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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1225/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAVA SE, Giudice monocratico in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 674/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - Ufficio Tributi 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 219/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarazione di nullità o annullamento dell'atto impugnato
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti del Comune di Trebisacce l'avviso di accertamento n. 219 del 19/11/2024, emesso per il recupero dell'IMU riferita all'anno 2019 (per un importo complessivo di
€ 1.106,96, comprensivo di interessi e sanzioni) e ricevuto a mezzo raccomandata A/R in data 28/11/2024, deducendone l'illegittimità per omesso svolgimento del contraddittorio, carenza di legittimazione del firmatario, mancanza dei requisiti previsti per l'atto automatizzato, inesistenza della notificazione, assenza della firma autografa, difetto di motivazione, insussistenza del presupposto impositivo (atteso che il fabbricato indicato al Dati_Catastali_1 era adibito ad abitazione principale;
il fabbricato di cui al Dati_Catastali_2 era abitazione principale della figlia della ricorrente, che lo deteneva in comodato gratuito;
il fabbricato di cui al Dati_Catastali_3 era abitazione principale del cointestatario Nominativo_1
, che lo deteneva in comodato gratuito;
il fabbricato di cui al Dati_catastali_4 era grezzo e quindi esente da imposizione;
il fabbricato di cui al Dati_Catastali_6 era detenuto in comodato dal cointestatario Nominativo_2; il fabbricato di cui al Dati_Catastali_7 era pertinenza del cointestatario Nominativo_2; il fabbricato di cui al foglio 20 particella 803 sub7 era abitazione principale della cointestataria Nominativo_3, che lo deteneva a titolo di comodato gratuito).
Concludeva per la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'avviso impugnato.
Il Comune di Trebisacce si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con memoria del 4/2/2026 la ricorrente evidenziava l'invalidità della costituzione di parte resistente per violazione dell'art. 25-bis d.lgs. n.546/1992 e invocava il giudicato esterno.
La causa veniva trattata in data 27 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, concerne i soli fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (quale, in particolare, il rispetto dell'onere motivazionale, da riguardarsi evidentemente con riguardo a ciascun provvedimento).
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Con riferimento alla censura relativa all'irregolarità della notifica, si osserva che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto di imposizione tributaria cosicché l'eventuale vizio di tale notificazione (anche quando sia tale da determinarne l'inesistenza giuridica) è inidoneo ad incidere sulla validità dell'atto e rimane privo di alcuna rilevanza nel caso in cui essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario proposto impugnativa avverso l'atto medesimo.
Ed infatti “il vizio della notificazione dell'atto tributario (finanche ove si reputi annoverabile nella categoria dell'inesistenza) non incide sulla validità dell'atto medesimo.
L'atto amministrativo di imposizione tributaria è sottoposto a un regime procedimentale che distingue la fase di decisione (o di perfezionamento dell'atto) dalla fase integrativa dell'efficacia (v. Cass. n. 4760-09). La notificazione non è elemento costitutivo dell'atto (e v. del resto il D.Lgs. n. 546, art. 19), ma rappresenta una mera condizione di efficacia (o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività). E, come le sezioni unite di questa corte hanno rilevato, tanto la nullità, quanto l'inesistenza della notifica dell'atto non rileva ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato, in particolare, impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (v. sez. un. n. 19854-04)” (cfr. Cass. n. 654/2014; Cass. n. 8374/2015; Cass. n. 2203/2018 che ha ribadito che la notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge).
Inoltre, la notifica dell'atto impositivo può avvenire anche mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario.
Parimenti infondata è l'ulteriore censura afferente la legittimazione del soggetto emittente e la sottoscrizione dell'avviso.
L'art. 11 comma 4 del d.lgs. n. 504/92, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (Cass. n.
11445/2010), nel prevedere la designazione, con delibera della giunta comunale, di un funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, non richiede che lo stesso debba avere una qualifica dirigenziale, in ciò differenziandosi dagli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) che, invece, richiedono tale qualifica per tutti gli atti a rilevanza esterna e dai quali non può ritenersi abrogato, né in via espressa, non rientrando tra le norme contemplate dall'art. 274 del predetto Testo Unico, né per incompatibilità, avendo natura di disposizione tributaria speciale, perciò non incisa da norme successive di carattere generale.
Né è necessario “che la delibera della giunta comunale di preventiva designazione del funzionario esercente l'attività organizzativa e gestionale dell'imposta ICI sia menzionata ed individuata negli avvisi concernenti la suddetta imposta e, pertanto, nella specie deve ritenersi operante (in mancanza di espressa disposizione in contrario) la presunzione (iuris tantum) che l'esercizio della potestà impositiva sia avvenuto nel rispetto dei presupposti di legge, restando così a carico del destinatario del provvedimento l'onere di dedurre e provare, in sede di opposizione, l'insussistenza delle condizioni previste per il legittimo esercizio della potestà impositiva e, pertanto, non la mancata menzione ed indicazione della delibera nell'avviso opposto, bensì
l'insussistenza o illegittimità della delibera medesima, dovendosi peraltro considerare che le delibere o i regolamenti comunali devono in ogni caso ritenersi giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione”.
In termini analoghi, Cass. n. 26432/2017 ha evidenziato che la delibera della giunta comunale di preventiva designazione del funzionario esercente l'attività organizzativa e gestionale dell'imposta, adottata ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, non deve essere menzionata negli avvisi di liquidazione o di accertamento concernenti detto tributo, presumendosi che l'esercizio della potestà impositiva avvenga nel rispetto dei presupposti di legge ed incombendo sul contribuente, che intenda muovere contestazioni al riguardo, l'onere di dedurre e provare l'eventuale assenza o illogicità della delibera medesima.
Tale ultima considerazione rende irrilevante la deduzione difensiva, formulata nella memoria del 4/2/2026, in ordine alla mancata attestazione di conformità in relazione alla delibera della Giunta comunale n. 181/2020.
Quanto alle modalità di sottoscrizione, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l.n. 549 del 1995, da considerarsi “norma speciale non abrogata e che conserva pertanto la sua efficacia” (Cass. n. 20628/2017; Cass. n. 9079/2015, Cass.
n. 6736/2015).
Neppure fondate sono le argomentazioni relative alla fondatezza della pretesa tributaria.
Con riferimento alla deduzione relativa alla mancata applicazione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale e relativa pertinenza, va rilevato che, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (Cass. 23228/2017).
Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La Suprema Corte (Cass. n. 4166/2020) ha statuito che, in tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente.
Ne consegue che, salve alcune eccezioni (come per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente) il riconoscimento dell'abitazione principale è subordinato al ricorrere congiunto della duplice condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito idonea dimostrazione della collocazione della propria dimora abituale nell'immobile assoggettato ad imposizione con riguardo al periodo di imposta di riferimento.
Quanto alla dedotta esistenza di comodati, va rilevato che il soggetto passivo dell'IMU si identifica nel possessore dell'immobile e, in particolare, nel proprietario ovvero nel titolare di altri diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
Le previsioni secondo cui è soggetto passivo il concessionario (nel caso di concessione di aree demaniali) ovvero il locatario (per gli immobili concessi in locazione finanziaria) costituiscono altrettante eccezioni alla regola generale secondo cui la soggettività passiva ai fini IMU è correlata alla situazione di possesso discendente dalla titolarità di diritti reali.
Rimane dunque esclusa, dall'area della soggettività passiva ai fini IMU, la detenzione dell'immobile correlata all'esercizio di un diritto personale di godimento.
Ed infatti, in caso di comodato, è tenuto al pagamento dell'imposta il comodante e non il comodatario dell'immobile.
Con riferimento al fabbricato di cui al Dati_catastali_4 , va evidenziato che l'iscrizione di un fabbricato al catasto è una condizione sufficiente per assoggettare l'immobile all'imposta, a prescindere dall'ultimazione dei lavori di costruzione e dalla circostanza che esso sia o meno utilizzato.
Ed infatti, ai fini dell'assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta (Cass. n. 15177/2010).
La Suprema Corte ha precisato (in tema di presupposto Ici, ma esprimendo considerazioni estensibili all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 2 comma 13 D.L. n. 201/2011) che l'iscrizione di un'unità immobiliare
(preesistente o di nuova costruzione) al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'imposta comunale sugli immobili (ICI), ma non è anche presupposto necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato "fabbricato" in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (non essendo nemmeno essenziale a tali fini il rilascio del certificato di abitabilità) ovvero da quando lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass. n. 3436/2019).
Quindi, a seguito dell'iscrizione in catasto (e salve le ipotesi di iscrizione “fittizia” nella categoria F3), risulta irrilevante, ai fini dell'assoggettamento all'imposta, l'idoneità dell'immobile a produrre reddito, in quanto l'iscrizione nel catasto edilizio dell'unità immobiliare costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l'unità sia considerata “fabbricato” e, di conseguenza, assoggettata all'imposta prevista per tale specie di immobile.
Va poi evidenziato che la base imponibile è stata correttamente determinata, tenendo conto della natura degli immobili in esame (fabbricati), mediante il riferimento al valore catastale.
Quanto alla motivazione, deve precisarsi che in linea generale l'avviso di accertamento ha carattere di
“provocatio ad opponendum” sicché l'obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'“an” ed il “quantum debeatur” (Cass. n. 9008/2017).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'obbligo motivazionale dell'accertamento relativo all'IMU deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, come avvenuto nel caso di specie.
In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26432/2017;
Cass. n. 21571/2004; Cass. n. 1694/2018, che ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento nel quale erano stati indicati i dati identificativi dell'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta).
Nel caso di specie l'ente impositore ha correttamente richiamato, nell'atto impugnato, gli estremi identificativi degli immobili, il periodo di possesso, l'aliquota applicata, la base imponibile, il soggetto passivo e l'ammontare dell'imposta, il calcolo degli interessi.
Né è configurabile, in materia, un onere di contraddittorio preventivo.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragioni della complessità delle questioni agitate nel giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, III Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese del giudizio.
Cosenza, 27/2/2026
Il Giudice Monocratico
EP AV
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAVA SE, Giudice monocratico in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 674/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - Ufficio Tributi 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 219/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarazione di nullità o annullamento dell'atto impugnato
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti del Comune di Trebisacce l'avviso di accertamento n. 219 del 19/11/2024, emesso per il recupero dell'IMU riferita all'anno 2019 (per un importo complessivo di
€ 1.106,96, comprensivo di interessi e sanzioni) e ricevuto a mezzo raccomandata A/R in data 28/11/2024, deducendone l'illegittimità per omesso svolgimento del contraddittorio, carenza di legittimazione del firmatario, mancanza dei requisiti previsti per l'atto automatizzato, inesistenza della notificazione, assenza della firma autografa, difetto di motivazione, insussistenza del presupposto impositivo (atteso che il fabbricato indicato al Dati_Catastali_1 era adibito ad abitazione principale;
il fabbricato di cui al Dati_Catastali_2 era abitazione principale della figlia della ricorrente, che lo deteneva in comodato gratuito;
il fabbricato di cui al Dati_Catastali_3 era abitazione principale del cointestatario Nominativo_1
, che lo deteneva in comodato gratuito;
il fabbricato di cui al Dati_catastali_4 era grezzo e quindi esente da imposizione;
il fabbricato di cui al Dati_Catastali_6 era detenuto in comodato dal cointestatario Nominativo_2; il fabbricato di cui al Dati_Catastali_7 era pertinenza del cointestatario Nominativo_2; il fabbricato di cui al foglio 20 particella 803 sub7 era abitazione principale della cointestataria Nominativo_3, che lo deteneva a titolo di comodato gratuito).
Concludeva per la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'avviso impugnato.
Il Comune di Trebisacce si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con memoria del 4/2/2026 la ricorrente evidenziava l'invalidità della costituzione di parte resistente per violazione dell'art. 25-bis d.lgs. n.546/1992 e invocava il giudicato esterno.
La causa veniva trattata in data 27 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, concerne i soli fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (quale, in particolare, il rispetto dell'onere motivazionale, da riguardarsi evidentemente con riguardo a ciascun provvedimento).
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Con riferimento alla censura relativa all'irregolarità della notifica, si osserva che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto di imposizione tributaria cosicché l'eventuale vizio di tale notificazione (anche quando sia tale da determinarne l'inesistenza giuridica) è inidoneo ad incidere sulla validità dell'atto e rimane privo di alcuna rilevanza nel caso in cui essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario proposto impugnativa avverso l'atto medesimo.
Ed infatti “il vizio della notificazione dell'atto tributario (finanche ove si reputi annoverabile nella categoria dell'inesistenza) non incide sulla validità dell'atto medesimo.
L'atto amministrativo di imposizione tributaria è sottoposto a un regime procedimentale che distingue la fase di decisione (o di perfezionamento dell'atto) dalla fase integrativa dell'efficacia (v. Cass. n. 4760-09). La notificazione non è elemento costitutivo dell'atto (e v. del resto il D.Lgs. n. 546, art. 19), ma rappresenta una mera condizione di efficacia (o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività). E, come le sezioni unite di questa corte hanno rilevato, tanto la nullità, quanto l'inesistenza della notifica dell'atto non rileva ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato, in particolare, impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (v. sez. un. n. 19854-04)” (cfr. Cass. n. 654/2014; Cass. n. 8374/2015; Cass. n. 2203/2018 che ha ribadito che la notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge).
Inoltre, la notifica dell'atto impositivo può avvenire anche mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario.
Parimenti infondata è l'ulteriore censura afferente la legittimazione del soggetto emittente e la sottoscrizione dell'avviso.
L'art. 11 comma 4 del d.lgs. n. 504/92, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (Cass. n.
11445/2010), nel prevedere la designazione, con delibera della giunta comunale, di un funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, non richiede che lo stesso debba avere una qualifica dirigenziale, in ciò differenziandosi dagli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) che, invece, richiedono tale qualifica per tutti gli atti a rilevanza esterna e dai quali non può ritenersi abrogato, né in via espressa, non rientrando tra le norme contemplate dall'art. 274 del predetto Testo Unico, né per incompatibilità, avendo natura di disposizione tributaria speciale, perciò non incisa da norme successive di carattere generale.
Né è necessario “che la delibera della giunta comunale di preventiva designazione del funzionario esercente l'attività organizzativa e gestionale dell'imposta ICI sia menzionata ed individuata negli avvisi concernenti la suddetta imposta e, pertanto, nella specie deve ritenersi operante (in mancanza di espressa disposizione in contrario) la presunzione (iuris tantum) che l'esercizio della potestà impositiva sia avvenuto nel rispetto dei presupposti di legge, restando così a carico del destinatario del provvedimento l'onere di dedurre e provare, in sede di opposizione, l'insussistenza delle condizioni previste per il legittimo esercizio della potestà impositiva e, pertanto, non la mancata menzione ed indicazione della delibera nell'avviso opposto, bensì
l'insussistenza o illegittimità della delibera medesima, dovendosi peraltro considerare che le delibere o i regolamenti comunali devono in ogni caso ritenersi giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione”.
In termini analoghi, Cass. n. 26432/2017 ha evidenziato che la delibera della giunta comunale di preventiva designazione del funzionario esercente l'attività organizzativa e gestionale dell'imposta, adottata ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, non deve essere menzionata negli avvisi di liquidazione o di accertamento concernenti detto tributo, presumendosi che l'esercizio della potestà impositiva avvenga nel rispetto dei presupposti di legge ed incombendo sul contribuente, che intenda muovere contestazioni al riguardo, l'onere di dedurre e provare l'eventuale assenza o illogicità della delibera medesima.
Tale ultima considerazione rende irrilevante la deduzione difensiva, formulata nella memoria del 4/2/2026, in ordine alla mancata attestazione di conformità in relazione alla delibera della Giunta comunale n. 181/2020.
Quanto alle modalità di sottoscrizione, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l.n. 549 del 1995, da considerarsi “norma speciale non abrogata e che conserva pertanto la sua efficacia” (Cass. n. 20628/2017; Cass. n. 9079/2015, Cass.
n. 6736/2015).
Neppure fondate sono le argomentazioni relative alla fondatezza della pretesa tributaria.
Con riferimento alla deduzione relativa alla mancata applicazione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale e relativa pertinenza, va rilevato che, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (Cass. 23228/2017).
Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La Suprema Corte (Cass. n. 4166/2020) ha statuito che, in tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente.
Ne consegue che, salve alcune eccezioni (come per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente) il riconoscimento dell'abitazione principale è subordinato al ricorrere congiunto della duplice condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito idonea dimostrazione della collocazione della propria dimora abituale nell'immobile assoggettato ad imposizione con riguardo al periodo di imposta di riferimento.
Quanto alla dedotta esistenza di comodati, va rilevato che il soggetto passivo dell'IMU si identifica nel possessore dell'immobile e, in particolare, nel proprietario ovvero nel titolare di altri diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
Le previsioni secondo cui è soggetto passivo il concessionario (nel caso di concessione di aree demaniali) ovvero il locatario (per gli immobili concessi in locazione finanziaria) costituiscono altrettante eccezioni alla regola generale secondo cui la soggettività passiva ai fini IMU è correlata alla situazione di possesso discendente dalla titolarità di diritti reali.
Rimane dunque esclusa, dall'area della soggettività passiva ai fini IMU, la detenzione dell'immobile correlata all'esercizio di un diritto personale di godimento.
Ed infatti, in caso di comodato, è tenuto al pagamento dell'imposta il comodante e non il comodatario dell'immobile.
Con riferimento al fabbricato di cui al Dati_catastali_4 , va evidenziato che l'iscrizione di un fabbricato al catasto è una condizione sufficiente per assoggettare l'immobile all'imposta, a prescindere dall'ultimazione dei lavori di costruzione e dalla circostanza che esso sia o meno utilizzato.
Ed infatti, ai fini dell'assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta (Cass. n. 15177/2010).
La Suprema Corte ha precisato (in tema di presupposto Ici, ma esprimendo considerazioni estensibili all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 2 comma 13 D.L. n. 201/2011) che l'iscrizione di un'unità immobiliare
(preesistente o di nuova costruzione) al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'imposta comunale sugli immobili (ICI), ma non è anche presupposto necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato "fabbricato" in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (non essendo nemmeno essenziale a tali fini il rilascio del certificato di abitabilità) ovvero da quando lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass. n. 3436/2019).
Quindi, a seguito dell'iscrizione in catasto (e salve le ipotesi di iscrizione “fittizia” nella categoria F3), risulta irrilevante, ai fini dell'assoggettamento all'imposta, l'idoneità dell'immobile a produrre reddito, in quanto l'iscrizione nel catasto edilizio dell'unità immobiliare costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l'unità sia considerata “fabbricato” e, di conseguenza, assoggettata all'imposta prevista per tale specie di immobile.
Va poi evidenziato che la base imponibile è stata correttamente determinata, tenendo conto della natura degli immobili in esame (fabbricati), mediante il riferimento al valore catastale.
Quanto alla motivazione, deve precisarsi che in linea generale l'avviso di accertamento ha carattere di
“provocatio ad opponendum” sicché l'obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'“an” ed il “quantum debeatur” (Cass. n. 9008/2017).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'obbligo motivazionale dell'accertamento relativo all'IMU deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, come avvenuto nel caso di specie.
In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26432/2017;
Cass. n. 21571/2004; Cass. n. 1694/2018, che ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento nel quale erano stati indicati i dati identificativi dell'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta).
Nel caso di specie l'ente impositore ha correttamente richiamato, nell'atto impugnato, gli estremi identificativi degli immobili, il periodo di possesso, l'aliquota applicata, la base imponibile, il soggetto passivo e l'ammontare dell'imposta, il calcolo degli interessi.
Né è configurabile, in materia, un onere di contraddittorio preventivo.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragioni della complessità delle questioni agitate nel giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, III Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese del giudizio.
Cosenza, 27/2/2026
Il Giudice Monocratico
EP AV