertanto, non può essere accolto.
In conclusione, alla luce di quanto anzidetto l'appello risulta integralmente accolto, con conseguente validità dell'iscrizione ipotecaria effettuata con nota n. 11081/1820 del 24.5.2022 presso la
Conservatoria dei RR.II.
In ordine al pagamento delle spese di lite si ritiene di non confermate le statuizioni di primo grado, ma di compensare le spese tra le parti, stante il mancato accoglimento dell'eccezione di giurisdizione ovvero di competenza promossa dall'originaria parte resistente, la parziale documentazione depositata da quest'ultima in primo grado e la sostanziale soccombenza della controparte sulle altre questioni ritenute erroneamente dal Giudice assorbite. Tale compensazione si ritiene applicabile anche nel presente giudizio, per le medesime ragioni anzidette, nonché tenendo in considerazione la peculiarità e complessità delle questioni trattate e i recenti mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G.
n.1242/2024, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto Controparte_1
dichiara la validità dell'iscrizione ipotecaria effettuata con nota n. 11081/1820 del 24.5.2022 presso la Conservatoria dei RR.II.;
- compensa le spese di lite di primo e secondo grado tra le parti ivi costituite;
- fissa in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Varese, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Tagliapietra, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1242/2024 promossa da:
(P. IVA e C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Martucci Schisa Controparte_2
(C.F.: , elettivamente domiciliata lo studio dello stesso in Milano alla CodiceFiscale_1
Piazzetta Umberto Giordano n. 2, giusta procura in calce all'atto di appello
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Cunardo (VA), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli avv.ti Antonio
La Bella (C.F. ) ed Elena Piccinelli (C.F. ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Castello Cabiaglio (VA) alla via Al Martinello n. 1, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato
e
(C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso i cui uffici, in Via P.IVA_3
Freguglia, n. 1, domicilia ope legis (FAX 025468004, PEC Email_1
e
, in persona del Sindaco pro tempore, dichiarato Controparte_5 contumace all'odierna udienza
PARTI APPELLATE
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come da verbale d'udienza del quale il presente provvedimento costituisce parte integrante. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello datato 4.6.2024, l' impugnava la sentenza Controparte_1
del Giudice di Pace di n. 180/2024, emessa nel procedimento RG 3161/2022 e pubblicata il CP_4
21.3.2023, con la quale il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso presentato da , Controparte_3
dichiarando la nullità dell'iscrizione ipotecaria iscritta con nota n. 11081/1820 del 24.05.2022 alla
Conservatoria di RR.II di e ordinando all' la cancellazione CP_4 Controparte_6
di detta ipoteca.
Con provvedimento del 24.7.2024 veniva fissata udienza di comparizione delle parti, concedendo termine per la notifica del ricorso alle parti appellate, che avveniva in data 25.7.2024.
In data 13.9.2024 si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello proposto Controparte_3
da , in quanto infondato in fatto e in diritto. Controparte_1
In data 17.9.2024 si costituiva in giudizio Controparte_4
aderendo pienamente ed estensivamente alle deduzioni così come sollevate da
[...] dall'appellante.
Ad esito della prima udienza, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in data 24.9.2024, veniva fissata udienza di comparizione delle parti per il 3.12.2024, a conclusione delle quale, essendo la causa documentale e matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione.
In data 21.2.2025, a seguito di discussione delle parti e dichiarata la contumacia del
[...]
, veniva letto il dispositivo n. 47/2025 e fissato in 30 giorni il termine per il deposito Controparte_5
della sentenza.
L'appello è fondato, per le ragioni di cui si dirà.
In via preliminare, per quanto attiene alle censure mosse da parte appellata nei confronti dell'appello principale, va osservato come la stessa sostiene che quest'ultimo sia inammissibile per violazione dell'art. 434 c.p.c., difettano nella specie i requisiti prescritti dalla predetta norma.
Nello specifico, parte appellata sostiene che l'appellante non ha posto in essere “alcuna censura alla sentenza quivi impugnata, egli dunque ha omesso di indicare validamente i capi o i punti di essa sottoposti a critica e le ragioni a fondamento della doglianza. Non solo, ha omesso di esplicitare quale sarebbe il nesso causale tra il preteso errore e la sorte della lite, unitamente alla proposizione di un'alternativa decisione”. Sul punto, va osservato come parte appellante, nel proprio ricorso, ha specificato, in primo luogo, i capi della sentenza impugnati: “- È sufficiente la contestazione dell'ipoteca presso un'unica autorità giudiziaria, anche per economia processuale, nonostante l'atto impugnato si riferisca a somme pretese per diversi titoli di natura tributaria, sia a somme pretese per titoli diversi dai tributi;
- È stata omessa la notifica del preavviso di ipoteca, che viceversa venne regolarmente notificato”.
Contestando poi, in relazione alla prima censura, il difetto di giurisdizione, in quanto, ad avviso della parte, il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ovvero di competenza, relativamente alla pretesa di invalidazione dell'ipoteca nella parte in cui questa garanzia si connette ai titoli, elencati a pag. 2 e seguenti del ricorso introduttivo, punto 5), lett. b), lett. f), lett.
g), lett. h), lett. m), lett. p), lett. r-s-t).
Il Giudice di pace, secondo la ricostruzione dell'appellante, si sarebbe pronunciato su questioni di competenza del giudice tributario, richiamandosi, in modo inconferente, al principio di economia processuale.
In relazione alla seconda censura, parte appellata produce prova documentale dell'avvenuta notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (doc. 1, 1.1. e 2), chiedendone l'acquisizione anche ai sensi dell'art. 437 c.p.c., attesane l'indispensabilità ai fini della decisione della causa.
All'uopo, si ritengono sufficientemente individuate le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, non verificandosi, pertanto, nel caso di specie, alcuna violazione del dispositivo di cui all'art. 434 c.p.c..
Per quanto attiene, invero, alle censure mosse da parte appellata nei confronti della posizione del
, la prima sostiene che l'appello spiegato da quest'ultimo sia tardivo ed irrituale. Controparte_4
Nello specifico, sostiene che, essendo applicabile nel caso di specie il rito del lavoro, il gravame avrebbe dovuto essere proposto con la rituale costituzione in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza del 24.09.2024 e con la notifica dell'appello alle altre parti: il , invece, non CP_4
avrebbe provveduto alla notifica e risulta essersi costituita quando il termine di legge era ormai scaduto. Inoltre, l'inammissibilità dell'appello è sostenuta anche sotto il profilo del divieto dello ius novorum, avendo il , per la prima nel secondo grado di giudizio, dedotto che il ricorso di CP_4
primo grado fosse inammissibile per la mancata vocatio in ius di Inps e Inail.
Sul punto va osservato come il risulta essersi costituito con semplice comparsa di CP_4
costituzione risposta, sostenendo la fondatezza dei rilievi difensivi contenuti nell'appello principale, aderendo sostanzialmente alla posizione dell'appellante. E' lo stesso , nelle prime righe della propria comparsa, a riferire come “in via preliminare CP_4
si rileva il diretto interesse ad aderire alla prospettazione difensiva di Controparte_7
limitatamente ai pregiudizievoli punti e statuizioni contenuti nella impugnata sentenza”.
[...]
Non può ritenersi, pertanto, un appello incidentale da effettuarsi nel rispetto della disposizione di cui all'art 436 c.p.c., in quanto il non fa valere censure differenti da quelle sollevate CP_4 nell'appello principale.
E tale non può ritenersi nemmeno la censura sulla mancata integrazione del contradditorio, anch'essa riportata incidenter tantum e senza che possa costituire autonomo motivo d'appello, ma essendo una questione sostanzialmente collegata all'eccezione di difetto di giurisdizione/competenza e, tra l'altro, già sollevata dalla medesima parte appellante.
Tanto premesso, nel merito, va affermato, in primo luogo, che le Sezioni Unite, con l'ordinanza n.
10773/2019, avallando il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, hanno chiarito che sussiste la giurisdizione del giudice tributario nelle controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca immobiliare, nell'ipotesi di natura tributaria dei crediti garantiti dall'ipoteca.
A contrario, pertanto, vale il principio secondo il quale nel caso in cui il credito garantito dall'ipoteca non abbia natura tributaria, il giudice fornito di giurisdizione sarà individuato nel giudice ordinario.
Nel caso di specie, ciò che viene contestato è il fatto che, il Giudice di prime cure, in virtù del principio di economia processuale non abbia dichiarato, invero, la propria incompetenza con riferimento ai titoli, elencati a pag. 2 e seguenti del ricorso introduttivo, punto 5), lett. b), f), g), h), m), p), r), s), t).
In particolare, per quanto attiene agli ultimi quattro a favore del Giudice del lavoro e per i primi a favore del Giudice tributario.
Nella sentenza impugnata, infatti, il Giudice ha riferito che “poiché nel caso di specie il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2 bis, DPR n. 602/1973, pertanto, dell'irregolarità della procedura esattoriale deve essere applicata quella giurisprudenza (per tutte Comm. Trib. Prov. Lombardia
Lecco, sez. III sentenza n. 53 del 13/06/2021) che è orientata a ritenere sufficiente la contestazione dell'ipoteca presso un'unica autorità giudiziaria, anche per economia processuale, nonostante l'atto impugnato si riferisca a somme pretese per diversi titoli di natura tributaria, sia a somme pretese per titoli diversi dai tributi”.
Questo Giudice ritiene, tuttavia, di aderire all'interpretazione costituzionalmente orientata offerta dalla Suprema Corte alla previsione di cui all'art. 19, comma 1, lett. e bis, d.lgs. n. 546 del 1992, così come modificato dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, in forza della quale, nonostante la predetta disposizione preveda che l'iscrizione dell'ipoteca sia inclusa tra gli atti impugnabili senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia, questa previsione non possa essere interpretata nel senso che abbia introdotto una giurisdizione esclusiva della giurisdizione a favore del giudice tributario nel caso di ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca. Ed infatti, se la disposizione venisse interpretata in questo senso, si determinerebbe una palese violazione dell'art. 102, comma 2, Cost., che vieta la istituzione di giudici speciali, perché, essendo pacifica la qualifica dei giudici tributari come giudici speciali ogni modifica alla sfera della loro giurisdizione che sia introdotta dal legislatore ordinario deve ritenersi costituzionalmente legittima unicamente se la giurisdizione del giudice tributario rimanga collegata alla natura tributaria del rapporto. Pertanto, in forza di tali considerazioni, anche dopo la citata modifica normativa che prevede la competenza del giudice tributario avverso l'opposizione alla iscrizione di ipoteca, si ritiene di dover scindere la giurisdizione in base alla natura dell'atto posto a fondamento della iscrizione ipotecaria.
Ne consegue che, in caso di iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria e l'impugnazione sia stata proposta dinanzi al giudice ordinario, questi ha giurisdizione unicamente in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione, mentre al giudice tributario spetta decidere per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria (cfr. Tribunale di Milano, n. 6624/2022).
Nel caso di specie il Giudice di prime cure nella sentenza impugnata non ha espressamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle relative a crediti tributari, non essendo all'uopo sufficiente il fatto che, nel corso del giudizio, in sede di vaglio dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'iscrizione ipotecaria, il Giudice si fosse incidentalmente espresso in punto di competenza, sospendendo, di fatto, l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente agli importi di cui alle cartelle inerente ai crediti per sanzioni amministrative conseguenti a violazione del codice della strada (secondo il disposto dell'art. 7 del d.lgs 1° settembre 2011 n. 150) e per sanzioni amministrative irrogate ai sensi della legge n. 368/1990.
Proprio in relazione al predetto provvedimento, a differenza di quanto riferito da parte appellata,
l'odierna appellante non era tenuta a formulare alcuna riserva di appello, non avendo il provvedimento in questione forma di sentenza e, come tale, non potendosi ritenere formato sull'argomento alcun giudicato interno. Il giudice ordinario avrebbe dovuto, quindi, trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e rimetterla dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a cartelle relative a crediti di natura tributaria.
Nel caso di specie, tale remissione non è avvenuta, avendo di fatto il Giudice ritenuta assorbita la questione, in applicazione del principio di economia processuale.
Ciò premesso, l'analisi delle censure poste dall'originario ricorrente avrebbe dovuto essere contenuta ai dedotti crediti per sanzioni amministrative conseguenti a violazione del codice della strada
(secondo il disposto dell'art. 7 del d.lgs 1° settembre 2011 n. 150) e per sanzioni amministrative irrogate ai sensi della legge n. 368/1990 (nn. 11720130012700869000, 11720140006825474000,
11720180006188958000, 11720180008311681000, 11720190003452014000,
11720190005542587000, 11720190006038828000, 11720190008380913000).
In virtù del principio della ragione più liquida, il Giudice di prime cure ha esaminato solamente l'eccezione di l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria relativa alle predette cartelle, in quanto al ricorrente non sarebbe stata notificato il preavviso di iscrizione ipotecaria ex art.77 DPR 602/73.
In via generale, va osservato come l'obbligo di notificare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è previsto espressamente dall'art. 77, comma 2-bis, del DPR n. 602/1973 secondo cui:
“L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rappresenta, dunque, un atto preventivo e presupposto rispetto alla iscrizione di ipotecaria.
L'Amministrazione finanziaria, pertanto, prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento (Cass., ord. n. 25161/2021).
La Corte di Cassazione (Cass. nn. 9270/2015, n. 4651/2015, n. 25561/2014), infatti, ha sostenuto che
“proprio in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario l'iscrizione ipotecaria presuppone una specifica comunicazione al contribuente: il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 prescrive, infatti, che gli atti impugnabili, elencati nell'art. 19 del medesimo decreto (e tra questi, come già visto, è enumerata anche l'iscrizione ipotecaria), debbano essere impugnati entro sessanta giorni dalla relativa notificazione.
Non solo. La L. n. 241 del 1990, art. 21 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l'iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. L'art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
Tali previsioni normative impongono che l'iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente. Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente” (Cass., SS.UU., n. 19667/2014).
Nel caso di specie, l'originario ricorrente lamentava che il predetto obbligo non fosse stato assolto dall'Ente in quanto il sig. non aveva mai ricevuto la notifica del preavviso d'iscrizione CP_3
ipotecaria, dando altresì atto di come, a seguito dell'istanza di accesso agli atti dallo stesso formulata,
l'Agenzia non aveva trasmesso la documentazione comprovante l'avvenuta notifica della suindicata comunicazione preventiva ma si era limitata ad inoltrare il mero contenuto della stessa – privo di qualsivoglia ulteriore documentazione – ove peraltro nell'epigrafe si leggeva testualmente:
[...]
, Via F.lli Sapori n. 11, 21030 Marchirolo (Va), Documento n° Parte_1
11776202000000348000, Fascicolo n° 2020/91, Codice Fiscale OGGETTO: C.F._2 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”.
Il ricorrente, al riguardo, specificava, in ogni caso, l'erroneità della comunicazione preventiva nella parte in cui indicava l'indirizzo via F.lli Sapori n. 11, Marchirolo (VA), ove il sig. non aveva CP_3
né la residenza, né un domicilio, né una dimora, essendo, invero, lo stesso residente in [...], Cunardo (VA).
Nella sentenza oggi impugnata, preso atto di ciò, il Giudice di prime cure, ritenuta la notifica non perfezionata per le predette ragioni, accoglieva il ricorso, ritenendo, come anzidetto, assorbita l'analisi di ogni ulteriore questione.
Sul punto va osservato come, nel presentare l'odierno ricorso in appello, parte appellante ha prodotto documentazione asseritamente attestante l'avvenuta notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (doc. 1, 1.1. e 2), chiedendone l'acquisizione anche ai sensi dell'art. 437 c.p.c., attesane l'indispensabilità ai fini della decisione della causa.
In relazione, in primo luogo, a quest'ultimo aspetto va osservato come il giudizio di indispensabilità della prova implica una valutazione sull'idoneità del mezzo istruttorio a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi, smentendo o confermando senza lasciare margini di dubbio (Cass.,
SS.UU., n. 10790/2017; Cass., SS.UU., n. 8202/2005).
Ne consegue che, ammettere nuovi documenti indispensabili nel giudizio di impugnazione non altera la struttura del giudizio d'appello di revisio prioris instantiae trasformandolo in un novum iudicium in quanto “in nessun caso il potere del giudice d'appello di ammettere la prova indispensabile potrebbe essere esercitato riguardo a prove già in prime cure dichiarate inammissibili perché dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto
a seguito di particolati vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste – a rigori – neppure prove 'nuove'” (Cass., Sez. Un., n. 10790/2017).
Nel caso di specie, la documentazione di cui parte appellante chiede la produzione non può che ritenersi indispensabile al fine della definizione del presente giudizio, in quanto diretto ad accertare l'effettiva fondatezza della censura mossa dall'originario ricorrente e come tale acquisibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Analizzando la documentazione versata in atti, parte appellante, oltre ad aver riprodotto quanto già versato in atti dall'appellato in primo grado, ha allegato una successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sempre inerente al Fascicolo n. 2020/919 riconducibile al codice fiscale del signor indirizzata al corretto indirizzo di residenza di quest'ultimo (doc. 1.1). CP_3
Oltre a ciò, è stata depositata ulteriore comunicazione, inviata sempre al medesimo indirizzo, in cui l'appellato veniva reso edotto del deposito di nuovo documento nell'area riservata del sito internet della società Infocamere (doc. 2).
In relazione a quest'ultimo documento si ritiene inconferente quanto riferito dall'appellato in ordine alla notifica via pec all'indirizzo di posta elettronica della ditta individuale del sig. Chiaia in quanto, in primo luogo, parte appellante non ha specificato di aver inviato la pec a tale indirizzo, ma essendo stata introdotta tale circostanza autonomamente da parte dell'appellato, che tuttavia non ha fornito una specifica prova sul punto.
Inoltre, anche a voler ritenere che l'indirizzo pec, utilizzato in prima battuta dall'amministrazione, fosse quello della ditta individuale del sig. va osservato come trattandosi proprio di ditta CP_3
individuale la stessa, in ogni caso, risulta collegata al codice fiscale del contribuente;
inoltre, come si è avuto modo di approfondire precedentemente, gran parte delle cartelle emesse riguardavano tributi fiscali/previdenziali riconducibili, come emerge dagli atti, anche ad attività d'impresa.
Come anzidetto, si ritiene acquisibile, in questa sede, la documentazione allegata da parte appellata per la prima volta in questo giudizio;
analizzando il contenuto della stessa va specificato che si tratta di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, indirizzata al corretto indirizzo di residenza del sig. , ove lo si rendeva edotto in relazione all'entità del suo debito e del fatto che l'ente di CP_3
riscossione stava procedendo con atti prodromici alla riscossione coattiva.
In relazione ad entrambe le comunicazioni prodotte (doc. 1.1, 2), però, non vi è prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, non essendo stati prodotti i relativi avvisi di ricevimento.
In ogni caso, tuttavia, in ragione della natura dell'atto impugnato, tale dato non risulta rilevante al fine del decidere: come già antecedentemente riferito, infatti, il preavviso di ipoteca risulta un atto autonomamente impugnabile, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del D.
Lgs. n. 546 del 1992; l'impugnazione di tale atto rappresenta, tuttavia, una mera facoltà, e non un onere, per il destinatario, il quale può in ogni caso proporre ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca. Anzi, lo stesso è tenuto a farlo, nell'osservanza del termine decadenziale all'uopo stabilito dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo citato, se vuole impedire che essa acquisisca il carattere della definitività.
Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile (l'iscrizione di ipoteca), viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa (Cass., n. 23528/2024).
Applicando tali principi al caso di specie, va osservato come, secondo espressa dichiarazione dell'odierna parte appellata, la stessa ha dato atto di come, in data 25.08.2022, per il tramite del
[... proprio legale, aveva presentato istanza d'accesso agli atti presso l' Controparte_1
territorialmente competente al fine di verificare l'eventuale esistenza di iscrizioni CP_6
ipotecarie sugli immobili di sua proprietà (doc.2) e che predetta istanza d'accesso trovava riscontro in data 2.09.2022 (doc. 3).
Precisando, altresì, come “con detta comunicazione l' rendeva Controparte_6 edotto l'istante che sull'immobile ove il risiede sito, come detto, in via Luinese n. 5, Cunardo CP_3
(VA), era stata iscritta ipoteca per l'importo di € 21.577,01 di cui il ricorrente risultava essere debitore sulla scorta di diverse cartelle di pagamento emesse sulla base di crediti di svariata natura”. Ciò posto, sia nel ricorso introduttivo che nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, contesta, in primo luogo, la nullità dell'iscrizione ipotecaria da qua per mancanza dell'atto prodromico alla stessa.
Tuttavia, in applicazione della succitata giurisprudenza, avendo parte appellata avuto contezza – come confermato dalla stessa in entrambi i gradi di giudizio – dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto impugnare quest'ultima, essendo atto tipico.
In effetti, se l'atto tipico viene impugnato, l'unico giudizio che rileva è quello avverso quest' ultimo, mentre, se non viene impugnato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l'atto facoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l'avvenuto consolidamento degli effetti propri dell'atto tipico
(Cass. n. 30736/21).
Nel caso di specie, pertanto, l'unico giudizio che rileva (e che avrebbe dovuto rilevare già in sede di primo grado) è dunque quello avverso l'atto tipico (nella specie l'iscrizione ipotecaria), dove le relative questioni di merito vanno quindi affrontate in questa sede, se pur per la prima volta.
Al riguardo, l'originario ricorrente faceva valere in primo grado la nullità dell'iscrizione ipotecaria in quanto l'Agenzia era già da tempo decaduta dalla possibilità di procedervi, richiamando l'art. 50, comma 3, D.P.R. n. 602/1973, il quale “– nel testo applicabile ratione temporis alla vicenda per cui
è causa – prevede che l'intimazione ad adempiere propedeutica all'espropriazione forzata diviene inefficace trascorsi 180 giorni dalla notifica della stessa”.
Sul punto va osservato che la disposizione in questione prevede che “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
Nella formulazione vigente sino al 17.7.2020 all'ultimo comma era previsto il termine di 180 giorni al posto di un anno.
Indipendentemente dal termine ivi previsto, però, la predetta disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 77 D.P.R. 602/1973, il quale stabilisce che, se è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l' è altresì Controparte_8
legittimato ad iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente o dei coobbligati.
In tal caso, però, il dato normativo non richiede la notifica dell'intimazione di pagamento prevista nella predetta disposizione qualora l'iscrizione ipotecaria avvenga dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Sul tema, sono intervenute le Sezioni Unite, le quali, con sentenza n. 19667/2014 hanno affermato che “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per
l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”
Nel caso di specie, pertanto, non risultano applicabili i limiti temporali previsti dall'art. 50 D.P.R. n.
602/1973, in quanto, dall'analisi degli atti, l'espropriazione risulta iniziata successivamente all'anno e, di conseguenza, legittima è stata l'iscrizione ipotecaria effettuata senza la preventiva notificazione dell'avviso di cui alla disposizione predetta.
Ciò posto in ordine alle censure sull'iscrizione ipotecaria, va osservato come, in primo grado,
l'originario ricorrente avesse, altresì, fatto valere l'intervenuta prescrizione a relativamente a n. 3 cartelle di pagamento aventi ad oggetto sanzioni amministrative nonché la decadenza della possibilità di far valere i crediti portati dalle cartelle di pagamento, in relazione ai termini decadenziali normativamente previsti, distintamente per le varie causali.
Sul punto va osservato come tali aspetti non risultano essere stati vagliati nel giudizio di primo grado in applicazione del principio della ragione più liquida.
L'applicazione del predetto criterio, tuttavia, nell'ambito dei giudizi di appello non può contravvenire alla natura pur sempre devolutiva del sindacato ivi destinato a svolgersi.
Carattere fondamentale dell'appello, infatti, è il suo effetto devolutivo.
Tale effetto, strettamente connesso alla funzione rinnovatoria del giudizio di secondo grado in quanto revisio prioris instantiae, comporta l'automatica riemersione in detto giudizio del materiale cognitorio introdotto nel giudizio di prime cure e la devoluzione al giudice di appello degli stessi poteri di cognizione e di decisione spettanti a quello di primo grado. La mancata pronuncia di quest'ultimo integra un difetto di motivazione, sul quale può provvedere il giudice di secondo grado in forza dell'effetto devolutivo dell'appello e a condizione che dette censure siano state riproposte dall'interessato.
Parte appellata, infatti, nella propria comparsa di costituzione e risposta, risulta aver riproposto e riportato tutte le deduzioni del primo grado di giudizio, anche quelle relative alle eccezioni rimaste assorbite nella sentenza di primo grado, che dovranno essere analizzate in questa sede, in virtù dei principi predetti e non essendo state accolte le altre preliminari censure di merito.
In punto di eccezione di prescrizione, controparte non contesta di aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento, anzi nel proprio ricorso, nel sollevare tale censura, si riferisce a:
“- cartella n. 11720130012700869000, anno di riferimento del debito 2011, notificata in data
24.10.2013, per un importo di € 2.827,19, Ente creditore: 12412/ 0 / , Controparte_9
sanzioni amministrative ex L. 386/90;
- cartella n. 11720140006825474000, anno di riferimento del debito 2011, notificata in data
04.09.2014, per un importo di € 3.889,96, Ente creditore: 12412 / 0 / SS , Controparte_9
sanzioni amministrative ex L. 386/90;
- cartella n. 11720140009620128000, anno di riferimento del debito 2013, notificata il 20/03/2015, per un importo di € 99,29, Ente creditore: 07876 / F / 1 Controparte_10
sanzioni amministrative ex L. 689/81”.
[...]
La parte ha eccepito l'estinzione dei crediti recati dalle indicate cartelle di pagamento per l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28, L. 689/81, come risulta testualmente nel ricorso introduttivo.
La notificazione della cartella di pagamento, infatti, deve avvenire entro il termine di prescrizione quinquennale dalla data della violazione, secondo quanto previsto dalla disposizione predetta per cui
"il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Nel caso di specie, le cartelle censurate risultano essere state notificate – in assenza di specifica prova contraria fornita da parte dell'odierno appellato – nel termine quinquiennale predetto, essendo tutte e
3 state notificate tra il 2013 e il 2015 per violazioni effettuate nel 2011 e 2013, come emerge dalla documentazione in atti versata da parte dell'amministrazione finanziaria. Il diritto pertanto non risulta prescritto e le cartelle, non ulteriormente impugnate, risultano valide, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa al rispetto del limite previsto dall'art. 77, al comma 1bis, D.P.R. n. 602/73.
Per quanto attiene, infine, all'eccezione di decadenza si rileva, in primo luogo, come la stessa non possa essere vagliata in relazione alle imposte sul reddito nonché ai contributi o premi previdenziali, non rientrando nella competenza di questo Giudice e la stessa, pertanto, andava eventualmente fatta valere dinanzi al Giudice Tributario o al Giudice del Lavoro.
Per quanto attiene, invero, alle sanzioni amministrative, al riguardo, va osservato, come riferito dall'originario opponente, che dal 1° gennaio 2008, per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di spettanza comunale, la cartella deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, a pena di decadenza.
In applicazione di ciò, parte appellata sostiene che l'amministrazione sia incorsa nella decadenza richiamata dalla suddetta normativa in quanto dall'esame della documentazione acquisita a seguito di rituale istanza di accesso agli atti si evince che, a tutto concedere, le cartelle di pagamento sarebbero stato notificate tutte quando era ormai scaduto il termine biennale di decadenza dalla consegna del ruolo.
Si ritiene che tale contestazione sia generica in quanto non supportata da specifica allegazione.
Sia in quanto la parte non specifica a quali cartelle si riferisce, sia perché dall'analisi della documentazione versata in atti dall'appellata emergono solamente i dati riferibili alla data di notifica e all'anno di riferimento del debito, senza alcuna indicazione sulla data di consegna del ruolo.
Anche tale motivo, pertanto, non può essere accolto.
In conclusione, alla luce di quanto anzidetto l'appello risulta integralmente accolto, con conseguente validità dell'iscrizione ipotecaria effettuata con nota n. 11081/1820 del 24.5.2022 presso la
Conservatoria dei RR.II.
In ordine al pagamento delle spese di lite si ritiene di non confermate le statuizioni di primo grado, ma di compensare le spese tra le parti, stante il mancato accoglimento dell'eccezione di giurisdizione ovvero di competenza promossa dall'originaria parte resistente, la parziale documentazione depositata da quest'ultima in primo grado e la sostanziale soccombenza della controparte sulle altre questioni ritenute erroneamente dal Giudice assorbite. Tale compensazione si ritiene applicabile anche nel presente giudizio, per le medesime ragioni anzidette, nonché tenendo in considerazione la peculiarità e complessità delle questioni trattate e i recenti mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G.
n.1242/2024, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto Controparte_1
dichiara la validità dell'iscrizione ipotecaria effettuata con nota n. 11081/1820 del 24.5.2022 presso la Conservatoria dei RR.II.;
- compensa le spese di lite di primo e secondo grado tra le parti ivi costituite;
- fissa in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Varese, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
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