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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1471/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE ORDINARIA
In persona del giudice unico, d.ssa Gaia Calafiore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1471 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
(P. I.V.A. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del responsabile contenzioso , rappresentata e difesa dall'avv.to Gianfranco Infante Pt_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Rende (CS), via L. Repaci
n.20/A, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall' Avv. Michele Pagnotta ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Vibo
Valentia Via L. razza 92 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
E
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Rausei ed elettivamente domiciliato presso i locali dell'Avvocatura regionale in Reggio Calabria al Palazzo Campanella, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1971/2022, emessa il 03.08.2022 dal Giudice di Pace di
Vibo Valentia, nel procedimento n. 975/2022 RGAC, depositata il 04.08.2022;
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note ex art.127 ter c.p.c., i difensori delle parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1971/2022 del Giudice di Pace di Vibo Valentia che ha accolto l'opposizione avverso l'estratto di ruolo cui era sottesa la cartella di pagamento n. 13920130001357692000, relativa a tassa automobilistica anno 2007, ente impositore . Controparte_2
A tal fine ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui: a) ha ritenuto l'opposizione avverso l'estratto di ruolo ammissibile;
b) ha erroneamente ritenuto non dimostrata la regolarità della notifica della cartella di pagamento e fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore.
Si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza dell'atto di appello Controparte_1
con la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la , aderendo ai motivi di impugnazione formulati Controparte_2 dall'appellante . Parte_1
All'udienza del 18.03.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte appellante ha depositato la comparsa conclusionale in cui riportandosi a tutto quanto già dedotto nell'atto introduttivo ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Le altre parti non hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, pertanto, si intendono riproposte le medesime eccezioni e difese sollevate nei rispettivi atti introduttivi.
2. In via preliminare è bene ricostruire la vicenda processuale che ha portato all'odierno giudizio.
In primo grado ha chiesto di “dichiarare l'illegittimità e la nullità del Controparte_1 provvedimento impugnato, per omessa notifica dell'atto prodromico, nonché intervenuta prescrizione e per l'effetto dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n.
13920130001357692000, del ruolo e di ogni altro atto connesso e/o conseguente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del presente procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., antistatario”, deducendo a fondamento della domanda: a) vizi afferenti all'omessa notifica della cartella di pagamento;
b) la prescrizione del credito iscritto a ruolo.
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_3
avente ad oggetto un mero estratto di ruolo;
l'illegittimità del frazionamento dei giudizi;
il difetto di
2 legittimazione passiva in favore dell'ente impositore in relazione agli ulteriori motivi di opposizione;
la validità della notifica della cartella di pagamento opposta.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_2
poiché ad oggetto un mero estratto di ruolo e il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
Il giudice di pace ha accolto l'opposizione dichiarando la prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento.
3. In via preliminare si fa presente che il difetto di giurisdizione eccepito in primo grado da non è stato qui riproposto e pertanto non è neppure Controparte_4
rilevabile d'ufficio ex art. 37 c.p.c.
Ciò posto, dall'esposizione dell'atto di citazione risulta che l'opposizione avanzata dal in primo grado, ha avuto ad oggetto l'estratto di ruolo e, solo in via mediata, la CP_1 cartella di pagamento ivi menzionata, di cui l'attore ha eccepito la mancata notifica e di esserne venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo (cfr. atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo mentre può impugnare il titolo esecutivo e cioè il ruolo, in ragione della diversa natura del “ruolo” (provvedimento proprio dell'ente impositore) e dell' “estratto” (mero documento informativo contenente gli elementi di un atto impositivo) che non contiene nessuna pretesa impositiva diretta o indiretta (cfr. tra tutte Sezioni
Unite n.19704/2015). In altri termini, dunque, l'estratto di ruolo è atto interno all'Amministrazione da impugnare unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perché è solo da tale momento che sorge l'interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c.
Il legislatore è poi intervenuto con l'art. 3 bis del D.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione della l. n. 215/2021, aggiungendo all'art. 12 D.P.R. n. 602/1973, il comma 4 bis secondo cui: “L'estratto di ruolo non è impugnabile (...) Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, co. 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs n. 50/2016 oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a, del regolamento di cui al D.M.
Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
3 La Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni unite n. 26283/2022, ha dichiarato applicabile la norma in parola anche ai processi pendenti, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, del D.l. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3 bis, inserito in sede di conversione della L. n. 215 del 2021, con il quale, novellando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".
In altri termini, dunque, la mancanza dell'interesse ad agire, quale condizione dell'azione può essere accertata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio dal giudice, salvo la formazione del giudicato in esito alla decisione degli altri gradi di giudizio.
Nella fattispecie in esame, si ritiene che la questione dell'inammissibilità di una tutela anticipata in forza dello ius superveniens non sia coperta dal giudicato, atteso che, nonostante il giudice di primo grado abbia annullato la cartella di pagamento e condannato alle spese di CP_5 lite, l'appellante ha impugnato la sentenza del giudice di pace anche in merito a tali profili, peraltro, fatti propri anche dalla che ha, altresì, insistito nell'inammissibilità dell'opposizione CP_2
formulata in primo grado.
Ebbene, l'attore in primo grado, non ha dedotto né dimostrato alcun pregiudizio derivatogli dall'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale, limitandosi nel caso di specie a mere petizioni di principio conseguenti alla normativa sopravvenuta sicché non era e non è rinvenibile un suo interesse ad agire al fine di ottenere una tutela immediata in giudizio.
Tale declaratoria rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello stante il principio della c.d. ragione più liquida (cfr. Cassazione n. 30745/2019, Sezioni Unite, n.11799/2017).
Per i motivi sopra esposti, la sentenza di primo grado deve essere riformata e l'opposizione formulata da deve essere dichiarata inammissibile. Controparte_1
Il sopravvenuto mutamento normativo nel corso del giudizio giustifica la compensazione delle spese sia di primo che di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del giudice di pace di pace di Vibo Valentia n. 1971/2022, disattesa
[...]
ogni contraria deduzione ed eccezione, così decide:
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1971/2022 del
Giudice di pace di Vibo Valentia emessa il 03.08.2022 e depositata il 04.08.2022;
- Dichiara inammissibile l'opposizione promossa da in Controparte_1
primo grado;
4 • Compensa le spese di primo e secondo grado di giudizio.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 13.06.2023
Il Giudice
d.ssa Gaia Calafiore
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE ORDINARIA
In persona del giudice unico, d.ssa Gaia Calafiore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1471 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
(P. I.V.A. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del responsabile contenzioso , rappresentata e difesa dall'avv.to Gianfranco Infante Pt_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Rende (CS), via L. Repaci
n.20/A, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall' Avv. Michele Pagnotta ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Vibo
Valentia Via L. razza 92 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
E
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Rausei ed elettivamente domiciliato presso i locali dell'Avvocatura regionale in Reggio Calabria al Palazzo Campanella, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1971/2022, emessa il 03.08.2022 dal Giudice di Pace di
Vibo Valentia, nel procedimento n. 975/2022 RGAC, depositata il 04.08.2022;
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note ex art.127 ter c.p.c., i difensori delle parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1971/2022 del Giudice di Pace di Vibo Valentia che ha accolto l'opposizione avverso l'estratto di ruolo cui era sottesa la cartella di pagamento n. 13920130001357692000, relativa a tassa automobilistica anno 2007, ente impositore . Controparte_2
A tal fine ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui: a) ha ritenuto l'opposizione avverso l'estratto di ruolo ammissibile;
b) ha erroneamente ritenuto non dimostrata la regolarità della notifica della cartella di pagamento e fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore.
Si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza dell'atto di appello Controparte_1
con la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la , aderendo ai motivi di impugnazione formulati Controparte_2 dall'appellante . Parte_1
All'udienza del 18.03.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte appellante ha depositato la comparsa conclusionale in cui riportandosi a tutto quanto già dedotto nell'atto introduttivo ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Le altre parti non hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, pertanto, si intendono riproposte le medesime eccezioni e difese sollevate nei rispettivi atti introduttivi.
2. In via preliminare è bene ricostruire la vicenda processuale che ha portato all'odierno giudizio.
In primo grado ha chiesto di “dichiarare l'illegittimità e la nullità del Controparte_1 provvedimento impugnato, per omessa notifica dell'atto prodromico, nonché intervenuta prescrizione e per l'effetto dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n.
13920130001357692000, del ruolo e di ogni altro atto connesso e/o conseguente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del presente procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., antistatario”, deducendo a fondamento della domanda: a) vizi afferenti all'omessa notifica della cartella di pagamento;
b) la prescrizione del credito iscritto a ruolo.
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_3
avente ad oggetto un mero estratto di ruolo;
l'illegittimità del frazionamento dei giudizi;
il difetto di
2 legittimazione passiva in favore dell'ente impositore in relazione agli ulteriori motivi di opposizione;
la validità della notifica della cartella di pagamento opposta.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_2
poiché ad oggetto un mero estratto di ruolo e il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
Il giudice di pace ha accolto l'opposizione dichiarando la prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento.
3. In via preliminare si fa presente che il difetto di giurisdizione eccepito in primo grado da non è stato qui riproposto e pertanto non è neppure Controparte_4
rilevabile d'ufficio ex art. 37 c.p.c.
Ciò posto, dall'esposizione dell'atto di citazione risulta che l'opposizione avanzata dal in primo grado, ha avuto ad oggetto l'estratto di ruolo e, solo in via mediata, la CP_1 cartella di pagamento ivi menzionata, di cui l'attore ha eccepito la mancata notifica e di esserne venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo (cfr. atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo mentre può impugnare il titolo esecutivo e cioè il ruolo, in ragione della diversa natura del “ruolo” (provvedimento proprio dell'ente impositore) e dell' “estratto” (mero documento informativo contenente gli elementi di un atto impositivo) che non contiene nessuna pretesa impositiva diretta o indiretta (cfr. tra tutte Sezioni
Unite n.19704/2015). In altri termini, dunque, l'estratto di ruolo è atto interno all'Amministrazione da impugnare unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perché è solo da tale momento che sorge l'interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c.
Il legislatore è poi intervenuto con l'art. 3 bis del D.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione della l. n. 215/2021, aggiungendo all'art. 12 D.P.R. n. 602/1973, il comma 4 bis secondo cui: “L'estratto di ruolo non è impugnabile (...) Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, co. 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs n. 50/2016 oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a, del regolamento di cui al D.M.
Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
3 La Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni unite n. 26283/2022, ha dichiarato applicabile la norma in parola anche ai processi pendenti, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, del D.l. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3 bis, inserito in sede di conversione della L. n. 215 del 2021, con il quale, novellando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".
In altri termini, dunque, la mancanza dell'interesse ad agire, quale condizione dell'azione può essere accertata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio dal giudice, salvo la formazione del giudicato in esito alla decisione degli altri gradi di giudizio.
Nella fattispecie in esame, si ritiene che la questione dell'inammissibilità di una tutela anticipata in forza dello ius superveniens non sia coperta dal giudicato, atteso che, nonostante il giudice di primo grado abbia annullato la cartella di pagamento e condannato alle spese di CP_5 lite, l'appellante ha impugnato la sentenza del giudice di pace anche in merito a tali profili, peraltro, fatti propri anche dalla che ha, altresì, insistito nell'inammissibilità dell'opposizione CP_2
formulata in primo grado.
Ebbene, l'attore in primo grado, non ha dedotto né dimostrato alcun pregiudizio derivatogli dall'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale, limitandosi nel caso di specie a mere petizioni di principio conseguenti alla normativa sopravvenuta sicché non era e non è rinvenibile un suo interesse ad agire al fine di ottenere una tutela immediata in giudizio.
Tale declaratoria rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello stante il principio della c.d. ragione più liquida (cfr. Cassazione n. 30745/2019, Sezioni Unite, n.11799/2017).
Per i motivi sopra esposti, la sentenza di primo grado deve essere riformata e l'opposizione formulata da deve essere dichiarata inammissibile. Controparte_1
Il sopravvenuto mutamento normativo nel corso del giudizio giustifica la compensazione delle spese sia di primo che di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del giudice di pace di pace di Vibo Valentia n. 1971/2022, disattesa
[...]
ogni contraria deduzione ed eccezione, così decide:
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1971/2022 del
Giudice di pace di Vibo Valentia emessa il 03.08.2022 e depositata il 04.08.2022;
- Dichiara inammissibile l'opposizione promossa da in Controparte_1
primo grado;
4 • Compensa le spese di primo e secondo grado di giudizio.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 13.06.2023
Il Giudice
d.ssa Gaia Calafiore
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