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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 248 /2025
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. EUGENIO GUBERTI che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. CHIARA LA ROSA che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.3.2025 conveniva in Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile giudizio chiedendo la modifica delle condizioni di Controparte_2
separazione recepite con decreto di omologa del 6 ottobre 2020 emesso dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
In particolare chiedeva che, diversamente dalle condizioni omologate in cui era stato previsto che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento, fosse posto a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento o, in via subordinata, un assegno alimentare.
Adduceva, in proposito che le proprie condizioni economiche, rispetto al tempo della separazione, si erano modificate in peius, poiché non percepiva più
l'assegno unico per il figlio e dal 1° gennaio 2024 nemmeno il c.d. reddito di cittadinanza.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
quale sosteneva: 1) la carenza di prova rispetto al mutamento delle condizioni economiche della ricorrente, in quanto la stessa non aveva fornito alcun supporto probatorio della propria situazione economica al momento dell'accordo di separazione del 20.7.2020, non dimostrando, quindi l'effettivo peggioramento;
2) l'irrilevanza della cessazione dell'assegno unico poiché tale misura è stata prevista a sostegno della genitorialità senza incidere sulla valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento;
3) lo svolgimento di attività lavorativa non regolarizzata della ricorrente.
Ciò posto chiedeva il rigetto del ricorso proposto da con Parte_1
vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 12 giugno 2025 ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, il Giudice invitava le parti alla discussione orale
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile della causa e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Come è noto, la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di separazione giudiziale ovvero con il decreto di omologazione è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
L'art. 473-bis.29 c.p.c., infatti, stabilisce che la revisione può essere chiesta
“qualora sopravvengano giustificati motivi”, pertanto, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o delle circostanze di fatto già considerate in sede di separazione, ma deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti siano idonee a modificare la situazione preesistente determinando la necessità di una diversa regolamentazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 26/04/2022, n. 13067; Cass. civ., sez.
I, 14/04/2022, n. 12318; Cass. civ., sez. VI, 23/11/2021, n. 36171).
Nel caso di specie, la ha chiesto di disporre un assegno di Pt_1
mantenimento in proprio favore. Tuttavia, a sostegno delle proprie richieste, la ricorrente non ha provato una situazione fattuale differente rispetto a quanto preso già in considerazione con il provvedimento emesso nel 2020.
Infatti, non è stato provato che la , allo stato attuale, abbia un reddito Pt_1
inferiore rispetto a quello percepito al momento della separazione omologata con decreto del 6.10.2020.
Mentre, per l'accoglimento di tale domanda, è necessario che il richiedente provi di aver subito in concreto una diminuzione del proprio reddito rispetto al momento in cui sono state pattuite le condizioni della separazione.
Invero, nel presente giudizio, la ha dichiarato di “non percepire più Pt_1
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile l'assegno unico per il figlio, studente universitario e di non percepire, dal 1° gennaio 2024 il
c.d. reddito di cittadinanza (percepito sin dal 2020)”.
In merito all'assegno unico per il figlio non più percepito, si deve precisare che tale misura è stata introdotta dalla legge non già quale strumento di mantenimento del coniuge ma quale sostegno alle famiglie con figli a carico;
ne discende che l'assegno unico universale nulla condivide con i presupposti che giustificano la previsione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge.
Parimenti, il fatto che la ricorrente non percepisca più il reddito di cittadinanza non costituisce ex se elemento idoneo a dimostrare il mutamento della condizioni reddituale nella misura in cui non è stata depositata alcuna documentazione reddituale comprovante quale fosse la situazione economica della odierna ricorrente all'epoca del deposito del ricorso per la separazione consensuale.
Nel caso in esame, infatti, la ha circoscritto le proprie doglianze al Pt_1
peggioramento della propria situazione economica senza, tuttavia, fornire – come era suo onere - al Tribunale adito alcun elemento idoneo per effettuare un raffronto comparativo tra la situazione economica esistente nel 2020 e quella attuale.
Il mancato assolvimento degli oneri probatori da parte della ricorrente implica, pertanto, il rigetto della domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento e di quello alimentare posto che, analogamente al primo assegno, avrebbe imposto alla richiedente di dimostrare il peggioramento della propria condizione reddituale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile misura pari ai valori minimi, tenuto conto della modesta complessità della controversia e della breve durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 248 /2025
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. EUGENIO GUBERTI che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. CHIARA LA ROSA che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.3.2025 conveniva in Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile giudizio chiedendo la modifica delle condizioni di Controparte_2
separazione recepite con decreto di omologa del 6 ottobre 2020 emesso dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
In particolare chiedeva che, diversamente dalle condizioni omologate in cui era stato previsto che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento, fosse posto a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento o, in via subordinata, un assegno alimentare.
Adduceva, in proposito che le proprie condizioni economiche, rispetto al tempo della separazione, si erano modificate in peius, poiché non percepiva più
l'assegno unico per il figlio e dal 1° gennaio 2024 nemmeno il c.d. reddito di cittadinanza.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
quale sosteneva: 1) la carenza di prova rispetto al mutamento delle condizioni economiche della ricorrente, in quanto la stessa non aveva fornito alcun supporto probatorio della propria situazione economica al momento dell'accordo di separazione del 20.7.2020, non dimostrando, quindi l'effettivo peggioramento;
2) l'irrilevanza della cessazione dell'assegno unico poiché tale misura è stata prevista a sostegno della genitorialità senza incidere sulla valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento;
3) lo svolgimento di attività lavorativa non regolarizzata della ricorrente.
Ciò posto chiedeva il rigetto del ricorso proposto da con Parte_1
vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 12 giugno 2025 ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, il Giudice invitava le parti alla discussione orale
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile della causa e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Come è noto, la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di separazione giudiziale ovvero con il decreto di omologazione è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
L'art. 473-bis.29 c.p.c., infatti, stabilisce che la revisione può essere chiesta
“qualora sopravvengano giustificati motivi”, pertanto, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o delle circostanze di fatto già considerate in sede di separazione, ma deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti siano idonee a modificare la situazione preesistente determinando la necessità di una diversa regolamentazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 26/04/2022, n. 13067; Cass. civ., sez.
I, 14/04/2022, n. 12318; Cass. civ., sez. VI, 23/11/2021, n. 36171).
Nel caso di specie, la ha chiesto di disporre un assegno di Pt_1
mantenimento in proprio favore. Tuttavia, a sostegno delle proprie richieste, la ricorrente non ha provato una situazione fattuale differente rispetto a quanto preso già in considerazione con il provvedimento emesso nel 2020.
Infatti, non è stato provato che la , allo stato attuale, abbia un reddito Pt_1
inferiore rispetto a quello percepito al momento della separazione omologata con decreto del 6.10.2020.
Mentre, per l'accoglimento di tale domanda, è necessario che il richiedente provi di aver subito in concreto una diminuzione del proprio reddito rispetto al momento in cui sono state pattuite le condizioni della separazione.
Invero, nel presente giudizio, la ha dichiarato di “non percepire più Pt_1
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile l'assegno unico per il figlio, studente universitario e di non percepire, dal 1° gennaio 2024 il
c.d. reddito di cittadinanza (percepito sin dal 2020)”.
In merito all'assegno unico per il figlio non più percepito, si deve precisare che tale misura è stata introdotta dalla legge non già quale strumento di mantenimento del coniuge ma quale sostegno alle famiglie con figli a carico;
ne discende che l'assegno unico universale nulla condivide con i presupposti che giustificano la previsione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge.
Parimenti, il fatto che la ricorrente non percepisca più il reddito di cittadinanza non costituisce ex se elemento idoneo a dimostrare il mutamento della condizioni reddituale nella misura in cui non è stata depositata alcuna documentazione reddituale comprovante quale fosse la situazione economica della odierna ricorrente all'epoca del deposito del ricorso per la separazione consensuale.
Nel caso in esame, infatti, la ha circoscritto le proprie doglianze al Pt_1
peggioramento della propria situazione economica senza, tuttavia, fornire – come era suo onere - al Tribunale adito alcun elemento idoneo per effettuare un raffronto comparativo tra la situazione economica esistente nel 2020 e quella attuale.
Il mancato assolvimento degli oneri probatori da parte della ricorrente implica, pertanto, il rigetto della domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento e di quello alimentare posto che, analogamente al primo assegno, avrebbe imposto alla richiedente di dimostrare il peggioramento della propria condizione reddituale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile misura pari ai valori minimi, tenuto conto della modesta complessità della controversia e della breve durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile