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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 27/11/2024, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1279/2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. MENGOZZI PAOLA e dall'avv. SANSAVINI SERENA matrimonio celebrato in CESENATICO il 13/12/1997 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili/allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I coniugi e si separeranno consensualmente, Controparte_1 Parte_1 con rispetto reciproco e disinteressandosi delle rispettive abitudini di vita.
2) La casa coniugale sita in Cesenatico, Via Carracci n.8 resterà al SI. Pt_1 mentre su congiunto accordo la SI.ra ha preso in locazione l'immobile sito CP_1 in Gambettola Via Padre Vicinio da Sarsina n. 7, presso la quale dimorerà con la figlia.
3) La figlia minore resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
4) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia quali ad esempio quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa. Le parti si impegnano pertanto a confrontarsi sempre su ogni scelta che riguarderà la figlia minore.
5) Per quanto attiene alle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia minore non autosufficiente, la SI.ra intende sostenere e supportare il CP_1 rapporto del padre con la figlia in modo da mantenere un legame solido e duraturo;
a tal fine la permanenza della figlia presso l'altro genitore verrà determinata Per_1 nel modo che segue:
2 a) La figlia potrà trascorrere con il padre weekend alterni, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola alle ore 13.00, alla domenica sera dopo cena, con rientro entro le ore 21.00. b) La figlia potrà, altresì, trascorrere con il padre un giorno tra settimana da determinarsi di comune accordo tra i genitori. c) La figlia potrà trascorrere con il padre 20 giorni anche non consecutivi nel Per_1 corso delle vacanze estive da concordarsi con la madre entro il giorno 31 maggio di ogni anno. d) La minore potrà trascorrere con il padre 7 giorni durante le vacanze natalizie nel rispetto del criterio di alternatività del giorno di Natale, di quello di Santo Stefano, dell'Epifania e del Capodanno, nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali alternando i genitori il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; e) il regime di affidamento in occasione delle festività e delle ricorrenze verrà concordato di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con la figlia minore. 6) Il verserà a titolo di contributo al mantenimento della minore e Pt_1 comprensivo anche già delle spese straordinarie, la somma di euro 550,00 mensili, rivalutabili come per legge, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario nel Conto Corrente della moglie IBAN: [...] ( Banca Mediolanum), ogni variazione dell'IBAN dovrà essere tempestivamente comunicata dalla SI.ra al SI. CP_1 Pt_1
Qualora le spese straordinarie fossero superiori alla somma di Euro 2.000,00 annui, la parte eccedente detta somma, sarà divisa fra i genitori al 50%. In ogni caso sarò onere della SI.ra fornire copia di tutti gli scontrini fiscali, fatture intestati CP_1 alla figlia che comprovino le spese straordinarie sostenute nell'anno solare di Per_1 riferimento al fine di consentire di ricostruire le somme pari o superiori a 2.000,00, e per la determinazione dell'eventuale eccedenza.
7) Il SI. riconosce il diritto alla SI.ra di detrarre al 100% i Pt_1 CP_1 benefici fiscali (detrazioni fiscali) per la figlia e di mettere in dichiarazione Per_1 dei redditi, detraendole, il 100% delle spese straordinarie sostenute per la figlia;
8) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, ogni cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6, c.12,
L.1/12/70, n. 898).
8) L'assegno unico per la figlia sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
9) Entrambi i coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento per sé stessi, essendo loro economicamente autosufficienti e con attività lavorativa ampiamente remunerativa, come documentato dalle loro dichiarazioni dei redditi qui prodotte.
10) Le parti concordemente stabiliscono che al momento della sottoscrizione del presente atto la SI.ra riconsegnerà copie delle chiavi dell'abitazione di CP_1
Cesenatico Via Carracci al SI. Pt_1
3 11) Le parti altresì convengono che la SI.ra preleverà tutti i suoi effetti CP_1 personali ancora presenti all'interno dell'immobile di Cesenatico Via Carracci entro e non oltre la data del 31/10/2024. La SI.ra concorderà di volta in volta CP_1 gli accessi all'immobile con il SI. al fine di agevolare le operazioni di Pt_1 prelievo degli effetti personali;
10) Ognuno dei genitori si impegna a far conoscere al figlio minore eventuali nuovi partner, gradualmente nel rispetto della sensibilità della minore.
11) I coniugi si rilasciano il consenso al rinnovo e rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia minore, secondo la vigente normativa.
12) …omissis…
13) Le spese del giudizio e le competenze dei rispettivi legali si intendono integralmente compensate tra le parti. PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENATICO (atto n. 71, Parte 2, Serie A). PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 21/11/2024
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 1279/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 1279/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. MENGOZZI PAOLA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. SANSAVINI SERENA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 09/07/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 21/11/2024
Il Presidente Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. MENGOZZI PAOLA e dall'avv. SANSAVINI SERENA matrimonio celebrato in CESENATICO il 13/12/1997 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili/allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I coniugi e si separeranno consensualmente, Controparte_1 Parte_1 con rispetto reciproco e disinteressandosi delle rispettive abitudini di vita.
2) La casa coniugale sita in Cesenatico, Via Carracci n.8 resterà al SI. Pt_1 mentre su congiunto accordo la SI.ra ha preso in locazione l'immobile sito CP_1 in Gambettola Via Padre Vicinio da Sarsina n. 7, presso la quale dimorerà con la figlia.
3) La figlia minore resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
4) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia quali ad esempio quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa. Le parti si impegnano pertanto a confrontarsi sempre su ogni scelta che riguarderà la figlia minore.
5) Per quanto attiene alle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia minore non autosufficiente, la SI.ra intende sostenere e supportare il CP_1 rapporto del padre con la figlia in modo da mantenere un legame solido e duraturo;
a tal fine la permanenza della figlia presso l'altro genitore verrà determinata Per_1 nel modo che segue:
2 a) La figlia potrà trascorrere con il padre weekend alterni, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola alle ore 13.00, alla domenica sera dopo cena, con rientro entro le ore 21.00. b) La figlia potrà, altresì, trascorrere con il padre un giorno tra settimana da determinarsi di comune accordo tra i genitori. c) La figlia potrà trascorrere con il padre 20 giorni anche non consecutivi nel Per_1 corso delle vacanze estive da concordarsi con la madre entro il giorno 31 maggio di ogni anno. d) La minore potrà trascorrere con il padre 7 giorni durante le vacanze natalizie nel rispetto del criterio di alternatività del giorno di Natale, di quello di Santo Stefano, dell'Epifania e del Capodanno, nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali alternando i genitori il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; e) il regime di affidamento in occasione delle festività e delle ricorrenze verrà concordato di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con la figlia minore. 6) Il verserà a titolo di contributo al mantenimento della minore e Pt_1 comprensivo anche già delle spese straordinarie, la somma di euro 550,00 mensili, rivalutabili come per legge, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario nel Conto Corrente della moglie IBAN: [...] ( Banca Mediolanum), ogni variazione dell'IBAN dovrà essere tempestivamente comunicata dalla SI.ra al SI. CP_1 Pt_1
Qualora le spese straordinarie fossero superiori alla somma di Euro 2.000,00 annui, la parte eccedente detta somma, sarà divisa fra i genitori al 50%. In ogni caso sarò onere della SI.ra fornire copia di tutti gli scontrini fiscali, fatture intestati CP_1 alla figlia che comprovino le spese straordinarie sostenute nell'anno solare di Per_1 riferimento al fine di consentire di ricostruire le somme pari o superiori a 2.000,00, e per la determinazione dell'eventuale eccedenza.
7) Il SI. riconosce il diritto alla SI.ra di detrarre al 100% i Pt_1 CP_1 benefici fiscali (detrazioni fiscali) per la figlia e di mettere in dichiarazione Per_1 dei redditi, detraendole, il 100% delle spese straordinarie sostenute per la figlia;
8) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, ogni cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6, c.12,
L.1/12/70, n. 898).
8) L'assegno unico per la figlia sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
9) Entrambi i coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento per sé stessi, essendo loro economicamente autosufficienti e con attività lavorativa ampiamente remunerativa, come documentato dalle loro dichiarazioni dei redditi qui prodotte.
10) Le parti concordemente stabiliscono che al momento della sottoscrizione del presente atto la SI.ra riconsegnerà copie delle chiavi dell'abitazione di CP_1
Cesenatico Via Carracci al SI. Pt_1
3 11) Le parti altresì convengono che la SI.ra preleverà tutti i suoi effetti CP_1 personali ancora presenti all'interno dell'immobile di Cesenatico Via Carracci entro e non oltre la data del 31/10/2024. La SI.ra concorderà di volta in volta CP_1 gli accessi all'immobile con il SI. al fine di agevolare le operazioni di Pt_1 prelievo degli effetti personali;
10) Ognuno dei genitori si impegna a far conoscere al figlio minore eventuali nuovi partner, gradualmente nel rispetto della sensibilità della minore.
11) I coniugi si rilasciano il consenso al rinnovo e rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia minore, secondo la vigente normativa.
12) …omissis…
13) Le spese del giudizio e le competenze dei rispettivi legali si intendono integralmente compensate tra le parti. PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENATICO (atto n. 71, Parte 2, Serie A). PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 21/11/2024
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 1279/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 1279/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. MENGOZZI PAOLA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. SANSAVINI SERENA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 09/07/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 21/11/2024
Il Presidente Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)