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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1017 R.G. 2021, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 1948/2020, resa dal Tribunale di Bari il 30/12/2020, non notificata, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme
T R A
e , rappresentati e difesi dagli avvocati avv. Joseph Parte_1 Parte_2
Splendido e Wladimiro Cimaduomo, per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliati nello studio del primo, in Foggia
=Appellanti= E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Colecchia, per mandato Controparte_1 allegato alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Foggia
=Appellato=
All'udienza collegiale del 16 giugno 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19 e del disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
e con atto di citazione notificato l'8.03.2016, Parte_1 Parte_2 proposero opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 2021/2015 (R.G. n. 7900/2015) del 12.12.2015, con il quale il Tribunale di Foggia aveva loro ingiunto di pagare, in solido, in favore di , la somma di € 6.500,00, Controparte_1 oltre interessi legali e spese, in forza di una scrittura privata datata 27.11.2008 con la quale gli opponenti si erano dichiarati debitori dell'anzidetta somma -ricevuta in prestito e che avrebbe dovuto restituirsi entro e non oltre il 10.09.2014- rilasciando contestualmente un titolo cambiario recante il nominativo di come Parte_1 debitore principale e quello di come avallante. Parte_2
Esposero, a fondamento dell'opposizione, che erano a loro ignote sia la scrittura privata che la cambiale a garanzia poste a fondamento del ricorso monitorio, delle quali disconobbero sia il contenuto che le firme apposte sulle stesse. Chiesero, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto, la revoca dello stesso e la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
, costituitosi ritualmente, oltre a constare estensivamente gli Controparte_1 avversi assunti, eccepì, in particolare, la genericità del disconoscimento;
chiese, in ogni caso, ove ritenuto necessario, la verificazione delle firme dei documenti contestati, allegando, altresì, documenti di comparazione ritenuti utili a tal fine.
Il Tribunale adito, disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e disposta la produzione in originale dei documenti contestati, dopo aver acquisito le ulteriori scritture di comparazione prodotte dalle parti, ha pronunciato la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, con la quale, ha rigettato l'opposizione, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese del giudizio.
Con tale pronuncia, il Tribunale ha rilevato che la produzione della scrittura privata e della cambiale allegate al ricorso monitorio consentivano di ritenere provato il credito vantato dall'opposto, laddove il disconoscimento delle sottoscrizioni degli opponenti apposte sugli stessi era da ritenere tamquam non esset e non determinava la necessità di procedere a verificazione, pure ritualmente richiesta dall'opposto, perché privo del necessario carattere della specificità, avendo omesso gli opponenti di allegare concreti elementi di valutazione idonei a supportare il loro assunto anche dopo l'acquisizione in originale delle scritture in questione. Peraltro, le firme contestate, già sulla base di una mera comparazione visiva, non recavano alcun elemento di sostanziale diversità rispetto a quelle (apposte su mandato alle liti, carta di identità, atto notarile di transazione del 15/03/2007 e rogito risolutivo di contratto di compravendita del 14/07/2014) sicuramente riconducibili agli ingiunti perché di loro provenienza certa. Gli opponenti si era limitati solo ad addurre elementi presuntivi dell'asserita falsità, che tuttavia non rivestivano i caratteri, richiesti dall'art. 2729 c.c., della presunzione grave, precisa e concordante.
2 Con atto notificato a mezzo pec il 29/06/2021 e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza, chiedendone l'integrale riforma con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Riconoscere come valido e specifico il disconoscimento operato dai sig.ri di Pt_1
e della scrittura privata datata 27 novembre 2008 e del titolo
[...] Parte_2 cambiario emesso in data 27 novembre 2008, “asseritamente” utilizzato a scopo di garanzia dell'asserita obbligazione scaturente dalla scrittura privata, entrambi i documenti riportanti le sottoscrizioni dei sig.ri di e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, espungere dagli elementi probatori della pretesa creditoria le due scritture disconosciute e dichiarare quindi non provato il credito richiesto nel provvedimento monitorio, revocando il decreto ingiuntivo n. 2021/15 emesso dal Tribunale di Foggia ed oggetto di opposizione con ogni conseguenza di legge;
-Riformare la sentenza impugnata censurando il difetto di motivazione del Giudice di prime cure relativamente alla “similarità” visiva delle sottoscrizioni in contestazione rispetto ai documenti depositati a titolo di comparazione (carta d'identità, procura alle liti, rogito notarile del 14/07/2014), confronto visivo posto in essere dal Giudicante in assenza di qualsivoglia motivazione e/o applicazione di regole tecniche idonee a far comprendere il processo motivazionale seguito dal Giudice nella sentenza oggetto d'impugnazione;
-Dichiarare il sig. di decaduto dall'istanza di verificazione ex art. 216 Controparte_1
c.p.c. in quanto incompatibile con l'eccezione proposta dall'opposto relativa all'irritualità del disconoscimento delle firme con ogni conseguenza di legge;
-In via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere valida l'istanza subordinata di verificazione ex art. 216 c.p.c. proposta dal sig. di
[...]
, provvedere alla nomina di un consulente tecnico al fine di verificare la CP_1 compatibilità delle sottoscrizioni poste sulle due scritture in contestazione e riportanti i nomi dei sig.ri di e con i documenti prodotti in giudizio Parte_1 Parte_2
(procura alle liti, carta d'identità e atto notarile del 14/07/2014) essendo del tutto priva di motivazione la comparazione visiva ritenuta dal Giudice di primo grado e riportata alla pag. 3 rigo 9 e seguenti della sentenza impugnata.
-Condannare il sig. di , alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., Controparte_1 per aver lo stesso agito nei confronti dei sig.ri di e con dolo Parte_1 Parte_2
e/o colpa grave, causando agli opponenti il sostenimento di spese per i costi dell'attività processuale allo scopo di difendersi dall'ingiusta pretesa creditoria
-Condannare il sig. di , al pagamento delle spese, e delle competenze Controparte_1 del presente giudizio e di quello di in favore degli appellanti”. CP_2
Si è ritualmente costituito , il quale ha contestato il gravame Controparte_1 chiedendone il rigetto con le consequenziali statuizioni sulle spese del grado.
Quindi acquisita la documentazione in atti, all'udienza del 16 giugno 2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
3 Gli appellanti, richiamati i fatti di causa, affidano l'appello ai seguenti motivi:
1)- sulla specificità del disconoscimento delle sottoscrizioni
Assumono gli appellanti che sin dall'atto introduttivo del giudizio essi avevano espressamente disconosciuto come proprie le sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata e sulla cambiale asseritamente rilasciata a garanzia del debito riconosciuto con la stessa. Sicché erroneamente il Giudice di prime cure aveva considerato aspecifico il disconoscimento così operato, il quale, una volta indicati gli atti ai quali la sottoscrizione disconosciuta era riferita, non abbisognava di ulteriori allegazioni relative agli elementi dai quali avrebbe dovuto evincersi la dedotta falsità.
2)-sulla ritenuta autenticità delle sottoscrizioni contestate
Il Giudice di prime cure sul presupposto dell'aspecificità del disconoscimento, lo aveva ritenuto comunque infondato in quanto le sottoscrizioni contestate, dalla loro comparazione visiva non recavano alcun elemento di sostanziale diversità rispetto a quelle apposte sui documenti di comparazione prodotti dalle parti, sicuramente riconducibili agli opponenti ingiunti poiché di loro provenienza certa.
Gli appellanti censurano tale statuizione per difetto di motivazione, non evincendosi, dalla stessa, in base a quali elementi di valutazione, anche tecniche, il primo Giudice aveva ritenuto simili le sottoscrizioni, non potendosi, a tal fine, considerare sufficiente una mera comparazione visiva. Peraltro, soggiungono gli appellanti, erano evidenti le difformità riscontrabili nelle firme contestate rispetto a quelle apposte nel rogito notarile del 14/07/2014, dagli stessi prodotto come scrittura di comparazione.
3)-sulla proponibilità dell'istanza di verificazione proposta dall'opposto
Il Giudice di prime cure aveva ritenuto ammissibile detta istanza, sul presupposto che la stessa era stata proposta in via subordinata per l'ipotesi in cui non fosse stata accolta l'eccezione preliminare di inammissibilità del disconoscimento, in quanto generico.
Secondo gli appellanti, invece, con la proposizione di quella eccezione, l'opposto era decaduto dalla possibilità di chiedere gradatamente la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, trattandosi di scelte difensive totalmente incompatibili.
Conseguentemente, esclusa l'utilizzabilità dei documenti posti a fondamento della domanda monitoria, l'opposizione avrebbe dovuto accogliersi.
Riassuntivamente richiamati i motivi di gravame, ritiene la Corte che, pur essendo fondato il primo, l'appello debba essere rigettato per le ragioni di seguito specificate.
Quanto al primo motivo, va ricordato che, per consolidata giurisprudenza, "il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione
4 è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi” (cfr., ad es., Cass. n. 24456/2011 e Cass. n. 12448/2012). Entrambi i requisiti risultano soddisfatti ove sia manifestata con certezza la negazione dell'autenticità della sottoscrizione (certezza che non sussiste ove la dichiarazione della parte riveli solo un'agnostica posizione d'attesa inidonea ad assumere il significato d'un disconoscimento: Cass. n. 1744/1972) con l'indicazione della specifica sottoscrizione di cui si nega l'autenticità (così, Cass. n. 11911/03).
Il Giudice di primo grado ha erroneamente applicato il principio testé richiamato in quanto, a suo avviso, la specificità del disconoscimento andava riferita non già ai documenti contestati bensì agli elementi dai quali poteva evincersi l'apocrifia delle sottoscrizioni disconosciute.
Al contrario, avendo gli opponenti indicato i documenti di cui disconoscevano la sottoscrizione (scrittura privata del 27.11.2008 e contestuale cambiale a garanzia, posti a fondamento del ricorso monitorio) nessuna ulteriore allegazione era necessaria ai fini della ritualità del disconoscimento così operato.
La fondatezza del motivo di gravame testé delibato non può tuttavia portare all'accoglimento del gravame, essendo infondati gli ulteriori due motivi sui quali lo stesso si fonda.
Ragioni di pregiudizialità logica e giuridica impongono la preliminare disamina del terzo motivo, con il quale si censura l'impugnata pronuncia per aver ritenuto proponibile l'istanza di verificazione sebbene l'originario opposto avesse eccepito l'inammissibilità del disconoscimento.
Nel caso di specie, l'opposto ha proposto tempestivamente l'istanza di verificazione, seppur in via subordinata rispetto l'eccezione di inammissibilità, per genericità, del disconoscimento operato dagli opponenti.
Ebbene, l'istanza, così come proposta era -ed è- certamente ammissibile in forza del principio generale secondo cui non è precluso alla parte proporre in via subordinata, nello stesso giudizio, domande (e/o eccezioni) incompatibili (e/o alternative) rispetto a quelle proposte in via principale, così come ricorda, tra le tante, Cass. 9/07/2010, n. 16876, secondo la quale “Nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l'onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni;
ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel "petitum"”.
Va, peraltro, precisato che, come già affermato nell'impugnata pronuncia, la giurisprudenza di segno opposto richiamata dagli opponenti (Cass. 2006/n. 6968; Cass. 2012/n. 3241) si riferisce al diverso caso dell'incompatibilità dell'istanza di
5 verificazione con la volontà di far valere la decadenza, per tardività, della controparte dalla facoltà di disconoscere la scrittura;
istanza, che, nei casi ivi esaminati, non era stata tempestivamente proposta in via gradata e contestualmente a quella di decadenza.
Rettamente e condivisibilmente, il Tribunale ha, quindi, affermato l'ammissibilità dell'istanza di verificazione, a cui supporto l'opposto aveva altresì prodotto una serie di scritture di comparazione, sottoscritte dagli opponenti, che non avevano contestato le loro firme come ivi apposte.
Riconosciuta, quindi, l'ammissibilità dell'istanza di verificazione, deve rilevarsi che nemmeno coglie nel segno il secondo motivo di gravame con il quale si deduce il vizio di motivazione riguardo alle modalità attraverso le quali il Tribunale ha accertato la genuinità dei documenti disconosciuti.
Come già riferito nella parte espositiva della vicenda processuale, il Tribunale, oltre a ritenere generica la contestazione delle sottoscrizioni da parte degli opponenti e, in ogni caso, ammissibile l'istanza di verificazione proposta dall'opposto, acquisiti gli originali dei documento contestati e le scritture di comparazione ritualmente prodotte dalle parti, ha ritenuto che fosse palese l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute e che, all'uopo, non fosse necessaria la CTU grafologica richiesta dalle parti, atteso che le firme disconosciute “già sulla base di una mera comparazione visiva (come evidenziato anche nell'ordinanza che ha rigettato l'istanza preliminare ex art. 649 c.p.c.), non recano alcun elemento di sostanziale diversità rispetto a quelle (apposte su mandato alle liti, carta di identità, atto notarile di transazione del 15/03/2007 e rogito risolutivo di contratto di compravendita del 14/07/2014) sicuramente riconducibili agli ingiunti perché di loro provenienza certa” (cfr. sentenza impugnata, pag. 3).
Ebbene, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte <Qualora sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata, il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso altri elementi, tra cui la comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo>> (così, Cass. 31/07/2019, n. 20584; conf.: Cass. 16/01/2018, n. 887 e, tra le più risalenti, Cass. 19/05/2008, n. 12695).
Sicché, in alcuna violazione di legge è incorso il Giudice di prime cure nell'aver adottato la statuizione contestata.
Nemmeno sussiste il lamentato difetto di motivazione, rilevandosi al riguardo l'inammissibilità della censura per difetto di specificità.
Invero, seppur succintamente, il Tribunale ha adeguatamente motivato la decisione assunta, indicando il percorso valutativo che lo avevano portato a ritenere genuine le firme disconosciute (assenza di alcun elemento di sostanziale difformità, evincibile da un mero raffronto visivo, tra le sottoscrizioni disconosciute e quelle apposte sulle
6 scritture di comparazioni, sicuramente riconducibili agli ingiunti perché di loro provenienza certa).
Non sussiste, quindi, il denunciato vizio di motivazione, né gli appellanti allegano a supporto della proposta censura elementi idonei a inficiare il risultato valutativo cui è pervenuto Giudice di prime cure.
Questi ha affermato in sentenza che le firme disconosciute, confrontate con le altre di provenienza certa degli opponenti, sulla base del mero raffronto visivo non presentavano aspetti di difformità.
Con il proposto gravame, gli appellanti avrebbero dovuto allegare altri elementi di valutazione (se del caso, supportati dall'ausilio di una CTP grafologica), eventualmente trascurati dal primo Giudice, che, per converso, evidenziavano come il mero esame visivo delle sottoscrizioni non consentiva di ritenerle sovrapponibili. Dovevano, in altri termini, censurare il giudizio di autenticità espresso dal Giudicante, non semplicemente contestandolo, ma adducendo argomentazioni idonee ad evidenziarne l'erroneità, quali, ad esempio, palesi difformità dei tratti grafici caratterizzante le sottoscrizioni apposte sui documenti disconosciuti rispetto a quelli presenti nelle sottoscrizioni non contestate (da indicare concretamente nella loro specificità) e rilevabili anch'essi a vista d'occhio, così da escludere che il mero esame visivo fosse sufficiente ad affermare l'identità delle sottoscrizioni di cui innanzi.
Tale onere di specificità non è stato in alcun modo soddisfatto. Infatti, pur avendo gli appellanti sostenuto che dal confronto tra le scritture disconosciute con quelle apposte sull'atto pubblico del 14.07.2014 emergerebbe la loro sostanziale difformità, nulla hanno allegato circa gli elementi grafici che in concreto evidenziavano quella difformità.
Tanto, senza tralasciare di considerare che il Giudicante ha fondato il suo giudizio non solo sulla comparazione dei documenti disconosciuti con l'atto pubblico del 14.07.2014 ma anche su altre sottoscrizioni di confronto, quali le carte di identità degli opponenti ed il mandato conferito al loro difensore, riguardo alle quali nulla hanno dedotto gli appellanti, se non limitarsi ad asserire un insussistente obbligo per il Giudice di indicare le regole tecniche da lui seguite per accertare la mancanza di difformità tra le firme disconosciute e quelle non contestate, atteso che, come già innanzi precisato, l'accertamento della genuinità di una firma non richiede la necessità di disporre accertamenti tecnici grafologici ove, come nella specie, essa risulti ictu oculi sulla base di un mera comparazione visiva tra la firma disconosciuta e quella apposta sulle scritture di comparazione.
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza, non essendovi ragioni per derogarvi, e vengono liquidate come in dispositivo a mente del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi ridotti della metà in ragione della semplicità delle questioni poste e della ripetitività degli scritti difensivi. Va invece disattesa l'istanza di
7 condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c., in quanto l'accoglimento di uno dei motivi di gravame esclude già di per sé che essi abbiano agito temerariamente.
Va infine dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico degli appellanti, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
, avverso la sentenza n. 1948/2020, resa dal Tribunale di Bari il 30/12/2020,
[...] disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2)- condanna gli appellanti, in solido, a rifondere all'appellato le spese del presente grado che, per compensi, liquida in € 2.906,00 oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
3)- Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 11 marzo 2025
Il Presidente dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
8
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1017 R.G. 2021, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 1948/2020, resa dal Tribunale di Bari il 30/12/2020, non notificata, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme
T R A
e , rappresentati e difesi dagli avvocati avv. Joseph Parte_1 Parte_2
Splendido e Wladimiro Cimaduomo, per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliati nello studio del primo, in Foggia
=Appellanti= E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Colecchia, per mandato Controparte_1 allegato alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Foggia
=Appellato=
All'udienza collegiale del 16 giugno 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19 e del disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
e con atto di citazione notificato l'8.03.2016, Parte_1 Parte_2 proposero opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 2021/2015 (R.G. n. 7900/2015) del 12.12.2015, con il quale il Tribunale di Foggia aveva loro ingiunto di pagare, in solido, in favore di , la somma di € 6.500,00, Controparte_1 oltre interessi legali e spese, in forza di una scrittura privata datata 27.11.2008 con la quale gli opponenti si erano dichiarati debitori dell'anzidetta somma -ricevuta in prestito e che avrebbe dovuto restituirsi entro e non oltre il 10.09.2014- rilasciando contestualmente un titolo cambiario recante il nominativo di come Parte_1 debitore principale e quello di come avallante. Parte_2
Esposero, a fondamento dell'opposizione, che erano a loro ignote sia la scrittura privata che la cambiale a garanzia poste a fondamento del ricorso monitorio, delle quali disconobbero sia il contenuto che le firme apposte sulle stesse. Chiesero, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto, la revoca dello stesso e la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
, costituitosi ritualmente, oltre a constare estensivamente gli Controparte_1 avversi assunti, eccepì, in particolare, la genericità del disconoscimento;
chiese, in ogni caso, ove ritenuto necessario, la verificazione delle firme dei documenti contestati, allegando, altresì, documenti di comparazione ritenuti utili a tal fine.
Il Tribunale adito, disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e disposta la produzione in originale dei documenti contestati, dopo aver acquisito le ulteriori scritture di comparazione prodotte dalle parti, ha pronunciato la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, con la quale, ha rigettato l'opposizione, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese del giudizio.
Con tale pronuncia, il Tribunale ha rilevato che la produzione della scrittura privata e della cambiale allegate al ricorso monitorio consentivano di ritenere provato il credito vantato dall'opposto, laddove il disconoscimento delle sottoscrizioni degli opponenti apposte sugli stessi era da ritenere tamquam non esset e non determinava la necessità di procedere a verificazione, pure ritualmente richiesta dall'opposto, perché privo del necessario carattere della specificità, avendo omesso gli opponenti di allegare concreti elementi di valutazione idonei a supportare il loro assunto anche dopo l'acquisizione in originale delle scritture in questione. Peraltro, le firme contestate, già sulla base di una mera comparazione visiva, non recavano alcun elemento di sostanziale diversità rispetto a quelle (apposte su mandato alle liti, carta di identità, atto notarile di transazione del 15/03/2007 e rogito risolutivo di contratto di compravendita del 14/07/2014) sicuramente riconducibili agli ingiunti perché di loro provenienza certa. Gli opponenti si era limitati solo ad addurre elementi presuntivi dell'asserita falsità, che tuttavia non rivestivano i caratteri, richiesti dall'art. 2729 c.c., della presunzione grave, precisa e concordante.
2 Con atto notificato a mezzo pec il 29/06/2021 e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza, chiedendone l'integrale riforma con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-Riconoscere come valido e specifico il disconoscimento operato dai sig.ri di Pt_1
e della scrittura privata datata 27 novembre 2008 e del titolo
[...] Parte_2 cambiario emesso in data 27 novembre 2008, “asseritamente” utilizzato a scopo di garanzia dell'asserita obbligazione scaturente dalla scrittura privata, entrambi i documenti riportanti le sottoscrizioni dei sig.ri di e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, espungere dagli elementi probatori della pretesa creditoria le due scritture disconosciute e dichiarare quindi non provato il credito richiesto nel provvedimento monitorio, revocando il decreto ingiuntivo n. 2021/15 emesso dal Tribunale di Foggia ed oggetto di opposizione con ogni conseguenza di legge;
-Riformare la sentenza impugnata censurando il difetto di motivazione del Giudice di prime cure relativamente alla “similarità” visiva delle sottoscrizioni in contestazione rispetto ai documenti depositati a titolo di comparazione (carta d'identità, procura alle liti, rogito notarile del 14/07/2014), confronto visivo posto in essere dal Giudicante in assenza di qualsivoglia motivazione e/o applicazione di regole tecniche idonee a far comprendere il processo motivazionale seguito dal Giudice nella sentenza oggetto d'impugnazione;
-Dichiarare il sig. di decaduto dall'istanza di verificazione ex art. 216 Controparte_1
c.p.c. in quanto incompatibile con l'eccezione proposta dall'opposto relativa all'irritualità del disconoscimento delle firme con ogni conseguenza di legge;
-In via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere valida l'istanza subordinata di verificazione ex art. 216 c.p.c. proposta dal sig. di
[...]
, provvedere alla nomina di un consulente tecnico al fine di verificare la CP_1 compatibilità delle sottoscrizioni poste sulle due scritture in contestazione e riportanti i nomi dei sig.ri di e con i documenti prodotti in giudizio Parte_1 Parte_2
(procura alle liti, carta d'identità e atto notarile del 14/07/2014) essendo del tutto priva di motivazione la comparazione visiva ritenuta dal Giudice di primo grado e riportata alla pag. 3 rigo 9 e seguenti della sentenza impugnata.
-Condannare il sig. di , alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., Controparte_1 per aver lo stesso agito nei confronti dei sig.ri di e con dolo Parte_1 Parte_2
e/o colpa grave, causando agli opponenti il sostenimento di spese per i costi dell'attività processuale allo scopo di difendersi dall'ingiusta pretesa creditoria
-Condannare il sig. di , al pagamento delle spese, e delle competenze Controparte_1 del presente giudizio e di quello di in favore degli appellanti”. CP_2
Si è ritualmente costituito , il quale ha contestato il gravame Controparte_1 chiedendone il rigetto con le consequenziali statuizioni sulle spese del grado.
Quindi acquisita la documentazione in atti, all'udienza del 16 giugno 2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
3 Gli appellanti, richiamati i fatti di causa, affidano l'appello ai seguenti motivi:
1)- sulla specificità del disconoscimento delle sottoscrizioni
Assumono gli appellanti che sin dall'atto introduttivo del giudizio essi avevano espressamente disconosciuto come proprie le sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata e sulla cambiale asseritamente rilasciata a garanzia del debito riconosciuto con la stessa. Sicché erroneamente il Giudice di prime cure aveva considerato aspecifico il disconoscimento così operato, il quale, una volta indicati gli atti ai quali la sottoscrizione disconosciuta era riferita, non abbisognava di ulteriori allegazioni relative agli elementi dai quali avrebbe dovuto evincersi la dedotta falsità.
2)-sulla ritenuta autenticità delle sottoscrizioni contestate
Il Giudice di prime cure sul presupposto dell'aspecificità del disconoscimento, lo aveva ritenuto comunque infondato in quanto le sottoscrizioni contestate, dalla loro comparazione visiva non recavano alcun elemento di sostanziale diversità rispetto a quelle apposte sui documenti di comparazione prodotti dalle parti, sicuramente riconducibili agli opponenti ingiunti poiché di loro provenienza certa.
Gli appellanti censurano tale statuizione per difetto di motivazione, non evincendosi, dalla stessa, in base a quali elementi di valutazione, anche tecniche, il primo Giudice aveva ritenuto simili le sottoscrizioni, non potendosi, a tal fine, considerare sufficiente una mera comparazione visiva. Peraltro, soggiungono gli appellanti, erano evidenti le difformità riscontrabili nelle firme contestate rispetto a quelle apposte nel rogito notarile del 14/07/2014, dagli stessi prodotto come scrittura di comparazione.
3)-sulla proponibilità dell'istanza di verificazione proposta dall'opposto
Il Giudice di prime cure aveva ritenuto ammissibile detta istanza, sul presupposto che la stessa era stata proposta in via subordinata per l'ipotesi in cui non fosse stata accolta l'eccezione preliminare di inammissibilità del disconoscimento, in quanto generico.
Secondo gli appellanti, invece, con la proposizione di quella eccezione, l'opposto era decaduto dalla possibilità di chiedere gradatamente la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, trattandosi di scelte difensive totalmente incompatibili.
Conseguentemente, esclusa l'utilizzabilità dei documenti posti a fondamento della domanda monitoria, l'opposizione avrebbe dovuto accogliersi.
Riassuntivamente richiamati i motivi di gravame, ritiene la Corte che, pur essendo fondato il primo, l'appello debba essere rigettato per le ragioni di seguito specificate.
Quanto al primo motivo, va ricordato che, per consolidata giurisprudenza, "il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione
4 è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi” (cfr., ad es., Cass. n. 24456/2011 e Cass. n. 12448/2012). Entrambi i requisiti risultano soddisfatti ove sia manifestata con certezza la negazione dell'autenticità della sottoscrizione (certezza che non sussiste ove la dichiarazione della parte riveli solo un'agnostica posizione d'attesa inidonea ad assumere il significato d'un disconoscimento: Cass. n. 1744/1972) con l'indicazione della specifica sottoscrizione di cui si nega l'autenticità (così, Cass. n. 11911/03).
Il Giudice di primo grado ha erroneamente applicato il principio testé richiamato in quanto, a suo avviso, la specificità del disconoscimento andava riferita non già ai documenti contestati bensì agli elementi dai quali poteva evincersi l'apocrifia delle sottoscrizioni disconosciute.
Al contrario, avendo gli opponenti indicato i documenti di cui disconoscevano la sottoscrizione (scrittura privata del 27.11.2008 e contestuale cambiale a garanzia, posti a fondamento del ricorso monitorio) nessuna ulteriore allegazione era necessaria ai fini della ritualità del disconoscimento così operato.
La fondatezza del motivo di gravame testé delibato non può tuttavia portare all'accoglimento del gravame, essendo infondati gli ulteriori due motivi sui quali lo stesso si fonda.
Ragioni di pregiudizialità logica e giuridica impongono la preliminare disamina del terzo motivo, con il quale si censura l'impugnata pronuncia per aver ritenuto proponibile l'istanza di verificazione sebbene l'originario opposto avesse eccepito l'inammissibilità del disconoscimento.
Nel caso di specie, l'opposto ha proposto tempestivamente l'istanza di verificazione, seppur in via subordinata rispetto l'eccezione di inammissibilità, per genericità, del disconoscimento operato dagli opponenti.
Ebbene, l'istanza, così come proposta era -ed è- certamente ammissibile in forza del principio generale secondo cui non è precluso alla parte proporre in via subordinata, nello stesso giudizio, domande (e/o eccezioni) incompatibili (e/o alternative) rispetto a quelle proposte in via principale, così come ricorda, tra le tante, Cass. 9/07/2010, n. 16876, secondo la quale “Nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l'onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni;
ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel "petitum"”.
Va, peraltro, precisato che, come già affermato nell'impugnata pronuncia, la giurisprudenza di segno opposto richiamata dagli opponenti (Cass. 2006/n. 6968; Cass. 2012/n. 3241) si riferisce al diverso caso dell'incompatibilità dell'istanza di
5 verificazione con la volontà di far valere la decadenza, per tardività, della controparte dalla facoltà di disconoscere la scrittura;
istanza, che, nei casi ivi esaminati, non era stata tempestivamente proposta in via gradata e contestualmente a quella di decadenza.
Rettamente e condivisibilmente, il Tribunale ha, quindi, affermato l'ammissibilità dell'istanza di verificazione, a cui supporto l'opposto aveva altresì prodotto una serie di scritture di comparazione, sottoscritte dagli opponenti, che non avevano contestato le loro firme come ivi apposte.
Riconosciuta, quindi, l'ammissibilità dell'istanza di verificazione, deve rilevarsi che nemmeno coglie nel segno il secondo motivo di gravame con il quale si deduce il vizio di motivazione riguardo alle modalità attraverso le quali il Tribunale ha accertato la genuinità dei documenti disconosciuti.
Come già riferito nella parte espositiva della vicenda processuale, il Tribunale, oltre a ritenere generica la contestazione delle sottoscrizioni da parte degli opponenti e, in ogni caso, ammissibile l'istanza di verificazione proposta dall'opposto, acquisiti gli originali dei documento contestati e le scritture di comparazione ritualmente prodotte dalle parti, ha ritenuto che fosse palese l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute e che, all'uopo, non fosse necessaria la CTU grafologica richiesta dalle parti, atteso che le firme disconosciute “già sulla base di una mera comparazione visiva (come evidenziato anche nell'ordinanza che ha rigettato l'istanza preliminare ex art. 649 c.p.c.), non recano alcun elemento di sostanziale diversità rispetto a quelle (apposte su mandato alle liti, carta di identità, atto notarile di transazione del 15/03/2007 e rogito risolutivo di contratto di compravendita del 14/07/2014) sicuramente riconducibili agli ingiunti perché di loro provenienza certa” (cfr. sentenza impugnata, pag. 3).
Ebbene, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte <Qualora sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata, il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso altri elementi, tra cui la comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo>> (così, Cass. 31/07/2019, n. 20584; conf.: Cass. 16/01/2018, n. 887 e, tra le più risalenti, Cass. 19/05/2008, n. 12695).
Sicché, in alcuna violazione di legge è incorso il Giudice di prime cure nell'aver adottato la statuizione contestata.
Nemmeno sussiste il lamentato difetto di motivazione, rilevandosi al riguardo l'inammissibilità della censura per difetto di specificità.
Invero, seppur succintamente, il Tribunale ha adeguatamente motivato la decisione assunta, indicando il percorso valutativo che lo avevano portato a ritenere genuine le firme disconosciute (assenza di alcun elemento di sostanziale difformità, evincibile da un mero raffronto visivo, tra le sottoscrizioni disconosciute e quelle apposte sulle
6 scritture di comparazioni, sicuramente riconducibili agli ingiunti perché di loro provenienza certa).
Non sussiste, quindi, il denunciato vizio di motivazione, né gli appellanti allegano a supporto della proposta censura elementi idonei a inficiare il risultato valutativo cui è pervenuto Giudice di prime cure.
Questi ha affermato in sentenza che le firme disconosciute, confrontate con le altre di provenienza certa degli opponenti, sulla base del mero raffronto visivo non presentavano aspetti di difformità.
Con il proposto gravame, gli appellanti avrebbero dovuto allegare altri elementi di valutazione (se del caso, supportati dall'ausilio di una CTP grafologica), eventualmente trascurati dal primo Giudice, che, per converso, evidenziavano come il mero esame visivo delle sottoscrizioni non consentiva di ritenerle sovrapponibili. Dovevano, in altri termini, censurare il giudizio di autenticità espresso dal Giudicante, non semplicemente contestandolo, ma adducendo argomentazioni idonee ad evidenziarne l'erroneità, quali, ad esempio, palesi difformità dei tratti grafici caratterizzante le sottoscrizioni apposte sui documenti disconosciuti rispetto a quelli presenti nelle sottoscrizioni non contestate (da indicare concretamente nella loro specificità) e rilevabili anch'essi a vista d'occhio, così da escludere che il mero esame visivo fosse sufficiente ad affermare l'identità delle sottoscrizioni di cui innanzi.
Tale onere di specificità non è stato in alcun modo soddisfatto. Infatti, pur avendo gli appellanti sostenuto che dal confronto tra le scritture disconosciute con quelle apposte sull'atto pubblico del 14.07.2014 emergerebbe la loro sostanziale difformità, nulla hanno allegato circa gli elementi grafici che in concreto evidenziavano quella difformità.
Tanto, senza tralasciare di considerare che il Giudicante ha fondato il suo giudizio non solo sulla comparazione dei documenti disconosciuti con l'atto pubblico del 14.07.2014 ma anche su altre sottoscrizioni di confronto, quali le carte di identità degli opponenti ed il mandato conferito al loro difensore, riguardo alle quali nulla hanno dedotto gli appellanti, se non limitarsi ad asserire un insussistente obbligo per il Giudice di indicare le regole tecniche da lui seguite per accertare la mancanza di difformità tra le firme disconosciute e quelle non contestate, atteso che, come già innanzi precisato, l'accertamento della genuinità di una firma non richiede la necessità di disporre accertamenti tecnici grafologici ove, come nella specie, essa risulti ictu oculi sulla base di un mera comparazione visiva tra la firma disconosciuta e quella apposta sulle scritture di comparazione.
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza, non essendovi ragioni per derogarvi, e vengono liquidate come in dispositivo a mente del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi ridotti della metà in ragione della semplicità delle questioni poste e della ripetitività degli scritti difensivi. Va invece disattesa l'istanza di
7 condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c., in quanto l'accoglimento di uno dei motivi di gravame esclude già di per sé che essi abbiano agito temerariamente.
Va infine dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico degli appellanti, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
, avverso la sentenza n. 1948/2020, resa dal Tribunale di Bari il 30/12/2020,
[...] disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2)- condanna gli appellanti, in solido, a rifondere all'appellato le spese del presente grado che, per compensi, liquida in € 2.906,00 oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
3)- Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 11 marzo 2025
Il Presidente dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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