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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7449/2016 R.G., promossa da
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Nicola Mazzoni, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
attore
CONTRO
Controparte_1
;
[...]
convenuto contumace
CONCLUSIONI
L'attore, in ottemperanza al decreto del 9.3.2025, ha depositato le note di trattazione scritta preci- sando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata celebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio contro il Parte_1
, per vedersi riconosciuto il Controparte_1 diritto a conseguire l'importo di € 31.809,49, per effetto della risoluzione dell'accordo transattivo
1 stipulato in data 22.6.2015 e, dunque, della reviviscenza del rapporto giuridico oggetto di transazione, o, in via subordinata, per ottenere la condanna del convenuto all'adempimento dell'obbligazione rimasta inadempiuta e, quindi, al rilascio dell'autorizzazione allo svincolo della somma di € 7.650,79 in favore del sig. , o, se divenuta impossibile, al versamento Parte_2
della medesima somma in proprio favore.
L'attrice ha riferito che la Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 253/2014, aveva condannato il al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 124.221,00, oltre interessi CP_1 legali e spese di lite;
che, con atto di precetto, la aveva intimato all'Ente di eseguire la Pt_1
condanna; che, successivamente, le parti erano addivenute alla sottoscrizione di un contratto di transazione in data 22.6.2015, pattuendo che l'Ente avrebbe versato l'importo omnicomprensivo di
€ 121.163,98, a titolo di definitiva tacitazione delle pregresse pretese, mediante il pagamento contestuale della somma € 113.513,19 mediante assegno circolare e con lo svincolo, da effettuarsi entro 15 giorni dalla sottoscrizione della transazione, della somma di € 7.650,79, già depositata presso la Tesoreria Provincia dello Stato, Sez. Cassa DD.PP. di in favore del sig. CP_1 Parte_2
che il convenuto non aveva adempiuto a quest'ultima obbligazione, neanche a
[...] CP_1 seguito delle intimazioni del 12.10.2015 e dell'8.3.2016.
La ha, quindi, agito al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione per Pt_1
inadempimento della transazione, con conseguente diritto a portare in esecuzione la sentenza della
Corte d'Appello di Bari e a conseguire l'importo residuo pari ad € 31.809,49 con la modalità pattuite in sentenza, oltre interessi legali dall'1.1.2015 al soddisfo e con condanna ex 614 bis c.p.c., oppure mediante corresponsione della predetta somma direttamente in favore dell'attrice; in via gradata, ha chiesto che l'Ente sia condannato al pagamento della somma di € 7.650,79, oltre interessi legali dall'8.7.2015 o dalla domanda sino al soddisfo, da versare secondo le modalità stabilite nella transazione o, ove non più possibili, direttamente in favore dell'attrice, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno, con condanna ex 614 bis c.p.c.
II. Con ordinanza del 26.1.2017, stante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la causa, istruita con sole prove documentali, dopo una serie di rinvii, è pervenuta all'udienza di discussione del 10.4.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, lette le note di trattazione scritta, viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
III.- In premessa, deve rilevarsi che l'ordine di prospettazione delle domande formulate dall'attrice impone lo svolgimento di alcune considerazioni preliminari circa il rapporto tra risolu- zione e adempimento;
tale rapporto è regolato dall'art. 1453, co. 2 c.c., il quale prevede che la riso-
2 luzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, mentre, per converso, stabilisce che non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
La norma, dunque, ammette il mutamento da adempimento in risoluzione, sul presupposto che ciò garantisce la soddisfazione dell'attore che perda interesse a conseguire la prestazione a cau- sa delle lungaggini processuali;
allo stesso tempo, però, essa nega il mutamento della domanda da risoluzione in adempimento, sul presupposto che ciò garantisce l'affidamento che il contraente ina- dempiente ha riposto nel venir meno dell'interesse dell'attore a ottenere la prestazione, ritenuto in questa seconda ipotesi prevalente.
Il perimetro letterale della disposizione, tuttavia, non chiarisce se l'improponibilità della successiva domanda di adempimento sia rilevabile d'ufficio dal Giudice o, ancora, se l'attore possa proporre, sin dall'introduzione del giudizio, entrambe le domande mediante subordinazione o gra- duazione delle stesse.
Sul punto, soccorre la giurisprudenza della Cassazione che si è pronunciata su entrambe le questioni: in ordine alla prima, ha statuito che “in tema di inadempimento contrattuale, l'eccezione di improponibilità della domanda in tema di adempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. (per es- sere stata in precedenza chiesta la risoluzione del contratto), essendo fondata su una norma posta nell'esclusivo interesse dell'altra parte contraente, può essere sollevata solo da quest'ultima e nel rispetto delle previste preclusioni, dovendo pertanto escludersi che possa essere rilevata d'ufficio ovvero dedotta per la prima volta in sede di legittimità” (Cass. Civ. n. 5964/2004 e 5460/2006); in ordine alla seconda, ha statuito che “il divieto, sancito dall'art. 1453, secondo comma, cod. civ., di richiedere l'adempimento del contratto quando sia stata domandata la risoluzione dello stesso non preclude anche la possibilità di formulare la richiesta in questione in via meramente subordinata rispetto all'altra” (Cass. Civ. n. 20899/2013).
Dalle premesse svolte, dunque, deve dedursi che la domanda di adempimento formulata dall'attrice sia ammissibile in quanto proposta, fin dall'inizio, in subordine di quella di risoluzione, senza che la condotta della parte abbia concorso a ingenerare una qualche forma di affidamento cir- ca il venir meno dell'interesse alla prestazione nel convenuto, rimasto peraltro contumace.
Ciò premesso, secondo l'ordine logico – giuridico delle questioni, va prioritariamente scru- tinata la domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile al CP_2
[...
convenuto.
Come è noto, quando l'attore chiede la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., il Giudice
è chiamato a verificare la gravità dell'inadempimento allegato, tenendo presente “tutte le circostan-
3 ze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrat- tuale” (ex multis, Cass. Civ. n. 7187/2022): in particolare, il Giudice verifica, in primo luogo, la sussistenza del parametro oggettivo e cioè che “l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabi- le nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensi- bile del sinallagma contrattuale”; in secondo luogo, valorizza la sussistenza di “eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità” (Cass. Civ. n. 22346/2014, nonché Cass. Civ. n. 7083/2006 e Cass. Civ. n.
1773/2001).
Alla luce del compendio probatorio in atti, deve ritenersi che l'inadempimento addebitato all'Ente sia di scarsa importanza: sotto il profilo oggettivo, infatti, il , a fronte di un valo- CP_1
re complessivo della transazione, pari ad € 121.163,98, è rimasto inadempiente in relazione al solo obbligo di facere avente ad oggetto lo svincolo della somma di € 7.650,79, depositata presso la Te- soreria Provinciale dello Stato, in favore del sig. , importo che rappresenta meno Parte_2
del 7% del totale dovuto e, dunque, non è in grado di determinare uno squilibrio apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente).
Quanto alla domanda di adempimento della transazione, invece, essa è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Secondo pacifici principi in tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve provare la fonte – negoziale o legale – del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, integrale o inesatto che sia, della controparte pro- spettata come inadempiente;
di contro, è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della pro- va del fatto estintivo dell'altrui pretesa, dovendo dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ. n.
13685/2019; Cass. Civ. n. 5853/2023).
Applicando tali principi al caso di specie, non vi è dubbio che la abbia compiuta- Pt_1 mente assolto all'onus probandi sulla stessa gravante, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dando prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione, mediante la produzione documentale del contratto di tran- sazione – dal quale si evince che il pagamento mediante svincolo doveva essere effettuato entro 15
4 giorni dal 22.6.2015, termine ampiamente decorso alla data di introduzione del presente giudizio – ed allegando l'inadempimento del convenuto che, essendo rimasto contumace, ha scelto di non ec- cepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa (all. 3 citazione).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il va condannato all'adempimento CP_1 dell'obbligazione di cui al contratto di transazione rimasta inadempiuta e, cioè, a rilasciare, in favo- re di , l'autorizzazione allo svincolo delle somme, pari ad € 7.650,79, depositate Parte_1
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, sez. Cassa DD.PP. di Foggia, in favore del sig. Parte_2
riportate nella polizza di versamento n. 145 del 31.7.1997, posizione n. 89810.
[...]
Non può, invece, essere accolta la domanda alternativa di condanna del convenu- CP_1 to al pagamento della somma di € 7.650,79 direttamente in favore dell'attrice, a titolo di risarcimen- to del danno.
Va precisato al riguardo che, in via generale, è ammissibile la pronuncia di condanna resa dal Giudice nella ipotesi di infungibilità (e, dunque, di incoercibilità) del facere dell'obbligato, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in con- seguenza della (eventuale) esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dall'inosservanza dell'ordine in essa con- tenuto) che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibi- le, successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un facere in- fungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento (Cass. Civ. n. 18779/2014; Cass.
Civ. n. 28274/2008; Cass. Civ. SS.UU. n. 9957/1997).
Ne consegue che la statuizione di condanna all'adempimento dell'obbligo di fare non può contestualmente contenere la condanna al risarcimento dei danni per equivalente, atteso che le con- seguenze risarcitorie sono suscettibili di “lievitazione progressiva”, si producono cioè solo con il persistente inadempimento del debitore all'ordine contenuto nella statuizione di condanna (Cass.
Civ. n. 17200/2013; Cass. Civ. n. 19454/2011). Va, quindi, esclusa la risarcibilità di tali danni per- ché meramente eventuali, potendo sorgere nel futuro ma potendo anche mancare (come nel caso di spontanea esecuzione da parte del convenuto).
Merita, invece, accoglimento l'istanza dell'attrice volta ad ottenere il rilascio di misura coer- citiva indiretta.
L'istituto previsto e disciplinato dall'articolo 614 bis c.p.c. – applicabile sia nel giudizio di cogni- zione sia nel giudizio di esecuzione e relativo all'esecuzione delle obbligazioni di “facere” infungi- bili, di quelle di non fare e, comunque, di obblighi diversi dal pagamento delle somme di denaro, come nei casi di condanna alla consegna o al rilascio di cose – consente al Giudice di fissare, col
5 provvedimento di condanna, su istanza di parte, una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedi- mento medesimo.
Tenuto conto dell'importo del credito vantato e del ritardo che l'inerzia ha causato nel sod- disfacimento delle pretese del creditore, si stima equo fissare l'importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla co- municazione dello stesso.
IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi – d'ufficio – ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggior- nato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €
26.000,00, in ragione del decisum, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e deci- soria ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda di adempimento formulata in via subordinata dall'attrice e, per l'effetto, CONDANNA il Controparte_3
all'adempimento della residua obbligazione contenuta nel con-
[...]
tratto di transazione sottoscritto inter partes in data 22.6.2015 e, quindi, allo svincolo della somma di € 7.650,79, secondo le modalità ivi pattuite;
2. CONDANNA Controparte_1
a pagare, in favore di , la somma di € 50,00 per
[...] Parte_1 ogni giorno di ritardo, successivo al termine sopra assegnato, nell'esecuzione del presente provvedimento di condanna, ai sensi dell'art. 614 bis, co. 1, c.p.c.;
3. CONDANNA Controparte_4
alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che li-
[...] Parte_1 quida in complessivi € 3.942,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi profes- sionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 12.4.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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