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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 965/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Roberto Coppola, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola Di Ronza e
Gianluca Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare che l'istante versa in uno stato di invalidità superiore all'80%; per l'effetto, riconoscergli il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia anticipata a far data dalla domanda amministrativa e condannare l' alla relativa CP_1 corresponsione, con la maggiorazione di interessi e rivalutazione, come per legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.4.2023, il ricorrente, ritenendosi invalido in misura superiore all'80%, esponeva di aver inoltrato all' in data 16.10.2022, domanda CP_1
n. 2012942000002 per pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 co. 8 D. Lgs.
503/1992.
Rappresentava che, sottoposto a visita medica, si era visto respingere la domanda in
1 ragione dell'insussistenza della lamentata invalidità.
Precisava di essere in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge, allegando il relativo estratto conto previdenziale.
Riferiva di aver presentato una serie di ricorsi, tramite il Patronato in sede di CP_2 gravame amministrativo, rimasti infruttuosi.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_3 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva, in via preliminare, la nullità del ricorso per violazione degli obblighi contenutistici di cui all'art. 414 c.p.c., nonché l'assenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
Deduceva, in specie, l'assenza di allegazione dei requisiti extrasanitari prescritti per la provvidenza invocata, tra cui quelli contributivi, di cui affermava comunque l'insussistenza, avendo il ricorrente maturato soltanto 1.023 settimane durante l'arco temporale 12.11.1981 – 30.7.2011, invece delle 1.040 pari a 20 anni di contribuzione, senza mai aver raggiunto la soglia contributiva di legge. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Occorre anzitutto evidenziare che risulta infondata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione della norma di cui all'art. 414 c.p.c.
Invero, ai sensi dell'art. 414 c.p.c. n. 3 e 4, nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi, però, sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c.
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c.
Infatti, è pacifico che la nullità in questione possa essere sanata ex artt. 156 co. 2 e 164 co. 5 c.p.c. in presenza della costituzione in giudizio del resistente e della proposizione, da parte di quest'ultimo, di difese attinenti al merito della vicenda controversa
(Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2020, n. 3816: “Nel rito del lavoro, qualora il ricorrente non provveda ad indicare ex art. 414 c.p.c., n. 4, nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto
e di diritto posti a base della domanda, la conseguenza è la nullità del ricorso, che ricorre allorché sia
2 assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. Tale nullità è da ritenersi però sanabile ex art. 164 c.p.c., comma 5, norma ritenuta estensibile anche al processo del lavoro Si è anche successivamente precisato che in caso di mancata fissazione, da parte del giudice adito, di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda nonché in mancanza di una tempestiva eccezione del convenuto, ex art. 157 c.p.c., relativa al vizio dell'atto, deve ritenersi provata l'intervenuta sanatoria del ricorso nullo per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c.; in questo caso, ai fini dell'identificazione dell'oggetto della domanda (la cui impossibilità produce comunque l'inammissibilità della domanda stessa) il giudice di merito deve prendere in considerazione ogni elemento risultante dagli atti e dai documenti di causa, proveniente sia dall'attore che dal convenuto, e può anche chiedere chiarimenti alle parti, pur non valendo la sanatoria a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati né specificati in ricorso e salva la possibilità del convenuto di eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore della norma codicistica sull'onere della prova”).
Peraltro, giacché detta norma è funzionalmente preposta a permettere la pienezza del diritto di difesa del resistente, questi dovrebbe anche indicare quale sia stato il concreto vulnus subìto nell'apprestare le difese, elemento che l' però, non ha precisato. CP_1
In punto di soddisfazione dell'onere di allegazione, vertendosi in materia di pensione di vecchiaia anticipata e pacifico il requisito anagrafico, rispetto al requisito sanitario dell'invalidità pari almeno all'80%, non è dato riscontrare alcuna lacuna assertiva nell'atto introduttivo.
Parte ricorrente ha prodotto la documentazione medica in suo possesso, contestando la stima medico-legale formulata dall' e chiedendo disporsi una C.T.U. al fine CP_1 di accertare il gradiente d'invalidità.
Per quanto attiene, invece, al requisito contributivo, ossia al ventennio di contribuzione effettivamente versata di cui all'art. 2 D. Lgs. 503/1992, fermo che, in ricorso, viene rivendicato il possesso di tutti i requisiti di legge ai fini dell'invocato beneficio, richiamandosi l'estratto conto previdenziale allegato, tale documentazione risulta incompleta, poiché mancano le pagine pari del documento.
D'altro canto, però, il resistente ha prodotto in giudizio l'estratto contributivo completo, finendo per colmare tale lacuna.
Il giudice del lavoro, come noto, non può fondare la propria decisione su fatti che non siano allegati e provati dalle parti, salvi i poteri d'integrazione istruttoria ex art. 421 co.
2 c.p.c., sicché le carenze d'allegazione che gravano sulle parti stesse ex art. 2697 c.c., di norma non possono essere colmate d'ufficio.
D'altra parte, è altrettanto noto che, nell'ordinamento processuale, vige il principio di acquisizione, in forza del quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e
3 qualunque sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, contribuiscono tutte alla formazione del convincimento del giudice, senza che il raggiungimento della prova, in un senso o nell'altro, venga mai condizionato dalla provenienza del mezzo probatorio (ossia, senza che possa escludersi che una prova fornita da una parte possa essere utilizzata per trarne elementi favorevoli alla controparte).
Di conseguenza, la dimostrazione dei fatti costitutivi del preteso diritto non deve ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, ben potendosi utilizzare tutti gli altri elementi probatori comunque acquisiti.
Applicando tale criterio, nella fattispecie va esclusa la dedotta carenza di allegazione del ricorso in ordine al requisito contributivo, in quanto l' ha depositato un CP_1 estratto conto previdenziale integrale e completo di ogni pagina.
Del resto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'onere di allegazione, che grava sul ricorrente, possa considerarsi soddisfatto anche allorquando gli elementi di fatto su cui poggia la domanda possano essere desunti aliunde rispetto alla narrativa del ricorso
(Cassazione civile, sez. lav., 09/07/2018, n. 17991: “In tema di domanda giudiziale, non è necessario che sia formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra
l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito”).
Infine, si osserva che il ricorrente ha fornito la prova di aver presentato, in data
16.10.2022, apposita domanda amministrativa per la prestazione rivendicata in ricorso, nonché proposto invano il ricorso amministrativo, il che rende la domanda giudiziaria proponibile e procedibile, e configura l'interesse concreto ed attuale del sig. ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Parte_1
In conclusione, le difese preliminari proposte dall' vanno disattese. CP_1
2. Nel merito della controversia, l' ha comunque contestato il possesso del CP_3 requisito contributivo sopra menzionato.
Come anticipato, onde acquisire il diritto al trattamento pensionistico anticipato, è necessario che il richiedente, accanto al requisito sanitario ed a quello soggettivo dell'anzianità anagrafica, dimostri, altresì, di avere un'anzianità contributiva di almeno
20 anni e che sia cessato lo svolgimento del rapporto lavorativo (Cass. 11750/2015: “Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un
4 trattamento diretto di vecchiaia, finanziato dallo stesso soggetto del rapporto assicurativo, sul quale gravano i contributi, e diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia”).
Dall'estratto conto previdenziale completo, prodotto dall' ed emesso il CP_1
5.9.2023, si evince una regolarità contributiva dal 12.11.1981 al 31.7.2011.
Tuttavia, parte resistente ha eccepito l'insussistenza del requisito in esame, sostenendo che il ricorrente avrebbe maturato soltanto 1.023 settimane contributive, in luogo delle
1.040 richieste per legge, e ciò richiamando la nota in atti, a firma del proprio funzionario.
L'eccezione va disattesa in quanto generica.
Difatti, l'ente non ha precisato, né si evincono da detta nota, le modalità di calcolo utilizzate, le settimane contributive effettivamente conteggiate e quelle, invece, escluse, né sono state specificate le ragioni dell'esclusione di tali settimane dal calcolo.
Sommando le settimane contributive che risultano dall'estratto conto completo, se ne ravvisano in totale 1.082.
L'Istituto, dunque, ha disconosciuto 59 settimane, senza però chiarire né quali né per quali motivi.
A riguardo, potrebbe ipotizzarsi che il resistente abbia denegato il riconoscimento di alcune settimane accreditate a titolo di contribuzione figurativa, corrispondenti a periodi di percezione, da parte del ricorrente, dell'indennità di disoccupazione, che, nel richiamato estratto conto, assommano a 235.
In effetti, l'art. 10 D.P.R. 818/1957 prevede che non può essere utilizzato, come periodo di contribuzione figurativa utile alla pensione, il periodo di godimento della indennità di disoccupazione in mancanza di un anno di contributi obbligatori versati nel quinquennio antecedente il verificarsi della disoccupazione stessa.
Inoltre, l'art. 2 co. 10 L. 92/2012, nel disciplinare la contribuzione figurativa per l'A.S.p.I., ne delimita il riconoscimento nella misura della media delle retribuzioni imponibili degli ultimi due anni, aggiungendo che, invece, la contribuzione virtuale non è utile per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata, come dispone il succitato art. 2 D. Lgs. 503/1992.
Tuttavia, tali disposizioni non si rinvengono nell'art. 12 D. Lgs. 22/2015, che, nel disciplinare la contribuzione figurativa per la N.A.S.p.I., pur fissando un massimale, non prescrive alcuna esclusione nel senso sopra indicato.
5 L'esame della normativa, quindi, non consente di superare il dubbio su quali siano le specifiche settimane contributive disconosciute dall' e quali siano i motivi, in CP_1 fatto o in diritto, sottesi al disconoscimento.
Del resto, occorrerebbe distinguere tra la contribuzione figurativa utilizzabile per il solo accesso alla prestazione pensionistica e la contribuzione figurativa utilizzabile anche per la determinazione del montante contributivo e, quindi, del quantum della misura del rateo di pensione, nel senso indicato dall'art. 40 L. 183/2010.
Neppure tale profilo, però, è stato oggetto di specificazione.
In sintesi, l'omessa indicazione delle singole settimane ritenute inidonee a formare il ventennio e delle ragioni di tale inidoneità rende generica l'eccezione in esame.
Pertanto, il requisito contributivo deve ritenersi dimostrato, dovendo tutte le settimane indicate nell'estratto conto considerarsi come utili all'uopo, con superamento della soglia legale.
3. A tutto ciò si aggiunga che l' ha sollevato l'eccezione d'incapienza della CP_1 contribuzione solo nel presente giudizio, omettendo di rappresentare tale circostanza nel corso dell'intero procedimento amministrativo.
Di contro, l'elemento che ha costituito la specifica motivazione indicata nel provvedimento di diniego del beneficio in contesa è stato rappresentato dalla dedotta assenza del requisito sanitario.
Difatti, nella missiva del 13.2.2023, l' motivava il rigetto della domanda per CP_1
l'insussistenza dello stato d'invalidità del ricorrente in misura pari o superiore all'80%.
Tale requisito sanitario, da valutare nei termini stabiliti dall'art. 8 co. 1 L. 222/1984, è stato oggetto di accertamento in corso di causa, a mezzo dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Il C.T.U. nominato, dott. nella relazione in atti, ha rilevato Persona_1 quanto segue: “Sulla base delle risultanze dell'esame clinico, dei documenti sanitari agli atti, il ricorrente nato il [...], risulta affetto in modo determinante, dal seguente Parte_1 quadro morboso: - rene policistico bilaterale con cisti maggiore a snx di circa 8 cmcod. 6480, valutabile con il 70%; - cardiopatia ischemico-ipertensiva (già trattata con PTCA+stenting di IVA), dislipidemia, note di aterosclerosi, inquadrabile in II classe NYHA, cod. 64432, valutabile con il 41%.
Come si evince dalla diagnosi, trattasi di patologie a carico dell'apparato cardiocircolatorio ed urologico, che hanno subito un aggravamento progressivo delle condizioni cliniche. Infatti, dalla documentazione sanitaria agli atti e dalla storia anamnestica, risulta sofferente di dell'invalidità del
75% nelle sedute del 03/11/2022 e del 16/10/2023 presso la commissione dell' di Avellino con la CP_1 diagnosi di “cardiopatia ischemica (già trattata con PTCA+stenting di IVA, ipertensione arteriosa, dislipidemia, note di aterosclerosi, rene policistico bilaterale con cisti > a snx di 8 cm”. Presa visione di un'ecografia addominale completa del 25/07/2023 praticata presso CE.DI.SA. di Salerno con la
6 diagnosi di “rene policistico bilaterale con cisti maggiore a snx di circa 8 cm, dispnea da sforzo (non fuma da circa 30 anni)”. In data 08/03/2024 praticava un'ecografia della tiroide presso il centro
di Avellino che mostrava “due micronoduli a dx ed a snx”. Operato di stripping della grande Per_2 safena a dx, attualmente presenta gravi varicosità alle gambe. Infine, presenta una poliartrosi al rachide lombare ed alle ginocchia. Trattasi di patologie coesistenti per cui bisogna applicare la somma aritmetica a scalare. IP1=70%; IP2=41%. (IP1+IP2)-(IP1xIP2);(0,70+0,41)-(0,70x0,41)=0,82 (82%). Il ricorrente presenta una invalidità complessiva dell'82% (ottantadue per cento), ai sensi dell'art.1 comma8 del D.Lgs n°503/92 per godere della pensione di vecchiaia anticipata. La decorrenza della suddetta percentuale invalidante può essere concessa dalla data della ecografia addominale praticata il 25/07/2023 presso CE.DI.SA. di Salerno, che metteva in evidenza un rene policistico bilaterale”.
Ciò posto, il C.T.U. concludeva affermando quanto segue: “Le patologie riscontrate possono essere valutate in base alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità, di cui alla Gazzetta
Ufficiale n°47, del 26/02/1992. La documentazione sanitaria agli atti, ci permette di affermare, anche alla luce delle considerazioni medico-legali sopra espresse, che nato il [...] Parte_1 elettricista, è da considerare: - invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'82% (ottantadue per cento), ai sensi dell'art.1 comma 8 del D.Lgs n°503/92, per godere della pensione di vecchiaia anticipata. Tenuto conto della storia clinica e dell'iter medico-legale, la decorrenza del suddetto beneficio può essere concessa dalla data della ecografia addominale praticata il 25/07/2023 presso il CE.DI.SA. di Salerno, che metteva in evidenza un rene policistico bilaterale”.
La stima espressa dal consulente d'ufficio risulta pienamente idonea ad orientare il convincimento del giudicante, poiché le conclusioni sopra riportate hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando un vaglio pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Dunque, il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi argomentativi.
In particolare, il consulente ha altrettanto correttamente utilizzato la certificazione medica sopravvenuta, sopra indicata e presentata dal ricorrente nel corso delle operazioni peritali, essendo essa pienamente ammissibile ex art. 149 disp. att. c.p.c.
Tale disposizione deve trovare la più ampia applicazione nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'invalidità civile, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha ravvisato la ratio anche nella tutela di esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso (Cassazione civile, sez. lav.,
26/11/2019, n. 30860: “La previsione di cui all' art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur
7 sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell' art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti”).
Ed anzi, la norma deve ricevere applicazione finanche nel giudizio di secondo grado del rito previdenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/12/2020, n. 28051: “Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att.
c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”).
In conseguenza di quanto sinora osservato, va riconosciuto il diritto di Parte_1 in quanto soggetto invalido in misura pari all'82%, a percepire la pensione di vecchiaia anticipata, nella misura a lui spettante per legge, con integrazione di tutti requisiti di legge dal 25.7.2023.
4. Occorre, infine, segnalare che anche l'accesso al trattamento pensionistico predetto soggiace al sistema delle cd. “finestre”, ossia al differimento della sua erogazione a partire dal 12° mese successivo alla maturazione dei requisiti, secondo quanto statuito dall'art. 12 co. 1 D. L. 78/2010 (“
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (3) : a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro
i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonché della gestione separata (di cui all'art. 2 co. 26) della L. n. 335/1995, trascorsi
18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”).
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la disposizione applicabile anche al beneficio in controversia (Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2020, n. 2382: “Lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, previsto ex art. 12 d.l. n.
78/2010, conv. in l. n. 122/2010, opera nei confronti di tutti gli assicurati, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata (anche) per invalidità”; Cassazione civile, sez. VI, 19/11/2020, n. 26412: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle c.d. " finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica
8 anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti. L'ampiezza del dato normativo induce a ritenere che in essa vi rientrino anche i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 502 del 1993, art. 1, in relazione allo stesso settore privato”; conformi: Cassazione civile, sez. lav., 28/01/2021, n. 1931; sez. VI, 28/07/2020, n. 16097; sez. VI,
23/06/2020, n. 12286; sez. VI, 04/06/2020, n. 10613; sez. VI, 07/02/2020, n. 2905; sez. lav., 30/09/2019, n. 24363; sez. lav., 13/11/2018, n. 29191).
Né rileva l'intervenuta abrogazione del sistema predetto, che non ha coinvolto i pensionamenti anticipati (Cass., sez. lav., 17/12/2018, n. 32591: “9.- Va pure considerato che nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma ER (L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili
e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12. Tale intervento modificativo ha infatti riguardato "esclusivamente" i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 1, comma 8”).
Peraltro, la Suprema Corte ha altresì ritenuto di escludere qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale circa l'applicazione del differimento, ritenendo che esso non determini alcun concreto svantaggio per l'invalido (Cassazione civile, sez. lav.,
07/11/2024, n. 28646: “Nel contesto delle pensioni di vecchiaia anticipata per gravi invalidi, l'applicazione delle cd. finestre non comporta un trattamento svantaggioso rispetto agli assegnatari di assegno ordinario d'invalidità, dato il favore generale ai beneficiari di detta pensione per requisiti anagrafici, contributivi e possibilità di lavoro, escludendo qualsiasi illegittimità costituzionale in merito alla disciplina stabilita dal d.l. n. 78 del 2010, convertito con l. n. 122 del 2010, in quanto non sussiste disparità od irragionevolezza nel bilanciamento dei diritti tutelati dall' art. 38 Cost. e le risorse finanziarie disponibili”).
La “finestra” legale deve, poi, operare a decorrere dal perfezionamento di tutti i requisiti di legge (Cassazione civile, sez. lav., 13/06/2023, n. 16829: “La posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui all' art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del
1992 , in applicazione del disposto di cui all' art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 , conv. dalla l. n. 122 del 2010
, va calcolata in relazione alla previsione di cui all' art. 6 della l. n. 155 del 1981 , e, dunque, tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei
9 requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa”).
Dunque, il beneficio non può decorrere né dalla domanda amministrativa né dalla data di raggiungimento del requisito contributivo, ma dalla data di sussistenza del requisito sanitario differita di un anno, ossia, nel caso di specie, da luglio 2024.
Il differimento della decorrenza non incide sulla spettanza del diritto ma determina l'accoglimento solo parziale della domanda. Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, il differimento della decorrenza del requisito sanitario e del beneficio nel suo complesso, che, con il conseguente accoglimento parziale della domanda, integra un'ipotesi di soccombenza parziale, assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 14/09/2022, n.
27131; 25/06/2020, n. 12632; 03/09/2018, n. 21564; 13/08/2014, n. 17938;
21/12/2016, n. 26565; 07/12/2018, n. 31783; 04/02/2020, n. 2445), nonché l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti e le rispettive condotte processuali, con particolare riferimento alla condotta di parte ricorrente ed alla documentazione da essa versata in corso di causa, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara invalido nella misura Parte_1 dell'82% e, per l'effetto, condanna l' in persona del Presidente p. t., ad CP_1 erogare in suo favore la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 co. 8 D.
Lgs. 503/1992, con decorrenza dal mese di luglio 2024;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U., liquidate separatamente, definitivamente a carico di CP_1
Così deciso in Avellino, 13.2.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 965/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Roberto Coppola, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola Di Ronza e
Gianluca Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare che l'istante versa in uno stato di invalidità superiore all'80%; per l'effetto, riconoscergli il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia anticipata a far data dalla domanda amministrativa e condannare l' alla relativa CP_1 corresponsione, con la maggiorazione di interessi e rivalutazione, come per legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.4.2023, il ricorrente, ritenendosi invalido in misura superiore all'80%, esponeva di aver inoltrato all' in data 16.10.2022, domanda CP_1
n. 2012942000002 per pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 co. 8 D. Lgs.
503/1992.
Rappresentava che, sottoposto a visita medica, si era visto respingere la domanda in
1 ragione dell'insussistenza della lamentata invalidità.
Precisava di essere in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge, allegando il relativo estratto conto previdenziale.
Riferiva di aver presentato una serie di ricorsi, tramite il Patronato in sede di CP_2 gravame amministrativo, rimasti infruttuosi.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_3 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva, in via preliminare, la nullità del ricorso per violazione degli obblighi contenutistici di cui all'art. 414 c.p.c., nonché l'assenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
Deduceva, in specie, l'assenza di allegazione dei requisiti extrasanitari prescritti per la provvidenza invocata, tra cui quelli contributivi, di cui affermava comunque l'insussistenza, avendo il ricorrente maturato soltanto 1.023 settimane durante l'arco temporale 12.11.1981 – 30.7.2011, invece delle 1.040 pari a 20 anni di contribuzione, senza mai aver raggiunto la soglia contributiva di legge. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Occorre anzitutto evidenziare che risulta infondata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione della norma di cui all'art. 414 c.p.c.
Invero, ai sensi dell'art. 414 c.p.c. n. 3 e 4, nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi, però, sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c.
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c.
Infatti, è pacifico che la nullità in questione possa essere sanata ex artt. 156 co. 2 e 164 co. 5 c.p.c. in presenza della costituzione in giudizio del resistente e della proposizione, da parte di quest'ultimo, di difese attinenti al merito della vicenda controversa
(Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2020, n. 3816: “Nel rito del lavoro, qualora il ricorrente non provveda ad indicare ex art. 414 c.p.c., n. 4, nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto
e di diritto posti a base della domanda, la conseguenza è la nullità del ricorso, che ricorre allorché sia
2 assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. Tale nullità è da ritenersi però sanabile ex art. 164 c.p.c., comma 5, norma ritenuta estensibile anche al processo del lavoro Si è anche successivamente precisato che in caso di mancata fissazione, da parte del giudice adito, di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda nonché in mancanza di una tempestiva eccezione del convenuto, ex art. 157 c.p.c., relativa al vizio dell'atto, deve ritenersi provata l'intervenuta sanatoria del ricorso nullo per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c.; in questo caso, ai fini dell'identificazione dell'oggetto della domanda (la cui impossibilità produce comunque l'inammissibilità della domanda stessa) il giudice di merito deve prendere in considerazione ogni elemento risultante dagli atti e dai documenti di causa, proveniente sia dall'attore che dal convenuto, e può anche chiedere chiarimenti alle parti, pur non valendo la sanatoria a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati né specificati in ricorso e salva la possibilità del convenuto di eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore della norma codicistica sull'onere della prova”).
Peraltro, giacché detta norma è funzionalmente preposta a permettere la pienezza del diritto di difesa del resistente, questi dovrebbe anche indicare quale sia stato il concreto vulnus subìto nell'apprestare le difese, elemento che l' però, non ha precisato. CP_1
In punto di soddisfazione dell'onere di allegazione, vertendosi in materia di pensione di vecchiaia anticipata e pacifico il requisito anagrafico, rispetto al requisito sanitario dell'invalidità pari almeno all'80%, non è dato riscontrare alcuna lacuna assertiva nell'atto introduttivo.
Parte ricorrente ha prodotto la documentazione medica in suo possesso, contestando la stima medico-legale formulata dall' e chiedendo disporsi una C.T.U. al fine CP_1 di accertare il gradiente d'invalidità.
Per quanto attiene, invece, al requisito contributivo, ossia al ventennio di contribuzione effettivamente versata di cui all'art. 2 D. Lgs. 503/1992, fermo che, in ricorso, viene rivendicato il possesso di tutti i requisiti di legge ai fini dell'invocato beneficio, richiamandosi l'estratto conto previdenziale allegato, tale documentazione risulta incompleta, poiché mancano le pagine pari del documento.
D'altro canto, però, il resistente ha prodotto in giudizio l'estratto contributivo completo, finendo per colmare tale lacuna.
Il giudice del lavoro, come noto, non può fondare la propria decisione su fatti che non siano allegati e provati dalle parti, salvi i poteri d'integrazione istruttoria ex art. 421 co.
2 c.p.c., sicché le carenze d'allegazione che gravano sulle parti stesse ex art. 2697 c.c., di norma non possono essere colmate d'ufficio.
D'altra parte, è altrettanto noto che, nell'ordinamento processuale, vige il principio di acquisizione, in forza del quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e
3 qualunque sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, contribuiscono tutte alla formazione del convincimento del giudice, senza che il raggiungimento della prova, in un senso o nell'altro, venga mai condizionato dalla provenienza del mezzo probatorio (ossia, senza che possa escludersi che una prova fornita da una parte possa essere utilizzata per trarne elementi favorevoli alla controparte).
Di conseguenza, la dimostrazione dei fatti costitutivi del preteso diritto non deve ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, ben potendosi utilizzare tutti gli altri elementi probatori comunque acquisiti.
Applicando tale criterio, nella fattispecie va esclusa la dedotta carenza di allegazione del ricorso in ordine al requisito contributivo, in quanto l' ha depositato un CP_1 estratto conto previdenziale integrale e completo di ogni pagina.
Del resto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'onere di allegazione, che grava sul ricorrente, possa considerarsi soddisfatto anche allorquando gli elementi di fatto su cui poggia la domanda possano essere desunti aliunde rispetto alla narrativa del ricorso
(Cassazione civile, sez. lav., 09/07/2018, n. 17991: “In tema di domanda giudiziale, non è necessario che sia formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra
l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito”).
Infine, si osserva che il ricorrente ha fornito la prova di aver presentato, in data
16.10.2022, apposita domanda amministrativa per la prestazione rivendicata in ricorso, nonché proposto invano il ricorso amministrativo, il che rende la domanda giudiziaria proponibile e procedibile, e configura l'interesse concreto ed attuale del sig. ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Parte_1
In conclusione, le difese preliminari proposte dall' vanno disattese. CP_1
2. Nel merito della controversia, l' ha comunque contestato il possesso del CP_3 requisito contributivo sopra menzionato.
Come anticipato, onde acquisire il diritto al trattamento pensionistico anticipato, è necessario che il richiedente, accanto al requisito sanitario ed a quello soggettivo dell'anzianità anagrafica, dimostri, altresì, di avere un'anzianità contributiva di almeno
20 anni e che sia cessato lo svolgimento del rapporto lavorativo (Cass. 11750/2015: “Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un
4 trattamento diretto di vecchiaia, finanziato dallo stesso soggetto del rapporto assicurativo, sul quale gravano i contributi, e diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia”).
Dall'estratto conto previdenziale completo, prodotto dall' ed emesso il CP_1
5.9.2023, si evince una regolarità contributiva dal 12.11.1981 al 31.7.2011.
Tuttavia, parte resistente ha eccepito l'insussistenza del requisito in esame, sostenendo che il ricorrente avrebbe maturato soltanto 1.023 settimane contributive, in luogo delle
1.040 richieste per legge, e ciò richiamando la nota in atti, a firma del proprio funzionario.
L'eccezione va disattesa in quanto generica.
Difatti, l'ente non ha precisato, né si evincono da detta nota, le modalità di calcolo utilizzate, le settimane contributive effettivamente conteggiate e quelle, invece, escluse, né sono state specificate le ragioni dell'esclusione di tali settimane dal calcolo.
Sommando le settimane contributive che risultano dall'estratto conto completo, se ne ravvisano in totale 1.082.
L'Istituto, dunque, ha disconosciuto 59 settimane, senza però chiarire né quali né per quali motivi.
A riguardo, potrebbe ipotizzarsi che il resistente abbia denegato il riconoscimento di alcune settimane accreditate a titolo di contribuzione figurativa, corrispondenti a periodi di percezione, da parte del ricorrente, dell'indennità di disoccupazione, che, nel richiamato estratto conto, assommano a 235.
In effetti, l'art. 10 D.P.R. 818/1957 prevede che non può essere utilizzato, come periodo di contribuzione figurativa utile alla pensione, il periodo di godimento della indennità di disoccupazione in mancanza di un anno di contributi obbligatori versati nel quinquennio antecedente il verificarsi della disoccupazione stessa.
Inoltre, l'art. 2 co. 10 L. 92/2012, nel disciplinare la contribuzione figurativa per l'A.S.p.I., ne delimita il riconoscimento nella misura della media delle retribuzioni imponibili degli ultimi due anni, aggiungendo che, invece, la contribuzione virtuale non è utile per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata, come dispone il succitato art. 2 D. Lgs. 503/1992.
Tuttavia, tali disposizioni non si rinvengono nell'art. 12 D. Lgs. 22/2015, che, nel disciplinare la contribuzione figurativa per la N.A.S.p.I., pur fissando un massimale, non prescrive alcuna esclusione nel senso sopra indicato.
5 L'esame della normativa, quindi, non consente di superare il dubbio su quali siano le specifiche settimane contributive disconosciute dall' e quali siano i motivi, in CP_1 fatto o in diritto, sottesi al disconoscimento.
Del resto, occorrerebbe distinguere tra la contribuzione figurativa utilizzabile per il solo accesso alla prestazione pensionistica e la contribuzione figurativa utilizzabile anche per la determinazione del montante contributivo e, quindi, del quantum della misura del rateo di pensione, nel senso indicato dall'art. 40 L. 183/2010.
Neppure tale profilo, però, è stato oggetto di specificazione.
In sintesi, l'omessa indicazione delle singole settimane ritenute inidonee a formare il ventennio e delle ragioni di tale inidoneità rende generica l'eccezione in esame.
Pertanto, il requisito contributivo deve ritenersi dimostrato, dovendo tutte le settimane indicate nell'estratto conto considerarsi come utili all'uopo, con superamento della soglia legale.
3. A tutto ciò si aggiunga che l' ha sollevato l'eccezione d'incapienza della CP_1 contribuzione solo nel presente giudizio, omettendo di rappresentare tale circostanza nel corso dell'intero procedimento amministrativo.
Di contro, l'elemento che ha costituito la specifica motivazione indicata nel provvedimento di diniego del beneficio in contesa è stato rappresentato dalla dedotta assenza del requisito sanitario.
Difatti, nella missiva del 13.2.2023, l' motivava il rigetto della domanda per CP_1
l'insussistenza dello stato d'invalidità del ricorrente in misura pari o superiore all'80%.
Tale requisito sanitario, da valutare nei termini stabiliti dall'art. 8 co. 1 L. 222/1984, è stato oggetto di accertamento in corso di causa, a mezzo dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Il C.T.U. nominato, dott. nella relazione in atti, ha rilevato Persona_1 quanto segue: “Sulla base delle risultanze dell'esame clinico, dei documenti sanitari agli atti, il ricorrente nato il [...], risulta affetto in modo determinante, dal seguente Parte_1 quadro morboso: - rene policistico bilaterale con cisti maggiore a snx di circa 8 cmcod. 6480, valutabile con il 70%; - cardiopatia ischemico-ipertensiva (già trattata con PTCA+stenting di IVA), dislipidemia, note di aterosclerosi, inquadrabile in II classe NYHA, cod. 64432, valutabile con il 41%.
Come si evince dalla diagnosi, trattasi di patologie a carico dell'apparato cardiocircolatorio ed urologico, che hanno subito un aggravamento progressivo delle condizioni cliniche. Infatti, dalla documentazione sanitaria agli atti e dalla storia anamnestica, risulta sofferente di dell'invalidità del
75% nelle sedute del 03/11/2022 e del 16/10/2023 presso la commissione dell' di Avellino con la CP_1 diagnosi di “cardiopatia ischemica (già trattata con PTCA+stenting di IVA, ipertensione arteriosa, dislipidemia, note di aterosclerosi, rene policistico bilaterale con cisti > a snx di 8 cm”. Presa visione di un'ecografia addominale completa del 25/07/2023 praticata presso CE.DI.SA. di Salerno con la
6 diagnosi di “rene policistico bilaterale con cisti maggiore a snx di circa 8 cm, dispnea da sforzo (non fuma da circa 30 anni)”. In data 08/03/2024 praticava un'ecografia della tiroide presso il centro
di Avellino che mostrava “due micronoduli a dx ed a snx”. Operato di stripping della grande Per_2 safena a dx, attualmente presenta gravi varicosità alle gambe. Infine, presenta una poliartrosi al rachide lombare ed alle ginocchia. Trattasi di patologie coesistenti per cui bisogna applicare la somma aritmetica a scalare. IP1=70%; IP2=41%. (IP1+IP2)-(IP1xIP2);(0,70+0,41)-(0,70x0,41)=0,82 (82%). Il ricorrente presenta una invalidità complessiva dell'82% (ottantadue per cento), ai sensi dell'art.1 comma8 del D.Lgs n°503/92 per godere della pensione di vecchiaia anticipata. La decorrenza della suddetta percentuale invalidante può essere concessa dalla data della ecografia addominale praticata il 25/07/2023 presso CE.DI.SA. di Salerno, che metteva in evidenza un rene policistico bilaterale”.
Ciò posto, il C.T.U. concludeva affermando quanto segue: “Le patologie riscontrate possono essere valutate in base alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità, di cui alla Gazzetta
Ufficiale n°47, del 26/02/1992. La documentazione sanitaria agli atti, ci permette di affermare, anche alla luce delle considerazioni medico-legali sopra espresse, che nato il [...] Parte_1 elettricista, è da considerare: - invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'82% (ottantadue per cento), ai sensi dell'art.1 comma 8 del D.Lgs n°503/92, per godere della pensione di vecchiaia anticipata. Tenuto conto della storia clinica e dell'iter medico-legale, la decorrenza del suddetto beneficio può essere concessa dalla data della ecografia addominale praticata il 25/07/2023 presso il CE.DI.SA. di Salerno, che metteva in evidenza un rene policistico bilaterale”.
La stima espressa dal consulente d'ufficio risulta pienamente idonea ad orientare il convincimento del giudicante, poiché le conclusioni sopra riportate hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando un vaglio pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Dunque, il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi argomentativi.
In particolare, il consulente ha altrettanto correttamente utilizzato la certificazione medica sopravvenuta, sopra indicata e presentata dal ricorrente nel corso delle operazioni peritali, essendo essa pienamente ammissibile ex art. 149 disp. att. c.p.c.
Tale disposizione deve trovare la più ampia applicazione nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'invalidità civile, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha ravvisato la ratio anche nella tutela di esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso (Cassazione civile, sez. lav.,
26/11/2019, n. 30860: “La previsione di cui all' art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur
7 sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell' art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti”).
Ed anzi, la norma deve ricevere applicazione finanche nel giudizio di secondo grado del rito previdenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/12/2020, n. 28051: “Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att.
c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”).
In conseguenza di quanto sinora osservato, va riconosciuto il diritto di Parte_1 in quanto soggetto invalido in misura pari all'82%, a percepire la pensione di vecchiaia anticipata, nella misura a lui spettante per legge, con integrazione di tutti requisiti di legge dal 25.7.2023.
4. Occorre, infine, segnalare che anche l'accesso al trattamento pensionistico predetto soggiace al sistema delle cd. “finestre”, ossia al differimento della sua erogazione a partire dal 12° mese successivo alla maturazione dei requisiti, secondo quanto statuito dall'art. 12 co. 1 D. L. 78/2010 (“
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (3) : a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro
i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonché della gestione separata (di cui all'art. 2 co. 26) della L. n. 335/1995, trascorsi
18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”).
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la disposizione applicabile anche al beneficio in controversia (Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2020, n. 2382: “Lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, previsto ex art. 12 d.l. n.
78/2010, conv. in l. n. 122/2010, opera nei confronti di tutti gli assicurati, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata (anche) per invalidità”; Cassazione civile, sez. VI, 19/11/2020, n. 26412: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle c.d. " finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica
8 anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti. L'ampiezza del dato normativo induce a ritenere che in essa vi rientrino anche i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 502 del 1993, art. 1, in relazione allo stesso settore privato”; conformi: Cassazione civile, sez. lav., 28/01/2021, n. 1931; sez. VI, 28/07/2020, n. 16097; sez. VI,
23/06/2020, n. 12286; sez. VI, 04/06/2020, n. 10613; sez. VI, 07/02/2020, n. 2905; sez. lav., 30/09/2019, n. 24363; sez. lav., 13/11/2018, n. 29191).
Né rileva l'intervenuta abrogazione del sistema predetto, che non ha coinvolto i pensionamenti anticipati (Cass., sez. lav., 17/12/2018, n. 32591: “9.- Va pure considerato che nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma ER (L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili
e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12. Tale intervento modificativo ha infatti riguardato "esclusivamente" i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 1, comma 8”).
Peraltro, la Suprema Corte ha altresì ritenuto di escludere qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale circa l'applicazione del differimento, ritenendo che esso non determini alcun concreto svantaggio per l'invalido (Cassazione civile, sez. lav.,
07/11/2024, n. 28646: “Nel contesto delle pensioni di vecchiaia anticipata per gravi invalidi, l'applicazione delle cd. finestre non comporta un trattamento svantaggioso rispetto agli assegnatari di assegno ordinario d'invalidità, dato il favore generale ai beneficiari di detta pensione per requisiti anagrafici, contributivi e possibilità di lavoro, escludendo qualsiasi illegittimità costituzionale in merito alla disciplina stabilita dal d.l. n. 78 del 2010, convertito con l. n. 122 del 2010, in quanto non sussiste disparità od irragionevolezza nel bilanciamento dei diritti tutelati dall' art. 38 Cost. e le risorse finanziarie disponibili”).
La “finestra” legale deve, poi, operare a decorrere dal perfezionamento di tutti i requisiti di legge (Cassazione civile, sez. lav., 13/06/2023, n. 16829: “La posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui all' art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del
1992 , in applicazione del disposto di cui all' art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 , conv. dalla l. n. 122 del 2010
, va calcolata in relazione alla previsione di cui all' art. 6 della l. n. 155 del 1981 , e, dunque, tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei
9 requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa”).
Dunque, il beneficio non può decorrere né dalla domanda amministrativa né dalla data di raggiungimento del requisito contributivo, ma dalla data di sussistenza del requisito sanitario differita di un anno, ossia, nel caso di specie, da luglio 2024.
Il differimento della decorrenza non incide sulla spettanza del diritto ma determina l'accoglimento solo parziale della domanda. Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, il differimento della decorrenza del requisito sanitario e del beneficio nel suo complesso, che, con il conseguente accoglimento parziale della domanda, integra un'ipotesi di soccombenza parziale, assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 14/09/2022, n.
27131; 25/06/2020, n. 12632; 03/09/2018, n. 21564; 13/08/2014, n. 17938;
21/12/2016, n. 26565; 07/12/2018, n. 31783; 04/02/2020, n. 2445), nonché l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti e le rispettive condotte processuali, con particolare riferimento alla condotta di parte ricorrente ed alla documentazione da essa versata in corso di causa, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara invalido nella misura Parte_1 dell'82% e, per l'effetto, condanna l' in persona del Presidente p. t., ad CP_1 erogare in suo favore la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 co. 8 D.
Lgs. 503/1992, con decorrenza dal mese di luglio 2024;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U., liquidate separatamente, definitivamente a carico di CP_1
Così deciso in Avellino, 13.2.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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