Articolo 1 della Legge 1 luglio 1961, n. 684
Articolo 2
Versione
18 agosto 1961
Art. 1.
Il contributo annuo concesso dallo Stato ai sensi dell' articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456 , all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", stabilito in lire 115 milioni con la legge 17 aprile 1957, n. 269 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 a lire trecentomilioni.
Entrata in vigore il 18 agosto 1961