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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/01/2024, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2093/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Elisa Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2093/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDONI Parte_1 C.F._1
DEBORA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“1.= Dichiarare la separazione legale tra i coniugi ex art 151 c.c. primo comma,
2.= Affidare i minori in via esclusiva alla madre con la quale continueranno a vivere nella casa coniugale sita in San Giuliano Milanese.
pagina 1 di 6 3.= Stabilire a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli nella misura omnicomprensiva di euro 400,00 ciascuno mensili.
Col beneficio delle spese di giudizio in caso di opposizione”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 25.7.2023 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando la separazione personale da , nonché la regolamentazione in Controparte_1
ordine ai figli e . CP_2 Per_1
Nel giudizio così radicato non si è costituito e pertanto deve esserne Controparte_1
dichiarata la contumacia.
All'esito della prima udienza avanti al Collegio, in cui è comparsa solo la ricorrente, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione.
1.1 e si sono sposati in Moldavia in data 12.5.2012 Parte_1 Controparte_1
(matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giuliano
Milanese, ove entrambi risiedono dal 2007, al numero 93, Parte II, Serie C, anno 2023; doc. 2 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nati due figli, il 29.12.2007 e il CP_2 Per_1
21.8.2013.
1.2
2. Innanzitutto deve essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai intollerabile ex art. 151 co. 1
c.c.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale (interrotta da maggio 2023 quando il resistente ha lasciato la casa coniugale), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da parte ricorrente, in conformità al parere del PM.
3. Quanto all'affido dei minori, deve essere accolta la domanda di affido esclusivo avanzata dalla ricorrente.
pagina 2 di 6 Nello specifico, parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo in considerazione dei fatti addebitati al marito, il quale per anni avrebbe posto in essere condotte maltrattanti nei confronti della stessa e dei figli;
condotte per le quali attualmente pende un procedimento penale avanti al
Tribunale di Lodi, in cui risulta indagato per i reati di maltrattamenti in Controparte_1
famiglia, percosse e lesioni ai danni non solo della moglie ma anche dei figli.
Nell'ambito del procedimento penale, proprio in ragione della gravità delle condotte che sarebbero state poste in essere da nei confronti dei familiari, il GIP dott. Controparte_1
Giuseppe Pighi ha dapprima disposto nei confronti dell'indagato la misura cumulativa dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e, poi, attesa l'inidoneità di tale prima misura, l'ha aggravata, sostituendola con quella del divieto di dimora nei comuni delle provincie di Lodi e Milano, prescrivendo altresì all'indagato il divieto assoluto di comunicare in qualsiasi modo con le persone offese, anche per interposta persona o utilizzando numeri di telefono sconosciuti (cfr. provvedimento del
7.10.2023).
Al riguardo, la ricorrente all'udienza del 28.11.2023 avanti al Collegio ha dichiarato: “adesso mio marito è in Moldavia;
so che a fine ottobre ha preso la macchina che era presso la sorella;
lavoro come colf;
io lavoro dal 5 novembre dello scorso anno;
prima seguivo i bambini;
adesso siamo un po' più tranquilli ma abbiamo sempre paura, questa persona è molto aggressiva, minaccia che mi farà del male;
da quando ha iniziato a prendere psicofarmaci con abuso di alcool è peggiorato;
lui prendeva il prazalan per tenersi più calmo;
io non so bene cosa avesse, lui ha avuto attacchi di panico, era nervoso;
so che lui era nervoso;
lui ai Carabinieri ha detto che si era perso anche a causa degli psicofarmaci;
lui ha maltrattato anche il nostro figlio più grande;
spesso mi picchiava davanti al bimbo più piccolo;
la scuola ha proposto un percorso psicologico per il grande;
la scuola spesso chiede la firma di tutti e due i genitori e adesso è difficile avere la firma del padre;
noi siamo in Italia dal 2007; mio marito ha ancora la residenza da noi;
l'assegno unico lo sto prendendo io adesso;
è di € 378,00; io non so quando mio marito ha smesso di lavorare;
un nostro vicino di casa che lavora all' come CP_3 responsabile ha detto che forse adesso ha preso l'aspettativa; io sono in carico del centro anti violenza”.
3.1 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello pagina 3 di 6 dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
3.2 Orbene, nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'affido condiviso in ragione dell'incapacità mostrata dal padre a sostenere adeguatamente l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Risulta quindi provata quella manifesta carenza o inidoneità genitoriale del padre che renderebbe in concreto pregiudizievole per i minori il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
affido che peraltro allo stato sarebbe incompatibile con le misure cautelari in essere, che impediscono al resistente ogni tipo di contatto con la ricorrente.
3.3 Conseguentemente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse dei minori è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste i figli quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità. Quest'ultima pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
3.4 All'affido alla madre segue la collocazione dei minori presso la stessa, nonché l'assegnazione alla predetta della casa coniugale, sita in San Giuliano Milanese, via Trieste n. 51.
3.5 Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non pare opportuno allo stato dettare un calendario attese le condotta tenute dal resistente e considerata la misura cautelare applicata allo stesso dal GIP presso il Tribunale di Lodi.
4. Per quanto riguarda il mantenimento dei minori, si osserva quanto segue.
in sede di ricorso ha dato atto di lavorare come colf con stipendio di circa € Parte_1
700,00 al mese. La stessa, poi, sentita dal Collegio ha dichiarato: “lavoro come colf;
io lavoro dal
pagina 4 di 6 5 novembre dello scorso anno […] l'assegno unico lo sto prendendo io adesso;
è di € 378,00”
(cfr. verbale udienza 28.11.2023).
La ricorrente è proprietaria – insieme al marito – della casa coniugale, per la quale pagano un mutuo con rata mensile pari ad € 1.000,00 (doc. 5 parte ricorrente).
Quanto al resistente, la ricorrente ha dichiarato che lavora come autista per la società
[...]
con contratto a tempo indeterminato e con entrate pari a circa € 2.600,00 al Org_1
mese. La ricorrente inoltre ha riferito che il marito, oltre a essere proprietario della casa coniugale, ha acquistato anche un altro immobile nel 2015, anche questo gravato da mutuo, di cui però non ha indicato l'ammontare.
Dalla documentazione reddituale presente in atti risulta che il resistente ha dichiarato un reddito complessivo pari a € 23.448,00 in relazione all'anno 2022 (doc. 6 e 7 parte ricorrente)
4.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto che attualmente i compiti domestici e di cura dei minori
(art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della ricorrente e considerata l'età dei minori (anni 16 e anni 10), deve essere disposto a carico del padre un contributo mensile di €
700,00 per i due figli (pari a € 350,00 per figlio); contributo omnicomprensivo, tenuto conto della tensione che ha caratterizzato la fine della relazione coniugale e risultando improbabile, allo stato, che il padre contribuisca alle spese straordinarie a semplice richiesta.
5. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, avendo la ricorrente domandato il riconoscimento delle stesse solo in caso di “opposizione” del resistente alle domande dalla stessa formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1
quali si sono sposati in Moldavia in data 12.5.2012 (matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giuliano Milanese al numero 93, Parte II, Serie C, anno 2023);
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Giuliano Milanese di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
4) affida i minori e in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente CP_2 Per_1 presso la stessa e con delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso pagina 5 di 6 del padre, ogni decisione che riguarda i minori in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio;
5) assegna a la casa coniugale sita in San Giuliano Milanese, via Trieste n. 51; Parte_1
6) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli, della somma mensile di € 700,00, omnicomprensiva, a far data dalla domanda, somme da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
7) compensa le spese di lite tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Elisa Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2093/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDONI Parte_1 C.F._1
DEBORA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“1.= Dichiarare la separazione legale tra i coniugi ex art 151 c.c. primo comma,
2.= Affidare i minori in via esclusiva alla madre con la quale continueranno a vivere nella casa coniugale sita in San Giuliano Milanese.
pagina 1 di 6 3.= Stabilire a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli nella misura omnicomprensiva di euro 400,00 ciascuno mensili.
Col beneficio delle spese di giudizio in caso di opposizione”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 25.7.2023 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando la separazione personale da , nonché la regolamentazione in Controparte_1
ordine ai figli e . CP_2 Per_1
Nel giudizio così radicato non si è costituito e pertanto deve esserne Controparte_1
dichiarata la contumacia.
All'esito della prima udienza avanti al Collegio, in cui è comparsa solo la ricorrente, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione.
1.1 e si sono sposati in Moldavia in data 12.5.2012 Parte_1 Controparte_1
(matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giuliano
Milanese, ove entrambi risiedono dal 2007, al numero 93, Parte II, Serie C, anno 2023; doc. 2 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nati due figli, il 29.12.2007 e il CP_2 Per_1
21.8.2013.
1.2
2. Innanzitutto deve essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai intollerabile ex art. 151 co. 1
c.c.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale (interrotta da maggio 2023 quando il resistente ha lasciato la casa coniugale), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da parte ricorrente, in conformità al parere del PM.
3. Quanto all'affido dei minori, deve essere accolta la domanda di affido esclusivo avanzata dalla ricorrente.
pagina 2 di 6 Nello specifico, parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo in considerazione dei fatti addebitati al marito, il quale per anni avrebbe posto in essere condotte maltrattanti nei confronti della stessa e dei figli;
condotte per le quali attualmente pende un procedimento penale avanti al
Tribunale di Lodi, in cui risulta indagato per i reati di maltrattamenti in Controparte_1
famiglia, percosse e lesioni ai danni non solo della moglie ma anche dei figli.
Nell'ambito del procedimento penale, proprio in ragione della gravità delle condotte che sarebbero state poste in essere da nei confronti dei familiari, il GIP dott. Controparte_1
Giuseppe Pighi ha dapprima disposto nei confronti dell'indagato la misura cumulativa dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e, poi, attesa l'inidoneità di tale prima misura, l'ha aggravata, sostituendola con quella del divieto di dimora nei comuni delle provincie di Lodi e Milano, prescrivendo altresì all'indagato il divieto assoluto di comunicare in qualsiasi modo con le persone offese, anche per interposta persona o utilizzando numeri di telefono sconosciuti (cfr. provvedimento del
7.10.2023).
Al riguardo, la ricorrente all'udienza del 28.11.2023 avanti al Collegio ha dichiarato: “adesso mio marito è in Moldavia;
so che a fine ottobre ha preso la macchina che era presso la sorella;
lavoro come colf;
io lavoro dal 5 novembre dello scorso anno;
prima seguivo i bambini;
adesso siamo un po' più tranquilli ma abbiamo sempre paura, questa persona è molto aggressiva, minaccia che mi farà del male;
da quando ha iniziato a prendere psicofarmaci con abuso di alcool è peggiorato;
lui prendeva il prazalan per tenersi più calmo;
io non so bene cosa avesse, lui ha avuto attacchi di panico, era nervoso;
so che lui era nervoso;
lui ai Carabinieri ha detto che si era perso anche a causa degli psicofarmaci;
lui ha maltrattato anche il nostro figlio più grande;
spesso mi picchiava davanti al bimbo più piccolo;
la scuola ha proposto un percorso psicologico per il grande;
la scuola spesso chiede la firma di tutti e due i genitori e adesso è difficile avere la firma del padre;
noi siamo in Italia dal 2007; mio marito ha ancora la residenza da noi;
l'assegno unico lo sto prendendo io adesso;
è di € 378,00; io non so quando mio marito ha smesso di lavorare;
un nostro vicino di casa che lavora all' come CP_3 responsabile ha detto che forse adesso ha preso l'aspettativa; io sono in carico del centro anti violenza”.
3.1 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello pagina 3 di 6 dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
3.2 Orbene, nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'affido condiviso in ragione dell'incapacità mostrata dal padre a sostenere adeguatamente l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Risulta quindi provata quella manifesta carenza o inidoneità genitoriale del padre che renderebbe in concreto pregiudizievole per i minori il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
affido che peraltro allo stato sarebbe incompatibile con le misure cautelari in essere, che impediscono al resistente ogni tipo di contatto con la ricorrente.
3.3 Conseguentemente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse dei minori è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste i figli quotidianamente, prendendosi cura di tutti i loro bisogni e necessità. Quest'ultima pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
3.4 All'affido alla madre segue la collocazione dei minori presso la stessa, nonché l'assegnazione alla predetta della casa coniugale, sita in San Giuliano Milanese, via Trieste n. 51.
3.5 Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non pare opportuno allo stato dettare un calendario attese le condotta tenute dal resistente e considerata la misura cautelare applicata allo stesso dal GIP presso il Tribunale di Lodi.
4. Per quanto riguarda il mantenimento dei minori, si osserva quanto segue.
in sede di ricorso ha dato atto di lavorare come colf con stipendio di circa € Parte_1
700,00 al mese. La stessa, poi, sentita dal Collegio ha dichiarato: “lavoro come colf;
io lavoro dal
pagina 4 di 6 5 novembre dello scorso anno […] l'assegno unico lo sto prendendo io adesso;
è di € 378,00”
(cfr. verbale udienza 28.11.2023).
La ricorrente è proprietaria – insieme al marito – della casa coniugale, per la quale pagano un mutuo con rata mensile pari ad € 1.000,00 (doc. 5 parte ricorrente).
Quanto al resistente, la ricorrente ha dichiarato che lavora come autista per la società
[...]
con contratto a tempo indeterminato e con entrate pari a circa € 2.600,00 al Org_1
mese. La ricorrente inoltre ha riferito che il marito, oltre a essere proprietario della casa coniugale, ha acquistato anche un altro immobile nel 2015, anche questo gravato da mutuo, di cui però non ha indicato l'ammontare.
Dalla documentazione reddituale presente in atti risulta che il resistente ha dichiarato un reddito complessivo pari a € 23.448,00 in relazione all'anno 2022 (doc. 6 e 7 parte ricorrente)
4.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto che attualmente i compiti domestici e di cura dei minori
(art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della ricorrente e considerata l'età dei minori (anni 16 e anni 10), deve essere disposto a carico del padre un contributo mensile di €
700,00 per i due figli (pari a € 350,00 per figlio); contributo omnicomprensivo, tenuto conto della tensione che ha caratterizzato la fine della relazione coniugale e risultando improbabile, allo stato, che il padre contribuisca alle spese straordinarie a semplice richiesta.
5. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, avendo la ricorrente domandato il riconoscimento delle stesse solo in caso di “opposizione” del resistente alle domande dalla stessa formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1
quali si sono sposati in Moldavia in data 12.5.2012 (matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giuliano Milanese al numero 93, Parte II, Serie C, anno 2023);
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Giuliano Milanese di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
4) affida i minori e in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente CP_2 Per_1 presso la stessa e con delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso pagina 5 di 6 del padre, ogni decisione che riguarda i minori in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio;
5) assegna a la casa coniugale sita in San Giuliano Milanese, via Trieste n. 51; Parte_1
6) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli, della somma mensile di € 700,00, omnicomprensiva, a far data dalla domanda, somme da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
7) compensa le spese di lite tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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