TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/09/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2196/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 2196/2015, promossa da:
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Pt_1 P.IVA_1 in Lussemburgo, Rue Heine nr. 6, ed unità locale in Como, Via Carloni nr. 48, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicco Filigheddu (C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._1 difensore, in Arzachena, Via San Pietro nr.1; parte opponente
con sede legale in Nuoro, Via Straullu nr. 35 (C.F. e P.IVA: , REA Parte_2 P.IVA_2
n. NU-86492), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Pisenti (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Paolo Orecchioni, in Tempio Pausania, Corso Matteotti nr. 47; parte opposta
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 12.10.2015, citava in giudizio chiedendo Pt_1 Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11 A sostegno della propria azione, parte opponente rilevava:
- l'intervenuta prescrizione, per decorrenza del termine quinquennale, di parte del credito vantato dal
Gestore, nell'importo pari ad € 94.899,029, di cui € 86.271,845 per le somme maturate dal 1.1.2005 al
16.6.2009, ed € 8.627,184 pari al 10% dell'IVA calcolata sul predetto capitale (ritenuto non dovuto);
- l'inesigibilità del residuo credito, per avere la controparte agito nel giudizio monitorio prima della scadenza della 7° rata, in ragione del mancato pagamento delle 6 rate precedenti, nonostante la fattura contestata concedesse una dilazione dell'importo ivi indicato in nr. 10 rate bimestrali di € 16.610,00 ciascuna, con l'avvertimento che il debitore sarebbe decaduto dalla dilazione in caso di mancato (o tardivo) pagamento anche di una sola rata;
-di avere inoltrato al Gestore numerose contestazioni in relazione all'entità del credito vantato, ed all'effettività dei consumi fatturati, oltre a richieste di chiarimenti sull'errata individuazione del numero di matricola del contatore, sostituito in assenza di contraddittorio, senza alcun riscontro da controparte;
- la buona fede del somministrato, che non provvedeva al pagamento delle prime 6 rate previste dal piano di dilazione, trattandosi di importi già prescritti, quindi non ripetibili in caso di eventuale versamento dei medesimi;
- l'eccessività dei consumi fatturati, considerato che ruiva di due pozzi e di un impianto Pt_1 per il recupero delle acque reflue, e che esisteva un depuratore posizionato dall'opponente, alimentato dai predetti pozzi;
pagina 2 di 11 - l'inesattezza dei conteggi di controparte, inclusivi della voce di spesa relativa alla fognatura, importi non dovuti, in quanto l'allaccio alla medesima da parte dell'opponente avveniva solo successivamente al periodo indicato nella fattura oggetto di contestazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via Parte_2 preliminare di merito: a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (D.I. 694/2015) opposto per l'intero ammontare;
b) in via subordinata, concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo (D.I. 694/2015) opposto per l'importo di almeno € 73.242,64, in quanto somma sostanzialmente non contestata da controparte, il tutto a norma dell'art. 648 cpc;
In via principale: c) rigettare la domanda avversaria e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo Parte_ opposto (D.I. 694/2015) e condannare l'opponente a pagare tutti gli importi ivi indicati, oltre gli interessi convenzionali;
d) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di non poter accogliere le suddette domande, accertare l'ammontare del credito effettivamente spettante e dovuto ad per la fornitura eseguita nel periodo oggetto di fatturazione e, per l'effetto, condannare Pt_2
l'opponente pagare ad l'importo che risulterà così accertato in corso di causa, Pt_1 Pt_2 oltre gli interessi convenzionali. Con riserva precisare, integrare e/o modificare quanto argomentato e dedotto e di produrre ulteriori documenti in sede di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
In particolare, nelle proprie difese, la convenuta rilevava:
-l'obbligo per il somministrato, in caso di mancata ricezione delle bollette, di verificare i consumi mediante autolettura, considerato che, a prescindere dalla prescrizione di parte del credito, per cinque anni parte opponente usufruiva della risorsa idrica erogata dal Gestore;
- la mancata allegazione di un accordo in ordine alla dilazione del pagamento dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che, in ogni caso, come dedotto dalla controparte, poteva essere preteso anche conseguentemente al mancato o tardivo pagamento di una sola rata;
- l'obbligo per il debitore di pagare comunque, entro i termini previsti, l'importo dovuto, contestando eventualmente la maturata prescrizione sul residuo;
- le genericità delle ulteriori contestazioni di parte opponente sull'asserita non debenza del credito non prescritto.
Con Ordinanza del 3.4.2019, il Giudice, vista l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, e l'assenza di prova di accordi inerenti alle modalità di pagamento dell'importo preteso dall'opposta, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, e suggeriva alle parti una soluzione bonaria della controversia disponendo, al contempo, l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi pagina 3 di 11 dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010, conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione della società opposta.
La causa veniva istruita con prove documentali.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30.11.2022.
Con ordinanza del 23.05.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Come esposto in premessa, la società opponente ha introdotto il presente giudizio per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccependo la prescrizione di parte delle somme pretese da Pt_2
e l'infondatezza della pretesa creditoria rispetto al residuo importo, nonché la condanna di
[...] controparte ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c...
Con riferimento alla contestazione relativa alla parziale prescrizione del credito, occorre precisare che i crediti inerenti a contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas e, “in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, si prescrivono nel termine di 5 anni, secondo quanto previsto dall'art. 2948, nr. 4 c.c..
Con l'art. 1, comma 4, della Legge nr. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio del 2018), il Legislatore ha ridotto da cinque a due anni il termine per la prescrizione del diritto al corrispettivo per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico. Tale modifica ha trovato applicazione a decorrere dalle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il servizio elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas, ed al 1° gennaio 2020 per il settore idrico. L'art. 1, comma 295, della Legge 27 dicembre 2019, nr. 160
(c.d. Legge di Bilancio 2020), ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il summenzionato comma
5, con la conseguenza che, per luce, acqua e gas, non è più possibile applicare il termine di prescrizione quinquennale.
Nella specie, la fattura alla base del decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 1.1.2005 – 4.12.2013, per cui trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di cinque anni, come dedotto dalla parte opponente.
Dalla documentazione prodotta in atti si evince la fondatezza della predetta eccezione di prescrizione, per i crediti maturati nelle annualità 2005, 2006, 2007, 2008 e parte del 2009, sino al 16 giugno (data di ricezione della contestazione di pagamento), in quanto la richiesta di pagamento da parte del Gestore è
pagina 4 di 11 giunta al somministrato oltre cinque anni dalla data in cui il pagamento poteva essere preteso, circostanze queste ultime dedotte da parte opponente, e non specificamente contestate dall'opposta.
Pertanto, nello specifico, con riferimento alle annualità dal 2005 al 2008, il credito prescritto ammonta ad € 74,953,85, mentre per i crediti maturati per parte del 2009, nel periodo sopraindicato, il credito prescritto è pari ad € 9.465.442, per un importo complessivamente pari ad € 84.419,292. Non si ritiene doversi aggiungere l'IVA, risultando la stessa già compresa nell'importo originale indicato in fattura.
Rispetto ai crediti non prescritti, valga quanto segue.
Come già rilevato nel corso del procedimento, non risulta agli atti alcun accordo avente ad oggetto la dilazione di pagamento dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto, per cui l'unica documentazione sulla quale fonda la propria pretesa creditoria risulta essere la fattura Parte_2 contestata;
documentazione di provenienza, dunque, unilaterale.
È ormai principio noto, e consolidato nel panorama giurisprudenziale, quello per cui la fattura costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma è altrettanto ribadito che, nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione, la stessa non costituisce di per sé prova sufficiente dell'esistenza del credito, e dovrà essere supportata da ulteriori mezzi probatori il cui onere di allegazione incombe sulla parte opposta (Cass. 17/11 /2003, n.17371; Cass. 03/03/2009,
n. 5071; Cass.11/03/2011, n. 5915; Cass. 12/07/2023, n. 19944), a meno che non sia stata accettata dal debitore, senza contestazioni.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si riscontra quanto dedotto dall'opponente circa l'avvenuta sostituzione del contatore, con particolare riferimento alla fattura in contestazione che, di fatto, nel riquadro “Dettaglio Contatori”, indica letture diverse (“Lettura precedente” – “Lettura attuale”) rispetto a contatori aventi numeri diversi, e diverse matricole. L'operazione di sostituzione è indicata altresì a lato per i singoli periodi di riferimento, sotto la sigla “Tipo”. Parte opponente, del resto, ha specificamente rilevato che, in tutte le fatture ricevute, sino all'ultima emessa il 30.9.2013, si faceva riferimento ad un solo ed unico contatore, con matricola nr. 91/285276.
Orbene, risultando documentalmente la sostituzione del contatore, è fatto pacifico che la stessa sia avvenuta in assenza di contraddittorio, e senza che il somministrato abbia avuto alcuna informazione al riguardo, come dedotto dalla parte opponente sin dal proprio atto introduttivo, e non specificamente contestato dalla parte opposta che, peraltro, mai ha riscontrato le numerose richieste di chiarimenti inoltrate dal somministrato, violando così il principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, ed il diritto del consumatore-utente a ricevere tutte le informazioni essenziali, presentate in modo comprensibile, sul servizio offerto.
pagina 5 di 11 In tema di contratti di somministrazione, la giurisprudenza, si esprime nel senso che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità; sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito), l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore, o determinare l'incremento dei consumi (vedi Corte di Cassazione, nr. 21564/2022).
Pertanto, in presenza di contestazioni sulla funzionalità del sistema di misurazione, incombe sul somministrante l'onere di dare la prova della funzionalità del contatore. Se il somministrante ha assolto a tale onere probatorio, il consumatore, ove lamenti eccessività dei consumi rilevati, è tenuto a provare, per liberarsi dell'obbligo di pagare il corrispettivo richiesto, che il consumo risultante come elevato o eccessivo, sulla base di un contatore funzionante, è dipeso da usi esterni alla sua volontà, ed a lui non imputabili.
Tuttavia, l'illegittima sostituzione del misuratore determina il venir meno di questa prova che, di fatto, resta preclusa dalla condotta del somministrante stesso che, con l'irregolare asportazione del misuratore senza contraddittorio, ha impedito alla controparte, ma anche a sé medesimo, di provare la regolarità o meno dei consumi.
Vero è che l'art. B.24 del Regolamento per il SII prevede che, in caso di assenza dell'utente, o suo rifiuto alla sottoscrizione del verbale, si procederà ugualmente alle operazioni di sostituzione, ma l'opposta, nella specie, non ha allegato di avere comunicato all'opponente la data in cui sarebbe avvenuta la sostituzione del contatore, con ciò escludendola a propri da ogni tipo di verifica, in violazione anche di quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato che, all'art. 10.3, dispone quanto segue: “Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il Gestore procede alla sostituzione dello stesso, che dovrà essere effettuata a titolo gratuito, dandone comunicazione all'utente finale in sede di risposta contenente l'esito della verifica stessa unitamente alla data in cui intende procedere alla sostituzione (…)”.
Per tutto quanto sopraesposto, il credito preteso da risulta in parte prescritto, ed in parte Parte_2 infondato, per cui il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato.
Le spese del giudizio monitorio, nell'importo come liquidato nel decreto ingiuntivo opposto, devono essere definitivamente poste a carico di parte opposta, soccombente.
pagina 6 di 11 Anche le spese della presente opposizione seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 4.217,00
Sulla richiesta di condanna ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. svolta da parte opponente nei confronti di parte opposta, valga quanto segue.
L'art. 96, comma 1 c.p.c., dispone che: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
Nel caso di specie, non appare che la condotta processuale di sia sorretta da mala fede Parte_2
(intesa come consapevolezza di agire slealmente), o colpa grave (intesa come omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese). Di fatto, da un lato, non vi è prova dell'accordo di dilazione di pagamento menzionato dall'opponente, contestato, peraltro, dalla stessa Parte_2 dall'altro lato, secondo quanto dedotto dalla parte opponente stessa, quell'accordo avrebbe previsto la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una sola rata dell'asserito piano concordato, con conseguente esigibilità dell'intero importo, che il cliente è tenuto a saldare in un'unica soluzione.
Appare, inoltre, priva di pregio la deduzione della parte opponente, nel momento in cui eccepisce l'irripetibilità delle somme eventualmente versate, in quanto parzialmente prescritte, considerato che tale principio, espresso dall'art. 2940 c.c., si applica soltanto ai casi in cui il pagamento della pretesa creditoria prescritta è avvenuto in maniera spontanea, “sicché, qualora il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora del debitore, non opera il divieto di ripetizione delle somme” (Cassazione
Civile, Sez. III, sentenza n. 19654 del 18 settembre 2014). pagina 7 di 11 Pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c..
Diversa è la fattispecie di cui al comma 3 della medesima disposizione, che prevede che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Tale previsione, introdotta dalla L. 69/2009, deduce un ulteriore strumento di deflazione del contenzioso, che si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi, in quanto può essere attivato anche d'ufficio, ed è funzionale a scoraggiare l'abuso del processo, ed a preservare la funzione del sistema giustizia.
Nel caso di specie si ravvisa la sussistenza dei presupposti per riconoscere la responsabilità di Pt_2 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., ritenendosi che la condotta della parte opposta, sia
[...] nell'ambito della gestione del rapporto con l'utente, sia nell'ambito di entrambi i giudizi, monitorio e di opposizione, abbia determinato i presupposti per un contenzioso che poteva essere evitato.
In particolare, nel rapporto di utenza, l'odierna opposta non ha dato alcun riscontro alle contestazioni ed alle richieste di chiarimenti inoltrate dal somministrato, ed allegate in atti, le quali, verosimilmente, qualora oggetto di discussione e previo confronto tra le parti, avrebbero potuto condurre ad una definizione bonaria, in via stragiudiziale, dell'intera controversia, considerato che parte opposta non ha specificamente contestato la prescrizione di gran parte del preteso credito, né ha allegato elementi idonei ad acclarare che l'opposta fosse a conoscenza della sostituzione del contatore.
Invero, a fronte delle contestazioni inoltrate dal somministrato, il Gestore è rimasto inerte e, solo in questa sede, si è limitato a rilevare, in via del tutto generica, che il consumatore avrebbe formulato le proprie richieste in modalità non corrette, indirizzandole ad Uffici interni non competenti per le problematiche sollevate;
ebbene, anche qualora ciò corrispondesse al vero, il somministrante (parte forte del contratto) non può ritenersi esonerato dal dovere di indicare al cliente/consumatore, in un'ottica di trasparenza e buona fede contrattuale, gli uffici a cui rivolgersi, ed i moduli corretti da utilizzare e compilare.
Peraltro, occorre evidenziare che volontariamente, e senza alcuna giustificazione, non Parte_2 ha partecipato alla mediazione instaurata da , demandata dal Giudice ai sensi dell'art. 5, Pt_1 comma 2, D. Lgs. 28/2010. A tal proposito, si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale che, in materia, si esprime nel senso che “il rifiuto immotivato di una o entrambe le parti di partecipare alla mediazione riduce quest'ultima a un adempimento solo formale e, per così dire, svuotato di contenuto, rendendo vano l'obbligo sancito dall'articolo 5 del Decreto legislativo n. 28/2010, quale
pagina 8 di 11 strumento alternativo per la risoluzione delle controversie” (Tribunale di Roma sentenza n.
11746/2023).
Del resto, attraverso il procedimento di mediazione le parti avrebbero potuto raggiungere un accordo, con conseguente risparmio dei tempi e dei costi del processo ordinario, oltre a poter godere di vantaggi fiscali, considerato che gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo, spese, tasse o diritti di qualsivoglia specie e natura.
Pertanto, la domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. appare meritevole di accoglimento, ritenendosi che la condotta di sia stata tale da determinare l'instaurazione, e la Parte_2 protrazione, di un contenzioso che poteva essere evitato.
L'importo che dovrà versare alla controparte a titolo di indennizzo può essere Parte_2 equitativamente determinato in € 2.108,5, pari alla metà della somma da liquidarsi a titolo di spese legali per il presente procedimento di opposizione. Su tale somma decorrono gli interessi legali, dalla notifica della presente sentenza, sino all'effettivo saldo.
Parte opposta dovrà poi essere poi condannata a versare all'Erario un'ulteriore somma, come previsto dall'art. 96, comma 4, c.p.c., da determinarsi in € 500,00.
Anche le spese per l'attivazione del procedimento di mediazione dovranno essere poste a carico della parte soccombente, che non si è presentata in mediazione, nell'importo che si liquida in dispositivo, secondo il valore dello scaglione di riferimento.
Oggetto: materia obbligatoria o mediazione demandata
Valore della lite: da € 150.000,01 a € 250.000,00
Esito della mediazione: non è stato raggiunto alcun accordo
Numero incontri: uno
Spese dovute al deposito della domanda o dell'adesione
Spese di avvio: € 88,00
Indennità per il primo incontro: € 136,00
Totale da versare alla domanda o all'adesione (IVA esclusa): € 224,00
Da ultimo, la parte opposta dovrà essere condannata al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs.
28/2010 (vigente ante riforma), per non avere partecipato alla mediazione demandata dal Giudice, senza giustificato motivo. pagina 9 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, Parte_2
REVOCA il decreto ingiuntivo nr. 694/2015 del 3.9.2015 (R.G. n. 1789/2015);
PONE definitivamente a carico della parte opposta, soccombente, le spese del giudizio monitorio, nell'importo come liquidato nel decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA, c.p.a., e spese generali al 15%;
RIGETTA la richiesta, svolta da parte opponente, avente ad oggetto la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Parte_2 favore di parte opponente, dell'importo di € 2.108,5, a titolo di equo indennizzo ex art. 96, comma 3,
c.p.c.; su tale somma decorrono gli interessi legali, dalla notifica della sentenza, sino all'effettivo saldo;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € Parte_2
500,00 in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Parte_2 favore di parte opponente, delle spese per il procedimento di mediazione, che si liquidano in € 224,00, oltre IVA, c.p.a., e spese generali al 15%; pagina 10 di 11 CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento di un Parte_2 importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Tempio Pausania, 15 settembre 2025
Il Giudice,
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 2196/2015, promossa da:
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Pt_1 P.IVA_1 in Lussemburgo, Rue Heine nr. 6, ed unità locale in Como, Via Carloni nr. 48, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicco Filigheddu (C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._1 difensore, in Arzachena, Via San Pietro nr.1; parte opponente
con sede legale in Nuoro, Via Straullu nr. 35 (C.F. e P.IVA: , REA Parte_2 P.IVA_2
n. NU-86492), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Pisenti (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Paolo Orecchioni, in Tempio Pausania, Corso Matteotti nr. 47; parte opposta
Concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 12.10.2015, citava in giudizio chiedendo Pt_1 Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11 A sostegno della propria azione, parte opponente rilevava:
- l'intervenuta prescrizione, per decorrenza del termine quinquennale, di parte del credito vantato dal
Gestore, nell'importo pari ad € 94.899,029, di cui € 86.271,845 per le somme maturate dal 1.1.2005 al
16.6.2009, ed € 8.627,184 pari al 10% dell'IVA calcolata sul predetto capitale (ritenuto non dovuto);
- l'inesigibilità del residuo credito, per avere la controparte agito nel giudizio monitorio prima della scadenza della 7° rata, in ragione del mancato pagamento delle 6 rate precedenti, nonostante la fattura contestata concedesse una dilazione dell'importo ivi indicato in nr. 10 rate bimestrali di € 16.610,00 ciascuna, con l'avvertimento che il debitore sarebbe decaduto dalla dilazione in caso di mancato (o tardivo) pagamento anche di una sola rata;
-di avere inoltrato al Gestore numerose contestazioni in relazione all'entità del credito vantato, ed all'effettività dei consumi fatturati, oltre a richieste di chiarimenti sull'errata individuazione del numero di matricola del contatore, sostituito in assenza di contraddittorio, senza alcun riscontro da controparte;
- la buona fede del somministrato, che non provvedeva al pagamento delle prime 6 rate previste dal piano di dilazione, trattandosi di importi già prescritti, quindi non ripetibili in caso di eventuale versamento dei medesimi;
- l'eccessività dei consumi fatturati, considerato che ruiva di due pozzi e di un impianto Pt_1 per il recupero delle acque reflue, e che esisteva un depuratore posizionato dall'opponente, alimentato dai predetti pozzi;
pagina 2 di 11 - l'inesattezza dei conteggi di controparte, inclusivi della voce di spesa relativa alla fognatura, importi non dovuti, in quanto l'allaccio alla medesima da parte dell'opponente avveniva solo successivamente al periodo indicato nella fattura oggetto di contestazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via Parte_2 preliminare di merito: a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (D.I. 694/2015) opposto per l'intero ammontare;
b) in via subordinata, concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo (D.I. 694/2015) opposto per l'importo di almeno € 73.242,64, in quanto somma sostanzialmente non contestata da controparte, il tutto a norma dell'art. 648 cpc;
In via principale: c) rigettare la domanda avversaria e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo Parte_ opposto (D.I. 694/2015) e condannare l'opponente a pagare tutti gli importi ivi indicati, oltre gli interessi convenzionali;
d) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di non poter accogliere le suddette domande, accertare l'ammontare del credito effettivamente spettante e dovuto ad per la fornitura eseguita nel periodo oggetto di fatturazione e, per l'effetto, condannare Pt_2
l'opponente pagare ad l'importo che risulterà così accertato in corso di causa, Pt_1 Pt_2 oltre gli interessi convenzionali. Con riserva precisare, integrare e/o modificare quanto argomentato e dedotto e di produrre ulteriori documenti in sede di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
In particolare, nelle proprie difese, la convenuta rilevava:
-l'obbligo per il somministrato, in caso di mancata ricezione delle bollette, di verificare i consumi mediante autolettura, considerato che, a prescindere dalla prescrizione di parte del credito, per cinque anni parte opponente usufruiva della risorsa idrica erogata dal Gestore;
- la mancata allegazione di un accordo in ordine alla dilazione del pagamento dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che, in ogni caso, come dedotto dalla controparte, poteva essere preteso anche conseguentemente al mancato o tardivo pagamento di una sola rata;
- l'obbligo per il debitore di pagare comunque, entro i termini previsti, l'importo dovuto, contestando eventualmente la maturata prescrizione sul residuo;
- le genericità delle ulteriori contestazioni di parte opponente sull'asserita non debenza del credito non prescritto.
Con Ordinanza del 3.4.2019, il Giudice, vista l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, e l'assenza di prova di accordi inerenti alle modalità di pagamento dell'importo preteso dall'opposta, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, e suggeriva alle parti una soluzione bonaria della controversia disponendo, al contempo, l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi pagina 3 di 11 dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010, conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione della società opposta.
La causa veniva istruita con prove documentali.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30.11.2022.
Con ordinanza del 23.05.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Come esposto in premessa, la società opponente ha introdotto il presente giudizio per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccependo la prescrizione di parte delle somme pretese da Pt_2
e l'infondatezza della pretesa creditoria rispetto al residuo importo, nonché la condanna di
[...] controparte ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c...
Con riferimento alla contestazione relativa alla parziale prescrizione del credito, occorre precisare che i crediti inerenti a contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas e, “in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, si prescrivono nel termine di 5 anni, secondo quanto previsto dall'art. 2948, nr. 4 c.c..
Con l'art. 1, comma 4, della Legge nr. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio del 2018), il Legislatore ha ridotto da cinque a due anni il termine per la prescrizione del diritto al corrispettivo per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico. Tale modifica ha trovato applicazione a decorrere dalle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il servizio elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas, ed al 1° gennaio 2020 per il settore idrico. L'art. 1, comma 295, della Legge 27 dicembre 2019, nr. 160
(c.d. Legge di Bilancio 2020), ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il summenzionato comma
5, con la conseguenza che, per luce, acqua e gas, non è più possibile applicare il termine di prescrizione quinquennale.
Nella specie, la fattura alla base del decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 1.1.2005 – 4.12.2013, per cui trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di cinque anni, come dedotto dalla parte opponente.
Dalla documentazione prodotta in atti si evince la fondatezza della predetta eccezione di prescrizione, per i crediti maturati nelle annualità 2005, 2006, 2007, 2008 e parte del 2009, sino al 16 giugno (data di ricezione della contestazione di pagamento), in quanto la richiesta di pagamento da parte del Gestore è
pagina 4 di 11 giunta al somministrato oltre cinque anni dalla data in cui il pagamento poteva essere preteso, circostanze queste ultime dedotte da parte opponente, e non specificamente contestate dall'opposta.
Pertanto, nello specifico, con riferimento alle annualità dal 2005 al 2008, il credito prescritto ammonta ad € 74,953,85, mentre per i crediti maturati per parte del 2009, nel periodo sopraindicato, il credito prescritto è pari ad € 9.465.442, per un importo complessivamente pari ad € 84.419,292. Non si ritiene doversi aggiungere l'IVA, risultando la stessa già compresa nell'importo originale indicato in fattura.
Rispetto ai crediti non prescritti, valga quanto segue.
Come già rilevato nel corso del procedimento, non risulta agli atti alcun accordo avente ad oggetto la dilazione di pagamento dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto, per cui l'unica documentazione sulla quale fonda la propria pretesa creditoria risulta essere la fattura Parte_2 contestata;
documentazione di provenienza, dunque, unilaterale.
È ormai principio noto, e consolidato nel panorama giurisprudenziale, quello per cui la fattura costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma è altrettanto ribadito che, nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione, la stessa non costituisce di per sé prova sufficiente dell'esistenza del credito, e dovrà essere supportata da ulteriori mezzi probatori il cui onere di allegazione incombe sulla parte opposta (Cass. 17/11 /2003, n.17371; Cass. 03/03/2009,
n. 5071; Cass.11/03/2011, n. 5915; Cass. 12/07/2023, n. 19944), a meno che non sia stata accettata dal debitore, senza contestazioni.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si riscontra quanto dedotto dall'opponente circa l'avvenuta sostituzione del contatore, con particolare riferimento alla fattura in contestazione che, di fatto, nel riquadro “Dettaglio Contatori”, indica letture diverse (“Lettura precedente” – “Lettura attuale”) rispetto a contatori aventi numeri diversi, e diverse matricole. L'operazione di sostituzione è indicata altresì a lato per i singoli periodi di riferimento, sotto la sigla “Tipo”. Parte opponente, del resto, ha specificamente rilevato che, in tutte le fatture ricevute, sino all'ultima emessa il 30.9.2013, si faceva riferimento ad un solo ed unico contatore, con matricola nr. 91/285276.
Orbene, risultando documentalmente la sostituzione del contatore, è fatto pacifico che la stessa sia avvenuta in assenza di contraddittorio, e senza che il somministrato abbia avuto alcuna informazione al riguardo, come dedotto dalla parte opponente sin dal proprio atto introduttivo, e non specificamente contestato dalla parte opposta che, peraltro, mai ha riscontrato le numerose richieste di chiarimenti inoltrate dal somministrato, violando così il principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, ed il diritto del consumatore-utente a ricevere tutte le informazioni essenziali, presentate in modo comprensibile, sul servizio offerto.
pagina 5 di 11 In tema di contratti di somministrazione, la giurisprudenza, si esprime nel senso che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità; sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito), l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore, o determinare l'incremento dei consumi (vedi Corte di Cassazione, nr. 21564/2022).
Pertanto, in presenza di contestazioni sulla funzionalità del sistema di misurazione, incombe sul somministrante l'onere di dare la prova della funzionalità del contatore. Se il somministrante ha assolto a tale onere probatorio, il consumatore, ove lamenti eccessività dei consumi rilevati, è tenuto a provare, per liberarsi dell'obbligo di pagare il corrispettivo richiesto, che il consumo risultante come elevato o eccessivo, sulla base di un contatore funzionante, è dipeso da usi esterni alla sua volontà, ed a lui non imputabili.
Tuttavia, l'illegittima sostituzione del misuratore determina il venir meno di questa prova che, di fatto, resta preclusa dalla condotta del somministrante stesso che, con l'irregolare asportazione del misuratore senza contraddittorio, ha impedito alla controparte, ma anche a sé medesimo, di provare la regolarità o meno dei consumi.
Vero è che l'art. B.24 del Regolamento per il SII prevede che, in caso di assenza dell'utente, o suo rifiuto alla sottoscrizione del verbale, si procederà ugualmente alle operazioni di sostituzione, ma l'opposta, nella specie, non ha allegato di avere comunicato all'opponente la data in cui sarebbe avvenuta la sostituzione del contatore, con ciò escludendola a propri da ogni tipo di verifica, in violazione anche di quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato che, all'art. 10.3, dispone quanto segue: “Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il Gestore procede alla sostituzione dello stesso, che dovrà essere effettuata a titolo gratuito, dandone comunicazione all'utente finale in sede di risposta contenente l'esito della verifica stessa unitamente alla data in cui intende procedere alla sostituzione (…)”.
Per tutto quanto sopraesposto, il credito preteso da risulta in parte prescritto, ed in parte Parte_2 infondato, per cui il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato.
Le spese del giudizio monitorio, nell'importo come liquidato nel decreto ingiuntivo opposto, devono essere definitivamente poste a carico di parte opposta, soccombente.
pagina 6 di 11 Anche le spese della presente opposizione seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 4.217,00
Sulla richiesta di condanna ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. svolta da parte opponente nei confronti di parte opposta, valga quanto segue.
L'art. 96, comma 1 c.p.c., dispone che: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
Nel caso di specie, non appare che la condotta processuale di sia sorretta da mala fede Parte_2
(intesa come consapevolezza di agire slealmente), o colpa grave (intesa come omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese). Di fatto, da un lato, non vi è prova dell'accordo di dilazione di pagamento menzionato dall'opponente, contestato, peraltro, dalla stessa Parte_2 dall'altro lato, secondo quanto dedotto dalla parte opponente stessa, quell'accordo avrebbe previsto la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una sola rata dell'asserito piano concordato, con conseguente esigibilità dell'intero importo, che il cliente è tenuto a saldare in un'unica soluzione.
Appare, inoltre, priva di pregio la deduzione della parte opponente, nel momento in cui eccepisce l'irripetibilità delle somme eventualmente versate, in quanto parzialmente prescritte, considerato che tale principio, espresso dall'art. 2940 c.c., si applica soltanto ai casi in cui il pagamento della pretesa creditoria prescritta è avvenuto in maniera spontanea, “sicché, qualora il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora del debitore, non opera il divieto di ripetizione delle somme” (Cassazione
Civile, Sez. III, sentenza n. 19654 del 18 settembre 2014). pagina 7 di 11 Pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c..
Diversa è la fattispecie di cui al comma 3 della medesima disposizione, che prevede che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Tale previsione, introdotta dalla L. 69/2009, deduce un ulteriore strumento di deflazione del contenzioso, che si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi, in quanto può essere attivato anche d'ufficio, ed è funzionale a scoraggiare l'abuso del processo, ed a preservare la funzione del sistema giustizia.
Nel caso di specie si ravvisa la sussistenza dei presupposti per riconoscere la responsabilità di Pt_2 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., ritenendosi che la condotta della parte opposta, sia
[...] nell'ambito della gestione del rapporto con l'utente, sia nell'ambito di entrambi i giudizi, monitorio e di opposizione, abbia determinato i presupposti per un contenzioso che poteva essere evitato.
In particolare, nel rapporto di utenza, l'odierna opposta non ha dato alcun riscontro alle contestazioni ed alle richieste di chiarimenti inoltrate dal somministrato, ed allegate in atti, le quali, verosimilmente, qualora oggetto di discussione e previo confronto tra le parti, avrebbero potuto condurre ad una definizione bonaria, in via stragiudiziale, dell'intera controversia, considerato che parte opposta non ha specificamente contestato la prescrizione di gran parte del preteso credito, né ha allegato elementi idonei ad acclarare che l'opposta fosse a conoscenza della sostituzione del contatore.
Invero, a fronte delle contestazioni inoltrate dal somministrato, il Gestore è rimasto inerte e, solo in questa sede, si è limitato a rilevare, in via del tutto generica, che il consumatore avrebbe formulato le proprie richieste in modalità non corrette, indirizzandole ad Uffici interni non competenti per le problematiche sollevate;
ebbene, anche qualora ciò corrispondesse al vero, il somministrante (parte forte del contratto) non può ritenersi esonerato dal dovere di indicare al cliente/consumatore, in un'ottica di trasparenza e buona fede contrattuale, gli uffici a cui rivolgersi, ed i moduli corretti da utilizzare e compilare.
Peraltro, occorre evidenziare che volontariamente, e senza alcuna giustificazione, non Parte_2 ha partecipato alla mediazione instaurata da , demandata dal Giudice ai sensi dell'art. 5, Pt_1 comma 2, D. Lgs. 28/2010. A tal proposito, si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale che, in materia, si esprime nel senso che “il rifiuto immotivato di una o entrambe le parti di partecipare alla mediazione riduce quest'ultima a un adempimento solo formale e, per così dire, svuotato di contenuto, rendendo vano l'obbligo sancito dall'articolo 5 del Decreto legislativo n. 28/2010, quale
pagina 8 di 11 strumento alternativo per la risoluzione delle controversie” (Tribunale di Roma sentenza n.
11746/2023).
Del resto, attraverso il procedimento di mediazione le parti avrebbero potuto raggiungere un accordo, con conseguente risparmio dei tempi e dei costi del processo ordinario, oltre a poter godere di vantaggi fiscali, considerato che gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo, spese, tasse o diritti di qualsivoglia specie e natura.
Pertanto, la domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. appare meritevole di accoglimento, ritenendosi che la condotta di sia stata tale da determinare l'instaurazione, e la Parte_2 protrazione, di un contenzioso che poteva essere evitato.
L'importo che dovrà versare alla controparte a titolo di indennizzo può essere Parte_2 equitativamente determinato in € 2.108,5, pari alla metà della somma da liquidarsi a titolo di spese legali per il presente procedimento di opposizione. Su tale somma decorrono gli interessi legali, dalla notifica della presente sentenza, sino all'effettivo saldo.
Parte opposta dovrà poi essere poi condannata a versare all'Erario un'ulteriore somma, come previsto dall'art. 96, comma 4, c.p.c., da determinarsi in € 500,00.
Anche le spese per l'attivazione del procedimento di mediazione dovranno essere poste a carico della parte soccombente, che non si è presentata in mediazione, nell'importo che si liquida in dispositivo, secondo il valore dello scaglione di riferimento.
Oggetto: materia obbligatoria o mediazione demandata
Valore della lite: da € 150.000,01 a € 250.000,00
Esito della mediazione: non è stato raggiunto alcun accordo
Numero incontri: uno
Spese dovute al deposito della domanda o dell'adesione
Spese di avvio: € 88,00
Indennità per il primo incontro: € 136,00
Totale da versare alla domanda o all'adesione (IVA esclusa): € 224,00
Da ultimo, la parte opposta dovrà essere condannata al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs.
28/2010 (vigente ante riforma), per non avere partecipato alla mediazione demandata dal Giudice, senza giustificato motivo. pagina 9 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, Parte_2
REVOCA il decreto ingiuntivo nr. 694/2015 del 3.9.2015 (R.G. n. 1789/2015);
PONE definitivamente a carico della parte opposta, soccombente, le spese del giudizio monitorio, nell'importo come liquidato nel decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA, c.p.a., e spese generali al 15%;
RIGETTA la richiesta, svolta da parte opponente, avente ad oggetto la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Parte_2 favore di parte opponente, dell'importo di € 2.108,5, a titolo di equo indennizzo ex art. 96, comma 3,
c.p.c.; su tale somma decorrono gli interessi legali, dalla notifica della sentenza, sino all'effettivo saldo;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € Parte_2
500,00 in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Parte_2 favore di parte opponente, delle spese per il procedimento di mediazione, che si liquidano in € 224,00, oltre IVA, c.p.a., e spese generali al 15%; pagina 10 di 11 CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento di un Parte_2 importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Tempio Pausania, 15 settembre 2025
Il Giudice,
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 11 di 11