Articolo 60 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 59Articolo 61
Versione
4 gennaio 1966
Art. 60.
L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 59 non puo' essere valutato per l'avanzamento se non sia stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966