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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/06/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3941 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3941/2024 avente ad oggetto “Divorzio - Scioglimento matrimonio ” promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DE FELICE Parte_1 C.F._1
MARCO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente non costituita
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/11/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato con il coniuge , in CETARA (SA) il 26.06.2017 (come da estratto Controparte_1 per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2017 parte I, serie pagina 1 di 3 A, , n. 2), all'uopo, di fatto, chiedendo pronunciarsi sentenza di scioglimento del vincolo, giacché anche le statuizioni della separazione erano esclusivamente circoscritte a tale tipologia di pronuncia;
con vittoria di spese di lite in caso di opposizione.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e rinviando per la decisione all'udienza del 25.06.2025.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato (in forma scritta), parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sullo scioglimento del matrimonio civile. La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Giudice della separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 2002/2023, passata in giudicato, giacché munita di attestazione), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente è rimasta contumace.
Sul regime delle spese processuali Nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione della resistente e la mera pronuncia sullo status.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra:
nato il [...] in [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1
pagina 2 di 3 come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2017 parte I, serie A, , n. 2;
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- nulla sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 26.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3941/2024 avente ad oggetto “Divorzio - Scioglimento matrimonio ” promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DE FELICE Parte_1 C.F._1
MARCO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente non costituita
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/11/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato con il coniuge , in CETARA (SA) il 26.06.2017 (come da estratto Controparte_1 per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2017 parte I, serie pagina 1 di 3 A, , n. 2), all'uopo, di fatto, chiedendo pronunciarsi sentenza di scioglimento del vincolo, giacché anche le statuizioni della separazione erano esclusivamente circoscritte a tale tipologia di pronuncia;
con vittoria di spese di lite in caso di opposizione.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e rinviando per la decisione all'udienza del 25.06.2025.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato (in forma scritta), parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sullo scioglimento del matrimonio civile. La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Giudice della separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 2002/2023, passata in giudicato, giacché munita di attestazione), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente è rimasta contumace.
Sul regime delle spese processuali Nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione della resistente e la mera pronuncia sullo status.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra:
nato il [...] in [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1
pagina 2 di 3 come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2017 parte I, serie A, , n. 2;
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- nulla sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 26.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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