Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
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n. 21470 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21470bdel Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. APREA CONCETTA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via M.R. Imbriani n. 123/A,
RICORRENTE
E
, non costituito RO C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
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CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e confermarsi per il resto i provvedimenti adottati in sede presidenziale.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno in due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento dei 2 minori, venga determinato in € 700 oltre il
60% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre dei loro figli ( Per_1
nato il [...], e gemelli nati il 14/10/2010), ha chiesto Per_2 Per_3
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
assegnarsi alla moglie la ex casa coniugale;
affidarsi i figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento dei figli minori pari ad €.900,00 oltre il 60% delle spese straordinarie.
All'udienza del 13.01.2023 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava i tre minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
assegnava alla moglie la casa coniugale;
disponeva che il padre potesse tenere con sé i figli
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minori a fine settimana alterni dal sabato alle ore 10,00 (o comunque dal termine delle lezioni scolastiche), alle ore 21,00 della domenica;
ogni lunedì pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 21,00; per 10 giorni continuativi nel periodo estivo da concordare ogni anno entro il 20 giugno;
durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
sempre ad anni alterni il giorno di pasqua o il lunedì in Albis;
poneva a carico del resistente l'assegno mensile di €. 900,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale e
COA di Napoli del 2018.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva il resistente sebbene regolarmene avvisato.
Non avendo parte ricorrente avanzato alcuna richiesta istruttoria, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va chiarito che, non avendo la difesa di parte ricorrente espressamente ribadito in sede di precisazione delle conclusioni l'originaria domanda di addebito della separazione ed avendo nella comparsa conclusionale in atti chiesto solo la pronuncia sulla separazione personale, ritiene il collegio che la domanda di addebito per sé sia oggetto di tacita rinuncia.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di
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intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
• Sull'affido dei figli minori.
Va premesso che, nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne il primogenito della coppia, , per cui ogni istanza e/o provvedimento Per_1
in ordine all'affido dello stesso deve ritenersi tacitamente caducato.
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei due minori, e gemelli nati il 14/10/2010, non avendo la Per_2 Per_3
ricorrente dedotto e provato fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata degli stessi il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, tenuto conto che sia nel ricorso introduttivo che nella precisazione delle conclusioni chiedeva dichiararsi l'affido condiviso, va disposto l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare i minori, ritiene il
Tribunale che vada confermato il calendario degli incontri stabilito in sede di udienza presidenziale, perché idoneo a garantire un'equilibrata presenza
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del padre nella vita quotidiana dei figli, in particolare: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alterni dal sabato alle ore 10,00
(o comunque dal termine delle lezioni scolastiche), alle ore 21,00 della domenica;
ogni lunedì pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 21,00; per 10 giorni continuativi nel periodo estivo da concordare ogni anno entro il 20 giugno;
durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
sempre ad anni alterni il giorno di pasqua o il lunedì in Albis.
Non si è proceduto all'audizione dei minori per l'età e per la richiesta di conferma dei provvedimenti esistenti.
• Sull'assegno di mantenimento per i tre figli.
Va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma
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discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità (richiamati nella recente sentenza
Cassazione civile sez. I, 14/08/2020).
Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n.
12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio
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parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani"
(Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
La Suprema Corte ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n.
10207).
A ciò, si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498).
Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti.
Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non
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autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse.
Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr. Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie
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soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost..
Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa
(Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana,
e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
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- Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali
(artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società.
Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.
Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze.
La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.
Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà
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economica, affinché possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento.
A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita.
Quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro.
Anzi, deve ritenersi che tale dovere sussista, vuoi ex ante, sin dagli esordi del corso di studi, che il figlio ha l'onere di ponderare in comparazione con le proprie effettive capacità personali, di studio e di impegno, oltre che con le concrete offerte ed opportunità di prestazioni lavorative;
vuoi ex post, quando esso si atteggia quale dovere di ricercare qualsiasi lavoro e di attivarsi in qualunque direzione sia necessario.
Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.
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Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito, ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n.
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20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio
2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova
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presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Orbene ritiene il Collegio che applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, considerato che e sono ancora minori e la Per_2 Per_3
giovane età (18 anni) di deve presumersi che quest'ultimo ancora Per_1
non abbia avuto modo di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, dovendo essere fornita la prova che, nonostante il breve lasso temporale dal raggiungimento della maggiore età, lo stesso possa considerarsi già colposamente inerte rispetto alla ricerca di una autosufficienza economica.
Pertanto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento, tenuto conto del rapporto di convivenza dei figli con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli.
Tanto premesso, pur in assenza di documentazione fiscale dei redditi del resistente contumace, tenuto conto delle dichiarazioni della ricorrente in sede presidenziale in ordine al quale il sig. svolge l'attività CP_1
lavorativa di piazzaiolo presso la “Pizzeria San Gennaro” in Napoli alla via
Mezzo Cannone percependo circa €.500,00 a settimana, considerate le notorie esigenze di vita e di relazione dei figli, appare congruo confermare la somma mensile di €. 900,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli a carico del sig. . Detta somma andrà corrisposta a RO
, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata Parte_1
annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat. Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella RO
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misura del 50%, a le spese straordinarie secondo il Parte_1
protocollo del Tribunale di Napoli e COA.
• Sull'assegnazione della ex casa coniugale
Va confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale sita Parte_1
in Napoli al Vico Nocelle n. 57, Scala U, Interno 9 Piano 2, perché, convivendo la stessa con i tre figli, di cui uno maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e gli altri due minori, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I 30 dicembre 2011 n. 30199).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali
Stante la contumacia del resistente e la soccombenza dello stesso segue la condanna al pagamento delle spese di lite a carico del predetto in favore dello Stato, stante l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio della ricorrente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida i due figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina gli incontri padre- figli nei termini di cui in parte motiva;
3. pone a carico di l'obbligo di RO
corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1
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minori, la somma mensile di euro €.900,00 (novecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico di l'obbligo di RO
contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Napoli e COA di Napoli del 2018;
5. Assegna a la ex casa coniugale sita in Napoli al Parte_1
Vico Nocelle n. 57, Scala U, Interno 9 Piano 2;
6. condanna al pagamento delle RO
spese di lite in favore della ricorrente e per essa lo Stato che liquida in euro 1.450,25 oltre accessori di legge;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte II, s. A, sez. E, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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