Articolo 617 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 616Articolo 618
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9 ottobre 2010
Art. 617. Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per gli usi consentiti. 2. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo fra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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