Ordinanza cautelare 26 settembre 2018
Sentenza 23 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/05/2022, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2022
N. 00809/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01008/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di erede di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Miglietta e Fiorella D'Ettorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASL di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Lutrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. -OMISSIS- del 15 maggio 2018, ricevuta il 18 maggio 2018, con la quale il Direttore del Distretto Socio Sanitario di Martano – ASL Lecce ha formalizzato il diniego di accoglimento della “Domanda di accesso all’Assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi – Del. G.R. n. 1152 del 11.7.2017”, presentata il 6 ottobre 2017;
- nonché di ogni altro atto alla medesima presupposto, connesso e conseguente;
in subordine, per il risarcimento del danno per mancato conseguimento dell’assegno di cura o per lesione della chance di conseguirlo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. F. D'Ettorre, per la parte ricorrente, e avv. D. Lutrino per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) in data 6 ottobre 2017 il ricorrente presentava domanda per assegno di cura nell’interesse della moglie, per deprivazione sensoriale complessa derivante da minorazione visiva e ipoacusia;
- b) sopravveniva il decesso della paziente il 1° febbraio 2018;
- c) la ASL, con provvedimento -OMISSIS- del 18 maggio 2018, gli comunicava il rigetto della domanda per decesso intervenuto prima della valutazione sanitaria;
- d) il ricorrente si duole, in qualità di erede, del predetto diniego, ritenendolo illegittimo, perché, alla data del decesso, erano trascorsi inutilmente tre mesi della prevista data di elaborazione delle graduatorie (15 ottobre 2017), mentre l’ASL avrebbe dovuto procedere tramite valutazione da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale entro 20 giorni dalla segnalazione del caso come da DGR n. 691/2011;
- e) in via subordinata, il ricorrente, qualora il Tribunale non ritenga di riconoscere la spettanza dell’assegno, chiede il risarcimento del danno per il mancato accesso all’assegno di cura o, in via ancora subordinata, per la perdita della chance di conseguire l’assegno, da liquidare anche in via equitativa.
2) Premesso ancora che si è costituita in giudizio la ASL di Lecce, la quale, nella memoria difensiva del 20 settembre 2018, ha evidenziato che:
- a) le linee guida regionali allegate alla DGR n. 1152/2017 ed alla Det. Dir. Reg. n. 502/2017 (allegate alla cit. memoria) prevedono che le condizioni di gravissima non autosufficienza di cui al D.I. 26 settembre 2016 (Decreto FNA) sono accertate « previa valutazione multidimensionale (VDM) a cura della Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) di ciascun Distretto sociosanitario della ASL competente »;
- b) l’atto dirigenziale regionale -OMISSIS- del 6 novembre 2011 (parimenti allegato alla cit. memoria) prevede, con riferimento alla fase istruttoria a carico del Distretto sociosanitario, che « in caso di domande presentate da pazienti deceduti prima della verifica del requisito di gravissima non autosufficienza, si dovrà verificare il possesso di una valutazione multidimensionale che attesti la condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza pre-decesso (scheda SVAMA). In questo caso le domande presentate potranno essere valutate (ri/classificate); in caso contrario, non essendo più valutabili le condizioni di gravissima non autosufficienza, le domande dovranno essere ritenute non ammissibili al beneficio per l’impossibilità di accertare il possesso di un fondamentale requisito di accesso » (pag. 12 cit. doc.);
- c) il contenuto del provvedimento adottato era quindi obbligato, non potendosi procedere più alla valutazione sanitaria della paziente e non risultando alcuna pregressa valutazione multidimensionale che consentisse il vaglio della domanda;
- d) quanto al rispetto dei termini procedimentali, il ricorrente ha presentato la domanda nell’ultimo giorno (di proroga) utile e le linee guida di cui al suddetto atto dirigenziale -OMISSIS- prevedono degli ordini di priorità nella trattazione delle domande (ad es. in favore di coloro che « abbiano ricevuto una VDM di gravissima non autosufficienza connessa a patologia non reversibile e in stadiazione molto avanzata, così come per i pazienti che abbiano ricevuto una VDM nel corso del primo semestre 2017, che abbia già configurato una condizione di gravissima non autosufficienza riconducibile ad una delle lettere di cui all’art. 3, co. 2 del Decreto Interministeriale, non sarà richiesto un nuovo passaggio in UVM né attendere la nuova VDM per l’avvio delle erogazioni spettanti» );
- e) sono poi previsti criteri di priorità nell’ammissione al beneficio, riferiti al contesto familiare più fragile (soggetto che vive da solo, soggetto che vive con minori, soggetto che vive con altri disabili ecc., v. pag. 11 avviso pubblico, allegato alla cit. memoria), nei quali non ricadeva il caso della moglie del ricorrente;
- f) la ASL si è trovata a dover evadere oltre 2000 domande pervenute e, nelle more della trattazione delle medesime secondo le linee guida regionali, è sopravvenuto il decesso della paziente;
- g) inoltre, il termine di 20 giorni è solo quello entro cui l’UVM deve esprimersi dopo che è stata effettuata la visita medica dallo specialista di riferimento e non quello di definizione dell’intero procedimento;
- h) in ogni caso, la domanda era stata presentata deducendo una deprivazione sensoriale della vista e dell’udito, inquadrabile nell’art. 3, comma 2, lett. “f”, Decreto FNA, che prevede il caso di « persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore»;
- i) nel caso di specie, nessuna documentazione medica è stata allegata a dimostrazione dello stato di ipoacusia, perciò la paziente non avrebbe mai potuto ottenere il beneficio invocato.
3) Premesso, ulteriormente, che:
- a) con ordinanza cautelare n. 498 del 26 settembre 2018, la domanda di tutela d’urgenza veniva respinta per carenza di periculum in mora ;
- b) all’udienza pubblica del 10 maggio 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
4) Rilevato che:
- a) non risultando in atti una precedente valutazione da parte dell’UVM, il provvedimento impugnato non poteva che avere l’esito negativo che ha avuto;
- b) ammesso e non concesso che via sia stato ritardo da parte dell’ASL nell’istruttoria – ritardo che comunque è da escludersi, sia per i criteri di priorità indicati dall’ASL che per il fatto che il ricorrente aveva presentato la domanda all’ultimo giorno utile, con conseguente applicazione del criterio generale di trattazione delle pratiche secondo l’ordine temporale di presentazione –, da tale circostanza non può desumersi che la domanda sarebbe stata accolta e che, quindi, il diniego sia illegittimo.
5) Rilevato, con riferimento alla domanda risarcitoria proposta (sia per perdita dell’assegno che per la compromissione della chance di conseguirlo), che, oltre a quanto sin qui osservato, parte ricorrente non ha fornito, né in sede amministrativa né nel presente ricorso, indice di prova della concorrente condizione di ipoacusia, che, invece, si aggiunge alla minorazione visiva, come previsto dall’art. 3, comma 2, lett. “f” del Decreto FNA 2016, che descrive, per l’appunto, la condizione di deprivazione sensoriale complessa (minorazione grave della vista e ipoacusia) che era stata indicata, nella domanda di assegno, come presunta situazione di grave non autosufficienza legittimante la richiesta.
6) Ritenuto quindi che il ricorso vada respinto ma che le spese di lite possano essere compensate, considerata la delicatezza degli interessi sottesi alla causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.