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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 22/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 844/2019 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Oggi 22 gennaio 2025, alle ore 09:36, innanzi al Giudice, nella persona della dott.ssa Serena Berenato, sono comparsi:
- per parte ricorrente, l'avv. Marco Randazzo oggi sostituito dall'avv. Francesca Maria
Cinquerrui;
- per parte resistente, l'avv. Santo Scaglione come da procura in atti.
L'Avv. Cinquerrui considerato quanto ritenuto dal Giudice si chiede l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., discute la causa precisando le conclusioni come in atti e rappresentando la volontà della parte assistita di pagare i canoni di locazione con una dilazione proporzionata la capacità reddituale e si riporta nel resto a quanto rilevato, rappresentato ed eccepito nel verbale dell'udienza del
9 ottobre 2024.
L'Avv. Scaglione discute la causa riportandosi agli atti precedenti e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice preso atto, rilevato che per mero errore materiale nel corpo dell'ordinanza emessa in data 30 dicembre
2024 si fa riferimento all'art. 281 quinquies c.p.c., considerato che la causa deve essere trattata nelle forme del rito del lavoro con decisione contestuale, rigetta la richiesta del termine e trattiene la causa in decisione e, dato atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Berenato, all'udienza del 22 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 844/2019 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Niscemi, alla Via S. Parte_1 C.F._1
Noto n. 42, presso lo studio dell'avv. Marco Randazzo (C.F.: ), che la rappresenta C.F._2
e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione su foglio separato;
PARTE RICORRENTE - OPPONENTE
contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliato in , Via L. P.IVA_1 CP_1
Rizzo, 14/A presso l'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Scaglione (C.F.:
) giusta procura in calce alla memoria di costituzione su foglio separato;
C.F._3
PARTE RESISTENTE - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto di rilascio ex art. 11 comma XII D.P.R. n. 1035/1972.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 17 giugno 2019, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto di rilascio emesso dall' di ai sensi degli artt. 11 e 18 del CP_1 CP_1
D.P.R. n. 1035/1972 in forza della Determinazione Dirigenziale n. 24 del 17 marzo 2017 con cui era stata disposta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio popolare sito in Niscemi, via P. Neruda n. 11/A pagina 2 di 6 assegnato all'originario dante causa e, successivamente, alla moglie subentrate Controparte_2
. Parte_1
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto:
1. l'illegittimità dell'ordine di rilascio dell'immobile per violazione dei criteri di fissazione del canone stabiliti dall'art. 19 del D.P.R. n. 1035/1972;
2. l'illegittimità dell'ordine di rilascio per violazione dell'art. 21 della Legge Regionale n.
15/1986;
3. l'illegittimità dell'ordine di rilascio per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.;
4. l'illegittimità del provvedimento di rilascio dell'immobile per violazione dell'art. 63, della
Legge Regionale n. 8/2018;
5. l'illegittimità del provvedimento di rilascio dell'immobile per il disconoscimento dell'importo richiesto a titolo di debito residuo;
Parte ricorrente, quindi, ha concluso chiedendo di disapplicare e/o dichiarare inefficace e/o annullare, poiché illegittimo, il decreto di rilascio dell'alloggio popolare, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio lo di , contestando integralmente quanto ex adverso CP_1 CP_1 dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, poiché infondata in fatto e diritto.
Parte resistente, in particolare, ha eccepito l'infondatezza dei motivi dedotti da parte opponente, chiedendo il rigetto delle domande avversarie con vittoria di spese.
Con decreto del 28 giugno 2019, il Giudice, in accoglimento della richiesta cautelare avanzata in corso di causa, ha sospeso inaudita altera parte l'esecuzione dello sfratto fino alla udienza fissata per la comparizione delle parti.
* * *
La domanda è infondata e dev'essere rigettata per le seguenti ragioni.
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'ordine di rilascio dell'alloggio per violazione dei criteri di determinazione del canone di locazione previsti dall'art. 19 del D.P.R. n. 1035/1972.
La Legge Regionale Sicilia n. 15/1986 regola l'assegnazione di alloggi da destinare in locazione con facoltà di riscatto ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17 della stessa legge, secondo cui “Hanno diritto a concorrere all'assegnazione degli alloggi costruiti in forza della presente legge tutti i lavoratori che abbiano versato i contributi previsti dalla lett. b dell' art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano in possesso dei requisiti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente
pagina 3 di 6 della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini della determinazione del requisito del reddito si applicano, ove più favorevoli, le vigenti disposizioni legislative regionali.”. La normativa in oggetto stabilisce, al successivo art. 20, co. I, che: “Il canone di locazione è determinato in misura pari all'80 per cento dell'equo canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 alla data di assegnazione dell'alloggio.”. Tale norma fissa il canone di locazione in misura predeterminata ed esclude che lo stesso possa subire variazioni nel tempo.
Nel caso di specie, il contratto di locazione n. 5211 del 13 marzo 2012, stipulato tra la subentrante e lo di , è regolato dalla suddetta normativa regionale (cfr. doc. Parte_1 CP_1 CP_1
n. 2 di cui al ricorso in opposizione): l'art. 3 del contratto, richiamando espressamente l'art. 20, comma
I sopra citato, fissa in euro 115,43 il canone mensile dovuto dall'assegnatario. La pattuizione in questione non fa riferimento alcuno alla graduazione del canone, atteso che il reddito prodotto dal conduttore risulta, in tale specifico caso, del tutto ininfluente ai fini della determinazione dello stesso canone. Ne consegue che non possono trovare applicazione i criteri previsti dall'art. 19, co. III del
D.P.R. n. 1035/1972, i cui parametri di calcolo si agganciano alla capacità economica media e nelle condizioni abitative del nucleo familiare degli assegnatari, essendo differente l'ambito di operatività delle due discipline.
Ancora, in relazione all'illegittimità dell'ordine di rilascio per violazione dell'art. 21 della Legge
Regionale n. 15/1986, dall'esame della documentazione versata in atti emerge la correttezza dell'operato dell' resistente, che ha osservato quanto prescritto dall'articolo sopra citato. CP_1
Lo con la nota Prot. n. 9774 del 5 ottobre 2016, inoltrata sia all'assegnataria dell'alloggio CP_1
, che all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha Parte_1 contestato all'odierna opponente una morosità superiore a tre mesi, con invito al saldo degli importi dovuti a titolo di canoni di locazione scaduti entro i successivi tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 21, commi I e II della L.R. 15/1986, e con espresso avviso che, trascorso infruttuosamente il termine di tre mesi assegnatole, si sarebbe provveduto alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio ed allo sfratto (cfr. doc. n. 14 di cui alla memoria di costituzione di parte resistente).
A tale diffida, la cui notifica risulta perfezionata per compiuta giacenza, ha fatto seguito il provvedimento n. 24 del 17 marzo 2017 di revoca dell'assegnazione, notificato all'interessata in data 30 maggio 2017 (cfr. doc. n. 15 di cui alla memoria di costituzione di parte resistente).
L'ente gestore, pertanto, trascorso infruttuosamente il termine perentorio di tre mesi, ha provveduto ad avviare la procedura di sfratto nei confronti dell'assegnataria morosa. Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, non risulta alcuna violazione delle disposizioni della legge regionale da pagina 4 di 6 parte dello Da ciò ne consegue il rigetto della relativa doglianza. CP_1
Parte ricorrente contesta l'illegittimità dell'ordine di rilascio per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., per effetto di un successivo aumento del canone locatizio.
Nel caso in esame, deve ritenersi che le eccezioni sollevate da parte ricorrente esulino del petitum del giudizio di opposizione. Le circostanze dedotte dalla possono, tutt'al più, giustificare la Parte_1 proposizione di un'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'ente resistente - i cui presupposti devono essere accertati in un separato giudizio – e, tuttavia, esse sono inidonee a porre in discussione il provvedimento di revoca dell'assegnazione del 17 marzo 2017 ed il correlativo ordine di rilascio dell'immobile notificato in data 17 maggio 2019.
Ne consegue che la doglianza è da considerarsi infondata.
Anche la censura di cui al nr. 4, in relazione al quale è stata dedotta la violazione dell'art. 63, della L.R.
n. 8 maggio 2018, non merita accoglimento.
L'art. 63, co. II della Legge Regionale Sicilia n. 8/2018 dispone testualmente: “Le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4, e 5 dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n.11 si applicano a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alla data del 31.12.2017”. Tutti i soggetti che occupano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale possono presentare domanda di regolarizzazione, la quale è sottoposta al della P.A. finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti normativamente imposti.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito prova alcuna circa l'avvio della procedura di regolarizzazione della propria posizione. La stessa non ha dimostrato, neppure, di avere presentato apposita istanza, né di essere in possesso dei requisiti richiesti ex lege, in quanto non è comprovato che la ricorrente sia in possesso di tutti i requisiti di legge ex art. 2 D.P.R. 1035/72.
Nessun pregio giuridico ha, infine, l'assunto secondo cui l'occupazione abusiva posta in essere dalla ricorrente, in quanto avvenuta a causa dello stato di indigenza economica in cui versa l'intero nucleo familiare nonché delle proprie precarie condizioni di salute, avrebbe l'effetto di rendere legittima la permanenza nell'alloggio popolare oggetto di causa.
Lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio, non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (sul punto, cfr. Cassazione Pen. Sez. II, 08.01.2020, n.
13946; Cass. Pen., Sez. II, 09.03.2012, n. 9265).
pagina 5 di 6 Con riguardo, infine, al disconoscimento del debito residuo, e alla prescrizione del corrispettivo delle locazioni, deve evidenziarsi che l' resistente ha prodotto numerose missive, inoltrate CP_1 all'assegnataria sin dal 2005, che hanno validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 2948, n. 3) c.c. (cfr. doc. n. dal 5 al 13 di cui alla memoria di costituzione di parte resistente).
Gli argomenti testé rappresentati evidenziano l'infondatezza dei motivi esaminati e, per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi per l'attività di studio pari ad € 851,00, introduttiva pari ad € 602,00 e decisionale pari ad € 1.453,00, e così complessivamente € 2.906,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello di Parte_1 CP_1
, che liquida nella misura di euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CP_1
CPA come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegata al verbale.
Gela, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Oggi 22 gennaio 2025, alle ore 09:36, innanzi al Giudice, nella persona della dott.ssa Serena Berenato, sono comparsi:
- per parte ricorrente, l'avv. Marco Randazzo oggi sostituito dall'avv. Francesca Maria
Cinquerrui;
- per parte resistente, l'avv. Santo Scaglione come da procura in atti.
L'Avv. Cinquerrui considerato quanto ritenuto dal Giudice si chiede l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., discute la causa precisando le conclusioni come in atti e rappresentando la volontà della parte assistita di pagare i canoni di locazione con una dilazione proporzionata la capacità reddituale e si riporta nel resto a quanto rilevato, rappresentato ed eccepito nel verbale dell'udienza del
9 ottobre 2024.
L'Avv. Scaglione discute la causa riportandosi agli atti precedenti e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice preso atto, rilevato che per mero errore materiale nel corpo dell'ordinanza emessa in data 30 dicembre
2024 si fa riferimento all'art. 281 quinquies c.p.c., considerato che la causa deve essere trattata nelle forme del rito del lavoro con decisione contestuale, rigetta la richiesta del termine e trattiene la causa in decisione e, dato atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Berenato, all'udienza del 22 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 844/2019 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Niscemi, alla Via S. Parte_1 C.F._1
Noto n. 42, presso lo studio dell'avv. Marco Randazzo (C.F.: ), che la rappresenta C.F._2
e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione su foglio separato;
PARTE RICORRENTE - OPPONENTE
contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliato in , Via L. P.IVA_1 CP_1
Rizzo, 14/A presso l'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Scaglione (C.F.:
) giusta procura in calce alla memoria di costituzione su foglio separato;
C.F._3
PARTE RESISTENTE - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto di rilascio ex art. 11 comma XII D.P.R. n. 1035/1972.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 17 giugno 2019, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto di rilascio emesso dall' di ai sensi degli artt. 11 e 18 del CP_1 CP_1
D.P.R. n. 1035/1972 in forza della Determinazione Dirigenziale n. 24 del 17 marzo 2017 con cui era stata disposta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio popolare sito in Niscemi, via P. Neruda n. 11/A pagina 2 di 6 assegnato all'originario dante causa e, successivamente, alla moglie subentrate Controparte_2
. Parte_1
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto:
1. l'illegittimità dell'ordine di rilascio dell'immobile per violazione dei criteri di fissazione del canone stabiliti dall'art. 19 del D.P.R. n. 1035/1972;
2. l'illegittimità dell'ordine di rilascio per violazione dell'art. 21 della Legge Regionale n.
15/1986;
3. l'illegittimità dell'ordine di rilascio per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.;
4. l'illegittimità del provvedimento di rilascio dell'immobile per violazione dell'art. 63, della
Legge Regionale n. 8/2018;
5. l'illegittimità del provvedimento di rilascio dell'immobile per il disconoscimento dell'importo richiesto a titolo di debito residuo;
Parte ricorrente, quindi, ha concluso chiedendo di disapplicare e/o dichiarare inefficace e/o annullare, poiché illegittimo, il decreto di rilascio dell'alloggio popolare, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio lo di , contestando integralmente quanto ex adverso CP_1 CP_1 dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, poiché infondata in fatto e diritto.
Parte resistente, in particolare, ha eccepito l'infondatezza dei motivi dedotti da parte opponente, chiedendo il rigetto delle domande avversarie con vittoria di spese.
Con decreto del 28 giugno 2019, il Giudice, in accoglimento della richiesta cautelare avanzata in corso di causa, ha sospeso inaudita altera parte l'esecuzione dello sfratto fino alla udienza fissata per la comparizione delle parti.
* * *
La domanda è infondata e dev'essere rigettata per le seguenti ragioni.
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'ordine di rilascio dell'alloggio per violazione dei criteri di determinazione del canone di locazione previsti dall'art. 19 del D.P.R. n. 1035/1972.
La Legge Regionale Sicilia n. 15/1986 regola l'assegnazione di alloggi da destinare in locazione con facoltà di riscatto ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17 della stessa legge, secondo cui “Hanno diritto a concorrere all'assegnazione degli alloggi costruiti in forza della presente legge tutti i lavoratori che abbiano versato i contributi previsti dalla lett. b dell' art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano in possesso dei requisiti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente
pagina 3 di 6 della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini della determinazione del requisito del reddito si applicano, ove più favorevoli, le vigenti disposizioni legislative regionali.”. La normativa in oggetto stabilisce, al successivo art. 20, co. I, che: “Il canone di locazione è determinato in misura pari all'80 per cento dell'equo canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 alla data di assegnazione dell'alloggio.”. Tale norma fissa il canone di locazione in misura predeterminata ed esclude che lo stesso possa subire variazioni nel tempo.
Nel caso di specie, il contratto di locazione n. 5211 del 13 marzo 2012, stipulato tra la subentrante e lo di , è regolato dalla suddetta normativa regionale (cfr. doc. Parte_1 CP_1 CP_1
n. 2 di cui al ricorso in opposizione): l'art. 3 del contratto, richiamando espressamente l'art. 20, comma
I sopra citato, fissa in euro 115,43 il canone mensile dovuto dall'assegnatario. La pattuizione in questione non fa riferimento alcuno alla graduazione del canone, atteso che il reddito prodotto dal conduttore risulta, in tale specifico caso, del tutto ininfluente ai fini della determinazione dello stesso canone. Ne consegue che non possono trovare applicazione i criteri previsti dall'art. 19, co. III del
D.P.R. n. 1035/1972, i cui parametri di calcolo si agganciano alla capacità economica media e nelle condizioni abitative del nucleo familiare degli assegnatari, essendo differente l'ambito di operatività delle due discipline.
Ancora, in relazione all'illegittimità dell'ordine di rilascio per violazione dell'art. 21 della Legge
Regionale n. 15/1986, dall'esame della documentazione versata in atti emerge la correttezza dell'operato dell' resistente, che ha osservato quanto prescritto dall'articolo sopra citato. CP_1
Lo con la nota Prot. n. 9774 del 5 ottobre 2016, inoltrata sia all'assegnataria dell'alloggio CP_1
, che all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha Parte_1 contestato all'odierna opponente una morosità superiore a tre mesi, con invito al saldo degli importi dovuti a titolo di canoni di locazione scaduti entro i successivi tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 21, commi I e II della L.R. 15/1986, e con espresso avviso che, trascorso infruttuosamente il termine di tre mesi assegnatole, si sarebbe provveduto alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio ed allo sfratto (cfr. doc. n. 14 di cui alla memoria di costituzione di parte resistente).
A tale diffida, la cui notifica risulta perfezionata per compiuta giacenza, ha fatto seguito il provvedimento n. 24 del 17 marzo 2017 di revoca dell'assegnazione, notificato all'interessata in data 30 maggio 2017 (cfr. doc. n. 15 di cui alla memoria di costituzione di parte resistente).
L'ente gestore, pertanto, trascorso infruttuosamente il termine perentorio di tre mesi, ha provveduto ad avviare la procedura di sfratto nei confronti dell'assegnataria morosa. Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, non risulta alcuna violazione delle disposizioni della legge regionale da pagina 4 di 6 parte dello Da ciò ne consegue il rigetto della relativa doglianza. CP_1
Parte ricorrente contesta l'illegittimità dell'ordine di rilascio per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., per effetto di un successivo aumento del canone locatizio.
Nel caso in esame, deve ritenersi che le eccezioni sollevate da parte ricorrente esulino del petitum del giudizio di opposizione. Le circostanze dedotte dalla possono, tutt'al più, giustificare la Parte_1 proposizione di un'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'ente resistente - i cui presupposti devono essere accertati in un separato giudizio – e, tuttavia, esse sono inidonee a porre in discussione il provvedimento di revoca dell'assegnazione del 17 marzo 2017 ed il correlativo ordine di rilascio dell'immobile notificato in data 17 maggio 2019.
Ne consegue che la doglianza è da considerarsi infondata.
Anche la censura di cui al nr. 4, in relazione al quale è stata dedotta la violazione dell'art. 63, della L.R.
n. 8 maggio 2018, non merita accoglimento.
L'art. 63, co. II della Legge Regionale Sicilia n. 8/2018 dispone testualmente: “Le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4, e 5 dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n.11 si applicano a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alla data del 31.12.2017”. Tutti i soggetti che occupano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale possono presentare domanda di regolarizzazione, la quale è sottoposta al della P.A. finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti normativamente imposti.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito prova alcuna circa l'avvio della procedura di regolarizzazione della propria posizione. La stessa non ha dimostrato, neppure, di avere presentato apposita istanza, né di essere in possesso dei requisiti richiesti ex lege, in quanto non è comprovato che la ricorrente sia in possesso di tutti i requisiti di legge ex art. 2 D.P.R. 1035/72.
Nessun pregio giuridico ha, infine, l'assunto secondo cui l'occupazione abusiva posta in essere dalla ricorrente, in quanto avvenuta a causa dello stato di indigenza economica in cui versa l'intero nucleo familiare nonché delle proprie precarie condizioni di salute, avrebbe l'effetto di rendere legittima la permanenza nell'alloggio popolare oggetto di causa.
Lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio, non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (sul punto, cfr. Cassazione Pen. Sez. II, 08.01.2020, n.
13946; Cass. Pen., Sez. II, 09.03.2012, n. 9265).
pagina 5 di 6 Con riguardo, infine, al disconoscimento del debito residuo, e alla prescrizione del corrispettivo delle locazioni, deve evidenziarsi che l' resistente ha prodotto numerose missive, inoltrate CP_1 all'assegnataria sin dal 2005, che hanno validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 2948, n. 3) c.c. (cfr. doc. n. dal 5 al 13 di cui alla memoria di costituzione di parte resistente).
Gli argomenti testé rappresentati evidenziano l'infondatezza dei motivi esaminati e, per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi per l'attività di studio pari ad € 851,00, introduttiva pari ad € 602,00 e decisionale pari ad € 1.453,00, e così complessivamente € 2.906,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello di Parte_1 CP_1
, che liquida nella misura di euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CP_1
CPA come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegata al verbale.
Gela, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 6 di 6