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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 779/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 779/2024 R.G. promosso da
(CPF 0 ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
Sao Paulo, (SP) e (CPF ), nata il 18 dicembre Parte_2 C.F._2
1995 a Bauru, Sao Paulo, (SP), residenti in Gustavo Maciel, 32-32 – Jardim Paulista – Edificio
Aquarius, apt. 51 – città Bauru – Sao Paulo (SP), Brasile ed elettivamente domiciliate in Roma alla via
Cola di Rienzo, 265 presso lo studio dell'Avv. Sergio D'Acuti che le rappresenta ed assiste come da procura speciale in atti;
RICORRENTI contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare lo status di CITTADINO
ITALIANO di CPF ( 0 - 09 ), nata il 23 ottobre Parte_1 C.F._3
pagina 1 di 7 1961 a Bauru, Sao Paulo, (P R ), res.te in Gustavo Maciel, 32-32 – Jardim Paulista – Edificio
Aquarius, apt. 51 – città Bauru – Sao Paulo (S P) CPF ( 0 Parte_2
- 09 ), nata il [...] a [...], Sao Paulo, (P R ), res.te in Gustavo Maciel, 32- C.F._3
32 – Jardim Paulista – apt. 51 – città Bauru – Sao Paulo SP). in quanto essendo Controparte_2
discendenti di cittadino italiano o comunque figli di persona a sua volta discendente di cittadino italiano o per aver contratto matrimonio con cittadino italiano, sono a loro volta cittadino italiano ai sensi e agli effetti dell'art. 1 n° 1 della legge 555 del 1912 così come modificata dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n° 30/1983, per i diversi motivi sopra specificati;
per l'effetto: - ordinare al
e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o ad ogni altra Autorità Controparte_1
amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. - Con vittoria di spese ed oneri professionali da distrarsi.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/01/2024 le ricorrenti, cittadine brasiliane, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti di
[...]
nato il [...] a [...], frazione del Comune di Borgo a Persona_1
Mozzano (Lucca) da genitori italiani, successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.
1- A).
Con decreto del 11/03/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 13/12/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. che veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. al
27/12/2024.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note scritte il 17/12/2024 unitamente a prova della notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 18/10/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è Controparte_1
costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
pagina 2 di 7 Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto le ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver inviato le loro richieste a mezzo lettera raccomandata al di San Paolo ma di non aver Parte_3
ricevuto alcuna risposta. In realtà agli atti sono state prodotte due schermate della piattaforma
“Prenot@mi” dalle quali si evince che in tali occasioni le ricorrenti non sono riuscite ad iscriversi nella lista di attesa per esaurimento dei posti disponibili, (Cfr. documenti denominati e Parte_4
Prenota ). Le stesse hanno aggiunto come sul sito internet della predetta Autorità consolare Parte_1 sia presente l'avviso che l'attesa per la convocazione al fine della consegna dei documenti sia molto lunga nell'ordine di circa dodici anni.
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che parte ricorrente, tenuto conto che l'art. 2
Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il pagina 3 di 7 riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d' in sud America, in particolare quello di San Paolo del Pt_3
Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua posizione nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: contraeva matrimonio in Brasile in Persona_1
data 17 agosto 1889 con , (docc.2-3). Dalla loro unione nasceva Controparte_3 Persona_2
in data 08 febbraio 1891 il quale, in data 26 aprile 1913, si univa in matrimonio con Persona_3
[... Silva (docc.4-5). Dall'unione di questi ultimi nasceva in data 21 giugno 1929 in Brasile
[...]
il quale, a sua volta, in data 18 dicembre 1960 si univa in matrimonio con Per_4 CP_4
(docc.7-8). Dall'unione dei predetti nasceva il 23 ottobre 1961 a Bauru, SP, Brasile la figlia
[...]
la quale, sposatasi in seconde nozze nel 1995 con Persona_5 Persona_6
ha preso a firmare come odierna ricorrente,
[...] Parte_1
(doc.10). Dalla sua unione con è nata in data [...] a [...], Persona_6
SP, Brasile, l'altra ricorrente doc.11). Parte_2
Le ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadine italiane, in qualità di dirette discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano Persona_1
come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.A), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana pagina 4 di 7 al figlio che è stato a sua volta in grado di trasmetterla, sempre in forza della Persona_2
predetta disposizione normativa, al figlio adre e nonno delle ricorrenti. Persona_4
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta delle ricorrenti dal capostipite italiano
[...]
. Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in Persona_1 epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
pagina 5 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma CP_5 non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione
(…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiane jure sanguinis;
pagina 6 di 7 • ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Sergio D'Acuti, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi,
Firenze, 2.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 779/2024 R.G. promosso da
(CPF 0 ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
Sao Paulo, (SP) e (CPF ), nata il 18 dicembre Parte_2 C.F._2
1995 a Bauru, Sao Paulo, (SP), residenti in Gustavo Maciel, 32-32 – Jardim Paulista – Edificio
Aquarius, apt. 51 – città Bauru – Sao Paulo (SP), Brasile ed elettivamente domiciliate in Roma alla via
Cola di Rienzo, 265 presso lo studio dell'Avv. Sergio D'Acuti che le rappresenta ed assiste come da procura speciale in atti;
RICORRENTI contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare lo status di CITTADINO
ITALIANO di CPF ( 0 - 09 ), nata il 23 ottobre Parte_1 C.F._3
pagina 1 di 7 1961 a Bauru, Sao Paulo, (P R ), res.te in Gustavo Maciel, 32-32 – Jardim Paulista – Edificio
Aquarius, apt. 51 – città Bauru – Sao Paulo (S P) CPF ( 0 Parte_2
- 09 ), nata il [...] a [...], Sao Paulo, (P R ), res.te in Gustavo Maciel, 32- C.F._3
32 – Jardim Paulista – apt. 51 – città Bauru – Sao Paulo SP). in quanto essendo Controparte_2
discendenti di cittadino italiano o comunque figli di persona a sua volta discendente di cittadino italiano o per aver contratto matrimonio con cittadino italiano, sono a loro volta cittadino italiano ai sensi e agli effetti dell'art. 1 n° 1 della legge 555 del 1912 così come modificata dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n° 30/1983, per i diversi motivi sopra specificati;
per l'effetto: - ordinare al
e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o ad ogni altra Autorità Controparte_1
amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. - Con vittoria di spese ed oneri professionali da distrarsi.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/01/2024 le ricorrenti, cittadine brasiliane, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti di
[...]
nato il [...] a [...], frazione del Comune di Borgo a Persona_1
Mozzano (Lucca) da genitori italiani, successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.
1- A).
Con decreto del 11/03/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 13/12/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. che veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. al
27/12/2024.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note scritte il 17/12/2024 unitamente a prova della notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 18/10/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è Controparte_1
costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
pagina 2 di 7 Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto le ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver inviato le loro richieste a mezzo lettera raccomandata al di San Paolo ma di non aver Parte_3
ricevuto alcuna risposta. In realtà agli atti sono state prodotte due schermate della piattaforma
“Prenot@mi” dalle quali si evince che in tali occasioni le ricorrenti non sono riuscite ad iscriversi nella lista di attesa per esaurimento dei posti disponibili, (Cfr. documenti denominati e Parte_4
Prenota ). Le stesse hanno aggiunto come sul sito internet della predetta Autorità consolare Parte_1 sia presente l'avviso che l'attesa per la convocazione al fine della consegna dei documenti sia molto lunga nell'ordine di circa dodici anni.
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che parte ricorrente, tenuto conto che l'art. 2
Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il pagina 3 di 7 riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d' in sud America, in particolare quello di San Paolo del Pt_3
Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua posizione nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: contraeva matrimonio in Brasile in Persona_1
data 17 agosto 1889 con , (docc.2-3). Dalla loro unione nasceva Controparte_3 Persona_2
in data 08 febbraio 1891 il quale, in data 26 aprile 1913, si univa in matrimonio con Persona_3
[... Silva (docc.4-5). Dall'unione di questi ultimi nasceva in data 21 giugno 1929 in Brasile
[...]
il quale, a sua volta, in data 18 dicembre 1960 si univa in matrimonio con Per_4 CP_4
(docc.7-8). Dall'unione dei predetti nasceva il 23 ottobre 1961 a Bauru, SP, Brasile la figlia
[...]
la quale, sposatasi in seconde nozze nel 1995 con Persona_5 Persona_6
ha preso a firmare come odierna ricorrente,
[...] Parte_1
(doc.10). Dalla sua unione con è nata in data [...] a [...], Persona_6
SP, Brasile, l'altra ricorrente doc.11). Parte_2
Le ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadine italiane, in qualità di dirette discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano Persona_1
come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.A), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana pagina 4 di 7 al figlio che è stato a sua volta in grado di trasmetterla, sempre in forza della Persona_2
predetta disposizione normativa, al figlio adre e nonno delle ricorrenti. Persona_4
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta delle ricorrenti dal capostipite italiano
[...]
. Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in Persona_1 epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
pagina 5 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma CP_5 non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione
(…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiane jure sanguinis;
pagina 6 di 7 • ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Sergio D'Acuti, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi,
Firenze, 2.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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