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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 620 /2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Leonardo Scionti Presidente
Dr.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dr.ssa Laura D'Amelio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio nella data del 5.09.2025 per deliberare sul reclamo ex art. 473.bis 24 c.p.c. avverso l'ordinanza del Tribunale di Livorno n.3869/2025 emessa in data 24.03.2025 proposto da
rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Genovesi, come da Parte_1 procura in atti;
RECLAMANTE contro
, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Gigliola Montano Controparte_1 ed Elena Uccelli, come da procura in atti RECLAMAT0
in contraddittorio con
P. G.
interveniente ex lege ha pronunciato il seguente la seguente
ORDINANZA
Premesso in fatto
Con reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c., depositato in data 2.04.205,
[...] impugnava l'ordinanza con la quale il Tribunale di Livorno, nell'ambito Parte_1 del procedimento di scioglimento del matrimonio dal medesimo instaurato, disponeva che il versasse alla ex coniuge la somma Parte_1 Controparte_1 di euro 500,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
A fondamento del reclamo il deduceva l'erronea valutazione della Parte_1 capacità reddituale delle parti. Affermava, in particolare, che il Giudice di primo grado aveva adottato i provvedimenti provvisori su un presupposto errato, assumendo che la capacità reddituale delle parti fosse rimasta analoga a quella dell'epoca della separazione. Emergeva invece dalla documentazione prodotta, che la capacità economica del reclamante era diminuita mentre quella della si era rafforzata. La retribuzione netta del reclamante era infatti passata CP_1 da Euro 73.320,62 nel 2021 a Euro 60.869,20 nel 2023, e le buste paga erano molto variabili per straordinari o missioni all'estero. Dalla fine del 2023, inoltre, il peggioramento delle sue condizioni di salute gli aveva impedito di svolgere straordinari o missioni. Il suo stipendio medio netto era di circa Euro 3.700,00 mensili.
Il reclamante lamentava, inoltre, di dover sostenere ingenti spese fisse, non presenti all'epoca della separazione, come la rata di un mutuo di euro 1.079,67 per un nuovo appartamento ed una rata di euro 498,41 per un finanziamento per spese da arredo o personali. Affermava altresì che la non gli aveva CP_1 restituito la somma di euro 45.000,00 come pattuito in sede di omologa. Egli infine aveva dovuto versare euro 13.000,00 all'Agenzia delle Entrate per la perdita delle agevolazioni "prima casa" e doveva rimborsare i genitori l'importo di euro 50.000,00. Tali circostanze sopravvenute e documentate non erano state esaminate dal Giudice.
A detta del parte reclamata poteva, invece, disporre di circa euro Parte_1
235.000,00. La aveva infatti percepito euro 70.000,00 per la vendita di CP_1 un immobile del padre;
inoltre, l'esistenza di bonifici periodici da parte di terze persone con causali come "buona pasqua" o "buon natale" (per somme come euro 360,00 o euro 180,00) facevano presumere la percezione di affitti "non dichiarati" dalle sue proprietà a Torino.
Il reclamante censurava altresì i presupposti del riconoscimento da parte del giudice di un assegno divorzile analogo a quello concesso a titolo di mantenimento senza che fosse stata valutata la differenza tra i presupposti dell'assegno di separativo e quelli dell'assegno divorzile, che aveva una funzione assistenziale, compensativa e perequativa. Sosteneva che la non aveva CP_1 provato di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali per la famiglia o di aver contribuito alla formazione del patrimonio familiare. La stessa non si era attivata per trovare lavoro e non aveva terminato gli studi universitari, essendosi
"adagiata" sul suo status di moglie. Contestava che la avesse rifiutato CP_1 concrete possibilità di lavoro. Inoltre, metteva in dubbio l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla controparte, concentrata nel periodo in cui era stata manifestata l'intenzione di chiedere il divorzio
2 Si costituiva in giudizio deducendo che la valutazione Controparte_1 del primo giudice era corretta. Negava che il reddito del fosse Parte_1 diminuito, poiché gli stipendi mensili erano sempre stati molto variabili e le buste paga del 2024 mostravano importi elevati. Sottolineava che le somme nette riportate nelle buste paga erano già decurtate del prestito di euro 500,00, quindi la lamentata diminuzione della retribuzione netta non era avvenuta.
Affermava che i certificati medici non indicavano uno stato di malattia grave, del il quale praticava regolarmente caccia, surf e palestra. La richiesta Parte_1 di restituzione di euro 50.000,00 dalla madre infine inoltre preordinata a dissimulare le reali condizioni economiche, considerando che il aveva Parte_1 acquistato un immobile di pregio e una moto costosa nello stesso periodo.
Riguardo alla propria situazione economica, negava che vi fosse stato un miglioramento. Sottolineava che le somme derivanti dalla divisione dei beni in comunione erano state percepite in egual misura da entrambi i coniugi. La somma di euro 70.000,00 costituiva la liquidazione delle sue quote nella società immobiliare del padre, deceduto nel 2005, a seguito della vendita di un immobile. I bonifici da terze persone con causali come "buon natale" erano invece regali da amici di famiglia e non potevano essere imputati ad affitti non dichiarati. Sosteneva di non avere immobili che potessero essere locati, ma solo un box inutilizzato e un vecchio rudere abbandonato con il tetto crollato, oltre a terreni incolti, già di proprietà all'epoca della separazione e di scarso valore.
La sua liquidità era destinata a far fronte alle esigenze future, al mantenimento della figlia e alla necessità di liquidare la quota del sulla casa familiare. Parte_1
La contestava le affermazioni del sulla indebita corresponsione CP_1 Parte_1 dell'assegno divorzile. Sottolineava che l'assegno doveva essere riconosciuto in presenza di una rilevante disparità economico-patrimoniale; la rinuncia a occasioni professionali da parte lella medesima era frutto di una scelta comune tacitamente compiuta, a fronte del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare. Affermava di aver lasciato lavoro e studi a Torino nel 2005 per trasferirsi a Livorno e sposare il nel 2006. Dopo la nascita della Parte_1 figlia nel 2009, i coniugi avevano concordato che la madre non avrebbe Per_1 lavorato per accudire la bambina e consentire al marito di fare carriera militare, dato che lui era spesso assente. Deduceva di avere cercato lavoro dopo la separazione nel 2021 presentendo candidature per svariate mansioni ed accettando lavori saltuari con paghe misere, guadagnando circa 4.000,00 euro in 4 anni. Si era inoltre iscritta all'università telematica per migliorare le sue
3 conoscenze. Precisava di essersi recata alla gioielleria indicata dal reclamante appurando che non cercavano personale, e di aver inviato il curriculum e sostenuto un colloquio per le "Generali Assicurazioni”, senza essere assunta.
Affermava di aver contribuito all'acquisto della casa familiare con i denari ereditati. Sottolineava che la sua incapacità di mantenersi era oggettiva ed il primo giudice aveva già ridotto l'assegno divorzile rispetto all'assegno separativo che ammontava a 574,80 euro.
Ritenuto in diritto
Il reclamo è infondato non merita accoglimento.
Le doglianze del reclamante si incentrano sulla contestazione dei presupposti legittimanti la corresponsione dell'assegno divorzile in favore della parte reclamata. Deduce, in particolare, il che, avuto riguardo alla natura Parte_1 dell'assegno divorzile ad alla sua funzione compensativa, perequativa ed assistenziale, difettano i requisiti necessari per il suo riconoscimento. A sostegno delle proprie difese il reclamante adduce il deterioramento della propria situazione economica ed il contestuale miglioramento della condizione economica dell'ex coniuge;
contesta, altresì, che quest'ultima abbia subito un pregiudizio o una compressione delle proprie aspettative professionali non essendosi mai attivamente prodigata nella ricerca di un'occupazione lavorativa, se non in un breve lasso temporale coincidente con la fase patologica del rapporto coniugale.
Le contestazioni sollevate dal reclamante si fondano su asserzioni che, allo stato degli atti, appaiono prive di sufficiente e adeguato riscontro probatorio. Non emerge, in particolare, l'evidenza dell'assenza dei presupposti di legge che giustificano la corresponsione dell'assegno divorzile in favore della resistente. Le circostanze allegate dalle parti, oggetto di reciproca e puntuale contestazione, in quanto potenzialmente rilevanti ai fini della decisione sulla spettanza e sulla quantificazione dell'assegno divorzile, impongono un più rigoroso approfondimento istruttorio, demandato al giudice di prime cure. L'asserito deterioramento della situazione economica del reclamante è, infatti, espressamente contestato dalla parte resistente, la quale, oltre a evidenziare la variabilità degli importi mensilmente percepiti dall'ex coniuge, pone in rilievo la circostanza che le somme nette riportate nelle buste paga del reclamante risultano già decurtate dell'importo di Euro 500,00, a titolo di rimborso del
4 prestito personale dallo stesso contratto. La resistente deduce, pertanto, che la retribuzione netta mensile del reclamante non avrebbe subito la lamentata diminuzione. Anche l'assunto del reclamante, secondo cui la resistente non si sarebbe mai adoperata nella ricerca di un'attività lavorativa e che non vi sarebbe stato un accordo circa la rinuncia di quest'ultima all'attività lavorativa in favore della progressione di carriera dell'ex coniuge, non trova riscontro nelle allegazioni della la quale ha invece sostenuto di aver rinunciato alla CP_1 propria attività lavorativa, trasferendo la propria residenza a Livorno per seguire il marito, ed ha, altresì, affermato che, successivamente alla nascita della figlia, in ragione delle esigenze professionali del coniuge che comportavano frequenti trasferte, aveva optato, di comune accordo con il marito, per dedicarsi primariamente alla cura della figlia. La ha inoltre allegato di aver CP_1 compiuto, senza esito positivo, plurimi tentativi di reinserimento nel mercato del lavoro, producendo, a sostegno delle proprie difese, documentazione idonea a comprovare l'invio di curricula a diversi potenziali datori di lavoro;
ha altresì prodotto documentazione afferente a rapporti di lavoro, pur di breve durata, da lei intrattenuti.
A fronte del quadro fattuale e probatorio allo stato ancora incerto, sulla scorta degli elementi emergenti dagli atti di causa e tenuto conto della disparità reddituale delle parti, l'importo dell'assegno divorzile determinato dal giudice di prime cure appare, prima facie, congruo e rispondente ai criteri di legge.
D'altronde la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, implica il riconoscimento di un contributo economico volto non al mero ed esclusivo raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dell'ex coniuge richiedente, ma, più ampiamente, al conseguimento di un livello reddituale adeguato e proporzionato al contributo concretamente fornito alla realizzazione della vita familiare, in relazione alle scelte condivise dai coniugi durante il matrimonio e all'incidenza che tali scelte hanno avuto sulle rispettive posizioni economiche e professionali, anche in prospettiva futura. L'incertezza che permane in relazione alla esatta quantificazione delle rispettive consistenze patrimoniali, necessaria ai fini della corretta comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ed alla precisa determinazione del contributo concretamente fornito dalla resistente alla formazione del patrimonio familiare, impone, un
5 approfondimento istruttorio, rimesso alla prudente valutazione del giudice di primo grado.
In definitiva, allo stato degli atti e in difetto di un quadro probatorio esaustivo, non sussistono, allo stato, elementi tali da giustificare una revoca, una riduzione, ovvero una qualsivoglia modifica dell'assegno divorzile, che è stato quantificato dal Tribunale in un importo che appare, allo stato, determinato in conformità ai principi di congruità ed equità.
L'ordinanza impugnata andrà pertanto confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, con riferimento ai parametri minimi stabiliti per lo scaglione indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1
così dispone. Controparte_1
-RIGETTA il reclamo;
-CONDANNA parte reclamante alla refusione delle spese di lite in favore di parte reclamata che liquida in complessivi euro 1.168,00 oltre accessori di legge.
Si comunichi
Il Cons. Est. Il Presidente
Dr.ssa Laura D'Amelio Dr. Leonardo Scionti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Leonardo Scionti Presidente
Dr.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dr.ssa Laura D'Amelio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio nella data del 5.09.2025 per deliberare sul reclamo ex art. 473.bis 24 c.p.c. avverso l'ordinanza del Tribunale di Livorno n.3869/2025 emessa in data 24.03.2025 proposto da
rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Genovesi, come da Parte_1 procura in atti;
RECLAMANTE contro
, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Gigliola Montano Controparte_1 ed Elena Uccelli, come da procura in atti RECLAMAT0
in contraddittorio con
P. G.
interveniente ex lege ha pronunciato il seguente la seguente
ORDINANZA
Premesso in fatto
Con reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c., depositato in data 2.04.205,
[...] impugnava l'ordinanza con la quale il Tribunale di Livorno, nell'ambito Parte_1 del procedimento di scioglimento del matrimonio dal medesimo instaurato, disponeva che il versasse alla ex coniuge la somma Parte_1 Controparte_1 di euro 500,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
A fondamento del reclamo il deduceva l'erronea valutazione della Parte_1 capacità reddituale delle parti. Affermava, in particolare, che il Giudice di primo grado aveva adottato i provvedimenti provvisori su un presupposto errato, assumendo che la capacità reddituale delle parti fosse rimasta analoga a quella dell'epoca della separazione. Emergeva invece dalla documentazione prodotta, che la capacità economica del reclamante era diminuita mentre quella della si era rafforzata. La retribuzione netta del reclamante era infatti passata CP_1 da Euro 73.320,62 nel 2021 a Euro 60.869,20 nel 2023, e le buste paga erano molto variabili per straordinari o missioni all'estero. Dalla fine del 2023, inoltre, il peggioramento delle sue condizioni di salute gli aveva impedito di svolgere straordinari o missioni. Il suo stipendio medio netto era di circa Euro 3.700,00 mensili.
Il reclamante lamentava, inoltre, di dover sostenere ingenti spese fisse, non presenti all'epoca della separazione, come la rata di un mutuo di euro 1.079,67 per un nuovo appartamento ed una rata di euro 498,41 per un finanziamento per spese da arredo o personali. Affermava altresì che la non gli aveva CP_1 restituito la somma di euro 45.000,00 come pattuito in sede di omologa. Egli infine aveva dovuto versare euro 13.000,00 all'Agenzia delle Entrate per la perdita delle agevolazioni "prima casa" e doveva rimborsare i genitori l'importo di euro 50.000,00. Tali circostanze sopravvenute e documentate non erano state esaminate dal Giudice.
A detta del parte reclamata poteva, invece, disporre di circa euro Parte_1
235.000,00. La aveva infatti percepito euro 70.000,00 per la vendita di CP_1 un immobile del padre;
inoltre, l'esistenza di bonifici periodici da parte di terze persone con causali come "buona pasqua" o "buon natale" (per somme come euro 360,00 o euro 180,00) facevano presumere la percezione di affitti "non dichiarati" dalle sue proprietà a Torino.
Il reclamante censurava altresì i presupposti del riconoscimento da parte del giudice di un assegno divorzile analogo a quello concesso a titolo di mantenimento senza che fosse stata valutata la differenza tra i presupposti dell'assegno di separativo e quelli dell'assegno divorzile, che aveva una funzione assistenziale, compensativa e perequativa. Sosteneva che la non aveva CP_1 provato di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali per la famiglia o di aver contribuito alla formazione del patrimonio familiare. La stessa non si era attivata per trovare lavoro e non aveva terminato gli studi universitari, essendosi
"adagiata" sul suo status di moglie. Contestava che la avesse rifiutato CP_1 concrete possibilità di lavoro. Inoltre, metteva in dubbio l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla controparte, concentrata nel periodo in cui era stata manifestata l'intenzione di chiedere il divorzio
2 Si costituiva in giudizio deducendo che la valutazione Controparte_1 del primo giudice era corretta. Negava che il reddito del fosse Parte_1 diminuito, poiché gli stipendi mensili erano sempre stati molto variabili e le buste paga del 2024 mostravano importi elevati. Sottolineava che le somme nette riportate nelle buste paga erano già decurtate del prestito di euro 500,00, quindi la lamentata diminuzione della retribuzione netta non era avvenuta.
Affermava che i certificati medici non indicavano uno stato di malattia grave, del il quale praticava regolarmente caccia, surf e palestra. La richiesta Parte_1 di restituzione di euro 50.000,00 dalla madre infine inoltre preordinata a dissimulare le reali condizioni economiche, considerando che il aveva Parte_1 acquistato un immobile di pregio e una moto costosa nello stesso periodo.
Riguardo alla propria situazione economica, negava che vi fosse stato un miglioramento. Sottolineava che le somme derivanti dalla divisione dei beni in comunione erano state percepite in egual misura da entrambi i coniugi. La somma di euro 70.000,00 costituiva la liquidazione delle sue quote nella società immobiliare del padre, deceduto nel 2005, a seguito della vendita di un immobile. I bonifici da terze persone con causali come "buon natale" erano invece regali da amici di famiglia e non potevano essere imputati ad affitti non dichiarati. Sosteneva di non avere immobili che potessero essere locati, ma solo un box inutilizzato e un vecchio rudere abbandonato con il tetto crollato, oltre a terreni incolti, già di proprietà all'epoca della separazione e di scarso valore.
La sua liquidità era destinata a far fronte alle esigenze future, al mantenimento della figlia e alla necessità di liquidare la quota del sulla casa familiare. Parte_1
La contestava le affermazioni del sulla indebita corresponsione CP_1 Parte_1 dell'assegno divorzile. Sottolineava che l'assegno doveva essere riconosciuto in presenza di una rilevante disparità economico-patrimoniale; la rinuncia a occasioni professionali da parte lella medesima era frutto di una scelta comune tacitamente compiuta, a fronte del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare. Affermava di aver lasciato lavoro e studi a Torino nel 2005 per trasferirsi a Livorno e sposare il nel 2006. Dopo la nascita della Parte_1 figlia nel 2009, i coniugi avevano concordato che la madre non avrebbe Per_1 lavorato per accudire la bambina e consentire al marito di fare carriera militare, dato che lui era spesso assente. Deduceva di avere cercato lavoro dopo la separazione nel 2021 presentendo candidature per svariate mansioni ed accettando lavori saltuari con paghe misere, guadagnando circa 4.000,00 euro in 4 anni. Si era inoltre iscritta all'università telematica per migliorare le sue
3 conoscenze. Precisava di essersi recata alla gioielleria indicata dal reclamante appurando che non cercavano personale, e di aver inviato il curriculum e sostenuto un colloquio per le "Generali Assicurazioni”, senza essere assunta.
Affermava di aver contribuito all'acquisto della casa familiare con i denari ereditati. Sottolineava che la sua incapacità di mantenersi era oggettiva ed il primo giudice aveva già ridotto l'assegno divorzile rispetto all'assegno separativo che ammontava a 574,80 euro.
Ritenuto in diritto
Il reclamo è infondato non merita accoglimento.
Le doglianze del reclamante si incentrano sulla contestazione dei presupposti legittimanti la corresponsione dell'assegno divorzile in favore della parte reclamata. Deduce, in particolare, il che, avuto riguardo alla natura Parte_1 dell'assegno divorzile ad alla sua funzione compensativa, perequativa ed assistenziale, difettano i requisiti necessari per il suo riconoscimento. A sostegno delle proprie difese il reclamante adduce il deterioramento della propria situazione economica ed il contestuale miglioramento della condizione economica dell'ex coniuge;
contesta, altresì, che quest'ultima abbia subito un pregiudizio o una compressione delle proprie aspettative professionali non essendosi mai attivamente prodigata nella ricerca di un'occupazione lavorativa, se non in un breve lasso temporale coincidente con la fase patologica del rapporto coniugale.
Le contestazioni sollevate dal reclamante si fondano su asserzioni che, allo stato degli atti, appaiono prive di sufficiente e adeguato riscontro probatorio. Non emerge, in particolare, l'evidenza dell'assenza dei presupposti di legge che giustificano la corresponsione dell'assegno divorzile in favore della resistente. Le circostanze allegate dalle parti, oggetto di reciproca e puntuale contestazione, in quanto potenzialmente rilevanti ai fini della decisione sulla spettanza e sulla quantificazione dell'assegno divorzile, impongono un più rigoroso approfondimento istruttorio, demandato al giudice di prime cure. L'asserito deterioramento della situazione economica del reclamante è, infatti, espressamente contestato dalla parte resistente, la quale, oltre a evidenziare la variabilità degli importi mensilmente percepiti dall'ex coniuge, pone in rilievo la circostanza che le somme nette riportate nelle buste paga del reclamante risultano già decurtate dell'importo di Euro 500,00, a titolo di rimborso del
4 prestito personale dallo stesso contratto. La resistente deduce, pertanto, che la retribuzione netta mensile del reclamante non avrebbe subito la lamentata diminuzione. Anche l'assunto del reclamante, secondo cui la resistente non si sarebbe mai adoperata nella ricerca di un'attività lavorativa e che non vi sarebbe stato un accordo circa la rinuncia di quest'ultima all'attività lavorativa in favore della progressione di carriera dell'ex coniuge, non trova riscontro nelle allegazioni della la quale ha invece sostenuto di aver rinunciato alla CP_1 propria attività lavorativa, trasferendo la propria residenza a Livorno per seguire il marito, ed ha, altresì, affermato che, successivamente alla nascita della figlia, in ragione delle esigenze professionali del coniuge che comportavano frequenti trasferte, aveva optato, di comune accordo con il marito, per dedicarsi primariamente alla cura della figlia. La ha inoltre allegato di aver CP_1 compiuto, senza esito positivo, plurimi tentativi di reinserimento nel mercato del lavoro, producendo, a sostegno delle proprie difese, documentazione idonea a comprovare l'invio di curricula a diversi potenziali datori di lavoro;
ha altresì prodotto documentazione afferente a rapporti di lavoro, pur di breve durata, da lei intrattenuti.
A fronte del quadro fattuale e probatorio allo stato ancora incerto, sulla scorta degli elementi emergenti dagli atti di causa e tenuto conto della disparità reddituale delle parti, l'importo dell'assegno divorzile determinato dal giudice di prime cure appare, prima facie, congruo e rispondente ai criteri di legge.
D'altronde la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, implica il riconoscimento di un contributo economico volto non al mero ed esclusivo raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dell'ex coniuge richiedente, ma, più ampiamente, al conseguimento di un livello reddituale adeguato e proporzionato al contributo concretamente fornito alla realizzazione della vita familiare, in relazione alle scelte condivise dai coniugi durante il matrimonio e all'incidenza che tali scelte hanno avuto sulle rispettive posizioni economiche e professionali, anche in prospettiva futura. L'incertezza che permane in relazione alla esatta quantificazione delle rispettive consistenze patrimoniali, necessaria ai fini della corretta comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ed alla precisa determinazione del contributo concretamente fornito dalla resistente alla formazione del patrimonio familiare, impone, un
5 approfondimento istruttorio, rimesso alla prudente valutazione del giudice di primo grado.
In definitiva, allo stato degli atti e in difetto di un quadro probatorio esaustivo, non sussistono, allo stato, elementi tali da giustificare una revoca, una riduzione, ovvero una qualsivoglia modifica dell'assegno divorzile, che è stato quantificato dal Tribunale in un importo che appare, allo stato, determinato in conformità ai principi di congruità ed equità.
L'ordinanza impugnata andrà pertanto confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, con riferimento ai parametri minimi stabiliti per lo scaglione indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1
così dispone. Controparte_1
-RIGETTA il reclamo;
-CONDANNA parte reclamante alla refusione delle spese di lite in favore di parte reclamata che liquida in complessivi euro 1.168,00 oltre accessori di legge.
Si comunichi
Il Cons. Est. Il Presidente
Dr.ssa Laura D'Amelio Dr. Leonardo Scionti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
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