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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17830 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 29166/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 29166/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Viale Trastevere n. 259,
[...] C.F._2 presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Parte_2
ATTORE contro
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Andrea Bafile n. 2, presso lo studio dell'Avv. Fabio Piacentini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_3 citavano in giudizio il chiedendo di dichiarare nullo il Controparte_1 punto 1 della delibera del 27/07/2021 nonché di dichiarare nullo e/o annullare i punti 2 e 5 della delibera del 14/03/2022.
Gli attori esponevano: di essere proprietari dell'appartamento (int. 2) posto nel CP_1 convenuto;
- che il punto 2 della delibera del 14.3.2022 e il punto 1 della delibera del 27.7.2021 erano nulli per indeterminatezza dell'oggetto. Difatti, la formulazione degli o.d.g. non consentiva una partecipazione consapevole alla riunione assembleare (nella specie, non risultava esplicitato il tipo di azione giudiziale da esperire verso ); Parte_4
- l'illegittimità del punto 5 della delibera del 14.3.2022 per violazione della L. 124/2017, non essendo stato comunicato il preventivo dei costi della prestazione da parte del legale incaricato;
- l'illegittimità dei compensi deliberati in favore del legale incaricato di cui all'allegato
“Prospetto rate” (che prevedeva euro 4.876,38 da corrispondere in n. 6 rate al punto 2 o.d.g. ed euro 11.129,44 da corrispondere in n. 4 rate al punto 5 o.d.g.) in quanto dovevano essere attribuiti solo i compensi relativi alla fase di esame e introduttiva (e non il pagamento integrale di tutte le fasi del giudizio).
Si costituiva il chiedendo, preliminarmente, Controparte_1
l'improcedibilità per omessa mediazione e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Il Condominio eccepiva: la delibera di cui al punto n. 2 dell'O.d.G. del 14/03/2022 non era affetta da nullità in quanto l'oggetto rientrava nella competenza dell'assemblea, sussisteva già una delibera precedente di procedere nei confronti della proprietaria del box 19, adottata nell'assemblea del 27/07/2021 al punto 2 dell'odg (non impugnato);e riguardava questioni a lui ben note (essendo stata parte intimata a causa dei reiterati negati accessi al proprio immobile) portate in evidenza in tre assemblee precedenti (14/06/21, 28/02/22 e 27/07/21);
-l'infondatezza dell'impugnazione rispetto al punto 2 o.d.g. della delibera del 14.3.2022 ove l'importo deliberato a titolo di compensi legali era stato calcolato sulla base del D.M. 55/2014, per valore di competenza, fascia bassa (ossia ai minimi) e ripartito per tabella di proprietà;
- l'infondatezza dell'impugnazione rispetto al punto 5 o.d.g. della delibera del 14.3.2022 col quale “l'assemblea all'unanimità approva il bilancio della gestione causa c/CN e relativo piano di riparto”. Invero, l'assemblea in data 27/07/2021 deliberava l'azione da intraprendere, l'incarico al legale di fiducia e il compenso da corrispondere sulla base del D.M.
55/14, ratificato ed approvato nell'assemblea del 14/03/2022;
- che l'impugnazione del punto 1 della delibera del 27.7.2021 aveva come scopo quello di travolgere la delibera successiva per contestare esclusivamente la determinazione dei compensi legali, accettati per delibera condominiale.
All'udienza del 22.12.2023, il Giudice assegnava alle parti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza dell'11.9.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 190 c.p.c.
*** Preliminarmente, è da rigettarsi l'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva del difensore nominato dal con delibera del 27.2.24 non avendo gli attori prodotto CP_1 evidenze documentali a sostegno della tesi secondo cui alla riunione avrebbero partecipato soggetti non legittimati.
Nel merito, con la prima doglianza gli attori lamentano che la formulazione del punto 2 della delibera del 14.3.2022 e del punto 1 della delibera del 27.7.2021 non avrebbe consentito loro una partecipazione consapevole alla riunione assembleare.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, occorre che l'o.d.g. indichi specificamente, seppur in modo non analitico e minuzioso, gli argomenti da trattare sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne e valutare esattamente il tenore e l'importanza onde poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere sia in ordine all'opportunità o meno di partecipare e sia in ordine alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti. E l'indicazione chiara e specifica degli argomenti è altresì necessaria al fine di verificare se il successivo deliberato abbia esorbitato o meno dal tema sottoposto ai partecipanti in guisa tale da poter verificare se la volontà dei condomini si sia manifestata in maniera corretta e non diversa rispetto al tema proposto per la trattazione in sede di convocazione (Cass. n. 24456/2009).
Nel caso in esame, deve ritenersi che i condomini, sulla base degli ordini del giorno come formulati (per il punto 1 dell'OdG della delibera del 26.7.2021: “Contratto con CN, informativa in merito al sollecito ed all'intimazione inviata, come da richiesta dell'assemblea, aggiornamenti e delibera in merito” e per il punto 2 dell'o.d.g. della assemblea del 14/03/2022
“Adempimento delibera dirigenziale, mancato accesso appartamento int. 2 e box civ. 19, provvedimenti da prendere, delibere in merito”), erano in condizione di comprendere che uno dei possibili risvolti della inadempienza, rispettivamente, della CN e dei condomini a consentire l'accesso nelle proprietà private poteva essere proprio quello di intraprendere azioni giudiziarie, tanto più che, da un lato, la questione era già stata analizzata in sede assembleare con delibere 5 e 6 del 14.6.2021 (cfr. all. 4a c.r.) e che, dall'altro, le delibere di procedere nei confronti della CN e della proprietaria del box 19 con provvedimento d'urgenza, stante il negato accesso, erano già state adottate nell'assemblea del 27/07/2021, punti 1 e 2 o.d.g. (cfr. all. 2 c.r.).
La doglianza, pertanto, deve essere rigettata.
La seconda doglianza attorea è, invece, incentrata sul compenso deliberato dall'assemblea in favore del legale incaricato. Sul punto, è orientamento costante che, in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giurisdizionale sulla deliberazione condominiale le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea nonché sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni.
Ciò premesso, dalle allegazioni di parte attrice e dalla documentazione versata in atti non emerge che le spese deliberate per il compenso del legale incaricato siano state il frutto di una volontà assembleare viziata.
Quanto alla delibera del 14/03/22, relativamente al punto 2 dell'O.d.G., l'assemblea dei condomini, all'unanimità dei presenti, ha deliberato l'importo del compenso da liquidarsi pari ad € 3.146,00, calcolato sulla base del D.M. 55/2014, per valore di competenza, fascia bassa e che, come per legge, sarebbe stato ripartito per tabella di proprietà. Inoltre, parte convenuta ha rappresentato, avendo potuto il Condominio adempiere a quanto richiesto nella Determina dirigenziale, come tale compenso non sia stato corrisposto.
Quanto alla delibera del 14/03/22, relativamente al punto 5 dell'O.d.G., la stessa ha ratificato quanto già deliberato in data 27.7.2021 (“l'assemblea passa alla votazione ed approva all'unanimità di procedere giudizialmente per i suindicati procedimenti civili. L'assemblea, pertanto, delibera all'unanimità di conferire mandato per i suddetti giudizi all'avv. Emanuela
Paladina, stabilendo ed approvando quanto al compenso che sarà stabilito sulla scorta del
DM 55/14 fascia media del valore di riferimento”). Dai documenti versati in atti è emerso che il compenso è stato redatto sulla scorta del valore della causa, attenendosi alla fascia media di riferimento (cfr. all. 6 e 7 c.r.), valutazione non sindacabile dal giudicante.
In conclusione, le delibere impugnate devono considerarsi immuni dai vizi come tempestivamente fatti valere e prospettati e pertanto pienamente valide ed efficaci. La domanda dunque deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da e nei confronti Parte_1 Parte_2 del;
Controparte_2
- condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
, che si liquidano in euro 3.200,00 per compensi, oltre accessori come Controparte_1 per legge.
Roma, 19.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta dal dott. Emanuele Gualtieri
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 29166/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Viale Trastevere n. 259,
[...] C.F._2 presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Parte_2
ATTORE contro
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Andrea Bafile n. 2, presso lo studio dell'Avv. Fabio Piacentini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_3 citavano in giudizio il chiedendo di dichiarare nullo il Controparte_1 punto 1 della delibera del 27/07/2021 nonché di dichiarare nullo e/o annullare i punti 2 e 5 della delibera del 14/03/2022.
Gli attori esponevano: di essere proprietari dell'appartamento (int. 2) posto nel CP_1 convenuto;
- che il punto 2 della delibera del 14.3.2022 e il punto 1 della delibera del 27.7.2021 erano nulli per indeterminatezza dell'oggetto. Difatti, la formulazione degli o.d.g. non consentiva una partecipazione consapevole alla riunione assembleare (nella specie, non risultava esplicitato il tipo di azione giudiziale da esperire verso ); Parte_4
- l'illegittimità del punto 5 della delibera del 14.3.2022 per violazione della L. 124/2017, non essendo stato comunicato il preventivo dei costi della prestazione da parte del legale incaricato;
- l'illegittimità dei compensi deliberati in favore del legale incaricato di cui all'allegato
“Prospetto rate” (che prevedeva euro 4.876,38 da corrispondere in n. 6 rate al punto 2 o.d.g. ed euro 11.129,44 da corrispondere in n. 4 rate al punto 5 o.d.g.) in quanto dovevano essere attribuiti solo i compensi relativi alla fase di esame e introduttiva (e non il pagamento integrale di tutte le fasi del giudizio).
Si costituiva il chiedendo, preliminarmente, Controparte_1
l'improcedibilità per omessa mediazione e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Il Condominio eccepiva: la delibera di cui al punto n. 2 dell'O.d.G. del 14/03/2022 non era affetta da nullità in quanto l'oggetto rientrava nella competenza dell'assemblea, sussisteva già una delibera precedente di procedere nei confronti della proprietaria del box 19, adottata nell'assemblea del 27/07/2021 al punto 2 dell'odg (non impugnato);e riguardava questioni a lui ben note (essendo stata parte intimata a causa dei reiterati negati accessi al proprio immobile) portate in evidenza in tre assemblee precedenti (14/06/21, 28/02/22 e 27/07/21);
-l'infondatezza dell'impugnazione rispetto al punto 2 o.d.g. della delibera del 14.3.2022 ove l'importo deliberato a titolo di compensi legali era stato calcolato sulla base del D.M. 55/2014, per valore di competenza, fascia bassa (ossia ai minimi) e ripartito per tabella di proprietà;
- l'infondatezza dell'impugnazione rispetto al punto 5 o.d.g. della delibera del 14.3.2022 col quale “l'assemblea all'unanimità approva il bilancio della gestione causa c/CN e relativo piano di riparto”. Invero, l'assemblea in data 27/07/2021 deliberava l'azione da intraprendere, l'incarico al legale di fiducia e il compenso da corrispondere sulla base del D.M.
55/14, ratificato ed approvato nell'assemblea del 14/03/2022;
- che l'impugnazione del punto 1 della delibera del 27.7.2021 aveva come scopo quello di travolgere la delibera successiva per contestare esclusivamente la determinazione dei compensi legali, accettati per delibera condominiale.
All'udienza del 22.12.2023, il Giudice assegnava alle parti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza dell'11.9.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 190 c.p.c.
*** Preliminarmente, è da rigettarsi l'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva del difensore nominato dal con delibera del 27.2.24 non avendo gli attori prodotto CP_1 evidenze documentali a sostegno della tesi secondo cui alla riunione avrebbero partecipato soggetti non legittimati.
Nel merito, con la prima doglianza gli attori lamentano che la formulazione del punto 2 della delibera del 14.3.2022 e del punto 1 della delibera del 27.7.2021 non avrebbe consentito loro una partecipazione consapevole alla riunione assembleare.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, occorre che l'o.d.g. indichi specificamente, seppur in modo non analitico e minuzioso, gli argomenti da trattare sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne e valutare esattamente il tenore e l'importanza onde poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere sia in ordine all'opportunità o meno di partecipare e sia in ordine alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti. E l'indicazione chiara e specifica degli argomenti è altresì necessaria al fine di verificare se il successivo deliberato abbia esorbitato o meno dal tema sottoposto ai partecipanti in guisa tale da poter verificare se la volontà dei condomini si sia manifestata in maniera corretta e non diversa rispetto al tema proposto per la trattazione in sede di convocazione (Cass. n. 24456/2009).
Nel caso in esame, deve ritenersi che i condomini, sulla base degli ordini del giorno come formulati (per il punto 1 dell'OdG della delibera del 26.7.2021: “Contratto con CN, informativa in merito al sollecito ed all'intimazione inviata, come da richiesta dell'assemblea, aggiornamenti e delibera in merito” e per il punto 2 dell'o.d.g. della assemblea del 14/03/2022
“Adempimento delibera dirigenziale, mancato accesso appartamento int. 2 e box civ. 19, provvedimenti da prendere, delibere in merito”), erano in condizione di comprendere che uno dei possibili risvolti della inadempienza, rispettivamente, della CN e dei condomini a consentire l'accesso nelle proprietà private poteva essere proprio quello di intraprendere azioni giudiziarie, tanto più che, da un lato, la questione era già stata analizzata in sede assembleare con delibere 5 e 6 del 14.6.2021 (cfr. all. 4a c.r.) e che, dall'altro, le delibere di procedere nei confronti della CN e della proprietaria del box 19 con provvedimento d'urgenza, stante il negato accesso, erano già state adottate nell'assemblea del 27/07/2021, punti 1 e 2 o.d.g. (cfr. all. 2 c.r.).
La doglianza, pertanto, deve essere rigettata.
La seconda doglianza attorea è, invece, incentrata sul compenso deliberato dall'assemblea in favore del legale incaricato. Sul punto, è orientamento costante che, in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giurisdizionale sulla deliberazione condominiale le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea nonché sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni.
Ciò premesso, dalle allegazioni di parte attrice e dalla documentazione versata in atti non emerge che le spese deliberate per il compenso del legale incaricato siano state il frutto di una volontà assembleare viziata.
Quanto alla delibera del 14/03/22, relativamente al punto 2 dell'O.d.G., l'assemblea dei condomini, all'unanimità dei presenti, ha deliberato l'importo del compenso da liquidarsi pari ad € 3.146,00, calcolato sulla base del D.M. 55/2014, per valore di competenza, fascia bassa e che, come per legge, sarebbe stato ripartito per tabella di proprietà. Inoltre, parte convenuta ha rappresentato, avendo potuto il Condominio adempiere a quanto richiesto nella Determina dirigenziale, come tale compenso non sia stato corrisposto.
Quanto alla delibera del 14/03/22, relativamente al punto 5 dell'O.d.G., la stessa ha ratificato quanto già deliberato in data 27.7.2021 (“l'assemblea passa alla votazione ed approva all'unanimità di procedere giudizialmente per i suindicati procedimenti civili. L'assemblea, pertanto, delibera all'unanimità di conferire mandato per i suddetti giudizi all'avv. Emanuela
Paladina, stabilendo ed approvando quanto al compenso che sarà stabilito sulla scorta del
DM 55/14 fascia media del valore di riferimento”). Dai documenti versati in atti è emerso che il compenso è stato redatto sulla scorta del valore della causa, attenendosi alla fascia media di riferimento (cfr. all. 6 e 7 c.r.), valutazione non sindacabile dal giudicante.
In conclusione, le delibere impugnate devono considerarsi immuni dai vizi come tempestivamente fatti valere e prospettati e pertanto pienamente valide ed efficaci. La domanda dunque deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da e nei confronti Parte_1 Parte_2 del;
Controparte_2
- condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
, che si liquidano in euro 3.200,00 per compensi, oltre accessori come Controparte_1 per legge.
Roma, 19.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta dal dott. Emanuele Gualtieri