Art. 2. L'art. 6 del decreto ministeriale 27 aprile 1978 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - I sopralluoghi ispettivi tecnico-sanitari devono essere effettuati a cura dell'autorita' sanitaria competente, quando lo richiedano particolari circostanze e, comunque, almeno una volta all'anno.
I controlli microbiologici delle acque devono essere effettuati con frequenza almeno trimestrale, e quelli chimici e fisici con frequenza almeno semestrale.".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 6 del D. M. 27 aprile 1978, e' il seguente:
"Art. 6. - I controlli microbiologici, biologici, chimici e fisici nonche' i periodici sopralluoghi ispettivi tecnico-sanitari devono essere effettuati quando lo richiedono particolari circostanze sanitarie e, comunque, almeno ogni due anni, a cura delle autorita' di cui all' art. 8 della legge 2 maggio 1977, n. 192 ".
"Art. 6. - I sopralluoghi ispettivi tecnico-sanitari devono essere effettuati a cura dell'autorita' sanitaria competente, quando lo richiedano particolari circostanze e, comunque, almeno una volta all'anno.
I controlli microbiologici delle acque devono essere effettuati con frequenza almeno trimestrale, e quelli chimici e fisici con frequenza almeno semestrale.".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 6 del D. M. 27 aprile 1978, e' il seguente:
"Art. 6. - I controlli microbiologici, biologici, chimici e fisici nonche' i periodici sopralluoghi ispettivi tecnico-sanitari devono essere effettuati quando lo richiedono particolari circostanze sanitarie e, comunque, almeno ogni due anni, a cura delle autorita' di cui all' art. 8 della legge 2 maggio 1977, n. 192 ".