Sentenza 22 dicembre 2023
Massime • 1
In tema di ammissione di prove nuove in grado d'appello, ai giudizi iniziati, in prime cure, prima del 30 aprile 1995, si applica l'art. 345 c.p.c. nella formulazione risultante ex art. 36 della l. n. 581 del 1950 e, quindi, precedente alle modificazioni di cui alla l. n. 353 del 1990, essendo chiara l'intenzione del legislatore di assicurare, per tali giudizi, una protrazione dell'efficacia delle norme processuali previgenti, rendendoli insensibili alle modificazioni successive, in assenza di un'espressa disposizione derogatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'applicabilità, al giudizio d'appello, del nuovo testo dell'art. 345 c.p.c., come modificato dalla l. n. 134 del 2012, senza avvedersi che la pendenza del processo di primo grado risaliva a data anteriore al 30 aprile 1995).
Commentario • 1
- 1. La Cassazione estende la nullità ad atti non decisori e reati connessiAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 9 ottobre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/12/2023, n. 35857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35857 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro DE VITA ROSSANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato PAOLO RICCIARDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO RICCIARDI;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 35857 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 22/12/2023 Ric. 2018 n. 00095 sez. S2 - ud. 14-12-2023 -2- GN RI OS, GN RA elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAPRAIA 75, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BALBI, rappresentati e difesi dagli avvocati ANNARI CRESCENZI e RAFFAELE CAGGIANO;
- controricorrenti -
nonché contro DE VITA PATRIZIA, GN GIANDOMENICO, IT NICOLA, IT PAOLA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 471/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/05/2017; Lette le memorie dei controricorrenti SO IA SA e SO GE;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Udito il PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CORRADO MISTRI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili il primo ed il secondo motivo e rigettarsi il terzo ed il quarto, ovvero, in subordine, rigettare integralmente il ricorso;
Uditi l’avv. Salvatore Guzzi per il ricorrente, e gli avvocati Stefano CC e LE AG per i controricorrenti;
RAGIONI IN FATTO 1. Con citazione del 5 novembre 1971 De IT LU, figlio naturale di De IT AN, conveniva in giudizio le altre figlie del de cuius De IT IA, De IT GE e de IT PA per sentire accertare la simulazione di alcuni atti di vendita effettuati Ric. 2018 n. 00095 sez. S2 - ud. 14-12-2023 -3- dal genitore in loro favore, in quanto donazioni dissimulate, ovvero per disporne la riduzione in quanto lesive della sua quota di legittima. Deceduto De IT LU, e subentrate le figlie NA e PA, il Tribunale di Vallo della LUnia con una prima sentenza non definitiva dichiarava la simulazione delle vendite e la nullità dei sottostanti atti di donazione e disponeva procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria. A seguito di appello avverso tale statuizione, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza passata in giudicato, stabiliva che la quota spettante all’attore, e per esso alle figlie, era pari alla metà della quota spettante alle altre discendenti del de cuius. Con sentenza definitiva n. 408/2014 dell’8 ottobre 2014, il Tribunale approvava il progetto di divisione n. 1 predisposto dal CTU ed avverso tale sentenza ha proposto appello CA ND, quale procuratore di De IT IA. La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza n. 471 del 23 maggio 2017 ha rigettato l’appello. Rilevava la Corte distrettuale che correttamente il CTU aveva preso atto dell’evoluzione che i beni caduti in successione avevano avuto nel corso degli anni, pervenendo quindi alla corretta formazione dell’asse relitto. Quanto alla censura concernente il mancato riconoscimento delle spese di straordinaria manutenzione ed per ampliamenti sostenute dall’appellante per l’immobile di via Fontana, osservava che, pur essendo emersa la prova di tali interventi, tuttavia, la Ric. 2018 n. 00095 sez. S2 - ud. 14-12-2023 -4- documentazione prodotta a supporto della quantificazione si palesava generica, attesa anche la condizione di promiscuità nel godimento del bene, sicché appariva corretta la determinazione degli importi operata in via presuntiva. Ritenuta corretta la stima degli immobili e la determinazione dei debiti ereditari, la sentenza di appello opinava che non potesse trovare spazio la documentazione relativa al diverso giudizio n. 809/79 pendente dinanzi al Tribunale di Vallo della LUnia, in quanto la produzione era impedita dalla previsione dell’art. 345 c.p.c., mancando la prova della non imputabilità della causa impediente la precedente produzione in giudizio. Infine, quanto alla pretesa di commutare la quota dell’attore, la sentenza osservava che sebbene l’attrice avesse effettivamente manifestato tale volontà già nel corso del giudizio di prime cure, tuttavia vi era stata l’opposizione da parte dello stesso attore, provenendo peraltro la richiesta non da tutti gli eredi legittimi ma solo dall’appellante. Per la cassazione di tale sentenza CA ND, quale procuratore di De IT IA, ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi. De IT NA, SO IA SA e SO GE, questi ultimi due quali eredi di De IT PA, hanno resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. La Sesta Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 1416 del 22 gennaio 2020, ha rimesso la causa alla pubblica udienza. Ric. 2018 n. 00095 sez. S2 - ud. 14-12-2023 -5- In prossimità dell’udienza i controricorrenti SO IA SA e SO GE hanno depositato memorie;
RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., anche in relazione agli artt. 345 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Assume la ricorrente che in sede di appello aveva introdotto una nuova circostanza, producendo a corredo la relativa documentazione (e precisamente prima dell’udienza fissata per discutere l’inibitoria – 28/5/2015) in ordine alla esatta determinazione dell’indennità di esproprio riconosciuta per alcuni dei beni originariamente caduti in successione. In particolare, si trattava di documentazione afferente un’indennità aggiuntiva di esproprio, documentazione che la ricorrente non aveva potuto prima produrre perché ne ignorava l’esistenza. Inoltre, la questione dell’indennità di esproprio era stata trattata nella CTU in relazione al diverso fondo Destro, laddove nell’occasione si dibatteva del fondo CA. La cripticità con cui è stata liquidata la questione, concernente l’ammissibilità della nuova produzione documentale, si riverbera anche in una nullità assoluta della sentenza per difetto di motivazione. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 88 c.p.c., in quanto si omette di considerare che l’indennità aggiuntiva era stata percepita dalla sola donataria De IT PA, la quale, in violazione del principio di lealtà Ric. 2018 n. 00095 sez. S2 - ud. 14-12-2023 -6- processuale, aveva taciuto l’evento alle altre parti, circostanza questa che quindi giustificava la tardiva produzione documentale. Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in quanto è stata confermata la correttezza della conclusione del CTU, a sua volta recepita dal giudice di prime cure, senza prendere in considerazione la copiosa documentazione già versata in atti nel corso del giudizio di primo grado, la quale avrebbe, invece, evidenziato l’erroneità delle conclusioni dell’ausiliario d’ufficio quanto alla stima delle migliorie apportate all’immobile di Via Fontana. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione al vizio di cui al n. 4 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., sempre relativamente alla valutazione di indispensabilità della documentazione nuova prodotta in appello. 2. Ritiene il Collegio che possa procedersi alla disamina congiunta del primo, secondo e quarto motivo di ricorso che nell’insieme mettono in discussione la correttezza della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto preclusa in appello la produzione documentale concernente gli atti tratti dal diverso giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Vallo della LUnia e recante il n. 809/79 R.G. I giudici di appello hanno ritenuto che non si trattasse di documenti nuovi “che la parte non aveva potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile“ ex art. 345 c.p.c., sostenendosi che la pendenza di tale procedimento era ben nota anche all’appellante. In tal modo, sebbene con motivazione sintetica, la Corte distrettuale ha ritenuto che alla fattispecie dovesse trovare Ric. 2018 n. 00095 sez. S2 - ud. 14-12-2023 -7- applicazione il nuovo testo dell’art. 345 c.p.c., come modificato dalla legge n. 134/2012, ed applicabile ai giudizi per i quali la sentenza di primo grado sia stata pubblicata in data successiva al 12 settembre 2012 (Cass. n. 26522/2017), senza tuttavia avvedersi della peculiarità del giudizio che risultava essere già pendente alla data del 30 aprile 1995, allorquando è entrata in vigore la novella di cui alla legge n. 353/1990 (l’atto di citazione risale infatti al 5 novembre 1971). Alla fattispecie in esame, in ragione delle regole di diritto intertemporale, espressamente dettate dalla legge n. 353/1990, deve quindi trovare applicazione il principio di diritto secondo cui (Cass. n. 120/2016) con riferimento ai processi iniziati, in primo grado, in epoca anteriore al 30 aprile 1995, trova applicazione, quanto al giudizio di appello, indipendentemente dall'epoca in cui questo si svolge, l'art. 345 c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche ad esso apportate dalle leggi n. 353 del 1990 e n. 69 del 2009, sicché le parti, in presenza di tali condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova (conf. Cass. n. 18488/2006). In senso conforme si è altresì precisato che (Cass. n. 10285/2009), poiché l'art. 345 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, riconosce alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello, e non contiene alcuna disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito, la produzione medesima deve ritenersi consentita, in base alla regola generale stabilita dall'art. 184 cod. proc. civ., nella Ric. 2018 n. 00095 sez. S2 - ud. 14-12-2023 -8- formulazione anteriore alle modifiche di cui all'art. 18 della legge n. 353 cit., sino alla rimessione della causa al collegio. Da ultimo è stato poi ribadito che in tema di ammissione di prove nuove nel grado di appello, relativamente ai giudizi iniziati, in prime cure, in epoca anteriore al 30 aprile 1995, trova applicazione l'art. 345 c.p.c. nella formulazione risultante per effetto dell'art. 36 della l. n. 581 del 1950 e, quindi, nella versione precedente alle modifiche di cui alla l. n. 353 del 1990 (Cass. n. 17595/2020; conf. Cass. n. 12744/2006). Tale regola deve ritenersi che continui a prevalere, anche a seguito della menzionata novella del 2012, essendo chiara l’intenzione del legislatore di assicurare per i cd. processi di vecchio rito una protrazione dell’efficacia delle norme processuali previgenti, rendendoli insensibili quindi alle successive modifiche processuali, in assenza di un’espressa disposizione derogatoria, risultando non condivisibile il contrario orientamento, pur affermato in alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 20793/2018, Cass. n. 39232/2021), che non tiene conto della specificità dei processi di cd. vecchio rito, che il legislatore ha inteso assoggettare ad un autonomo regime, proprio al fine di rispondere alle sollecitazioni emerse negli operatori del diritto, e volte ad impedire che, con il sopravvenire di una novella di carattere evidentemente più restrittivo, fossero introdotte ex novo delle preclusioni anche nei giudizi pendenti, con un’evidente modifica delle regole del gioco a partita in corso. La norma di diritto intertemporale contenuta nella legge n. 353/1990, quanto alla disciplina dei giudizi già pendenti alla data della sua entrata in vigore, si connota quindi come norma di carattere speciale, e come tale insensibile alla circostanza che Ric. 2018 n. 00095 sez. S2 - ud. 14-12-2023 -9- siano successivamente intervenute modifiche dell’art. 345 c.p.c., con un diverso regime di diritto intertemporale, dovendosi opinare che le stesse non abbiano potuto però incidere su processi per i quali il legislatore aveva invece inteso disporre un’esenzione dal regime delle preclusioni, onde cristallizzare, per esigenze di certezza degli operatori, le regole previgenti. Ne consegue che il solo dato cronologico non consente di reputare che le successive modifiche abbiano travolto la norma speciale relativa ai processi di cd. vecchio rito. Ne deriva, tornando al caso in esame, che la produzione documentale operata da parte ricorrente risultava ampiamente rispettosa dal limite cronologico come sopra individuato (rimessione della causa al collegio) ed ammissibile alla luce dello spazio ben più ampio concesso dal legislatore ai nova nel giudizio di appello in epoca anteriore alla novella del 1990, sicché la valutazione di tali documenti non poteva essere esclusa, come invece opinato dalla Corte distrettuale, facendo riferimento all’assenza della dimostrazione di una causa non imputabile per la precedente produzione. I motivi devono quindi essere accolti. 3. Il terzo motivo non risulta invece meritevole di accoglimento. La doglianza si sostanzia a ben vedere nella critica alla valutazione compiuta dal giudice di appello circa la correttezza delle conclusioni del CTU, imputandogli di non avere preso in considerazione la documentazione, già in precedenza versata in atti, quanto alla stima e valutazione delle spese sostenute per l’immobile di via Fontana. Ed, invero, va esclusa la ricorrenza di una causa di nullità della sentenza per assenza di motivazione, occorrendo a tal fine far Ric. 2018 n. 00095 sez. S2 - ud. 14-12-2023 -10- richiamo a quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno appunto affermato che l’obbligo di motivazione deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Poiché tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. S.U. 8053/2014), appare evidente che a fronte del giudizio espresso dai giudici di appello circa l’inidoneità della documentazione prodotta dall’appellante a dimostrare con precisione l’ammontare delle spese sostenute a tale titolo, la censura si risolve nella deduzione di un vizio di insufficiente motivazione, oggi non più denunciabile, e peraltro precluso alla luce dell’art. 348 ter c.p.c., atteso che sul punto la sentenza di primo grado è stata confermata dal giudice di appello sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto. 4. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio Ric. 2018 n. 00095 sez. S2 - ud. 14-12-2023 -11-
PQM
La Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso e, rigettato il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda