Decreto cautelare 15 marzo 2021
Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Decreto decisorio 7 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 15/03/2021, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00248/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2021, proposto da
-OMISSIS- di -OMISSIS-& C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Codognato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Iii non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia e concessione delle richieste misure cautelari ex artt. 55 e 56 C.P.A.
- della Determinazione del Direttore Territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale III – Veneto e Friuli Venezia Giulia prot. n. 2938/R.U. in data 26 gennaio 2021 e notificata il 15 febbraio 2021, con cui è stata disposta ex art. 5 comma primo L. n. 50/1994 la chiusura dell'esercizio commerciale per la vendita di alimenti e bevande gestito dalla società ricorrente nei locali siti in -OMISSIS-, Via -OMISSIS-per giorni venti a partire dal 31° giorno dalla notifica (doc. 1); di ogni altro atto antecedente, concomitante e susseguente ed in particolare e per quanto occorra:
- del verbale della Guardia di Finanza – Compagnia Pronto Impiego di Venezia in data 6 dicembre 2020;
- del verbale della Guardia di Finanza – Compagnia Pronto Impiego di Venezia in data 11 dicembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Riservata al Collegio ogni più attenta valutazione delle censure dedotte con il ricorso in epigrafe, anche alla luce delle controdeduzioni che l’amministrazione riterrà di svolgere a difesa della legittimità del provvedimento impugnato;
valutata in questa sede cautelare monocratica la sola sussistenza dei presupposti di gravità e urgenza richiesti dall’art. 56 c.p.a.;
atteso che la prima camera di consiglio processualmente utile è quella calendarizzata per il prossimo 14 aprile 2021;
che il provvedimento impugnato dispone la sospensione dell’attività per giorni 20 a decorrere dal trentunesimo giorno dalla notifica e che pertanto, considerato che la notifica è avvenuta in data 15 febbraio 2021, questa avrà inizio il prossimo 18 marzo;
considerato che , in assenza di una temporanea sospensione, la tutela cautelare risulterebbe sostanzialmente inutile, in quanto alla data della trattazione in camera di consiglio, così come sopra individuata, gli effetti del provvedimento risulterebbero ormai esauriti;
P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 aprile 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 15 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO